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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/11/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di TO ZI- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3018/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 12/11/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Giulia Parte_1
Moncalvo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in TO ZI presso lo studio dell'avv. Controparte_1
NO AN SP, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEI MINORI TT E TI,
AVV. CRISTINA MASERA
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
Voglia l'on. Tribunale Ordinario di TO ZI, rigettate tutte le domande ex adverso proposte, disporre che:
1) rigettare tutte le domande ex adverso proposte
2) in riforma di quanto deciso in via condivisa in sede di divorzio, valutata la condotta e gli atti commissivi ed omissivi della sig.ra Sig.ra descritti in atti ed allegati, nonché la depositata CP_1 documentazione di parte successiva al ricorso introduttivo, i minori e (oggi di anni 11 e Per_1 Per_2
6) siano affidati in via esclusiva al padre, con l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale all'affidatario, e con collocazione esclusiva presso di lui;
mantenimento dell'attuale frequentazione madre - figli con la supervisione dei Servizi Sociali;
3) e continuino a frequentare le proprie rispettive scuole a TO ZI, salvo Per_1 Per_2 diversamente per i prossimi corsi di studio nelle scuole del Comune che sarà di residenza;
4) in merito al mantenimento di e disporre che la Sig.ra provveda al Per_1 Per_2 CP_1 versamento in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, della somma di Euro 500,00/mese con rivalutazione annuale secondo l'indice Istat e contribuisca al pagamento delle spese straordinarie in misura del 50 %. Assegno unico universale al padre.
5) solo a condizione e dopo l'accertato, attestato e completo recupero da alcoldipendenza e della capacità genitoriale da parte della madre, disporre l'affido condiviso con collocazione prevalente presso il padre, con: a) incontri con i figli a fine settimana alternati e con pernottamento, oltre a due pomeriggi a settimana con la cena ed un unico pomeriggio con pernottamento nella settimana senza fine settimana di spettanza;
b) Vigilia di Natale, giorno di Natale, 31 dicembre, 1° gennaio, giorni di festività ad anni alternati;
c) vacanze estive da concordare entro il 30 Aprile di ogni anno;
il tutto sempre salvo miglior accordo tra i genitori;
6) in caso di vendita della casa coniugale, in comproprietà per pari quote tra gli ex- coniugi, ricavato da dividere in parti uguali.
Poiché nelle more del presente giudizio, in data 25.06.2025 è intervenuta la vendita della casa cointestata in pari quote alle parti (e che in sede di divorzio era stata assegnata alla madre) ordinare la restituzione al ricorrente della maggior somma incassata in sede di rogito dalla Sig.ra e CP_1 quindi pari ad Euro 21.174,35 (maggiore somma incassata sulla base di accordi precedenti al presente regime di affido e collocazione dei figli, ed in ragione della non più attuale necessità che la madre fosse in grado di acquistare una nuova casa con tre camere e spazi idonei al precedente regime di collocazione prevalente dei minori presso di sé. Situazione che nei fatti è capovolta fin da settembre pagina 2 di 10 2024 per effetto di sentenza del Tribunale dei Minori di Milano, R.G. 1941/20124 e oggetto del presente giudizio);
7) si chiede, sin da ora, al Tribunale disponga idonea CTU al fine di valutare la personalità della Sig.ra e la sua capacità genitoriale;
CP_1
8) si chiede di acquisire tutta la documentazione attestante gli interventi e le uscite effettuate dai
Carabinieri di Castellanza, di Solbiate Olona, nonché dal Servizio 118 Croce Rossa di TO ZI nell'anno 2023 e 2024 presso l'abitazione di Olgiate Olona, Via Firenze 64, dove sono collocati i minori.
9) Con vittoria di spese, competenze ed onorari e spese, anche per consulenze tecniche di parte e di ufficio.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: In via principale e nel merito:
• rigettare le istanze ex adverso formulate con ricorso introduttivo del 3/8/2024 in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragione esposte in narrativa;
e per l'effetto confermare le disposizioni concordate di cui alla sentenza n. 495/2024 emessa il 4/4/2024 nell'ambito del procedimento R.G. n.
