Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/11/2025, n. 3591
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Sentenza 21 novembre 2025

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Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un agente immobiliare, quale titolare di un'agenzia regolarmente iscritta nel registro dei mediatori, nei confronti di due parti acquirenti, per ottenere il pagamento della provvigione dovuta per la mediazione di un immobile. L'attore esponeva di aver ricevuto un mandato di mediazione in esclusiva per la vendita di un immobile, con previsione di penali in caso di recesso anticipato o violazione dell'esclusività. Affermava di aver messo in contatto le convenute, interessate all'acquisto, con il venditore e di aver svolto attività istruttoria, ma che, nonostante ciò, le parti avevano concluso un contratto preliminare di compravendita estromettendolo dall'affare. L'attore chiedeva, ai sensi degli artt. 1754 e 1755 c.c., il riconoscimento del diritto alla provvigione del 3% sul prezzo di vendita, pari a euro 6.000,00 per ciascuna convenuta, o, in subordine, il pagamento dell'1% per recesso anticipato e dell'1% per violazione dell'esclusività, come previsto dal mandato. Le convenute si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. La prima convenuta contestava l'attività di mediazione svolta dall'attore, negava di essere stata messa in contatto con la controparte tramite lui e affermava che l'acquisto era avvenuto grazie all'opera di un'altra agenzia immobiliare, alla quale aveva già corrisposto la provvigione. La seconda convenuta disconosceva la firma apposta sull'incarico di mediazione esclusiva, sostenendo di non averlo mai conferito e che l'attore aveva prodotto solo una mail ordinaria.

Il Tribunale ha accolto la domanda attorea, ritenendo provata l'attività di mediazione svolta. Il giudice ha considerato valido l'incarico di mediazione esclusiva, sottoscritto dalla prima convenuta e pervenuto tramite e-mail, qualificando la firma elettronica come "leggera" e equivalente a una firma autografa, dato che la firma apposta sull'incarico era risultata identica a quella presente sul documento di identità della convenuta, senza necessità di consulenza grafologica. Le testimonianze rese a favore dell'attore sono state ritenute lineari, logiche e attendibili, mentre le argomentazioni delle convenute sono state giudicate prive di prova, incongruenti e illogiche. Il Tribunale ha affermato che il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare è in rapporto causale con l'attività intermediatrice, anche se l'intervento non è stato continuo in tutte le fasi delle trattative, richiamando la giurisprudenza di legittimità. È stato ritenuto irrilevante il fatto che le parti abbiano dichiarato di essersi avvalse di un'altra agenzia e che abbiano pagato una provvigione a quest'ultima, poiché l'incarico esclusivo conferito all'attore era ancora valido al momento della conclusione del preliminare, configurando un tentativo di estrometterlo dall'affare. Pertanto, le convenute sono state condannate in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 6.000,00 ciascuna, oltre IVA e interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale. Le spese di giudizio sono state poste a carico delle convenute soccombenti e liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/11/2025, n. 3591
    Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
    Numero : 3591
    Data del deposito : 21 novembre 2025

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