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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 210/2024 R.G., introdotta da
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv.to BOLOGNESE Antonio, come da mandato in atti
APPELLANTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv.to IANNICELLI Andrea, come da mandato in atti;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
(P.I. ), rappresentata e difesa dall' Controparte_2 P.IVA_2
Avv.to CARBONE Salvatore, come da mandato in atti;
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_3 C.F._2
DEL BALZO Emiliano, come da mandato in atti;
-D (C.F. , contumace;
CP_4 C.F._3
APPELLATI OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 383/2024, emessa dal Tribunale di
Lecce, pubblicata il 01/02/2024, pronunciata nel procedimento civile avente
RGN.7005/2016. All'udienza del 18/03/2025 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
1.-Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in Controparte_1 giudizio la , società gestrice della pista di go-kart sita in Parte_1
Torre San Giovanni, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali
e non patrimoniali, patiti a seguito dell'evento lesivo che lo ha visto coinvolto il
21.08.2015 alle ore 23.00 circa allorquando si trovava alla guida di un CP_5 all'interno della detta pista ed è stato urtato da un altro mezzo condotto dal minore . _1
Con comparsa di risposta depositata il 21.04.2017 si è costituita la
[...]
che, nel merito, ha contestato la propria responsabilità, Parte_1 atteso che l'urto è avvenuto a causa della manovra imperita compiuta dal minore
. Ha quindi chiesto preliminarmente di chiamare in causa la propria _1 compagnia assicurativa e il padre del minore al fine di essere garantita da entrambi in caso di accoglimento della domanda.
Con comparsa di risposta depositata il 16.10.2017 si è costituito , CP_3 padre di , che ha eccepito la nullità della vocatio in ius del solo padre _1 del minore, l'inammissibilità della domanda di manleva sollevata dalla
[...]
e, nel merito, ha contestato la responsabilità del figlio, Parte_1 assumendo che l'incidente era avvenuto per il kart consegnato a costui, il quale presentava un malfunzionamento all'impianto frenante.
Con comparsa di risposta depositata il 17.10.2017 si è costituita la
[...] che ha concluso per la inesistenza della responsabilità della società CP_2 garantita, e, in subordine, per l'accoglimento nei limiti della fondatezza, eccependo altresì la compensatio lucri cum damno e l'esistenza della franchigia.
All'udienza dell'8.03.2018 è stata disposta la chiamata in causa della madre di
, di cui è stata dichiarata la contumacia il 13.09.2018. _1
pag. 2/16 Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale”.
2.-Con sentenza n. 383/2024 il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore e ha condannato la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 64.069,20 oltre accessori, a titolo di risarcimento
[...] del danno, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 14.000 in favore dell'attore e in euro 7.500 in favore di , e le ha compensate CP_3 nei confronti di . Controparte_2
2.1. In via preliminare, il primo giudice ha rilevato che “la causa petendi della domanda risarcitoria va rinvenuta unicamente nell'inadeguatezza della struttura di go-kart sita in Torre San Giovanni. …” avendo l'attore assunto di essere stato attinto da un altro go-kart uscito fuori pista a causa della “distanza tra le due parti adiacenti del percorso di gara non … sufficientemente ampia” e dell'assenza di
“protezione come ad es. reti frenanti, barriere di balle di paglia, barriere di pneumatici, ecc. allo scopo di rendere impossibile il salto di corsia”.
Il Tribunale ha rilevato inoltre che detta domanda non era stata estesa nei riguardi di , genitore del minore , conducente del veicolo CP_3 _1 investitore. Ha osservato sul punto che “per un verso, la Parte_1 ha chiesto di chiamare in causa i genitori del minore, “al fine di sentirla
[...] manlevata” dalla domanda attrice (così a p. 7 della comparsa), non concludendo per il proprio difetto di legittimazione passiva;
per altro verso, l'attore non ha esteso la domanda nei confronti dei terzi chiamati in causa.”.
Da tale ordine di considerazioni il primo giudice ha ritenuto di dover giudicare circa “la fondatezza della domanda attrice unicamente con riferimento alle contestazioni mosse alla struttura gestrice della pista e, solo in seguito, verificare la fondatezza della domanda di manleva formulata dalla convenuta con riferimento
(anche) ai genitori di .”. _1
2.2. Nel merito la domanda attorea è stata ricondotta nell'alveo dell'art. 2051
c.c. vertendo le doglianze mosse alla società convenuta sull'inadempimento
“dell'obbligo manutentivo della pista lato sensu inteso, ossia nel senso di omessa predisposizione di presidi di sicurezza frenanti e di disposizioni di parti adiacenti del circuito tali da rendere possibile il salto di corsia.”. Si afferma in sentenza che
“il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di
pag. 3/16 garanzia a tutela della incolumità di coloro che le utilizzano” anche in forza della sua qualità di custode delle stesse attrezzature e “quando l'uso delle attrezzature dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., quale soggetto obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso”.
Il decidente ha evidenziato che la dinamica dell'incidente così come riferita dall'attore è incontestata e risulta confermata dalle prove orali espletate. Il teste ha dichiarato di aver visto “il go-kart condotto dal figlio di Testimone_1 [...]
“tagliare” la curva a gomito e piombare addosso a . Questo CP_3 CP_1 perché…non vi erano protezioni che separassero una parte della pista dall'altra, posta al di là della parte erbosa che si vede nella stessa foto”. Lo stesso teste, sulla guida del minore, ricordava che questi, sceso dal veicolo dopo l'impatto,
“continuava a dire di aver cercato di frenare ma il sistema frenante non aveva funzionato”.
Nel gravato provvedimento si rammenta che “la Parte_1 non ha specificamente contestato l'inesistenza di barriere contenitive in pista, né ha assunto che quella peculiare disposizione stretta del tracciato sia legata a necessità sportive e agonistiche. A ciò aggiungasi che la totale assenza di presidi di sicurezza è conclamata dalle foto in atti (cfr. foto panoramica all. 4 atto di citazione e doc. all. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).”.
La determinazione del danno è stata condotta in sentenza sulla scorta delle risultanze della CTP svolta da avendo le parti dato l'assenso alla CP_2 utilizzazione della stessa.
2.3. Per ciò che concerne le domande di manleva formulate da Parte_1
nei confronti della Compagnia assicurativa e dei genitori del minore
[...] Per_1
, il Tribunale ha accolto l'eccezione di inoperatività della polizza avanzata da
[...]
stante l'età del minore conducente del mezzo entrato in Controparte_2 collisione con quello dell'attore.
È stata altresì rigettata la domanda di manleva nei confronti dei genitori del minore formulata sulla basa della sottoscrizione, da parte del padre _1
, del documento allegato alla costituzione della s.r.l. convenuta, CP_3 definito “manleva”.” Il giudicante, premesso che la clausola in questione prevede
“un trasferimento di responsabilità in capo ad un altro soggetto (e non di una
pag. 4/16 mera diversa allocazione del danno),” ha collocato la pattuizione nell'alveo dell'art. 1229 c.c. e ne ha dichiarato la nullità. Ha osservato che “non può ritenersi configurabile una colpa lieve in capo alla società gestrice della pista, dal momento che le conseguenze lesive erano facilmente prevedibili” avendo la Parte_1 consentito ad un adolescente inesperto di condurre la guida di un go-kart.
[...]
3.-Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 articolando tre motivi di impugnazione che saranno più diffusamente trattati, con i quali ha chiesto di rigettare ogni domanda avanzata dall'attore e di CP_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, e, _1 per l'effetto, condannare i genitori dello stesso alla rifusione dei danni in favore dell'appellato; di accertare e dichiarare l'efficacia della polizza n. 30560358 stipulata tra e e la sua piena Controparte_6 Parte_1 operatività nei confronti di in relazione al sinistro per cui è causa;
in _1 via subordinata, condannare a garantire e manlevare la Controparte_6 da ogni pregiudizio. Parte_1
4.-Con comparsa depositata il 2/7/2024 si è costituita Controparte_2 contestando l'appello proposto nei suoi confronti in ragione della inoperatività della polizza eccepita in primo grado.