203/2024 avanti il Tribunale di TO ZI – Giudice dott. Paganini, con l'obbligo di pagamento oltre ISTAT da parte signor dell'assegno di mantenimento nei confronti della signora Pt_2 per i propri figli;
CP_1
• revocare quanto stabilito dal dispositivo n. 496/2024 emesso il 25/6/2024 dal Tribunale per i
Minorenni nell'ambito del procedimento R.G. n. 1941/2024 – Giudice dott. Viti in relazione al collocamento presso il Sig. dei minori e e l'affido degli stessi presso i servizi Parte_1 Per_1 Per_2 sociali territorialmente competenti e, per l'effetto, disporre nuovamente il collocamento dei minori presso la Sig.ra con la facoltà della stessa di esercitare la responsabilità genitoriale sotto il CP_1 profilo delle scelte sanitarie, educative e scolastiche dei minori;
nelle more del giudizio, disporre l'affido dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti per ulteriori sei mesi, al fine di valutare l'idoneità della Sig.ra al ricollocamento dei minori CP_1 presso la stessa nonché, per ragioni di economia processuale, la definizione dell'importo cui il Sig. sarà tenuto a titolo di contributo al mantenimento quando i figli torneranno dalla madre;
in Parte_1 subordine, che l'Ill.mo Giudice Voglia con sentenza disporre la prosecuzione dell'affido dei minori ai
Servizi Sociali territorialmente competenti per ulteriori sei mesi al fine di valutare l'idoneità della
Sig.ra al ricollocamento dei minori presso la stessa;
• stante la debenza a a carico del signor CP_1 dell'assegno di mantenimento dei figli fino ad eventuali nuove disposizioni dell'Illustrissimo Pt_2
Tribunale adito, accertata e dichiarata la mancata corresponsione dell'importo di € 2.800,00 a favore pagina 3 di 10 dei figli dal 23/9/24 ad oggi;
condannare il signor al pagamento dell'importo di € 2.800,00 CP_2 oggi dovuto e per i maturandi successivi mesi, sino alla ripresa del corretto versamento, compreso della percentuale di ISTAT;
• rigettare la richiesta di acquisizione in atti della documentazione attestante gli interventi e le uscite effettuate dai Carabinieri di Castellanza, di Solbiate Olona, nonché dal Servizio 118 Croce Rossa di
TO ZI nell'anno 2023 e 2024 presso l'abitazione di Olgiate Olona, Via Firenze n. 64, in quanto non determinante ai fini del decidere;
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle condizioni del ricorso, stante la precaria situazione economica della signora non concedere alcun mantenimento a carico della madre CP_1 per i propri figli salvo il 50% delle spese straordinarie.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite, spese generali, IVA e CPA come per legge.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEI MINORI: si confermano le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione del 10.06.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/08/2024 chiedeva la modifica della sentenza di divorzio Parte_1 emessa da questo Tribunale in data 21/01/2023, successivamente oggetto di un procedimento di modifica conclusosi con la sentenza n. 494 pubblicata il 04/04/2024.
In particolare, il ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento in via esclusiva a sé dei minori e Per_1
(di anni 10 e 4), nati dall'unione coniugale con la loro collocazione Per_2 Controparte_1 presso di lui nella sua casa in Montano UC (CO), la conseguente revoca della “assegnazione” alla madre della casa coniugale in comproprietà, la regolamentazione delle visite materne e la determinazione di un contributo al mantenimento dei due figli di complessivi € 500 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle sue domande il ricorrente adduceva la consumazione di alcuni episodi in cui la era apparsa talvolta palesemente ubriaca, talvolta rallentata nei movimenti e nella parola CP_1
(come se fosse sotto l'effetto di farmaci), incapace di controllare le proprie emozioni e la propria rabbia, finanche ad episodi di aggressività mostrata nei confronti dei suoi stessi genitori, che in un'occasione avevano chiamato i Carabinieri.
Nel frattempo, interveniva la sentenza del Tribunale per i Minori di Milano del 25/09/2024, che così disponeva: pagina 4 di 10 Si costituiva in giudizio la convenuta per opporsi alle avverse richieste, atteso che dal mese di maggio
2024 ella stava svolgendo regolarmente un percorso di supporto volontario avanti il S.E.R.T., effettuando gli esami delle urine con cadenza bisettimanale da cui emergeva chiaramente l'assenza di qualsivoglia utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti;
ella lamentava, altresì, che il aveva Parte_1 interrotto arbitrariamente la corresponsione dell'assegno di mantenimento dal mese di settembre 2024 senza che il Tribunale per i Minori avesse statuito alcunché e che le sue condizioni economiche erano peggiorate al punto da non consentirle di contribuire nella misura richiesta dall'ex marito.
La convenuta concludeva, pertanto, per la revoca di quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni in punto di collocamento paterno dei minori e e di affido all'Ente, nonché per la condanna Per_1 Per_2 del al pagamento dell'importo di € 2.800,00 e dei ratei mensili che sarebbero maturati sino Parte_1 alla ripresa del corretto versamento, comprensivo della percentuale di ISTAT.
All'udienza dell'08/01/2025 il precedente Giudice delegato confermava in via provvisoria pagina 5 di 10 l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali di Solbiate Olona -Tutela Minori per qualsiasi scelta in campo scolastico, sanitario, educativo e ricreativo con il loro collocamento presso il padre, subordinando il diritto di visita presso la madre all'intervento di un assistente domiciliare, nonché determinava in € 200 per figlio l'assegno di mantenimento a carico della oltre il 50 % delle CP_1 spese straordinarie.
Subentrato il nuovo Giudice delegato, veniva disposta la nomina dell'avv. Masera quale Curatore
Speciale dei Minori.
All'esito dell'espletamento della C.T.U. affidata alla dr.ssa il nuovo Giudice delegato Per_3 formulava una proposta di bonario componimento vertente sul recepimento delle indicazioni della
C.T.U., sulla determinazione di un contributo al mantenimento dei minori, a carico della madre, di €
200 per ciascuno, oltre la rivalutazione annua ed il 50% delle spese straordinarie e sull'attribuzione al padre dell'AU, con la compensazione delle spese di lite e la ripartizione a metà sia del compenso del
Curatore Speciale (con versamento diretto allo stesso), sia del costo della C.T.U.
In assenza dell'accettazione della resistente, la causa veniva rinviata per la spedizione a sentenza.
In primo luogo, deve disporsi l'affidamento dei minori al Comune di dimora abituale, ora Montano
UC (CO), alla luce delle risultanze della C.T.U., che ha così concluso: “La sig.ra è CP_1 certamente molto legata ai suoi figli, dispone di capacità di attenzione e osservazione, tuttavia, va osservata una certa tendenza a coinvolgere in maniera responsabilizzante i bambini ed a vivere la contrapposizione con gli altri riferimenti affettivi: papà e nonni.
