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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 234/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1499/2022 depositato il 17/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10860/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 2 e pubblicata il 08/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720120054882063 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120054882063 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501P5007072012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza della Commissione Provinciale Tributaria rigettava il ricorso del sig. Ricorrente_1 il quale presentava appello avverso la sentenza in epigrafe per sanzioni e interessi.
L'appellante aderiva alla rottamazione quater relativamente alla cartella 09720120054882063.
Con Ordinanza interlocutoria del 10.07.2024 n. 1491/2024, la Corte adita disponeva la sospensione del procedimento;
Con successivo avviso di trattazione del 14.10.2025, l'Ecc.ma Corte adita comunicava di aver fissato udienza in Camera di Consiglio per il giorno 10.12.2025;
All'udienza del 10 dicembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente aderiva alla rottamazione quater ex legge n. 197/2022 e questa Corte di giustizia di secondo grado, in conformità del dettato originario della legge, rinviava a nuovo ruolo per il perfezionamento del giudizio, al fine di verificare tutto il piano dei pagamenti.
Con l'introduzione dell'art. 12 bis D.L. 84/2025 convertito dalla legge 108/2025 il legislatore, per conformità con altre disposizioni agevolate, ha stabilito che il momento di perfezionamento della rottamazione quater si intende quello del pagamento della prima rata pertanto il giudizio tributario pendente si estingue.
Pertanto il giudizio può essere dichiarato estinto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese di lite del doppio grado di giudizio compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1499/2022 depositato il 17/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10860/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 2 e pubblicata il 08/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720120054882063 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120054882063 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501P5007072012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza della Commissione Provinciale Tributaria rigettava il ricorso del sig. Ricorrente_1 il quale presentava appello avverso la sentenza in epigrafe per sanzioni e interessi.
L'appellante aderiva alla rottamazione quater relativamente alla cartella 09720120054882063.
Con Ordinanza interlocutoria del 10.07.2024 n. 1491/2024, la Corte adita disponeva la sospensione del procedimento;
Con successivo avviso di trattazione del 14.10.2025, l'Ecc.ma Corte adita comunicava di aver fissato udienza in Camera di Consiglio per il giorno 10.12.2025;
All'udienza del 10 dicembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente aderiva alla rottamazione quater ex legge n. 197/2022 e questa Corte di giustizia di secondo grado, in conformità del dettato originario della legge, rinviava a nuovo ruolo per il perfezionamento del giudizio, al fine di verificare tutto il piano dei pagamenti.
Con l'introduzione dell'art. 12 bis D.L. 84/2025 convertito dalla legge 108/2025 il legislatore, per conformità con altre disposizioni agevolate, ha stabilito che il momento di perfezionamento della rottamazione quater si intende quello del pagamento della prima rata pertanto il giudizio tributario pendente si estingue.
Pertanto il giudizio può essere dichiarato estinto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese di lite del doppio grado di giudizio compensate.