Con comparsa depositata il 30/7/2024 si è costituito Controparte_1 chiedendo di rigettare l'appello principale promosso da in Parte_1 quanto infondato. Ha quindi spiegato appello incidentale, lamentando la mancata previsione della rivalutazione monetaria degli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno.
Con comparsa depositata il 9/9/2024 si è costituito in giudizio , il CP_3 quale ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione in appello nei suoi confronti atteso il raggiungimento della maggiore età di . Nel _1 merito, ha contestato i motivi di gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
Nel corso del giudizio di appello, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata dichiarata la contumacia di e, con ordinanza del 24/09/2024, la CP_7
Corte ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione ex art. 283 c.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, limitatamente all'importo eccedente la metà
pag. 5/16 delle somme (oltre accessori) per cui è condanna in favore delle parti convenute.
Previa precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive, all'udienza ex art.352 cpc del 18 marzo 2025, la causa
è stata rimessa al collegio per la decisione.
*********
5.- ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione in CP_3 appello nei suoi confronti atteso il raggiungimento della maggiore età del figlio
. Ha contestato quindi la mancata notifica dell'atto di impugnazione a _1 quest'ultimo, poiché, anche se il raggiungimento della maggiore età non è stato dichiarato o notificato, si tratta di un accadimento inevitabile riscontrabile agevolmente dall'appellante. Si verte in una ipotesi di nullità non sanabile con la rinnovazione dell'atto ai sensi dell'art. 164 c.p.c., non essendo l'appellante incorso in un errore incolpevole.
L'eccezione è infondata, in quanto legittimati passivi rispetto all'azione di
“manleva” proposta dalla convenuta sono unicamente i Parte_1 genitori di , minore all'epoca dei fatti. Detta azione è stata proposta _1 sulla base della dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta da
[...]
, padre del minore. Detta azione può ricondursi all'obbligazione di natura CP_3 contrattuale esplicitata nei confronti della struttura sportiva attraverso la dichiarazione di manleva resa dal genitore in nome proprio, oppure, in linea teorica, alla fattispecie disciplinata dall'art.2048 c.c.. In ogni caso, non risulta avanzata nei confronti del minore alcuna azione di responsabilità a norma ell'art.2043 c.c.: solo in questo caso, la domanda, proposta attraverso la vocatio in ius, vede come legittimato passivo il minore, il quale nel periodo di minore età
è rappresentato dai genitori quali esercenti la responsabilità genitoriale e quindi titolari della rappresentanza legale del figlio (arg. ex artt.320 c.c. e 75 c.p.c.), mentre, una volta divenuto maggiorenne, sta in giudizio personalmente.
Come precisato dalla S.C., la responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore;
ne consegue, sul piano processuale, che l'azione ex art. 2048 c.c. può essere pag. 6/16 proposta sia autonomamente rispetto a quella ex art. 2043 c.c., sia nello stesso processo, senza che ciò dia luogo a litisconsorzio necessario, e che - restando le due cause, per loro natura scindibili, comunque distinte - non è affetta da nullità la sentenza emessa nel giudizio a cui non ha partecipato il minore (Cass.
n.4303/2023, Rv. 666774 - 02).
.
6. Nel merito, col primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erronea verifica dei dati fattuali, l'errata applicazione del disposto dell'art. 2051
c.c., nonchè l'erronea valutazione del fatto del terzo, e impugna la sentenza nella parte in cui ha attribuito la responsabilità del sinistro a , Parte_1 rinvenendo la causa del danno “unicamente nell'inadeguatezza della struttura di sita in Torre S. Giovanni.”. CP_5
6.1. In primo luogo, la difesa deduce che, pur essendo stata la fattispecie correttamente inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c., il Tribunale ha fatto malgoverno delle regole in punto di riparto di onere della prova e ha erroneamente ritenuto che l'osservanza degli obblighi di manutenzione e vigilanza avesse rilievo determinante nell'accertamento della responsabilità del custode. La prova liberatoria gravante sul custode nel caso di specie è stata fornita, avendo lo dimostrato il caso fortuito consistente nella condotta Parte_1 del , la cui guida imprudente ed imperita si caratterizza per essere _1 fattore esterno, imprevedibile ed eccezionale ed unica causa del sinistro, idonea ad interrompere il nesso causale tra la res (la struttura nel complesso) e l'evento dannoso occorso.
6.2. Con riferimento alle caratteristiche della res, la difesa appellante deduce che la struttura è resa fruibile per tutte le tipologie di utilizzatori nel rispetto delle prescrizioni legislative in materia ed è omologata al fine di neutralizzare i rischi derivanti dall'uso del e pertanto alcun rimprovero può essere CP_5 legittimamente mosso nei confronti del gestore, non avendo questi violato alcun obbligo di custodia e non essendo stata data prova in primo grado del nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso, laddove la pista è da considerarsi una mera occasione dell'evento medesimo.
Inoltre, le “invocate barriere non corrispondono agli standard di sicurezza imposti ai circuiti, anzi la normativa impone la rimozione di ostacoli tra le corsie “
pag. 7/16 (cfr. Circolare Ministero del Turismo del 21.12.1961 n. 8912); pertanto la manutenzione e i presidi di sicurezza asseritamente non predisposti dalla Pt_1 non avrebbero evitato il sinistro, ascrivibile unicamente alla guida imperita del minore e le cui conseguenze non erano governabili ed evitabili dal custode.
7. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce, sotto due profili,
“l'errata valutazione della domanda di manleva dei coniugi – ”. Per_1 CP_7
7.1. Con una prima censura, la difesa contesta l'omesso l'accertamento della responsabilità in capo al minore nella causazione del sinistro. Tale accertamento è da considerarsi essenziale ai fini della risoluzione della controversia, poiché la perdita del controllo del kart è ascrivibile esclusivamente alla condotta del minore.
Si tratta di una circostanza allegata dall'attore, incontestata, ma obliterata dal
Tribunale, nonostante il fatto dell'avventore possa avere efficacia interruttiva del nesso di causalità tra la res in custodia e il sinistro.
7.2. Con specifico riferimento al rigetto della domanda di garanzia per nullità del documento sottoscritto dai genitori del , definito “manleva”, assume Per_1
l'appellante che l'atto in questione sarebbe coerente con la qualificazione della domanda come chiamata del terzo responsabile rivolta nei confronti dei genitori del minore.
La difesa della contesta sotto il profilo processuale l'automatismo Parte_1 con cui il Tribunale non ha esteso la domanda attorea ai chiamati genitori del minore qualificandola come mera chiamata in garanzia. Invece, la chiamata dei genitori del PI andava qualificata come chiamata del terzo responsabile in ragione dell'oggetto della controversia e degli effetti scaturenti dall'accertamento della responsabilità del minore, costituendo questa la prova del fortuito ex art. 2051 cc.
In ragione di tali considerazioni la società appellante deduce la piena validità della dichiarazione definita “manleva” e dichiarata nulla dal primo giudice. Il documento in questione è un atto ricognitivo che rende edotti i genitori dell'assunzione “su di sé di ogni responsabilità connessa e conseguente all'uso del kart noleggiato e non alla struttura, al malfunzionamento o al vizio intrinseco della res”.
pag. 8/16 8. Le censure articolate col primo motivo, alle quali è connessa la prima censura svolta nel secondo motivo, vanno esaminate congiuntamente in quanto strettamente correlate.
Posto che la domanda risarcitoria proposta dal danneggiato (l'attore CP_1
) è da ricondurre alla fattispecie della responsabilità delle cose in
[...] custodia ex art.2051 c.c., occorre osservare che detta responsabilità ha natura oggettiva e si fonda sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure “dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass.
n.11152/2023, Rv 667668).
