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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR AR, Presidente BUCCELLI MORRIS, Relatore CASACCIA FABRIZIO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1018/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo 60 40131 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03BB003602024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03BB005682024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03BB005632024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 611/2025 depositato il 07/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso gli avvisi di accertamento n.THB03BB00568/2024 per l'anno di imposta
2021, n.THB03BB0360/2024 per l'anno di imposta 2019 e n. THB03BB00563/2024 per l'anno di imposta 2020
I suddetti avvisi di accertamento derivano da un' indagine svolta dagli ufficiali verificatori iniziata nel maggio 2023 e conclusasi in ottobre dello stesso anno con il rilascio del PV .
Ricorrente_1 s.r.l. è una società che opera nel settore del trasporto di merci (in prevalenza generi alimentari) su strada per conto terzi e talvolta anche in qualità di sub vettore.
La società ha pochi dipendenti ,aventi principalmente funzioni amministrative e si avvale si ditte sub-appaltatrici che forniscono i conducenti e di automezzi detenuti in parte in proprietà, in parte acquistati in leasing ed in parte noleggiati
Ricorrente_1 Società_1Uno dei principali fornitori di negli anni oggetto di accertamento è stata
,che le ha “fornito , nei periodi d'imposta oggetto di controllo, il proprio personale (conducenti di automezzi).
I rilievi mossi dall'Ufficio negli atti impugnati sono alquanto simili e cosi sintetizzabili :
• Società_1 Assenza in soc. coop di struttura aziendale adeguata allo svolgimento dell'attività
• Società_1 soc. coop si presenta come un mero contenitore di personale con assenza di mezzi propri di trasporto
• Negli esercizi 2019 e 2020 la Ricorrente_1 s.r.l. è stato l'unico cliente della Società_1 e
Società_1nell'esercizio 2021 rappresenta il principale committente di
• Ricorrente_1 Società_1 Identità di consulenti fiscali per entrambe le società ( s.r.l e )
• Società_1, per tutti i periodi d'imposta oggetto del controllo, ha sistematicamente omesso di versare imposte dirette, IVA, contributi, assicurazioni obbligatorie ed ha utilizzato in compensazione crediti d'imposta inesistenti.
In buona sostanza l'Ufficio contesta a Ricorrente_1 s.r.l di aver strumentalmente utilizzato Società_1 soc. coop al fine di non assumere alle dirette dipendenze il personale necessario per svolgere la propria attività così beneficiando di indebiti vantaggi fiscali derivanti dalla detrazione dell'IVA e dall'indebita deduzione dei costi del personale ai fini IRAP
Società_1Nel ricorso parte ricorrente eccepisce che non corrisponde al vero che la sc. coop sia stata nel periodo oggetto di accertamento priva dell'organizzazione d'impresa come risulta dalla documentazione prodotta nell'ambito del PV ed in parte in questa sede :
• La Società_1 aveva un'organizzazione aziendale derivante dall'acquisto di mezzi propri sia a seguito di noleggio degli stessi dalla Ricorrente_1, ma non solo come dimostrato dal contratto d'affitto stipulato con la società Società_2
• La Società_1 è stata interessata da accordi sindacali di secondo livello , (per la precisione accordi del 27.03.2020 e 08.01.2021) sottoscritti da organizzazioni sindacali che non hanno avuto contezza di irregolarità in merito alla gestione del personale
• Società_1 Dall'esame dei bilanci per gli anni 2019 e 2020 si rilevano l'esistenza sia di consistenti
Ricorrente_1ricavi non attribuibili a sia di costi per servizi non attinenti al rapporto con quest'ultima
• I corrispettivi pagati da Ricorrente_1 s.r.l ad Società_1 non erano rappresentati dal mero rimborso orario del costo del lavoro , ma da un prezzo che teneva conto del costo del carburante , del costo delle autostrade , del costo del noleggio dei mezzi
• Nel rapporto economico intercorso fra Ricorrente_1 ed Società_1 assumono un rilievo non indifferente negli anni oggetto di accertamento le fatturazioni emesse da Ricorrente_1 per
Società_1automezzi concessi a noleggio ad
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la documentazione agli atti il Collegio rileva quanto segue
Preliminarmente occorre prendere atto che a seguito degli avvisi di accertamento di cui trattasi e la conseguente denuncia inviata dall'Ufficio agli organi giudiziari competenti si è avuto , in sede penale , il rinvio a giudizio del legale rappresentante della Ricorrente_1 ed in data 27.10.2025 si è tenuta innanzi al GIP del Tribunale di Bologna ,dott. Nominativo_1, l'udienza con il rito c.d.
