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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/11/2025, n. 3591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3591 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4912/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: mediazione immobiliare - adempimento TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Parte_1
Cimmino, come da procura in atti;
ATTORE E
, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Oliva, come da CP_1 procura in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_2
Saracino, come da procura in atti;
CONVENUTE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 20.11.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.09.2017 Parte_1
nella qualità di titolare dell'agenzia immobiliare già denominata
[...]
“IM immobiliare & creditizio del geom. , regolarmente Parte_1 iscritta nel registro dei mediatori immobiliari, esponeva che nell'ottobre 2015 ebbe a ricevere tramite fax un mandato di mediazione in esclusiva della durata di un anno per la vendita dell'immobile di sua proprietà sito in San Marzano Sul Sarno (Sa) alla via Cesare Battisti, 7 con annesso garage, accompagnato dalla relativa documentazione, Detto incarico prevedeva in caso di recesso anticipato di una delle parti il pagamento di una penale pari all'1% più Iva del prezzo stabilito per la vendita e una penale di pari importo in caso di di mancato rispetto dell'esclusività dell'incarico. Allegava che verso la fine di ottobre 2015, la si era rivolta ad esso Controparte_2 mediatore perché interessata ad acquistare l'immobile della per cui CP_1 metteva a disposizione dell'interessata le planimetrie catastati, le visure
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 immobiliari, il titolo di proprietà e accompagnava varie volte la , ora CP_2 accompagnata dal marito, ora dal fratello ora dai genitori, presso l'immobile in vendita per visionarlo. Dopo aver messo in contatto la con CP_2
l'amministratore dell'edificio condominiale in cui si trovava l'immobile e di avergli egli stesso parlato per capire la quota parte dovuta dalla futura acquirente per la ristrutturazione del condominio, la ebbe a CP_2 comunicare la propria offerta di acquisto dell'immobile della per la CP_1 somma di euro 210.000,00 ma la e il marito rimanevano fermi nella CP_1 loro proposta di vendita per un prezzo non inferiore ad euro 280.000,00. Succedeva che in data 11.05.2016 la e la stipulavano un CP_2 CP_1 contratto preliminare di compravendita dell'immobile, registrato in Pagani il 13.05.2016 al n. 4378, estromettendo dall'affare esso mediatore, il quale, rappresentato alle contraenti il proprio diritto alla provvigione del 3% e la violazione dell'esclusiva, riceveva da esse risposta che non avevano concluso alcun contratto. Inviate in data 5.01.2017 e in data 20.01.2017 alla e CP_1 alla formali diffide di pagamento della provvigione ed espletato il CP_2 procedimento di mediazione obbligatoria, l'attore conveniva in giudizio entrambe le contraenti, chiedendo al giudice di accertare e riconoscere in favore di esso mediatore , ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
1754 e 1755 c.c., il diritto alla provvigione anche a titolo di compenso per l'attività di mediazione prestata in loro favore e di conseguenza condannare e al pagamento dell'importo di euro CP_1 Controparte_2
6.000,00 ciascuno, oltre IVA, quale provvigione del 3% spettante al mediatore sul valore del prezzo di vendita dell'immobile oggetto dell'incarico di mediazione, o al pagamento nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; in subordine, condannare in favore di esso mediatore CP_1 Parte_1 al pagamento dell'1% oltre Iva del prezzo richiesto per la vendita dell'immobile sito in San Marzano Sul Sarno (Sa) alla via Cesare Battisti, 7, ed annesso garage, come previsto al punto 10 del contratto di incarico esclusivo di mediazione e condannarla al pagamento di un ulteriore 1%, oltre IVA del prezzo richiesto per il mancato rispetto dell'esclusività dell'incarico di mediazione. Costituitasi in giudizio, deduceva che con riferimento Controparte_2 all'appartamento sito in San Marzano sul Sarno (Sa) alla via Cesare Battisti n.
7, l'attore non aveva mai prestato attività di mediazione immobiliare, né alcuna altra opera nell'interesse di essa convenuta e negava di aver messo quest'ultima in contatto con la Negava, altresì, di aver mai CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 inviato alla per il tramite del sig. proposte per CP_1 Parte_1
l'acquisto del riferito appartamento, affermando che l'acquisto, come risulta dallo stesso contratto preliminare prodotto dall'attore, era avvenuto grazie all'opera di mediazione immobiliare prestata dalla “Ares Angri Immobiliare s.r.l.”, alla quale essa aveva peraltro provveduto a corrispondere la CP_2 somma di euro 6.100,00 a saldo della provvigione spettante. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda attorea.