8.1. Tanto premesso, nel caso in esame l'incidente, da cui sono derivate le lesioni oggetto della domanda risarcitoria, si è verificato in quanto il CP_8
(quattordicenne), mentre circolava a forte velocità all'interno del
[...] kartodromo gestito dalla affrontando una curva, è andato dritto ed è Parte_1 uscito dalla propria corsia, e dopo aver percorso un tratto erboso, ha invaso la corsia percorsa dal kart del investendolo violentemente. CP_1
La dinamica del sinistro si evince dalle dichiarazioni dei testimoni presenti al momento del fatto. All'udienza del 9.9.2021 il teste , con Testimone_2 riferimento al conducente del kart che ha causato il sinistro in danno del CP_1 ha dichiarato: “giunto in prossimità di una curva non ha rilasciato l'acceleratore ed ha proseguito nello sterrato per circa dieci metri … colpendo il kart che percorreva
l'altra corsia.” Il teste ha riferito che il , che percorreva il Testimone_3 Per_1 circuito interno della pista, “non riuscendo ad affrontare la curva, attraversava il prato e terminava la sua corsa sul go kart del che percorreva l'anello CP_1 esterno .” Il teste ha dichiarato di aver visto “il go-kart condotto Testimone_1 dal figlio di “tagliare” la curva a gomito e piombare addosso a CP_3
”. circolava a forte velocità, come si desume dal fatto che CP_9 _1 egli, nonostante fosse partito in ritardo rispetto al resto della comitiva (in quanto il kart che gli era stato assegnato non funzionava e fu quindi necessario sostituirlo),
pag. 9/16 era riuscito comunque a raggiungere il gruppo (teste “Ricordo che Tes_3 Per_1
è partito in ritardo, ma è riuscito comunque a mettersi in coda rispetto a noi”; anche il teste , dopo aver riferito circa la sostituzione del kart Testimone_4 originariamente assegnato al minore, ha dichiarato: “E' vero che dopo la partenza
stava per raggiungere gli altri kart partiti in anticipo”). _1
Va aggiunto che le circostanze relative alla dinamica non sono state oggetto di contestazioni.
L'attore ha fondato la domanda risarcitoria prospettando la sussistenza del nesso causale tra l'incidente e le carenze dell'impianto gestito dalla Parte_1
sulla quale grava l'obbligo manutentivo della pista, responsabile quindi
[...]
“di omessa predisposizione di presidi di sicurezza frenanti e di disposizioni di parti adiacenti del circuito tali da rendere possibile il salto di corsia.”
La difesa della srl ha obiettato: a) che l'impianto era omologato e b) che la circolare ministeriale che disciplina il settore dell'attività kartistica amatoriale impone di rimuovere gli ostacoli tra le corsie, per cui le barriere invocate dall'attore non corrispondono agli standard di sicurezza previsti per tali tipi di circuiti.
Ritiene il Collegio che questi argomenti non sono idonei ad escludere la responsabilità del gestore dell'impianto per l'incidente oggetto di causa.
Come correttamente annotato dal primo giudice, l'omologazione esibita dalla Par appellante non assume valore dirimente. Il fatto che la pista sia stata regolarmente omologata per le gare sportive attesta unicamente l'idoneità del circuito a fini agonistici e non esclude che l'uso dello stesso a fini amatoriali imponga l'adozione di presidi di sicurezza atti a contenere il rischio di danni a cose e/o persone.
Quanto alla concreta conformazione della zona che delimita la pista, la circolare ministeriale n.8912 del 20.12.1961 (citata dall'appellante), se per un verso esclude la possibilità di installare nella zona intorno alla pista manufatti che possano impedire la perfetta visuale da parte dei piloti (come barriere formate da balle di paglia o pile di pneumatici), per altro verso, prevede distanze minime tra le corsie e la predisposizione di una zona ricoperta da materiale frenante (“la pista propriamente detta deve rispondere ai seguenti requisiti: … h) presentare da ambo i lati, e per tutta la lunghezza della pista stessa, una striscia di terreno, non
pag. 10/16 pavimentata, della larghezza di almeno 4 metri in rettilineo e 6 metri verso la parte esterna della curva. La striscia di terreno dovrà risultare coperta da uno strato, non inferiore a 30 centimetri, di sabbia o di altro materiale similare, idoneo
a frenare la forza viva del veicolo in corsa… nel caso di due o più tratti di pista affiancati, le sopradette strisce di terreno di 4 metri debbono sussistere per ogni singolo tratto per cui la distanza fra i bordi interni di due tratti della pista risulterà di 8 metri”).
La società , cui incombeva il relativo onere, non ha fornito la prova Pt_1 della osservanza di queste prescrizioni;
né l'esatta conformazione e le distanze tra le piste interessate al sinistro sono desumibili dalla documentazione relativa all'omologa o dalle fotografie in atti. Tale aspetto si pone in diretta connessione causale con il sinistro, attesa la dinamica sopra descritta.
8.2. L'aspetto sul quale la Corte ritiene di doversi discostare dalle valutazioni del primo giudice attiene alla condotta del minore . Sotto questo _1 profilo, il Tribunale ha affermato che la condotta di guida del minore non può ritenersi fatto estraneo tale da costituire caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità della convenuta. Pt_1
Tale osservazioni, che non risulta suffragata da specifiche argomentazioni, deve essere disattesa, anche se, per altro verso, non può essere accolta l'ipotesi, prospettata dalla difesa appellante, secondo cui la guida imprudente e il grave errore di manovra commesso dal minore rappresentano l'unico fattore che ha dato causa al sinistro. Infatti, se da una parte si può convenire sul fatto che la fruizione della pista da parte di avventori non esperti imponga al gestore-proprietario l'obbligo di predisporre dei “meccanismi idonei a frenare la corsa di eventuali kart fuori controllo al fine di impedire salti di corsia e ciò quantomeno con riferimento ai tratti in cui sono presenti delle curve ed è quindi più agevole sbandare per la velocità e la ridotta capacità di tenuta di guida”, dall'altra non è possibile escludere, in termini assoluti, la rilevanza della condotta di guida degli avventori.
L'osservanza puntuale degli obblighi di vigilanza e di manutenzione del proprietario o gestore della res non può evitare qualsiasi incidente: in particolare, non è possibile escludere il verificarsi di incidenti che siano determinati dalla condotta sconsiderata o gravemente imperita di chi si trovi ad utilizzare la cosa.
pag. 11/16 Questo rilievo assume maggiore validità nei casi in cui l'utilizzazione della cosa si concreti in un'attività di per sé pericolosa, quale è la guida di veicoli a motore.
Nel caso specifico, la guida imprudente e inesperta del minore _1 non solo riveste una obiettiva valenza eziologica nella determinazione dell'incidente, ma non è priva di rilevanza sul piano giuridico, in quanto la condotta è consistita in una manovra connotata da grave errore, che il gestore non poteva impedire o evitare in alcun modo. Il solo fatto che si tratti di un ragazzo di 14 anni non vale a onerare il gestore delle conseguenze della sua inesperienza, dal momento che lo stesso minore è stato ammesso alla guida del kart sulla base dell'espressa richiesta, e quindi del consenso, del genitore. Se la dichiarazione di manleva – di cui oltre si dirà – non vale ad esonerare il gestore dalle proprie responsabilità, essa tuttavia fornisce la prova che al minore è stato consentito, su richiesta del genitore, di guidare da solo il kart (esistevano nell'impianto anche veicoli biposto, come riferito dalla teste ), Testimone_5 quindi con l'assicurazione implicita che lo stesso fosse in grado di farlo.
Tali circostanze non sono prive di conseguenze sulla responsabilità della società appellante, quale proprietario-gestore dell'impianto, dovendo dalle stesse inferire la sussistenza di un concorso di cause nella determinazione del sinistro e quindi nella causazione del danno, il quale va quindi va ascritto non solo alla conformazione della pista, priva dei requisiti sopra individuati, ma anche al grave errore di manovra del minore (fatto del terzo). Nella ripartizione delle responsabilità va attribuito un maggior peso al gestore dell'impianto rispetto alla condotta di guida del minore, in quanto a carico del primo sono enucleabili plurime omissioni, stante la mancanza di prova della osservanza delle distanze tra le piste e della predisposizione di materiale frenante (sabbia, ghiaia, ecc.) nel tratto che delimita le piste medesime, ed anche perchè una certa dose di imperizia, attesa la giovanissima età del conducente, era da ritenersi prevedibile. Per altro verso,
l'errore di manovra del denota una grave livello di imprudenza e di imperizia, Per_1 che supera certamente quella ragionevolmente prevedibile da parte del gestore, il quale sul punto è stato in qualche modo “fuorviato” dal consenso prestato dal genitore . CP_3
Pertanto, il primo motivo di gravame risulta parzialmente fondato e, valutate le circostanze del caso concreto, come sopra esposte, si ritiene di attribuire il 60%
pag. 12/16 di colpa alle omissioni imputabili alla società e il 40% alla Parte_1 condotta sconsiderata posta in essere dal conducente del kart investitore.