Presenta una certa rigidità nel ragionamento e una difesa importante di evitamento, non soffermandosi su quelle che sono state le difficoltà del passato. La signora non sembra del tutto consapevole delle profonde conseguenze emotive subite dai figli rispetto a quanto è accaduto e sembra attendersi da loro la piena capacità di riprendere con lei una quotidiana condivisione. Le reazioni emotive ei figli probabilmente costituiscono per lei una ferita, suscitando il senso di colpa, rendendola meno disponibile a farsi accompagnare in un percorso più lungo e più approfondito di quanto si aspetti.
Ha dichiarato di aver effettuato un percorso psicologico dopo la separazione, ma non l'ha portato alla conoscenza della Ctu, né degli operatori del apparendo poco propensa ad integrare in una Pt_3 continuità la riflessione su se stessa e sulle proprie fragilità.
L'assestamento sul piano difensivo non le permette attualmente nessuna autentica richiesta di supporto
o elaborazione per la quale non si mostra pronta al momento
-Il sig è un padre indubbiamente legato ai figli, a causa degli impegni lavorativi ha Parte_1 precedentemente e anche attualmente delegato il compito di accompagnamento alla quotidianità, prima alla moglie e poi ai suoi genitori, ma progressivamente ha maturato la consapevolezza di voler pagina 6 di 10 essere presente nella normalità di ogni giorno, rinunciando alla convivenza con la compagna che abita
a Como nei giorni infrasettimanali, riservandola al fine settimana. Ha acquistato una casa da condividere con i bambini.
Appare un padre affidabile, concreto, solido.
mantiene sentimenti di ambivalenza verso la madre. un certo timore che possa rinnovarsi la Per_1 destabilizzazione precedente.
Presenta una dose di ansia sollecitata dal desiderio di proteggere la sorella. Appare opportuno che acceda un percorso di terapia di rielaborazione del trauma, indicata la tecnica EMDR, specifica per il superamento e elaborazione dei ricordi traumatici.
La disregolazione emotiva evidenziata da , in maniera piuttosto consistente nell'ultimo Per_2 periodo, merita un'osservazione attenta dell'evoluzione, in considerazione dell'età ancora non strutturata della bambina che può rispondere positivamente ad un ambiente sicuro e supportivo, stabile nella routine e nei limiti, (e di fatto ad es. in scuola materna la bambina mostra sufficiente regolazione emotiva). Al momento si consiglia ai genitori di individuare con un professionista le modalità educative condivise e più opportune.
Si ritiene opportuno: mantenere l'affido ai servizi, almeno per un ulteriore periodo di sei mesi in modo da mantenere la presenza educativa e monitorare l'ampliamento delle frequentazioni materne.
Mantenere il collocamento prevalente presso il padre.
Le frequentazioni con la madre: a seguito anche del confronto con i servizi titolari del servizio, appare possibile prevedere dalla fine della scuola l'organizzazione di due accessi settimanali della educatrice domiciliare destinati a ciascuno dei due bambini in maniera individuale: una volta con e una Per_1 volta con . Per_2
L'educatrice, garantendo continuità, costituisce infatti un supporto indispensabile e una funzione di ponte nei confronti della ripresa del rapporto con la madre.
- Si ritiene inoltre possibile e utile introdurre anche una intera giornata sotto la gestione diretta e responsabilità della madre, o il sabato o la domenica, tutte le settimane, dal mattino, circa alle 10 fino alle 20.
Alla giornata del sabato/ domenica potrà essere aggiunto anche un pomeriggio fino alla cena nel periodo infrasettimanale, in particolare nei mesi di vacanza, quando i bambini non saranno in vacanza.
Si osserva che i bambini andranno incontro alla necessità di nuovi assestamenti con il mutare della organizzazione temporale dei rapporti con ciascun genitore, non va trascurato inoltre che sono si pagina 7 di 10 preannunciano ampi cambiamenti dei riferimenti abitativi poiché la casa coniugale verrà venduta alla fine di giugno, la madre ha acquistato la propria casa di cui potrà entrare abitativamente ad ottobre, da giugno ad ottobre la signora sarà ospitata dei propri genitori e ivi incontrerà i suoi figli nei giorni di pertinenza;
inoltre il padre ha acquistato una casa per stare più vicino alla vita quotidiana dei figli, casa che però non sarà pronta prima di dicembre.
Per tali motivi i passaggi vanno ben strutturati ed è necessaria la guida dei servizi e dei professionisti.
-Si ritiene indispensabile che i genitori, che hanno trovato una certa modalità comunicativa ma mantengono alcune riserve che non permettono la totale trasparenza l'uno con l'altro, accedano ad un percorso di coordinazione genitoriale che abbia il compito di guidarli nelle decisioni educative, sostegno dei bambini, riflessioni sull'aumento della tempistica delle frequentazioni con la madre. osservazioni peritali siano state abbondantemente approfondite e adeguate per rispondere al quesito Per_ del Giudice, peraltro in corso di operazioni peritali non ci sono state da parte della dott.ssa richieste di ulteriori approfondimenti che possono nel caso meritare un prolungamento o verifica della
Ctu che al momento è preferibile rispetti i termini di deposito.
2-Il dottor ricostruisce vicenda separativa e gli avvenimenti che l'hanno caratterizzata tenendo CP_3 conto dei vissuti di abbandono e disorientamento della signora del suo prevalente sforzo di CP_1 adattamento alla separazione e degli scompensi derivanti dalla presa d'atto di una realtà indesiderata
e origine di sofferenza. Ritiene la signora sia in grado di esercitare il ruolo genitoriale condividendo le indicazioni e la tempistica indicate dalla Ctu, auspicando si possa giungere o alla condivisione dell'affido con prevalenza del collocamento presso la madre.
