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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8560 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 21956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VII CIVILE
nella persona del giudice onorario dott. Luca Maria Carati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 21956/2024 promossa da:
(CF: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vito De Palo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in , Via A. Manuzio n. 13, giusta delega in atti Pt_1
- ATTORE -
CONTRO
(già (CF: ), in persona del L.R. pro Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
tempore
- CONVENUTA CONTUMACE –
1 Precisazione delle conclusioni: come da verbale di udienza del giorno 12 settembre 2025
Per Parte Attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiecta ogni contraria istanza, così giudicare:
1) Nel merito, dichiarare che i contratti stipulati tra le parti di appalto per intervento edilizio di efficientamento energetico del 29.06.2023 e di appalto addendum parti private del 20.09.2023, sono stati risolti per mutuo consenso ex art. 1372 II comma c.c., e di conseguenza, condannare la
[...]
a restituire al la somma versata di Euro 20.740,00., CP_1 Parte_1
quale indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., oltre gli interessi legali di mora ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
2) Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio, e compensi professionali di avvocato.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione – ritualmente notificato in data 4.6.2024 a mezzo PEC –
[...]
(nel proseguo ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1 CP_1
(già per sentirla condannare al pagamento dell'importo complessivo di euro 20.000,00, CP_2
oltre interessi di mora.
Parte attrice esponeva che tra le parti in data 29.6.2023 era intervenuto un contratto di appalto per l'intervento edilizio di efficientamento energetico (cd. Superbonus 110%) per l'importo complessivo di € 649.849,19.
Successivamente in data 20.9.2023 veniva stipulato un contratto d'appalto addendum parti private per l'efficientamento energetico “sostituzione serramenti e/o altri” per l'ulteriore importo di
€ 631.760,61.
Il Condominio esponeva che aveva versato all'appaltatore un acconto in data 19.7.2023.
Il direttore dei lavori Ing. evidenziava, con mail del 17.10.2023, una carenza riguardo Per_1
all'attestazione SOA per l'esecuzione dei lavori appaltati dal condominio a ed era CP_2
pertanto necessario procedere a una modifica contrattuale.
A seguito delle osservazioni del D.L., proponeva nuove e diverse offerte contrattuali CP_2
in data 19.10.2023 e 15.1.2024, offerte che tuttavia non venivano accettate dal Condominio, tenuto conto che nel frattempo a seguito di modifica legislativa, lo sconto in fattura era stato ridotto al
70%.
Atteso che (ora non aveva effettuato alcuna lavorazione, il CP_2 CP_1
chiedeva con l'atto di citazione la dichiarazione di risoluzione per mutuo consenso ex Parte_1
art. 1372 II comma c.c. dei contratti di appalto e di conseguenza, la condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto versato di € 20.000,00 (importo rideterminato in euro 20.740,00 con la memoria ex art. 171 ter, n. 1, cpc).
*
La società convenuta non si costituiva in giudizio e con provvedimento in data 4.9.2024, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo a mezzo PEC alla casella ne veniva dichiarata la relativa contumacia. Email_1
La causa, dopo lo svolgimento dell'attività istruttoria sui capitoli di prova ammessi, veniva
3 rinviata alla udienza del 12 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Dagli atti di causa risulta provato che tra le parti i contratti di appalto, in data 29 giugno 2023 e
20 settembre 2023 (v. doc. 1 e 2 fasc. attore), per l'esecuzione di interventi edilizi presso il
Condominio di Via De Roberto, 26 – Milano, non hanno avuto alcuna esecuzione a seguito delle osservazioni del direttore lavori per la mancata attestazione SOA relativa alla società appaltatrice;
a seguito di quanto rilevato dal direttore lavori ha formulato al Condominio due CP_2
ulteriori offerte in data 19.10.2023 e 15.1.2024 che non sono state tuttavia accettate dal
Condominio (v. doc. 5-7-8 fasc. attore).
Non risulta contestato agli atti che i due contratti di appalto in data 29 giugno 2023 e 20 settembre 2023 abbiano avuto alcuna esecuzione tra le parti in causa.
Dall'esito della prova testimoniale esperita in data 17 gennaio 2025 con l'escussione del teste risulta ulteriormente confermato che i lavori di cui trattasi non sono mai iniziati da parte Tes_1
di CP_1
La società appaltatrice ha del resto formulato due nuove offerte per i lavori di cui trattasi;
tali circostanze devono essere intese quali fatti univoci posti in essere successivamente alla stipula e contrastanti con la volontà di mantenere in vita i contratti d'appalto del 29 giugno e del 20 settembre 2023 e costituiscono manifestazione tacita della volontà di sciogliere i suddetti contratti.