costituitasi in giudizio, aggiungeva di non aver mai CP_1 conferito incarico esclusivo di mediazione all'attore, disconoscendo la firma apposta all'incarico di mediazione depositato in copia dall'attore, che aveva prodotto solo una mail ordinaria con la quale sarebbe stato trasmesso tale incarico, il cui indirizzo elettronico di provenienza non era riconducibile ad essa Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande attoree. CP_1
Istruita la causa con l'assunzione delle prove dichiarative, fissata l'udienza per la decisione della causa, all'esito dell'udienza di discussione, la stessa veniva decisa. La domanda è fondata e va pertanto accolta. Invero, l'attore ha provato i fatti costituivi della sua domanda, producendo in giudizio la copia firmata di incarico esclusivo di mediazione sottoscritto dalla sig.ra pervenuto allo stesso a mezzo mail CP_1 inviato dal coniuge della sig. , In detta CP_1 Persona_1 mail l'oggetto indicato dai coniugi è indicato con il termine “ il mandato” conferito in allegato e nella nota scritta della mail si legge: “Buona mattina, in allegato trova mandato firmato come da accordi. […] cordiali saluti CP_1
. Tale e-mail rappresenta senza dubbio un documento informatico,
[...] nell'accezione fornita dall'articolo, 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 445/2000, sottoscritto con firma elettronica "leggera", in quanto il mittente, per poter creare ed inviare detta mail, deve eseguire un'operazione di validazione inserendo il proprio username e la propria password e tale processo di validazione è da considerarsi equivalente alla firma elettronica leggera. Il mandato è valido e sottoscritto e la firma della sig.ra CP_1 apposta sull'incarico esclusivo di mediazione inviata al sig. a Parte_1 mezzo e-mail, valutata da questo giudice quale peritus peritorum, risulta identica a quella apposta dalla sul proprio documento CP_1 identificativo allegato e depositato in atti (Carta di Identità n. Numero_1 rilasciata dal Comune di San Marzano Sul Sarno (Sa), n.p. del Sindaco p.t., in data 19.06.2008), per cui non vi è stato nemmeno bisogno di una consulenza grafologica.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 Inoltre tutte le testimonianze rese dai testi di parte attrice sono risultate essere lineari, logiche, non contraddittorie e attendibili sia intrinsecamente che estrinsecamente Diversamente, le argomentazioni addotte dalle convenute sono rimaste prive di prova, oltre che incongruenti e illogiche alla luce delle deduzioni attoree e della documentazione prodotta in causa.
E' indubitabile, alla luce del corredo probatorio fornito dall'attore, che la sua attività di mediazione servì a mettere in relazione le parti convenute contraenti e che tali attività costituirono l'antecedente indispensabile perché le convenute pervenissero, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare. Il dettato normativo di cui agli artt. 1754 e 1755 c.c. è chiaro. Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia necessario l'intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative. “Il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione in tutti i casi in cui le parti, per effetto del suo intervento, abbiano concluso un "affare", a nulla rilevando che, successivamente, le parti stesse decidano concordemente di modificare i termini nell'accordo o di sottoporre lo stesso a condizione sospensiva”(cfr. Cass. n. 22273/2010). Riguardo al quantum dovuto, “la provvigione del mediatore per la compravendita immobiliare deve essere parametrata al reale valore dell'affare e non al prezzo dichiarato dalle parti. E se la conclusione del negozio è stata dolosamente occultata al mediatore, la prescrizione del suo diritto alla provvigione decorre da quanto ha avuto notizia della vendita” (cfr. Cass. n. 7043/2012). A nulla rileva il fatto che nel preliminare di vendita le parti contraenti, messi in contatto dall'attore, abbiano poi dichiarato di essersi avvalse dell'opera di mediazione immobiliare prestata da altra agenzia, la Ares Angri Immobiliare s.r.l., e che la ebbe a corrispondere la somma di euro CP_2
6.100,00 a saldo della provvigione spettante. Infatti, alla data del preliminare l'incarico di mediazione affidato in esclusiva all'attore era ancora valido, avendo esso la durata di un anno, per cui è evidente che ci fu un tentativo di estromettere l'attore dall'affare immobiliare concluso. Le convenute vanno quindi condannate al pagamento all'attore della somma di euro 6.000,00 ciascuna, oltre Iva, quale provvigione del 3% spettante al mediatore sul valore del prezzo di vendita dell'immobile oggetto dell'incarico di mediazione, oltre interessi legali moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate rispetto ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna ciascuna convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro somma di euro 6.000,00, oltre Iva, e con gli interessi legali moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo 2) Condanna in solido le convenute al pagamento all'attore delle spese di giudizio, che liquida euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, rimborso contributo unificato e marca da bollo, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 21.11.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Parte_1
Cimmino, come da procura in atti;
ATTORE E
, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Oliva, come da CP_1 procura in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_2
Saracino, come da procura in atti;
CONVENUTE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 20.11.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.09.2017 Parte_1
nella qualità di titolare dell'agenzia immobiliare già denominata
[...]