Ne consegue che le somme liquidate dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno a carico della società appellante devono essere ridotte del 40% e liquidate nell'importo di euro 38.441,52 (64.069,20 x 60%) per i danni non patrimoniali e di euro 15,00 per i danni patrimoniali, oltre accessori.
9. Il motivo di gravame relativo alla domanda di manleva o di garanzia va disatteso per le ragioni espresse dal Tribunale, del tutto fondate e condivisibili, da intendersi qui richiamate.
9.1. Alla luce della giurisprudenza di legittimità, risulta corretta la qualificazione operata dal Tribunale della chiamata in garanzia formulata dalla società convenuta.
Secondo la giurisprudenza, “qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna” (Cass. n. 30601/2018, Rv.651852 - 01).
Nell'atto di chiamata di terzo in primo grado notificata dalla Parte_1 si legge testualmente: “In questo senso, sarà necessario differire la
[...] prima udienza al fine di operare la chiesta chiamata in garanzia sia della che del padre del minore , che sembra essere Controparte_10 _1 stato l'autore del fatto che ha generato il danno lamentato dall'attore, i quali soggetti, ciascuno per quanto di ragione, dovranno garantire la convenuta, nel denegato caso di accoglimento della domanda”.
Pa Nel caso in esame, in primo luogo, in nessun atto difensivo la convenuta ha sollevato l'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva, ma la stessa ha semplicemente chiesto di essere manlevata in caso di accoglimento della pretesa pag. 13/16 attorea. Si è pertanto in presenza di una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda di risarcimento al terzo chiamato.
In secondo luogo, in alcun modo la predetta srl ha fatto valere, nei confronti del terzo chiamato ( ) la responsabilità genitoriale disciplinata CP_3 dall'art.2048 c.c., né mediante l'enunciazione delle ragioni della chiamata del terzo, attraverso la prospettazione della responsabilità del genitore per il fatto del minore, e neppure richiamando la norma citata.
A sostegno della domanda di garanzia la convenuta ha soltanto prodotto la dichiarazione sottoscritta da , nel momento in cui fu consentito a CP_3
di porsi alla guida del kart. Detta dichiarazione di manleva ha ad _1 oggetto una liberatoria da ogni conseguenza patrimoniale pregiudizievole afferente ad eventuali responsabilità derivanti dall'uso del go-kart noleggiato presso la struttura (il genitore attraverso la sottoscrizione assume “ogni e qualsivoglia responsabilità connessa e conseguente all'uso del kart noleggiato in data odierna dal minore con l'espressa autorizzazione del sottoscritto, manlevando, quindi, la proprietà ed il gestore della pista ad ogni e qualsiasi responsabilità”)
La dichiarazione in questione, predisposta dalla e qualificata come Parte_1 atto di manleva, è diretta ad esonerare totalmente da ogni responsabilità il gestore del . Non vi è dubbio pertanto che la stessa sia riconducibile Parte_2 alla fattispecie di cui all'art.1229 c.c., il quale stabilisce la nullità del patto che
“esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”. Il limite della colpa lieve, entro cui è ammessa l'operatività della clausola, risulta certamente superato nel caso che ci occupa, posto che alla società appellante, on avendo questa dimostrato l'idoneità degli impianti per l'attività kartistica a carattere ricreativo, è ascrivibile un'ipotesi di colpa grave, direttamente incidente sulla determinazione del danno.
10. In ordine al terzo motivo di gravame, col quale l'appellante ha dedotto “la errata valutazione della domanda di manleva della , deve Controparte_6 essere dichiarata la cessazione del contendere a seguito di intervenuta transazione tra la società e la Compagnia. Parte_1
Con note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 17/01/2025
ha dichiarato di accettare la rinuncia alla domanda di garanzia Controparte_2
pag. 14/16 proposta da e ha chiesto di “dichiarare cessata la materia Parte_1 del contendere … con spese compensate”.
11. ha proposto appello incidentate denunciando il mancato Controparte_1 riconoscimento della rivalutazione sul danno non patrimoniale liquidato dal
Tribunale. Quest'ultimo non ha tenuto conto che le Tabelle di Milano prevedevano
“importi aggiornati con l'indice ISTAT del 1° gennaio 2021 mentre la decisione è stata emessa il 24 gennaio 2024”. L'appellante incidentale evidenzia che l' del Tribunale di Milano ha provveduto ad Controparte_11 aggiornare i suoi importi alla data del 5 giugno 2024.
La difesa del chiede pertanto che la Corte “in riforma parziale della CP_1 sentenza di primo grado, voglia adeguare gli importi riconosciuti nella decisione di primo grado all'indice ISTAT del 1° gennaio 2024 e condannare lo Parte_1 al pagamento delle maggiori somme che risulteranno dalla
[...] rivalutazione, oltre interessi, sulla somma originariamente devalutata, alla data della domanda stragiudiziale (come stabilito dal primo giudice) e via via rivalutata anno per anno fino al 01.02.2024, data di pubblicazione della sentenza del
Tribunale. Sull'importo complessivo, dovranno poi aggiungersi gli interessi dal
01.02.2024 fino al soddisfo.”.
Il motivo è fondato, in quanto alla data della decisione il Giudice non aveva a disposizione gli aggiornamenti delle tabelle di Milano pubblicate qualche mese dopo. In rapporto al 2021, gli importi sono stati rivalutati del 16,2268%. La scelta di adeguare le tabelle milanesi all'andamento degli indici Istat rappresenta la presa di consapevolezza dell'inflazione degli ultimi anni e garantisce certezza nella liquidazione di risarcimenti, allineati all'attuale costo della vita, a favore dei danneggiati.
12. Avuto riguardo all'accoglimento parziale dell'appello principale ed alla fondatezza dell'appello incidentale, e valutato l'esito globale del giudizio, le spese processuali vanno regolate in conformità al criterio della soccombenza, sulla base del decisum (corrispondente allo scaglione da 26.000,01 a 52.000), ovvero parametrando i compensi professionali da riconoscere al ed a CP_1 [...]
sull'importo del risarcimento posto a carico della società appellante. CP_3
pag. 15/16 Invece, nei rapporti tra quest'ultima e le restanti parti – e Controparte_2 CP_7
– va disposta l'integrale compensazione per entrambi i gradi.
[...]