Tale ipotesi peraltro non può essere al momento preventivata nei tempi e nella realizzazione”.
A loro volta, i Servizi Sociali hanno concluso di ritenere funzionali sia il mantenimento dell'affido dei minori all'Ente con il collocamento presso il padre, sia la regolamentazione della relazione con la figura materna in ADM, con la possibilità di ampliamento in caso di evoluzione positiva.
In particolare, la C.T.U. ha scritto: “A seguito anche del confronto con i servizi titolari del servizio, appare possibile prevedere dalla fine della scuola l'organizzazione di due accessi settimanali della educatrice domiciliare destinati a ciascuno dei due bambini in maniera individuale: una volta con e una volta con Per_1 Per_2
L' educatrice, garantendo continuità, costituisce infatti un supporto indispensabile e una funzione di ponte nei confronti della ripresa del rapporto con la madre.
Si ritiene inoltre possibile e utile introdurre anche una intera giornata sotto la gestione diretta e responsabilità della madre, o il sabato o la domenica, tutte le settimane, dal mattino, circa alle 10 fino alle 20. pagina 8 di 10 Alla giornata del sabato/ domenica potrà essere aggiunto anche un pomeriggio fino alla cena nel periodo infrasettimanale, in particolare nei mesi di vacanza, quando i bambini non saranno in vacanza”.
I Servizi hanno consigliato l'attivazione di un percorso psicologico individuale per per aiutarlo a Per_1 sintonizzarsi con la componente emotiva della situazione vissuta, la prosecuzione dei controlli tossicologici presso il per la ed un percorso di COGE per aiutare i genitori ad Pt_3 CP_1 acquisire la capacità di operare scelte condivise in favore dei figli.
Il Curatore Speciale ha valutato come opportuno che i minori rimangano affidati all'Ente per quanto attiene le questioni già delegate e che il collocamento prevalente sia posto ancora in via provvisoria in capo al padre, rimettendo ai Servizi Sociali la valutazione sull'ampliamento del diritto di visita della madre alla presenza dell'educatrice domiciliare e, appena possibile ed in modo graduale, senza l'intervento della A.D.M.
Al collocamento paterno consegue la revoca dell'assegnazione della casa alla resistente.
Possono recepirsi, altresì, le modalità di frequentazione dei figli ad opera della madre indicate nella
C.T.U., in quanto idonee a perseguire la finalità di ristabilire un equilibrato rapporto tra loro.
Deve determinarsi a carico della madre un contributo di € 150 per ciascun figlio rivalutabile annualmente, oltre il 35% delle spese straordinarie (ad eccezione di quelle scolastiche, che graveranno sul solo padre), stante il divario tra le condizioni reddituali delle parti;
infatti, la ricorrente ha percepito nel 2024 un reddito lordo di € 14.806,79 più il trattamento integrativo di € 1200 (circa € 1000 in media per 14 mensilità), mentre il ricorrente ha usufruito nel 2024 di un reddito ben superiore, circa € 48.500 lordi, ossia circa € 2600 netti mensili di media.
Stante la sua qualifica di genitore collocatario, può attribuirsi al padre l'intero assegno unico.
Infine, devono dichiararsi inammissibili le domande relative alla vendita della casa ed all'arretrato del contributo, posto che la riforma Cartabia con il relativo correttivo ha previsto la cumulabilità della sola domanda diretta a conseguire il risarcimento del danno endo-familiare.
Altrettanto inammissibili le successive domande risarcitorie avanzate dal in quanto estranee Parte_1 all'oggetto tipico del presente giudizio.
In considerazione della soccombenza della resistente, deve condannarsi la stessa a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
Devono, invece, essere ripartiti tra le parti sia i costi relativi all'espletamento della C.T.U., sia il compenso del Curatore Speciale, trattandosi di incombenze processuali resesi necessarie alla stregua della complessità della vertenza in funzione dell'adozione delle migliori decisioni per il benessere della prole.
pagina 9 di 10 Alla stregua del disposto affidamento dei minori all'Ente, deve aprirsi una procedura di vigilanza sui minori.
P . Q . M .
Il Tribunale di TO ZI, così deliberando in via definitiva:
1) In parziale modifica della sentenza di divorzio, dispone l'affidamento dei minori al Comune di dimora abituale (ora Montano UC) per le questioni in materia scolastica, sanitaria, ludico- sportiva e relativamente al rilascio e rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio con il loro collocamento paterno;
2) Dispone sulle visite materne come da motivazione;
3) Revoca l'assegnazione alla madre della casa coniugale;
4) Pone a carico della madre un contributo al mantenimento dei minori di € 300 complessivi mensili, oltre la rivalutazione annua ed oltre il 35% delle spese straordinarie (ad eccezione di quelle relative alla retta scolastica);
5) Attribuisce al padre il 100% dell'assegno unico;
6) Dichiara inammissibili le ulteriori istanze;
7) Condanna la resistente a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente nell'importo di € 6000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge;
8) Pone a carico di entrambe le parti il compenso del Curatore Speciale nell'importo di € 3.000, oltre gli accessori di legge;
9) Pone a carico di entrambi i costi relativi all'espletamento della C.T.U.;
10) Dispone l'apertura di una procedura di vigilanza sui minori , nato il [...] e Per_1
nata il [...], disponendo la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di Como, Per_2 al quale i Servizi Sociali del Comune di Montano UC dovranno trasmettere una relazione semestrale (prima relazione entro il 31/05/2026).