“abbreviato” con la pubblicazione della relativa sentenza .
Dalla suddetta sentenza si rileva che il legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l è stato assolto dai reati a lui ascritti con la formula tranchant << perché il fatto non sussiste >>
Pur essendo fuori da ogni discussione la netta separazione fra il processo tributario ed il processo penale la circostanza sopra citata non può certo essere ignorata da questo Collegio che esaminata la natura della materia del contendere non può accogliere le conclusioni a cui perviene l''Ufficio in quanto non si ritiene che l'indagine condotta abbia compiutamente documentato l'esistenza di indizi gravi , precisi e concordanti tali da adeguatamente supportarle
Società_1Dagli elementi documentali prodotti da parte ricorrente appare che non può essere
Ricorrente_1considerata una mera fornitrice di manodopera nei confronti della s.r.l in quanto il
Società_1 Ricorrente_1rapporto economico che ne risulta ha carattere bidirezionale : così come fattura a
Ricorrente_1 Società_1 prestazione di servizi ( e non solo di manodopera) così s.r.l fattura ad il noleggio di automezzi
Ricorrente_1Negli anni oggetto di accertamento s.r.l non è stata l'unica azienda che ha avuto
Società_1rapporti di lavoro con .
Società_1Sono stati prodotti per quanto riguarda accordi sindacali di secondo livello (per la precisione accordi del 27.03.2020 e 08.01.2021) che fanno ritenere che le organizzazioni sindacali che le hanno sottoscritte non abbiano rilevato irregolarità in merito alla gestione del personale
Sostanzialmente Società_1 appare, dai dati emergenti dalla documentazione allegata al ricorso , come una società dotata di una propria organizzazione ed autonomia economica e non creata strumentalmente per consentire alla società ricorrente di beneficiare di indebiti vantaggi fiscali derivanti dalla detrazione dell'IVA e dall'indebita deduzione dei costi del personale ai fini IRAP , anche se da alcuni elementi che emergono dalle indagini alcuni dubbi in proposito possono sorgere
, ma non tali da definire un quadro indiziario grave , preciso e concordante così come richiede la norma .
Il ricorso va accolto e le spese compensate in quanto la particolarità della vicenda giustifica l'operato dell'Ufficio .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR AR, Presidente BUCCELLI MORRIS, Relatore CASACCIA FABRIZIO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1018/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo 60 40131 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03BB003602024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03BB005682024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03BB005632024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 611/2025 depositato il 07/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso gli avvisi di accertamento n.THB03BB00568/2024 per l'anno di imposta
2021, n.THB03BB0360/2024 per l'anno di imposta 2019 e n. THB03BB00563/2024 per l'anno di imposta 2020
I suddetti avvisi di accertamento derivano da un' indagine svolta dagli ufficiali verificatori iniziata nel maggio 2023 e conclusasi in ottobre dello stesso anno con il rilascio del PV .
Ricorrente_1 s.r.l. è una società che opera nel settore del trasporto di merci (in prevalenza generi alimentari) su strada per conto terzi e talvolta anche in qualità di sub vettore.
La società ha pochi dipendenti ,aventi principalmente funzioni amministrative e si avvale si ditte sub-appaltatrici che forniscono i conducenti e di automezzi detenuti in parte in proprietà, in parte acquistati in leasing ed in parte noleggiati
Ricorrente_1 Società_1Uno dei principali fornitori di negli anni oggetto di accertamento è stata
,che le ha “fornito , nei periodi d'imposta oggetto di controllo, il proprio personale (conducenti di automezzi).
I rilievi mossi dall'Ufficio negli atti impugnati sono alquanto simili e cosi sintetizzabili :
• Società_1 Assenza in soc. coop di struttura aziendale adeguata allo svolgimento dell'attività
• Società_1 soc. coop si presenta come un mero contenitore di personale con assenza di mezzi propri di trasporto
• Negli esercizi 2019 e 2020 la Ricorrente_1 s.r.l. è stato l'unico cliente della Società_1 e
Società_1nell'esercizio 2021 rappresenta il principale committente di
• Ricorrente_1 Società_1 Identità di consulenti fiscali per entrambe le società ( s.r.l e )
• Società_1, per tutti i periodi d'imposta oggetto del controllo, ha sistematicamente omesso di versare imposte dirette, IVA, contributi, assicurazioni obbligatorie ed ha utilizzato in compensazione crediti d'imposta inesistenti.