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n. 383/2024 del
Tribunale di Lecce, pubblicata l'1.2.2024, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da
[...] nei confronti di e , nonchè Parte_1 Controparte_1 CP_3
l'appello incidentale spiegato dal CP_1
2) per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna a pagare a le somme di euro Parte_1 Controparte_1
38.441,52 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e di euro 15,00 per i danni patrimoniali, maggiorate a titolo di rivalutazione, oltre interessi, sulla somma originariamente devalutata, alla data della domanda stragiudiziale e via via rivalutata anno per anno fino al 01.02.2024, oltre gli interessi dal 01.02.2024 fino al soddisfo;
3) condanna al pagamento delle spese del doppio Parte_1 grado, liquidate in favore di in complessivi euro 14.600,00 (di Controparte_1 cui € 7.600 per il primo grado ed € 7.000 per il giudizio di appello) e in favore di in complessivi euro 10.200,00 (di cui € 5.200 per il primo grado ed € CP_3
5.000 per il giudizio di appello), oltre, per entrambi gli importi, le spese forfettarie di studio nella misura del 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4) compensa le spese processuali tra società appellante e Controparte_2
e . CP_7
Lecce, 6 maggio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 210/2024 R.G., introdotta da
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv.to BOLOGNESE Antonio, come da mandato in atti
APPELLANTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv.to IANNICELLI Andrea, come da mandato in atti;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
(P.I. ), rappresentata e difesa dall' Controparte_2 P.IVA_2
Avv.to CARBONE Salvatore, come da mandato in atti;
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_3 C.F._2
DEL BALZO Emiliano, come da mandato in atti;
-D (C.F. , contumace;
CP_4 C.F._3
APPELLATI OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 383/2024, emessa dal Tribunale di
Lecce, pubblicata il 01/02/2024, pronunciata nel procedimento civile avente
RGN.7005/2016. All'udienza del 18/03/2025 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
1.-Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in Controparte_1 giudizio la , società gestrice della pista di go-kart sita in Parte_1
Torre San Giovanni, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali
e non patrimoniali, patiti a seguito dell'evento lesivo che lo ha visto coinvolto il
21.08.2015 alle ore 23.00 circa allorquando si trovava alla guida di un CP_5 all'interno della detta pista ed è stato urtato da un altro mezzo condotto dal minore . _1
Con comparsa di risposta depositata il 21.04.2017 si è costituita la
[...]
che, nel merito, ha contestato la propria responsabilità, Parte_1 atteso che l'urto è avvenuto a causa della manovra imperita compiuta dal minore
. Ha quindi chiesto preliminarmente di chiamare in causa la propria _1 compagnia assicurativa e il padre del minore al fine di essere garantita da entrambi in caso di accoglimento della domanda.
Con comparsa di risposta depositata il 16.10.2017 si è costituito , CP_3 padre di , che ha eccepito la nullità della vocatio in ius del solo padre _1 del minore, l'inammissibilità della domanda di manleva sollevata dalla
[...]
e, nel merito, ha contestato la responsabilità del figlio, Parte_1 assumendo che l'incidente era avvenuto per il kart consegnato a costui, il quale presentava un malfunzionamento all'impianto frenante.
Con comparsa di risposta depositata il 17.10.2017 si è costituita la
[...] che ha concluso per la inesistenza della responsabilità della società CP_2 garantita, e, in subordine, per l'accoglimento nei limiti della fondatezza, eccependo altresì la compensatio lucri cum damno e l'esistenza della franchigia.
All'udienza dell'8.03.2018 è stata disposta la chiamata in causa della madre di
, di cui è stata dichiarata la contumacia il 13.09.2018. _1
pag. 2/16 Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale”.
2.-Con sentenza n. 383/2024 il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore e ha condannato la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 64.069,20 oltre accessori, a titolo di risarcimento
[...] del danno, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 14.000 in favore dell'attore e in euro 7.500 in favore di , e le ha compensate CP_3 nei confronti di . Controparte_2
2.1. In via preliminare, il primo giudice ha rilevato che “la causa petendi della domanda risarcitoria va rinvenuta unicamente nell'inadeguatezza della struttura di go-kart sita in Torre San Giovanni. …” avendo l'attore assunto di essere stato attinto da un altro go-kart uscito fuori pista a causa della “distanza tra le due parti adiacenti del percorso di gara non … sufficientemente ampia” e dell'assenza di
“protezione come ad es. reti frenanti, barriere di balle di paglia, barriere di pneumatici, ecc. allo scopo di rendere impossibile il salto di corsia”.
Il Tribunale ha rilevato inoltre che detta domanda non era stata estesa nei riguardi di , genitore del minore , conducente del veicolo CP_3 _1 investitore. Ha osservato sul punto che “per un verso, la Parte_1 ha chiesto di chiamare in causa i genitori del minore, “al fine di sentirla
[...] manlevata” dalla domanda attrice (così a p. 7 della comparsa), non concludendo per il proprio difetto di legittimazione passiva;
per altro verso, l'attore non ha esteso la domanda nei confronti dei terzi chiamati in causa.”.
Da tale ordine di considerazioni il primo giudice ha ritenuto di dover giudicare circa “la fondatezza della domanda attrice unicamente con riferimento alle contestazioni mosse alla struttura gestrice della pista e, solo in seguito, verificare la fondatezza della domanda di manleva formulata dalla convenuta con riferimento
(anche) ai genitori di .”. _1
2.2. Nel merito la domanda attorea è stata ricondotta nell'alveo dell'art. 2051
c.c. vertendo le doglianze mosse alla società convenuta sull'inadempimento
“dell'obbligo manutentivo della pista lato sensu inteso, ossia nel senso di omessa predisposizione di presidi di sicurezza frenanti e di disposizioni di parti adiacenti del circuito tali da rendere possibile il salto di corsia.”. Si afferma in sentenza che
“il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di
pag. 3/16 garanzia a tutela della incolumità di coloro che le utilizzano” anche in forza della sua qualità di custode delle stesse attrezzature e “quando l'uso delle attrezzature dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., quale soggetto obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso”.
Il decidente ha evidenziato che la dinamica dell'incidente così come riferita dall'attore è incontestata e risulta confermata dalle prove orali espletate. Il teste ha dichiarato di aver visto “il go-kart condotto dal figlio di Testimone_1 [...]
“tagliare” la curva a gomito e piombare addosso a . Questo CP_3 CP_1 perché…non vi erano protezioni che separassero una parte della pista dall'altra, posta al di là della parte erbosa che si vede nella stessa foto”. Lo stesso teste, sulla guida del minore, ricordava che questi, sceso dal veicolo dopo l'impatto,
“continuava a dire di aver cercato di frenare ma il sistema frenante non aveva funzionato”.
Nel gravato provvedimento si rammenta che “la Parte_1 non ha specificamente contestato l'inesistenza di barriere contenitive in pista, né ha assunto che quella peculiare disposizione stretta del tracciato sia legata a necessità sportive e agonistiche. A ciò aggiungasi che la totale assenza di presidi di sicurezza è conclamata dalle foto in atti (cfr. foto panoramica all. 4 atto di citazione e doc. all. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).”.
La determinazione del danno è stata condotta in sentenza sulla scorta delle risultanze della CTP svolta da avendo le parti dato l'assenso alla CP_2 utilizzazione della stessa.
2.3. Per ciò che concerne le domande di manleva formulate da Parte_1
nei confronti della Compagnia assicurativa e dei genitori del minore
[...] Per_1
, il Tribunale ha accolto l'eccezione di inoperatività della polizza avanzata da
[...]
stante l'età del minore conducente del mezzo entrato in Controparte_2 collisione con quello dell'attore.
È stata altresì rigettata la domanda di manleva nei confronti dei genitori del minore formulata sulla basa della sottoscrizione, da parte del padre _1
, del documento allegato alla costituzione della s.r.l. convenuta, CP_3 definito “manleva”.” Il giudicante, premesso che la clausola in questione prevede
“un trasferimento di responsabilità in capo ad un altro soggetto (e non di una
pag. 4/16 mera diversa allocazione del danno),” ha collocato la pattuizione nell'alveo dell'art. 1229 c.c. e ne ha dichiarato la nullità. Ha osservato che “non può ritenersi configurabile una colpa lieve in capo alla società gestrice della pista, dal momento che le conseguenze lesive erano facilmente prevedibili” avendo la Parte_1 consentito ad un adolescente inesperto di condurre la guida di un go-kart.
[...]
3.-Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 articolando tre motivi di impugnazione che saranno più diffusamente trattati, con i quali ha chiesto di rigettare ogni domanda avanzata dall'attore e di CP_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, e, _1 per l'effetto, condannare i genitori dello stesso alla rifusione dei danni in favore dell'appellato; di accertare e dichiarare l'efficacia della polizza n. 30560358 stipulata tra e e la sua piena Controparte_6 Parte_1 operatività nei confronti di in relazione al sinistro per cui è causa;
in _1 via subordinata, condannare a garantire e manlevare la Controparte_6 da ogni pregiudizio. Parte_1
4.-Con comparsa depositata il 2/7/2024 si è costituita Controparte_2 contestando l'appello proposto nei suoi confronti in ragione della inoperatività della polizza eccepita in primo grado.