Con riferimento alla risoluzione contrattuale per mutuo consenso la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha precisato che: “La risoluzione per mutuo consenso di un contratto, atteso il principio della libertà di forme, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il contratto, ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente, a meno che per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta ad substantiam.(cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 3245/2012; Tribunale Milano, Sez. XIII, n. 1268/2020).
Da quanto sopra risulta fondata e merita accoglimento la domanda di parte attrice che i contratti di appalto per intervento edilizio di efficientamento energetico del 29.06.23 e di appalto addendum parti private del 20.09.23 stipulati tra le parti devono essere dichiarati risolti per mutuo consenso ex art. 1372 cod. civ.
A seguito della risoluzione contrattuale, l'appaltatore è tenuto pertanto a restituire, ai sensi
4 dell'art. 2033 cod.civ., al Condominio l'acconto percepito pari ad € 20.740,00.
In accoglimento della domanda di parte attrice, deve quindi essere dichiarata la risoluzione ex art. 1372 cod. civ. dei contratti di appalto per intervento edilizio di efficientamento energetico del
29.06.23 e di appalto addendum parti private del 20.09.23 stipulati tra le parti ed Controparte_1
(già deve essere condannata a pagare al di Via De Roberto, 26 – Milano CP_2 Parte_1
l'importo di euro 20.740,00.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della domanda (4 giugno 2024) al saldo.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di e liquidate come CP_1
da dispositivo secondo i parametri di legge, tenuto conto in particolar modo del valore della causa, dell'attività svolta, della natura e del grado di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sez. VII civile definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attrice, dichiara la risoluzione dei contratti di appalto del
29.06.2023 e del 20.09.2023 stipulati tra il Condominio di Via De Roberto, 26 – Milano e
[...]
CP_1
2) condanna a pagare al Condominio di Via De Roberto, 26 – Milano Controparte_1
l'importo di € 20.740,00, oltre gli interessi legali dal 4 giugno 2024 al saldo;
3) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si Controparte_1
liquidano per spese in € 281,56 e per compensi in € 4.227,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Milano, 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Luca M. Carati
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VII CIVILE
nella persona del giudice onorario dott. Luca Maria Carati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 21956/2024 promossa da:
(CF: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vito De Palo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in , Via A. Manuzio n. 13, giusta delega in atti Pt_1
- ATTORE -
CONTRO
(già (CF: ), in persona del L.R. pro Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
tempore
- CONVENUTA CONTUMACE –
1 Precisazione delle conclusioni: come da verbale di udienza del giorno 12 settembre 2025
Per Parte Attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiecta ogni contraria istanza, così giudicare:
1) Nel merito, dichiarare che i contratti stipulati tra le parti di appalto per intervento edilizio di efficientamento energetico del 29.06.2023 e di appalto addendum parti private del 20.09.2023, sono stati risolti per mutuo consenso ex art. 1372 II comma c.c., e di conseguenza, condannare la
[...]
a restituire al la somma versata di Euro 20.740,00., CP_1 Parte_1
quale indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., oltre gli interessi legali di mora ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
2) Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio, e compensi professionali di avvocato.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione – ritualmente notificato in data 4.6.2024 a mezzo PEC –
[...]
(nel proseguo ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1 CP_1
(già per sentirla condannare al pagamento dell'importo complessivo di euro 20.000,00, CP_2
oltre interessi di mora.
Parte attrice esponeva che tra le parti in data 29.6.2023 era intervenuto un contratto di appalto per l'intervento edilizio di efficientamento energetico (cd. Superbonus 110%) per l'importo complessivo di € 649.849,19.
Successivamente in data 20.9.2023 veniva stipulato un contratto d'appalto addendum parti private per l'efficientamento energetico “sostituzione serramenti e/o altri” per l'ulteriore importo di
€ 631.760,61.
Il Condominio esponeva che aveva versato all'appaltatore un acconto in data 19.7.2023.
Il direttore dei lavori Ing. evidenziava, con mail del 17.10.2023, una carenza riguardo Per_1
all'attestazione SOA per l'esecuzione dei lavori appaltati dal condominio a ed era CP_2
pertanto necessario procedere a una modifica contrattuale.