“IM immobiliare & creditizio del geom. , regolarmente Parte_1 iscritta nel registro dei mediatori immobiliari, esponeva che nell'ottobre 2015 ebbe a ricevere tramite fax un mandato di mediazione in esclusiva della durata di un anno per la vendita dell'immobile di sua proprietà sito in San Marzano Sul Sarno (Sa) alla via Cesare Battisti, 7 con annesso garage, accompagnato dalla relativa documentazione, Detto incarico prevedeva in caso di recesso anticipato di una delle parti il pagamento di una penale pari all'1% più Iva del prezzo stabilito per la vendita e una penale di pari importo in caso di di mancato rispetto dell'esclusività dell'incarico. Allegava che verso la fine di ottobre 2015, la si era rivolta ad esso Controparte_2 mediatore perché interessata ad acquistare l'immobile della per cui CP_1 metteva a disposizione dell'interessata le planimetrie catastati, le visure
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 immobiliari, il titolo di proprietà e accompagnava varie volte la , ora CP_2 accompagnata dal marito, ora dal fratello ora dai genitori, presso l'immobile in vendita per visionarlo. Dopo aver messo in contatto la con CP_2
l'amministratore dell'edificio condominiale in cui si trovava l'immobile e di avergli egli stesso parlato per capire la quota parte dovuta dalla futura acquirente per la ristrutturazione del condominio, la ebbe a CP_2 comunicare la propria offerta di acquisto dell'immobile della per la CP_1 somma di euro 210.000,00 ma la e il marito rimanevano fermi nella CP_1 loro proposta di vendita per un prezzo non inferiore ad euro 280.000,00. Succedeva che in data 11.05.2016 la e la stipulavano un CP_2 CP_1 contratto preliminare di compravendita dell'immobile, registrato in Pagani il 13.05.2016 al n. 4378, estromettendo dall'affare esso mediatore, il quale, rappresentato alle contraenti il proprio diritto alla provvigione del 3% e la violazione dell'esclusiva, riceveva da esse risposta che non avevano concluso alcun contratto. Inviate in data 5.01.2017 e in data 20.01.2017 alla e CP_1 alla formali diffide di pagamento della provvigione ed espletato il CP_2 procedimento di mediazione obbligatoria, l'attore conveniva in giudizio entrambe le contraenti, chiedendo al giudice di accertare e riconoscere in favore di esso mediatore , ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
1754 e 1755 c.c., il diritto alla provvigione anche a titolo di compenso per l'attività di mediazione prestata in loro favore e di conseguenza condannare e al pagamento dell'importo di euro CP_1 Controparte_2
6.000,00 ciascuno, oltre IVA, quale provvigione del 3% spettante al mediatore sul valore del prezzo di vendita dell'immobile oggetto dell'incarico di mediazione, o al pagamento nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; in subordine, condannare in favore di esso mediatore CP_1 Parte_1 al pagamento dell'1% oltre Iva del prezzo richiesto per la vendita dell'immobile sito in San Marzano Sul Sarno (Sa) alla via Cesare Battisti, 7, ed annesso garage, come previsto al punto 10 del contratto di incarico esclusivo di mediazione e condannarla al pagamento di un ulteriore 1%, oltre IVA del prezzo richiesto per il mancato rispetto dell'esclusività dell'incarico di mediazione. Costituitasi in giudizio, deduceva che con riferimento Controparte_2 all'appartamento sito in San Marzano sul Sarno (Sa) alla via Cesare Battisti n.
7, l'attore non aveva mai prestato attività di mediazione immobiliare, né alcuna altra opera nell'interesse di essa convenuta e negava di aver messo quest'ultima in contatto con la Negava, altresì, di aver mai CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 inviato alla per il tramite del sig. proposte per CP_1 Parte_1
l'acquisto del riferito appartamento, affermando che l'acquisto, come risulta dallo stesso contratto preliminare prodotto dall'attore, era avvenuto grazie all'opera di mediazione immobiliare prestata dalla “Ares Angri Immobiliare s.r.l.”, alla quale essa aveva peraltro provveduto a corrispondere la CP_2 somma di euro 6.100,00 a saldo della provvigione spettante. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda attorea.