Con comparsa depositata il 30/7/2024 si è costituito Controparte_1 chiedendo di rigettare l'appello principale promosso da in Parte_1 quanto infondato. Ha quindi spiegato appello incidentale, lamentando la mancata previsione della rivalutazione monetaria degli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno.
Con comparsa depositata il 9/9/2024 si è costituito in giudizio , il CP_3 quale ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione in appello nei suoi confronti atteso il raggiungimento della maggiore età di . Nel _1 merito, ha contestato i motivi di gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
Nel corso del giudizio di appello, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata dichiarata la contumacia di e, con ordinanza del 24/09/2024, la CP_7
Corte ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione ex art. 283 c.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, limitatamente all'importo eccedente la metà
pag. 5/16 delle somme (oltre accessori) per cui è condanna in favore delle parti convenute.
Previa precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive, all'udienza ex art.352 cpc del 18 marzo 2025, la causa
è stata rimessa al collegio per la decisione.
*********
5.- ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione in CP_3 appello nei suoi confronti atteso il raggiungimento della maggiore età del figlio
. Ha contestato quindi la mancata notifica dell'atto di impugnazione a _1 quest'ultimo, poiché, anche se il raggiungimento della maggiore età non è stato dichiarato o notificato, si tratta di un accadimento inevitabile riscontrabile agevolmente dall'appellante. Si verte in una ipotesi di nullità non sanabile con la rinnovazione dell'atto ai sensi dell'art. 164 c.p.c., non essendo l'appellante incorso in un errore incolpevole.
L'eccezione è infondata, in quanto legittimati passivi rispetto all'azione di
“manleva” proposta dalla convenuta sono unicamente i Parte_1 genitori di , minore all'epoca dei fatti. Detta azione è stata proposta _1 sulla base della dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta da
[...]
, padre del minore. Detta azione può ricondursi all'obbligazione di natura CP_3 contrattuale esplicitata nei confronti della struttura sportiva attraverso la dichiarazione di manleva resa dal genitore in nome proprio, oppure, in linea teorica, alla fattispecie disciplinata dall'art.2048 c.c.. In ogni caso, non risulta avanzata nei confronti del minore alcuna azione di responsabilità a norma ell'art.2043 c.c.: solo in questo caso, la domanda, proposta attraverso la vocatio in ius, vede come legittimato passivo il minore, il quale nel periodo di minore età
è rappresentato dai genitori quali esercenti la responsabilità genitoriale e quindi titolari della rappresentanza legale del figlio (arg. ex artt.320 c.c. e 75 c.p.c.), mentre, una volta divenuto maggiorenne, sta in giudizio personalmente.
Come precisato dalla S.C., la responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore;
ne consegue, sul piano processuale, che l'azione ex art. 2048 c.c. può essere pag. 6/16 proposta sia autonomamente rispetto a quella ex art. 2043 c.c., sia nello stesso processo, senza che ciò dia luogo a litisconsorzio necessario, e che - restando le due cause, per loro natura scindibili, comunque distinte - non è affetta da nullità la sentenza emessa nel giudizio a cui non ha partecipato il minore (Cass.
n.4303/2023, Rv. 666774 - 02).
.
6. Nel merito, col primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erronea verifica dei dati fattuali, l'errata applicazione del disposto dell'art. 2051
c.c., nonchè l'erronea valutazione del fatto del terzo, e impugna la sentenza nella parte in cui ha attribuito la responsabilità del sinistro a , Parte_1 rinvenendo la causa del danno “unicamente nell'inadeguatezza della struttura di sita in Torre S. Giovanni.”. CP_5
6.1. In primo luogo, la difesa deduce che, pur essendo stata la fattispecie correttamente inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c., il Tribunale ha fatto malgoverno delle regole in punto di riparto di onere della prova e ha erroneamente ritenuto che l'osservanza degli obblighi di manutenzione e vigilanza avesse rilievo determinante nell'accertamento della responsabilità del custode. La prova liberatoria gravante sul custode nel caso di specie è stata fornita, avendo lo dimostrato il caso fortuito consistente nella condotta Parte_1 del , la cui guida imprudente ed imperita si caratterizza per essere _1 fattore esterno, imprevedibile ed eccezionale ed unica causa del sinistro, idonea ad interrompere il nesso causale tra la res (la struttura nel complesso) e l'evento dannoso occorso.
6.2. Con riferimento alle caratteristiche della res, la difesa appellante deduce che la struttura è resa fruibile per tutte le tipologie di utilizzatori nel rispetto delle prescrizioni legislative in materia ed è omologata al fine di neutralizzare i rischi derivanti dall'uso del e pertanto alcun rimprovero può essere CP_5 legittimamente mosso nei confronti del gestore, non avendo questi violato alcun obbligo di custodia e non essendo stata data prova in primo grado del nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso, laddove la pista è da considerarsi una mera occasione dell'evento medesimo.
Inoltre, le “invocate barriere non corrispondono agli standard di sicurezza imposti ai circuiti, anzi la normativa impone la rimozione di ostacoli tra le corsie “
pag. 7/16 (cfr. Circolare Ministero del Turismo del 21.12.1961 n. 8912); pertanto la manutenzione e i presidi di sicurezza asseritamente non predisposti dalla Pt_1 non avrebbero evitato il sinistro, ascrivibile unicamente alla guida imperita del minore e le cui conseguenze non erano governabili ed evitabili dal custode.
7. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce, sotto due profili,
“l'errata valutazione della domanda di manleva dei coniugi – ”. Per_1 CP_7
7.1. Con una prima censura, la difesa contesta l'omesso l'accertamento della responsabilità in capo al minore nella causazione del sinistro. Tale accertamento è da considerarsi essenziale ai fini della risoluzione della controversia, poiché la perdita del controllo del kart è ascrivibile esclusivamente alla condotta del minore.
Si tratta di una circostanza allegata dall'attore, incontestata, ma obliterata dal
Tribunale, nonostante il fatto dell'avventore possa avere efficacia interruttiva del nesso di causalità tra la res in custodia e il sinistro.
7.2. Con specifico riferimento al rigetto della domanda di garanzia per nullità del documento sottoscritto dai genitori del , definito “manleva”, assume Per_1
l'appellante che l'atto in questione sarebbe coerente con la qualificazione della domanda come chiamata del terzo responsabile rivolta nei confronti dei genitori del minore.
La difesa della contesta sotto il profilo processuale l'automatismo Parte_1 con cui il Tribunale non ha esteso la domanda attorea ai chiamati genitori del minore qualificandola come mera chiamata in garanzia. Invece, la chiamata dei genitori del PI andava qualificata come chiamata del terzo responsabile in ragione dell'oggetto della controversia e degli effetti scaturenti dall'accertamento della responsabilità del minore, costituendo questa la prova del fortuito ex art. 2051 cc.
In ragione di tali considerazioni la società appellante deduce la piena validità della dichiarazione definita “manleva” e dichiarata nulla dal primo giudice. Il documento in questione è un atto ricognitivo che rende edotti i genitori dell'assunzione “su di sé di ogni responsabilità connessa e conseguente all'uso del kart noleggiato e non alla struttura, al malfunzionamento o al vizio intrinseco della res”.
pag. 8/16 8. Le censure articolate col primo motivo, alle quali è connessa la prima censura svolta nel secondo motivo, vanno esaminate congiuntamente in quanto strettamente correlate.
Posto che la domanda risarcitoria proposta dal danneggiato (l'attore CP_1
) è da ricondurre alla fattispecie della responsabilità delle cose in
[...] custodia ex art.2051 c.c., occorre osservare che detta responsabilità ha natura oggettiva e si fonda sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure “dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass.
n.11152/2023, Rv 667668).