In buona sostanza l'Ufficio contesta a Ricorrente_1 s.r.l di aver strumentalmente utilizzato Società_1 soc. coop al fine di non assumere alle dirette dipendenze il personale necessario per svolgere la propria attività così beneficiando di indebiti vantaggi fiscali derivanti dalla detrazione dell'IVA e dall'indebita deduzione dei costi del personale ai fini IRAP
Società_1Nel ricorso parte ricorrente eccepisce che non corrisponde al vero che la sc. coop sia stata nel periodo oggetto di accertamento priva dell'organizzazione d'impresa come risulta dalla documentazione prodotta nell'ambito del PV ed in parte in questa sede :
• La Società_1 aveva un'organizzazione aziendale derivante dall'acquisto di mezzi propri sia a seguito di noleggio degli stessi dalla Ricorrente_1, ma non solo come dimostrato dal contratto d'affitto stipulato con la società Società_2
• La Società_1 è stata interessata da accordi sindacali di secondo livello , (per la precisione accordi del 27.03.2020 e 08.01.2021) sottoscritti da organizzazioni sindacali che non hanno avuto contezza di irregolarità in merito alla gestione del personale
• Società_1 Dall'esame dei bilanci per gli anni 2019 e 2020 si rilevano l'esistenza sia di consistenti
Ricorrente_1ricavi non attribuibili a sia di costi per servizi non attinenti al rapporto con quest'ultima
• I corrispettivi pagati da Ricorrente_1 s.r.l ad Società_1 non erano rappresentati dal mero rimborso orario del costo del lavoro , ma da un prezzo che teneva conto del costo del carburante , del costo delle autostrade , del costo del noleggio dei mezzi
• Nel rapporto economico intercorso fra Ricorrente_1 ed Società_1 assumono un rilievo non indifferente negli anni oggetto di accertamento le fatturazioni emesse da Ricorrente_1 per
Società_1automezzi concessi a noleggio ad
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la documentazione agli atti il Collegio rileva quanto segue
Preliminarmente occorre prendere atto che a seguito degli avvisi di accertamento di cui trattasi e la conseguente denuncia inviata dall'Ufficio agli organi giudiziari competenti si è avuto , in sede penale , il rinvio a giudizio del legale rappresentante della Ricorrente_1 ed in data 27.10.2025 si è tenuta innanzi al GIP del Tribunale di Bologna ,dott. Nominativo_1, l'udienza con il rito c.d.
“abbreviato” con la pubblicazione della relativa sentenza .
Dalla suddetta sentenza si rileva che il legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l è stato assolto dai reati a lui ascritti con la formula tranchant << perché il fatto non sussiste >>
Pur essendo fuori da ogni discussione la netta separazione fra il processo tributario ed il processo penale la circostanza sopra citata non può certo essere ignorata da questo Collegio che esaminata la natura della materia del contendere non può accogliere le conclusioni a cui perviene l''Ufficio in quanto non si ritiene che l'indagine condotta abbia compiutamente documentato l'esistenza di indizi gravi , precisi e concordanti tali da adeguatamente supportarle
Società_1Dagli elementi documentali prodotti da parte ricorrente appare che non può essere
Ricorrente_1considerata una mera fornitrice di manodopera nei confronti della s.r.l in quanto il
Società_1 Ricorrente_1rapporto economico che ne risulta ha carattere bidirezionale : così come fattura a
Ricorrente_1 Società_1 prestazione di servizi ( e non solo di manodopera) così s.r.l fattura ad il noleggio di automezzi
Ricorrente_1Negli anni oggetto di accertamento s.r.l non è stata l'unica azienda che ha avuto
Società_1rapporti di lavoro con .
Società_1Sono stati prodotti per quanto riguarda accordi sindacali di secondo livello (per la precisione accordi del 27.03.2020 e 08.01.2021) che fanno ritenere che le organizzazioni sindacali che le hanno sottoscritte non abbiano rilevato irregolarità in merito alla gestione del personale
Sostanzialmente Società_1 appare, dai dati emergenti dalla documentazione allegata al ricorso , come una società dotata di una propria organizzazione ed autonomia economica e non creata strumentalmente per consentire alla società ricorrente di beneficiare di indebiti vantaggi fiscali derivanti dalla detrazione dell'IVA e dall'indebita deduzione dei costi del personale ai fini IRAP , anche se da alcuni elementi che emergono dalle indagini alcuni dubbi in proposito possono sorgere
, ma non tali da definire un quadro indiziario grave , preciso e concordante così come richiede la norma .
Il ricorso va accolto e le spese compensate in quanto la particolarità della vicenda giustifica l'operato dell'Ufficio .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati. Spese compensate.