costituitasi in giudizio, aggiungeva di non aver mai CP_1 conferito incarico esclusivo di mediazione all'attore, disconoscendo la firma apposta all'incarico di mediazione depositato in copia dall'attore, che aveva prodotto solo una mail ordinaria con la quale sarebbe stato trasmesso tale incarico, il cui indirizzo elettronico di provenienza non era riconducibile ad essa Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande attoree. CP_1
Istruita la causa con l'assunzione delle prove dichiarative, fissata l'udienza per la decisione della causa, all'esito dell'udienza di discussione, la stessa veniva decisa. La domanda è fondata e va pertanto accolta. Invero, l'attore ha provato i fatti costituivi della sua domanda, producendo in giudizio la copia firmata di incarico esclusivo di mediazione sottoscritto dalla sig.ra pervenuto allo stesso a mezzo mail CP_1 inviato dal coniuge della sig. , In detta CP_1 Persona_1 mail l'oggetto indicato dai coniugi è indicato con il termine “ il mandato” conferito in allegato e nella nota scritta della mail si legge: “Buona mattina, in allegato trova mandato firmato come da accordi. […] cordiali saluti CP_1
. Tale e-mail rappresenta senza dubbio un documento informatico,
[...] nell'accezione fornita dall'articolo, 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 445/2000, sottoscritto con firma elettronica "leggera", in quanto il mittente, per poter creare ed inviare detta mail, deve eseguire un'operazione di validazione inserendo il proprio username e la propria password e tale processo di validazione è da considerarsi equivalente alla firma elettronica leggera. Il mandato è valido e sottoscritto e la firma della sig.ra CP_1 apposta sull'incarico esclusivo di mediazione inviata al sig. a Parte_1 mezzo e-mail, valutata da questo giudice quale peritus peritorum, risulta identica a quella apposta dalla sul proprio documento CP_1 identificativo allegato e depositato in atti (Carta di Identità n. Numero_1 rilasciata dal Comune di San Marzano Sul Sarno (Sa), n.p. del Sindaco p.t., in data 19.06.2008), per cui non vi è stato nemmeno bisogno di una consulenza grafologica.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 Inoltre tutte le testimonianze rese dai testi di parte attrice sono risultate essere lineari, logiche, non contraddittorie e attendibili sia intrinsecamente che estrinsecamente Diversamente, le argomentazioni addotte dalle convenute sono rimaste prive di prova, oltre che incongruenti e illogiche alla luce delle deduzioni attoree e della documentazione prodotta in causa.
E' indubitabile, alla luce del corredo probatorio fornito dall'attore, che la sua attività di mediazione servì a mettere in relazione le parti convenute contraenti e che tali attività costituirono l'antecedente indispensabile perché le convenute pervenissero, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare. Il dettato normativo di cui agli artt. 1754 e 1755 c.c. è chiaro. Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia necessario l'intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative. “Il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione in tutti i casi in cui le parti, per effetto del suo intervento, abbiano concluso un "affare", a nulla rilevando che, successivamente, le parti stesse decidano concordemente di modificare i termini nell'accordo o di sottoporre lo stesso a condizione sospensiva”(cfr. Cass. n. 22273/2010). Riguardo al quantum dovuto, “la provvigione del mediatore per la compravendita immobiliare deve essere parametrata al reale valore dell'affare e non al prezzo dichiarato dalle parti. E se la conclusione del negozio è stata dolosamente occultata al mediatore, la prescrizione del suo diritto alla provvigione decorre da quanto ha avuto notizia della vendita” (cfr. Cass. n. 7043/2012). A nulla rileva il fatto che nel preliminare di vendita le parti contraenti, messi in contatto dall'attore, abbiano poi dichiarato di essersi avvalse dell'opera di mediazione immobiliare prestata da altra agenzia, la Ares Angri Immobiliare s.r.l., e che la ebbe a corrispondere la somma di euro CP_2
6.100,00 a saldo della provvigione spettante. Infatti, alla data del preliminare l'incarico di mediazione affidato in esclusiva all'attore era ancora valido, avendo esso la durata di un anno, per cui è evidente che ci fu un tentativo di estromettere l'attore dall'affare immobiliare concluso. Le convenute vanno quindi condannate al pagamento all'attore della somma di euro 6.000,00 ciascuna, oltre Iva, quale provvigione del 3% spettante al mediatore sul valore del prezzo di vendita dell'immobile oggetto dell'incarico di mediazione, oltre interessi legali moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate rispetto ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna ciascuna convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro somma di euro 6.000,00, oltre Iva, e con gli interessi legali moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo 2) Condanna in solido le convenute al pagamento all'attore delle spese di giudizio, che liquida euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, rimborso contributo unificato e marca da bollo, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 21.11.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5