8.1. Tanto premesso, nel caso in esame l'incidente, da cui sono derivate le lesioni oggetto della domanda risarcitoria, si è verificato in quanto il CP_8
(quattordicenne), mentre circolava a forte velocità all'interno del
[...] kartodromo gestito dalla affrontando una curva, è andato dritto ed è Parte_1 uscito dalla propria corsia, e dopo aver percorso un tratto erboso, ha invaso la corsia percorsa dal kart del investendolo violentemente. CP_1
La dinamica del sinistro si evince dalle dichiarazioni dei testimoni presenti al momento del fatto. All'udienza del 9.9.2021 il teste , con Testimone_2 riferimento al conducente del kart che ha causato il sinistro in danno del CP_1 ha dichiarato: “giunto in prossimità di una curva non ha rilasciato l'acceleratore ed ha proseguito nello sterrato per circa dieci metri … colpendo il kart che percorreva
l'altra corsia.” Il teste ha riferito che il , che percorreva il Testimone_3 Per_1 circuito interno della pista, “non riuscendo ad affrontare la curva, attraversava il prato e terminava la sua corsa sul go kart del che percorreva l'anello CP_1 esterno .” Il teste ha dichiarato di aver visto “il go-kart condotto Testimone_1 dal figlio di “tagliare” la curva a gomito e piombare addosso a CP_3
”. circolava a forte velocità, come si desume dal fatto che CP_9 _1 egli, nonostante fosse partito in ritardo rispetto al resto della comitiva (in quanto il kart che gli era stato assegnato non funzionava e fu quindi necessario sostituirlo),
pag. 9/16 era riuscito comunque a raggiungere il gruppo (teste “Ricordo che Tes_3 Per_1
è partito in ritardo, ma è riuscito comunque a mettersi in coda rispetto a noi”; anche il teste , dopo aver riferito circa la sostituzione del kart Testimone_4 originariamente assegnato al minore, ha dichiarato: “E' vero che dopo la partenza
stava per raggiungere gli altri kart partiti in anticipo”). _1
Va aggiunto che le circostanze relative alla dinamica non sono state oggetto di contestazioni.
L'attore ha fondato la domanda risarcitoria prospettando la sussistenza del nesso causale tra l'incidente e le carenze dell'impianto gestito dalla Parte_1
sulla quale grava l'obbligo manutentivo della pista, responsabile quindi
[...]
“di omessa predisposizione di presidi di sicurezza frenanti e di disposizioni di parti adiacenti del circuito tali da rendere possibile il salto di corsia.”
La difesa della srl ha obiettato: a) che l'impianto era omologato e b) che la circolare ministeriale che disciplina il settore dell'attività kartistica amatoriale impone di rimuovere gli ostacoli tra le corsie, per cui le barriere invocate dall'attore non corrispondono agli standard di sicurezza previsti per tali tipi di circuiti.
Ritiene il Collegio che questi argomenti non sono idonei ad escludere la responsabilità del gestore dell'impianto per l'incidente oggetto di causa.
Come correttamente annotato dal primo giudice, l'omologazione esibita dalla Par appellante non assume valore dirimente. Il fatto che la pista sia stata regolarmente omologata per le gare sportive attesta unicamente l'idoneità del circuito a fini agonistici e non esclude che l'uso dello stesso a fini amatoriali imponga l'adozione di presidi di sicurezza atti a contenere il rischio di danni a cose e/o persone.
Quanto alla concreta conformazione della zona che delimita la pista, la circolare ministeriale n.8912 del 20.12.1961 (citata dall'appellante), se per un verso esclude la possibilità di installare nella zona intorno alla pista manufatti che possano impedire la perfetta visuale da parte dei piloti (come barriere formate da balle di paglia o pile di pneumatici), per altro verso, prevede distanze minime tra le corsie e la predisposizione di una zona ricoperta da materiale frenante (“la pista propriamente detta deve rispondere ai seguenti requisiti: … h) presentare da ambo i lati, e per tutta la lunghezza della pista stessa, una striscia di terreno, non
pag. 10/16 pavimentata, della larghezza di almeno 4 metri in rettilineo e 6 metri verso la parte esterna della curva. La striscia di terreno dovrà risultare coperta da uno strato, non inferiore a 30 centimetri, di sabbia o di altro materiale similare, idoneo
a frenare la forza viva del veicolo in corsa… nel caso di due o più tratti di pista affiancati, le sopradette strisce di terreno di 4 metri debbono sussistere per ogni singolo tratto per cui la distanza fra i bordi interni di due tratti della pista risulterà di 8 metri”).
La società , cui incombeva il relativo onere, non ha fornito la prova Pt_1 della osservanza di queste prescrizioni;
né l'esatta conformazione e le distanze tra le piste interessate al sinistro sono desumibili dalla documentazione relativa all'omologa o dalle fotografie in atti. Tale aspetto si pone in diretta connessione causale con il sinistro, attesa la dinamica sopra descritta.
8.2. L'aspetto sul quale la Corte ritiene di doversi discostare dalle valutazioni del primo giudice attiene alla condotta del minore . Sotto questo _1 profilo, il Tribunale ha affermato che la condotta di guida del minore non può ritenersi fatto estraneo tale da costituire caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità della convenuta. Pt_1
Tale osservazioni, che non risulta suffragata da specifiche argomentazioni, deve essere disattesa, anche se, per altro verso, non può essere accolta l'ipotesi, prospettata dalla difesa appellante, secondo cui la guida imprudente e il grave errore di manovra commesso dal minore rappresentano l'unico fattore che ha dato causa al sinistro. Infatti, se da una parte si può convenire sul fatto che la fruizione della pista da parte di avventori non esperti imponga al gestore-proprietario l'obbligo di predisporre dei “meccanismi idonei a frenare la corsa di eventuali kart fuori controllo al fine di impedire salti di corsia e ciò quantomeno con riferimento ai tratti in cui sono presenti delle curve ed è quindi più agevole sbandare per la velocità e la ridotta capacità di tenuta di guida”, dall'altra non è possibile escludere, in termini assoluti, la rilevanza della condotta di guida degli avventori.
L'osservanza puntuale degli obblighi di vigilanza e di manutenzione del proprietario o gestore della res non può evitare qualsiasi incidente: in particolare, non è possibile escludere il verificarsi di incidenti che siano determinati dalla condotta sconsiderata o gravemente imperita di chi si trovi ad utilizzare la cosa.
pag. 11/16 Questo rilievo assume maggiore validità nei casi in cui l'utilizzazione della cosa si concreti in un'attività di per sé pericolosa, quale è la guida di veicoli a motore.
Nel caso specifico, la guida imprudente e inesperta del minore _1 non solo riveste una obiettiva valenza eziologica nella determinazione dell'incidente, ma non è priva di rilevanza sul piano giuridico, in quanto la condotta è consistita in una manovra connotata da grave errore, che il gestore non poteva impedire o evitare in alcun modo. Il solo fatto che si tratti di un ragazzo di 14 anni non vale a onerare il gestore delle conseguenze della sua inesperienza, dal momento che lo stesso minore è stato ammesso alla guida del kart sulla base dell'espressa richiesta, e quindi del consenso, del genitore. Se la dichiarazione di manleva – di cui oltre si dirà – non vale ad esonerare il gestore dalle proprie responsabilità, essa tuttavia fornisce la prova che al minore è stato consentito, su richiesta del genitore, di guidare da solo il kart (esistevano nell'impianto anche veicoli biposto, come riferito dalla teste ), Testimone_5 quindi con l'assicurazione implicita che lo stesso fosse in grado di farlo.
Tali circostanze non sono prive di conseguenze sulla responsabilità della società appellante, quale proprietario-gestore dell'impianto, dovendo dalle stesse inferire la sussistenza di un concorso di cause nella determinazione del sinistro e quindi nella causazione del danno, il quale va quindi va ascritto non solo alla conformazione della pista, priva dei requisiti sopra individuati, ma anche al grave errore di manovra del minore (fatto del terzo). Nella ripartizione delle responsabilità va attribuito un maggior peso al gestore dell'impianto rispetto alla condotta di guida del minore, in quanto a carico del primo sono enucleabili plurime omissioni, stante la mancanza di prova della osservanza delle distanze tra le piste e della predisposizione di materiale frenante (sabbia, ghiaia, ecc.) nel tratto che delimita le piste medesime, ed anche perchè una certa dose di imperizia, attesa la giovanissima età del conducente, era da ritenersi prevedibile. Per altro verso,
l'errore di manovra del denota una grave livello di imprudenza e di imperizia, Per_1 che supera certamente quella ragionevolmente prevedibile da parte del gestore, il quale sul punto è stato in qualche modo “fuorviato” dal consenso prestato dal genitore . CP_3
Pertanto, il primo motivo di gravame risulta parzialmente fondato e, valutate le circostanze del caso concreto, come sopra esposte, si ritiene di attribuire il 60%
pag. 12/16 di colpa alle omissioni imputabili alla società e il 40% alla Parte_1 condotta sconsiderata posta in essere dal conducente del kart investitore.