Così deciso in TO ZI nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente Estensore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di TO ZI- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3018/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 12/11/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Giulia Parte_1
Moncalvo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in TO ZI presso lo studio dell'avv. Controparte_1
NO AN SP, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEI MINORI TT E TI,
AVV. CRISTINA MASERA
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
Voglia l'on. Tribunale Ordinario di TO ZI, rigettate tutte le domande ex adverso proposte, disporre che:
1) rigettare tutte le domande ex adverso proposte
2) in riforma di quanto deciso in via condivisa in sede di divorzio, valutata la condotta e gli atti commissivi ed omissivi della sig.ra Sig.ra descritti in atti ed allegati, nonché la depositata CP_1 documentazione di parte successiva al ricorso introduttivo, i minori e (oggi di anni 11 e Per_1 Per_2
6) siano affidati in via esclusiva al padre, con l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale all'affidatario, e con collocazione esclusiva presso di lui;
mantenimento dell'attuale frequentazione madre - figli con la supervisione dei Servizi Sociali;
3) e continuino a frequentare le proprie rispettive scuole a TO ZI, salvo Per_1 Per_2 diversamente per i prossimi corsi di studio nelle scuole del Comune che sarà di residenza;
4) in merito al mantenimento di e disporre che la Sig.ra provveda al Per_1 Per_2 CP_1 versamento in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, della somma di Euro 500,00/mese con rivalutazione annuale secondo l'indice Istat e contribuisca al pagamento delle spese straordinarie in misura del 50 %. Assegno unico universale al padre.
5) solo a condizione e dopo l'accertato, attestato e completo recupero da alcoldipendenza e della capacità genitoriale da parte della madre, disporre l'affido condiviso con collocazione prevalente presso il padre, con: a) incontri con i figli a fine settimana alternati e con pernottamento, oltre a due pomeriggi a settimana con la cena ed un unico pomeriggio con pernottamento nella settimana senza fine settimana di spettanza;
b) Vigilia di Natale, giorno di Natale, 31 dicembre, 1° gennaio, giorni di festività ad anni alternati;
c) vacanze estive da concordare entro il 30 Aprile di ogni anno;
il tutto sempre salvo miglior accordo tra i genitori;
6) in caso di vendita della casa coniugale, in comproprietà per pari quote tra gli ex- coniugi, ricavato da dividere in parti uguali.
Poiché nelle more del presente giudizio, in data 25.06.2025 è intervenuta la vendita della casa cointestata in pari quote alle parti (e che in sede di divorzio era stata assegnata alla madre) ordinare la restituzione al ricorrente della maggior somma incassata in sede di rogito dalla Sig.ra e CP_1 quindi pari ad Euro 21.174,35 (maggiore somma incassata sulla base di accordi precedenti al presente regime di affido e collocazione dei figli, ed in ragione della non più attuale necessità che la madre fosse in grado di acquistare una nuova casa con tre camere e spazi idonei al precedente regime di collocazione prevalente dei minori presso di sé. Situazione che nei fatti è capovolta fin da settembre pagina 2 di 10 2024 per effetto di sentenza del Tribunale dei Minori di Milano, R.G. 1941/20124 e oggetto del presente giudizio);
7) si chiede, sin da ora, al Tribunale disponga idonea CTU al fine di valutare la personalità della Sig.ra e la sua capacità genitoriale;
CP_1
8) si chiede di acquisire tutta la documentazione attestante gli interventi e le uscite effettuate dai
Carabinieri di Castellanza, di Solbiate Olona, nonché dal Servizio 118 Croce Rossa di TO ZI nell'anno 2023 e 2024 presso l'abitazione di Olgiate Olona, Via Firenze 64, dove sono collocati i minori.
9) Con vittoria di spese, competenze ed onorari e spese, anche per consulenze tecniche di parte e di ufficio.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: In via principale e nel merito:
• rigettare le istanze ex adverso formulate con ricorso introduttivo del 3/8/2024 in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragione esposte in narrativa;
e per l'effetto confermare le disposizioni concordate di cui alla sentenza n. 495/2024 emessa il 4/4/2024 nell'ambito del procedimento R.G. n.