A seguito delle osservazioni del D.L., proponeva nuove e diverse offerte contrattuali CP_2
in data 19.10.2023 e 15.1.2024, offerte che tuttavia non venivano accettate dal Condominio, tenuto conto che nel frattempo a seguito di modifica legislativa, lo sconto in fattura era stato ridotto al
70%.
Atteso che (ora non aveva effettuato alcuna lavorazione, il CP_2 CP_1
chiedeva con l'atto di citazione la dichiarazione di risoluzione per mutuo consenso ex Parte_1
art. 1372 II comma c.c. dei contratti di appalto e di conseguenza, la condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto versato di € 20.000,00 (importo rideterminato in euro 20.740,00 con la memoria ex art. 171 ter, n. 1, cpc).
*
La società convenuta non si costituiva in giudizio e con provvedimento in data 4.9.2024, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo a mezzo PEC alla casella ne veniva dichiarata la relativa contumacia. Email_1
La causa, dopo lo svolgimento dell'attività istruttoria sui capitoli di prova ammessi, veniva
3 rinviata alla udienza del 12 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Dagli atti di causa risulta provato che tra le parti i contratti di appalto, in data 29 giugno 2023 e
20 settembre 2023 (v. doc. 1 e 2 fasc. attore), per l'esecuzione di interventi edilizi presso il
Condominio di Via De Roberto, 26 – Milano, non hanno avuto alcuna esecuzione a seguito delle osservazioni del direttore lavori per la mancata attestazione SOA relativa alla società appaltatrice;
a seguito di quanto rilevato dal direttore lavori ha formulato al Condominio due CP_2
ulteriori offerte in data 19.10.2023 e 15.1.2024 che non sono state tuttavia accettate dal
Condominio (v. doc. 5-7-8 fasc. attore).
Non risulta contestato agli atti che i due contratti di appalto in data 29 giugno 2023 e 20 settembre 2023 abbiano avuto alcuna esecuzione tra le parti in causa.
Dall'esito della prova testimoniale esperita in data 17 gennaio 2025 con l'escussione del teste risulta ulteriormente confermato che i lavori di cui trattasi non sono mai iniziati da parte Tes_1
di CP_1
La società appaltatrice ha del resto formulato due nuove offerte per i lavori di cui trattasi;
tali circostanze devono essere intese quali fatti univoci posti in essere successivamente alla stipula e contrastanti con la volontà di mantenere in vita i contratti d'appalto del 29 giugno e del 20 settembre 2023 e costituiscono manifestazione tacita della volontà di sciogliere i suddetti contratti.
Con riferimento alla risoluzione contrattuale per mutuo consenso la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha precisato che: “La risoluzione per mutuo consenso di un contratto, atteso il principio della libertà di forme, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il contratto, ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente, a meno che per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta ad substantiam.(cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 3245/2012; Tribunale Milano, Sez. XIII, n. 1268/2020).
Da quanto sopra risulta fondata e merita accoglimento la domanda di parte attrice che i contratti di appalto per intervento edilizio di efficientamento energetico del 29.06.23 e di appalto addendum parti private del 20.09.23 stipulati tra le parti devono essere dichiarati risolti per mutuo consenso ex art. 1372 cod. civ.
A seguito della risoluzione contrattuale, l'appaltatore è tenuto pertanto a restituire, ai sensi
4 dell'art. 2033 cod.civ., al Condominio l'acconto percepito pari ad € 20.740,00.
In accoglimento della domanda di parte attrice, deve quindi essere dichiarata la risoluzione ex art. 1372 cod. civ. dei contratti di appalto per intervento edilizio di efficientamento energetico del
29.06.23 e di appalto addendum parti private del 20.09.23 stipulati tra le parti ed Controparte_1
(già deve essere condannata a pagare al di Via De Roberto, 26 – Milano CP_2 Parte_1
l'importo di euro 20.740,00.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della domanda (4 giugno 2024) al saldo.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di e liquidate come CP_1
da dispositivo secondo i parametri di legge, tenuto conto in particolar modo del valore della causa, dell'attività svolta, della natura e del grado di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sez. VII civile definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attrice, dichiara la risoluzione dei contratti di appalto del
29.06.2023 e del 20.09.2023 stipulati tra il Condominio di Via De Roberto, 26 – Milano e
[...]
CP_1
2) condanna a pagare al Condominio di Via De Roberto, 26 – Milano Controparte_1
l'importo di € 20.740,00, oltre gli interessi legali dal 4 giugno 2024 al saldo;
3) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si Controparte_1
liquidano per spese in € 281,56 e per compensi in € 4.227,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Milano, 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Luca M. Carati
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