Ne consegue che le somme liquidate dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno a carico della società appellante devono essere ridotte del 40% e liquidate nell'importo di euro 38.441,52 (64.069,20 x 60%) per i danni non patrimoniali e di euro 15,00 per i danni patrimoniali, oltre accessori.
9. Il motivo di gravame relativo alla domanda di manleva o di garanzia va disatteso per le ragioni espresse dal Tribunale, del tutto fondate e condivisibili, da intendersi qui richiamate.
9.1. Alla luce della giurisprudenza di legittimità, risulta corretta la qualificazione operata dal Tribunale della chiamata in garanzia formulata dalla società convenuta.
Secondo la giurisprudenza, “qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna” (Cass. n. 30601/2018, Rv.651852 - 01).
Nell'atto di chiamata di terzo in primo grado notificata dalla Parte_1 si legge testualmente: “In questo senso, sarà necessario differire la
[...] prima udienza al fine di operare la chiesta chiamata in garanzia sia della che del padre del minore , che sembra essere Controparte_10 _1 stato l'autore del fatto che ha generato il danno lamentato dall'attore, i quali soggetti, ciascuno per quanto di ragione, dovranno garantire la convenuta, nel denegato caso di accoglimento della domanda”.
Pa Nel caso in esame, in primo luogo, in nessun atto difensivo la convenuta ha sollevato l'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva, ma la stessa ha semplicemente chiesto di essere manlevata in caso di accoglimento della pretesa pag. 13/16 attorea. Si è pertanto in presenza di una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda di risarcimento al terzo chiamato.
In secondo luogo, in alcun modo la predetta srl ha fatto valere, nei confronti del terzo chiamato ( ) la responsabilità genitoriale disciplinata CP_3 dall'art.2048 c.c., né mediante l'enunciazione delle ragioni della chiamata del terzo, attraverso la prospettazione della responsabilità del genitore per il fatto del minore, e neppure richiamando la norma citata.
A sostegno della domanda di garanzia la convenuta ha soltanto prodotto la dichiarazione sottoscritta da , nel momento in cui fu consentito a CP_3
di porsi alla guida del kart. Detta dichiarazione di manleva ha ad _1 oggetto una liberatoria da ogni conseguenza patrimoniale pregiudizievole afferente ad eventuali responsabilità derivanti dall'uso del go-kart noleggiato presso la struttura (il genitore attraverso la sottoscrizione assume “ogni e qualsivoglia responsabilità connessa e conseguente all'uso del kart noleggiato in data odierna dal minore con l'espressa autorizzazione del sottoscritto, manlevando, quindi, la proprietà ed il gestore della pista ad ogni e qualsiasi responsabilità”)
La dichiarazione in questione, predisposta dalla e qualificata come Parte_1 atto di manleva, è diretta ad esonerare totalmente da ogni responsabilità il gestore del . Non vi è dubbio pertanto che la stessa sia riconducibile Parte_2 alla fattispecie di cui all'art.1229 c.c., il quale stabilisce la nullità del patto che
“esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”. Il limite della colpa lieve, entro cui è ammessa l'operatività della clausola, risulta certamente superato nel caso che ci occupa, posto che alla società appellante, on avendo questa dimostrato l'idoneità degli impianti per l'attività kartistica a carattere ricreativo, è ascrivibile un'ipotesi di colpa grave, direttamente incidente sulla determinazione del danno.
10. In ordine al terzo motivo di gravame, col quale l'appellante ha dedotto “la errata valutazione della domanda di manleva della , deve Controparte_6 essere dichiarata la cessazione del contendere a seguito di intervenuta transazione tra la società e la Compagnia. Parte_1
Con note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 17/01/2025
ha dichiarato di accettare la rinuncia alla domanda di garanzia Controparte_2
pag. 14/16 proposta da e ha chiesto di “dichiarare cessata la materia Parte_1 del contendere … con spese compensate”.
11. ha proposto appello incidentate denunciando il mancato Controparte_1 riconoscimento della rivalutazione sul danno non patrimoniale liquidato dal
Tribunale. Quest'ultimo non ha tenuto conto che le Tabelle di Milano prevedevano
“importi aggiornati con l'indice ISTAT del 1° gennaio 2021 mentre la decisione è stata emessa il 24 gennaio 2024”. L'appellante incidentale evidenzia che l' del Tribunale di Milano ha provveduto ad Controparte_11 aggiornare i suoi importi alla data del 5 giugno 2024.
La difesa del chiede pertanto che la Corte “in riforma parziale della CP_1 sentenza di primo grado, voglia adeguare gli importi riconosciuti nella decisione di primo grado all'indice ISTAT del 1° gennaio 2024 e condannare lo Parte_1 al pagamento delle maggiori somme che risulteranno dalla
[...] rivalutazione, oltre interessi, sulla somma originariamente devalutata, alla data della domanda stragiudiziale (come stabilito dal primo giudice) e via via rivalutata anno per anno fino al 01.02.2024, data di pubblicazione della sentenza del
Tribunale. Sull'importo complessivo, dovranno poi aggiungersi gli interessi dal
01.02.2024 fino al soddisfo.”.
Il motivo è fondato, in quanto alla data della decisione il Giudice non aveva a disposizione gli aggiornamenti delle tabelle di Milano pubblicate qualche mese dopo. In rapporto al 2021, gli importi sono stati rivalutati del 16,2268%. La scelta di adeguare le tabelle milanesi all'andamento degli indici Istat rappresenta la presa di consapevolezza dell'inflazione degli ultimi anni e garantisce certezza nella liquidazione di risarcimenti, allineati all'attuale costo della vita, a favore dei danneggiati.
12. Avuto riguardo all'accoglimento parziale dell'appello principale ed alla fondatezza dell'appello incidentale, e valutato l'esito globale del giudizio, le spese processuali vanno regolate in conformità al criterio della soccombenza, sulla base del decisum (corrispondente allo scaglione da 26.000,01 a 52.000), ovvero parametrando i compensi professionali da riconoscere al ed a CP_1 [...]
sull'importo del risarcimento posto a carico della società appellante. CP_3
pag. 15/16 Invece, nei rapporti tra quest'ultima e le restanti parti – e Controparte_2 CP_7
– va disposta l'integrale compensazione per entrambi i gradi.
[...]
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n. 383/2024 del
Tribunale di Lecce, pubblicata l'1.2.2024, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da
[...] nei confronti di e , nonchè Parte_1 Controparte_1 CP_3
l'appello incidentale spiegato dal CP_1
2) per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna a pagare a le somme di euro Parte_1 Controparte_1
38.441,52 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e di euro 15,00 per i danni patrimoniali, maggiorate a titolo di rivalutazione, oltre interessi, sulla somma originariamente devalutata, alla data della domanda stragiudiziale e via via rivalutata anno per anno fino al 01.02.2024, oltre gli interessi dal 01.02.2024 fino al soddisfo;
3) condanna al pagamento delle spese del doppio Parte_1 grado, liquidate in favore di in complessivi euro 14.600,00 (di Controparte_1 cui € 7.600 per il primo grado ed € 7.000 per il giudizio di appello) e in favore di in complessivi euro 10.200,00 (di cui € 5.200 per il primo grado ed € CP_3
5.000 per il giudizio di appello), oltre, per entrambi gli importi, le spese forfettarie di studio nella misura del 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4) compensa le spese processuali tra società appellante e Controparte_2
e . CP_7
Lecce, 6 maggio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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