203/2024 avanti il Tribunale di TO ZI – Giudice dott. Paganini, con l'obbligo di pagamento oltre ISTAT da parte signor dell'assegno di mantenimento nei confronti della signora Pt_2 per i propri figli;
CP_1
• revocare quanto stabilito dal dispositivo n. 496/2024 emesso il 25/6/2024 dal Tribunale per i
Minorenni nell'ambito del procedimento R.G. n. 1941/2024 – Giudice dott. Viti in relazione al collocamento presso il Sig. dei minori e e l'affido degli stessi presso i servizi Parte_1 Per_1 Per_2 sociali territorialmente competenti e, per l'effetto, disporre nuovamente il collocamento dei minori presso la Sig.ra con la facoltà della stessa di esercitare la responsabilità genitoriale sotto il CP_1 profilo delle scelte sanitarie, educative e scolastiche dei minori;
nelle more del giudizio, disporre l'affido dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti per ulteriori sei mesi, al fine di valutare l'idoneità della Sig.ra al ricollocamento dei minori CP_1 presso la stessa nonché, per ragioni di economia processuale, la definizione dell'importo cui il Sig. sarà tenuto a titolo di contributo al mantenimento quando i figli torneranno dalla madre;
in Parte_1 subordine, che l'Ill.mo Giudice Voglia con sentenza disporre la prosecuzione dell'affido dei minori ai
Servizi Sociali territorialmente competenti per ulteriori sei mesi al fine di valutare l'idoneità della
Sig.ra al ricollocamento dei minori presso la stessa;
• stante la debenza a a carico del signor CP_1 dell'assegno di mantenimento dei figli fino ad eventuali nuove disposizioni dell'Illustrissimo Pt_2
Tribunale adito, accertata e dichiarata la mancata corresponsione dell'importo di € 2.800,00 a favore pagina 3 di 10 dei figli dal 23/9/24 ad oggi;
condannare il signor al pagamento dell'importo di € 2.800,00 CP_2 oggi dovuto e per i maturandi successivi mesi, sino alla ripresa del corretto versamento, compreso della percentuale di ISTAT;
• rigettare la richiesta di acquisizione in atti della documentazione attestante gli interventi e le uscite effettuate dai Carabinieri di Castellanza, di Solbiate Olona, nonché dal Servizio 118 Croce Rossa di
TO ZI nell'anno 2023 e 2024 presso l'abitazione di Olgiate Olona, Via Firenze n. 64, in quanto non determinante ai fini del decidere;
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle condizioni del ricorso, stante la precaria situazione economica della signora non concedere alcun mantenimento a carico della madre CP_1 per i propri figli salvo il 50% delle spese straordinarie.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite, spese generali, IVA e CPA come per legge.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEI MINORI: si confermano le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione del 10.06.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/08/2024 chiedeva la modifica della sentenza di divorzio Parte_1 emessa da questo Tribunale in data 21/01/2023, successivamente oggetto di un procedimento di modifica conclusosi con la sentenza n. 494 pubblicata il 04/04/2024.
In particolare, il ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento in via esclusiva a sé dei minori e Per_1
(di anni 10 e 4), nati dall'unione coniugale con la loro collocazione Per_2 Controparte_1 presso di lui nella sua casa in Montano UC (CO), la conseguente revoca della “assegnazione” alla madre della casa coniugale in comproprietà, la regolamentazione delle visite materne e la determinazione di un contributo al mantenimento dei due figli di complessivi € 500 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle sue domande il ricorrente adduceva la consumazione di alcuni episodi in cui la era apparsa talvolta palesemente ubriaca, talvolta rallentata nei movimenti e nella parola CP_1
(come se fosse sotto l'effetto di farmaci), incapace di controllare le proprie emozioni e la propria rabbia, finanche ad episodi di aggressività mostrata nei confronti dei suoi stessi genitori, che in un'occasione avevano chiamato i Carabinieri.
Nel frattempo, interveniva la sentenza del Tribunale per i Minori di Milano del 25/09/2024, che così disponeva: pagina 4 di 10 Si costituiva in giudizio la convenuta per opporsi alle avverse richieste, atteso che dal mese di maggio
2024 ella stava svolgendo regolarmente un percorso di supporto volontario avanti il S.E.R.T., effettuando gli esami delle urine con cadenza bisettimanale da cui emergeva chiaramente l'assenza di qualsivoglia utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti;
ella lamentava, altresì, che il aveva Parte_1 interrotto arbitrariamente la corresponsione dell'assegno di mantenimento dal mese di settembre 2024 senza che il Tribunale per i Minori avesse statuito alcunché e che le sue condizioni economiche erano peggiorate al punto da non consentirle di contribuire nella misura richiesta dall'ex marito.
La convenuta concludeva, pertanto, per la revoca di quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni in punto di collocamento paterno dei minori e e di affido all'Ente, nonché per la condanna Per_1 Per_2 del al pagamento dell'importo di € 2.800,00 e dei ratei mensili che sarebbero maturati sino Parte_1 alla ripresa del corretto versamento, comprensivo della percentuale di ISTAT.
All'udienza dell'08/01/2025 il precedente Giudice delegato confermava in via provvisoria pagina 5 di 10 l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali di Solbiate Olona -Tutela Minori per qualsiasi scelta in campo scolastico, sanitario, educativo e ricreativo con il loro collocamento presso il padre, subordinando il diritto di visita presso la madre all'intervento di un assistente domiciliare, nonché determinava in € 200 per figlio l'assegno di mantenimento a carico della oltre il 50 % delle CP_1 spese straordinarie.
Subentrato il nuovo Giudice delegato, veniva disposta la nomina dell'avv. Masera quale Curatore
Speciale dei Minori.
All'esito dell'espletamento della C.T.U. affidata alla dr.ssa il nuovo Giudice delegato Per_3 formulava una proposta di bonario componimento vertente sul recepimento delle indicazioni della
C.T.U., sulla determinazione di un contributo al mantenimento dei minori, a carico della madre, di €
200 per ciascuno, oltre la rivalutazione annua ed il 50% delle spese straordinarie e sull'attribuzione al padre dell'AU, con la compensazione delle spese di lite e la ripartizione a metà sia del compenso del
Curatore Speciale (con versamento diretto allo stesso), sia del costo della C.T.U.
In assenza dell'accettazione della resistente, la causa veniva rinviata per la spedizione a sentenza.
In primo luogo, deve disporsi l'affidamento dei minori al Comune di dimora abituale, ora Montano
UC (CO), alla luce delle risultanze della C.T.U., che ha così concluso: “La sig.ra è CP_1 certamente molto legata ai suoi figli, dispone di capacità di attenzione e osservazione, tuttavia, va osservata una certa tendenza a coinvolgere in maniera responsabilizzante i bambini ed a vivere la contrapposizione con gli altri riferimenti affettivi: papà e nonni.
Presenta una certa rigidità nel ragionamento e una difesa importante di evitamento, non soffermandosi su quelle che sono state le difficoltà del passato. La signora non sembra del tutto consapevole delle profonde conseguenze emotive subite dai figli rispetto a quanto è accaduto e sembra attendersi da loro la piena capacità di riprendere con lei una quotidiana condivisione. Le reazioni emotive ei figli probabilmente costituiscono per lei una ferita, suscitando il senso di colpa, rendendola meno disponibile a farsi accompagnare in un percorso più lungo e più approfondito di quanto si aspetti.
Ha dichiarato di aver effettuato un percorso psicologico dopo la separazione, ma non l'ha portato alla conoscenza della Ctu, né degli operatori del apparendo poco propensa ad integrare in una Pt_3 continuità la riflessione su se stessa e sulle proprie fragilità.
L'assestamento sul piano difensivo non le permette attualmente nessuna autentica richiesta di supporto
o elaborazione per la quale non si mostra pronta al momento
-Il sig è un padre indubbiamente legato ai figli, a causa degli impegni lavorativi ha Parte_1 precedentemente e anche attualmente delegato il compito di accompagnamento alla quotidianità, prima alla moglie e poi ai suoi genitori, ma progressivamente ha maturato la consapevolezza di voler pagina 6 di 10 essere presente nella normalità di ogni giorno, rinunciando alla convivenza con la compagna che abita
a Como nei giorni infrasettimanali, riservandola al fine settimana. Ha acquistato una casa da condividere con i bambini.
Appare un padre affidabile, concreto, solido.
mantiene sentimenti di ambivalenza verso la madre. un certo timore che possa rinnovarsi la Per_1 destabilizzazione precedente.
Presenta una dose di ansia sollecitata dal desiderio di proteggere la sorella. Appare opportuno che acceda un percorso di terapia di rielaborazione del trauma, indicata la tecnica EMDR, specifica per il superamento e elaborazione dei ricordi traumatici.
La disregolazione emotiva evidenziata da , in maniera piuttosto consistente nell'ultimo Per_2 periodo, merita un'osservazione attenta dell'evoluzione, in considerazione dell'età ancora non strutturata della bambina che può rispondere positivamente ad un ambiente sicuro e supportivo, stabile nella routine e nei limiti, (e di fatto ad es. in scuola materna la bambina mostra sufficiente regolazione emotiva). Al momento si consiglia ai genitori di individuare con un professionista le modalità educative condivise e più opportune.
Si ritiene opportuno: mantenere l'affido ai servizi, almeno per un ulteriore periodo di sei mesi in modo da mantenere la presenza educativa e monitorare l'ampliamento delle frequentazioni materne.
Mantenere il collocamento prevalente presso il padre.
Le frequentazioni con la madre: a seguito anche del confronto con i servizi titolari del servizio, appare possibile prevedere dalla fine della scuola l'organizzazione di due accessi settimanali della educatrice domiciliare destinati a ciascuno dei due bambini in maniera individuale: una volta con e una Per_1 volta con . Per_2
L'educatrice, garantendo continuità, costituisce infatti un supporto indispensabile e una funzione di ponte nei confronti della ripresa del rapporto con la madre.
- Si ritiene inoltre possibile e utile introdurre anche una intera giornata sotto la gestione diretta e responsabilità della madre, o il sabato o la domenica, tutte le settimane, dal mattino, circa alle 10 fino alle 20.
Alla giornata del sabato/ domenica potrà essere aggiunto anche un pomeriggio fino alla cena nel periodo infrasettimanale, in particolare nei mesi di vacanza, quando i bambini non saranno in vacanza.
Si osserva che i bambini andranno incontro alla necessità di nuovi assestamenti con il mutare della organizzazione temporale dei rapporti con ciascun genitore, non va trascurato inoltre che sono si pagina 7 di 10 preannunciano ampi cambiamenti dei riferimenti abitativi poiché la casa coniugale verrà venduta alla fine di giugno, la madre ha acquistato la propria casa di cui potrà entrare abitativamente ad ottobre, da giugno ad ottobre la signora sarà ospitata dei propri genitori e ivi incontrerà i suoi figli nei giorni di pertinenza;
inoltre il padre ha acquistato una casa per stare più vicino alla vita quotidiana dei figli, casa che però non sarà pronta prima di dicembre.
Per tali motivi i passaggi vanno ben strutturati ed è necessaria la guida dei servizi e dei professionisti.
-Si ritiene indispensabile che i genitori, che hanno trovato una certa modalità comunicativa ma mantengono alcune riserve che non permettono la totale trasparenza l'uno con l'altro, accedano ad un percorso di coordinazione genitoriale che abbia il compito di guidarli nelle decisioni educative, sostegno dei bambini, riflessioni sull'aumento della tempistica delle frequentazioni con la madre. osservazioni peritali siano state abbondantemente approfondite e adeguate per rispondere al quesito Per_ del Giudice, peraltro in corso di operazioni peritali non ci sono state da parte della dott.ssa richieste di ulteriori approfondimenti che possono nel caso meritare un prolungamento o verifica della
Ctu che al momento è preferibile rispetti i termini di deposito.
2-Il dottor ricostruisce vicenda separativa e gli avvenimenti che l'hanno caratterizzata tenendo CP_3 conto dei vissuti di abbandono e disorientamento della signora del suo prevalente sforzo di CP_1 adattamento alla separazione e degli scompensi derivanti dalla presa d'atto di una realtà indesiderata
e origine di sofferenza. Ritiene la signora sia in grado di esercitare il ruolo genitoriale condividendo le indicazioni e la tempistica indicate dalla Ctu, auspicando si possa giungere o alla condivisione dell'affido con prevalenza del collocamento presso la madre.
Tale ipotesi peraltro non può essere al momento preventivata nei tempi e nella realizzazione”.
A loro volta, i Servizi Sociali hanno concluso di ritenere funzionali sia il mantenimento dell'affido dei minori all'Ente con il collocamento presso il padre, sia la regolamentazione della relazione con la figura materna in ADM, con la possibilità di ampliamento in caso di evoluzione positiva.
In particolare, la C.T.U. ha scritto: “A seguito anche del confronto con i servizi titolari del servizio, appare possibile prevedere dalla fine della scuola l'organizzazione di due accessi settimanali della educatrice domiciliare destinati a ciascuno dei due bambini in maniera individuale: una volta con e una volta con Per_1 Per_2
L' educatrice, garantendo continuità, costituisce infatti un supporto indispensabile e una funzione di ponte nei confronti della ripresa del rapporto con la madre.
Si ritiene inoltre possibile e utile introdurre anche una intera giornata sotto la gestione diretta e responsabilità della madre, o il sabato o la domenica, tutte le settimane, dal mattino, circa alle 10 fino alle 20. pagina 8 di 10 Alla giornata del sabato/ domenica potrà essere aggiunto anche un pomeriggio fino alla cena nel periodo infrasettimanale, in particolare nei mesi di vacanza, quando i bambini non saranno in vacanza”.
I Servizi hanno consigliato l'attivazione di un percorso psicologico individuale per per aiutarlo a Per_1 sintonizzarsi con la componente emotiva della situazione vissuta, la prosecuzione dei controlli tossicologici presso il per la ed un percorso di COGE per aiutare i genitori ad Pt_3 CP_1 acquisire la capacità di operare scelte condivise in favore dei figli.
Il Curatore Speciale ha valutato come opportuno che i minori rimangano affidati all'Ente per quanto attiene le questioni già delegate e che il collocamento prevalente sia posto ancora in via provvisoria in capo al padre, rimettendo ai Servizi Sociali la valutazione sull'ampliamento del diritto di visita della madre alla presenza dell'educatrice domiciliare e, appena possibile ed in modo graduale, senza l'intervento della A.D.M.
Al collocamento paterno consegue la revoca dell'assegnazione della casa alla resistente.
Possono recepirsi, altresì, le modalità di frequentazione dei figli ad opera della madre indicate nella
C.T.U., in quanto idonee a perseguire la finalità di ristabilire un equilibrato rapporto tra loro.
Deve determinarsi a carico della madre un contributo di € 150 per ciascun figlio rivalutabile annualmente, oltre il 35% delle spese straordinarie (ad eccezione di quelle scolastiche, che graveranno sul solo padre), stante il divario tra le condizioni reddituali delle parti;
infatti, la ricorrente ha percepito nel 2024 un reddito lordo di € 14.806,79 più il trattamento integrativo di € 1200 (circa € 1000 in media per 14 mensilità), mentre il ricorrente ha usufruito nel 2024 di un reddito ben superiore, circa € 48.500 lordi, ossia circa € 2600 netti mensili di media.
Stante la sua qualifica di genitore collocatario, può attribuirsi al padre l'intero assegno unico.
Infine, devono dichiararsi inammissibili le domande relative alla vendita della casa ed all'arretrato del contributo, posto che la riforma Cartabia con il relativo correttivo ha previsto la cumulabilità della sola domanda diretta a conseguire il risarcimento del danno endo-familiare.
Altrettanto inammissibili le successive domande risarcitorie avanzate dal in quanto estranee Parte_1 all'oggetto tipico del presente giudizio.
In considerazione della soccombenza della resistente, deve condannarsi la stessa a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
Devono, invece, essere ripartiti tra le parti sia i costi relativi all'espletamento della C.T.U., sia il compenso del Curatore Speciale, trattandosi di incombenze processuali resesi necessarie alla stregua della complessità della vertenza in funzione dell'adozione delle migliori decisioni per il benessere della prole.
pagina 9 di 10 Alla stregua del disposto affidamento dei minori all'Ente, deve aprirsi una procedura di vigilanza sui minori.
P . Q . M .
Il Tribunale di TO ZI, così deliberando in via definitiva:
1) In parziale modifica della sentenza di divorzio, dispone l'affidamento dei minori al Comune di dimora abituale (ora Montano UC) per le questioni in materia scolastica, sanitaria, ludico- sportiva e relativamente al rilascio e rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio con il loro collocamento paterno;
2) Dispone sulle visite materne come da motivazione;
3) Revoca l'assegnazione alla madre della casa coniugale;
4) Pone a carico della madre un contributo al mantenimento dei minori di € 300 complessivi mensili, oltre la rivalutazione annua ed oltre il 35% delle spese straordinarie (ad eccezione di quelle relative alla retta scolastica);
5) Attribuisce al padre il 100% dell'assegno unico;
6) Dichiara inammissibili le ulteriori istanze;
7) Condanna la resistente a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente nell'importo di € 6000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge;
8) Pone a carico di entrambe le parti il compenso del Curatore Speciale nell'importo di € 3.000, oltre gli accessori di legge;
9) Pone a carico di entrambi i costi relativi all'espletamento della C.T.U.;
10) Dispone l'apertura di una procedura di vigilanza sui minori , nato il [...] e Per_1
nata il [...], disponendo la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di Como, Per_2 al quale i Servizi Sociali del Comune di Montano UC dovranno trasmettere una relazione semestrale (prima relazione entro il 31/05/2026).
Così deciso in TO ZI nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente Estensore
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