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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1163/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1163/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CASTAGNOLI Parte_1 C.F._1
LUCA;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del Prefetto p.t., e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI-CONTUMACI
Avente ad oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, in data 13/06/2023, nel procedimento N.R.G. 22353/2019, in materia di ricongiungimento familiare
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 10/12/2024, in modalità cartolare, con le seguenti
CONCLUSIONI
L'appellante, come da atto introduttivo e quelle già rassegnate.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Sig. nato il [...] a Niomre, in [...], proponeva ricorso al Tribunale di Parte_1
Bologna, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e dell'art. 29 del D.Lgs. n.286/1998, avverso: il provvedimento della Prefettura di , , CP Controparte_3
n.P-FO/F/N/2018/100856, in data 18/09/2019, notificato in data 13/10/2019, che aveva rigettato la sua istanza presentata per ottenere il rilascio del nulla-osta al ricongiungimento familiare a favore del figlio minore nato in Senegal il [...], in [...] “il reddito necessario ai fini del Persona_1
ricongiungimento a favore di n.1 familiare ammontava a Euro 8.833 annui netti, mentre il richiedente aveva dimostrato di possedere un reddito presunto netto annuo di Euro 7.600, insufficiente” e considerato che lo stesso, ricevuta la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis Legge n.241/1990, “ha fatto pervenire solo una dichiarazione con cui affermava di concorrere al reddito personale con il reddito percepito dal nipote convivente”; e il successivo provvedimento della medesima CP
, in data 28/11/2019, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale era stata rigettata
[...]
la richiesta di riesame ed annullamento in autotutela presentata dallo stesso istante Sig. in data Pt_1
31/10/2019, sull'assunto che doveva concorrere al reddito del richiedente anche quello del nipote (Sig.
, nato in [...] il [...]), con lui convivente, in quanto dall'amministrazione era Persona_2
stata ritenuta inconferente tale documentazione, dal momento che a seguito di accertamenti effettuati il nucleo familiare di era composto dal solo richiedente e, inoltre, non risultava Parte_1
comprovato il rapporto di parentela che legava l'istante con . Persona_2
Il Sig. pertanto, chiedeva al Tribunale adito di: Parte_1
“accogliere il presente ricorso ed annullare e/o comunque disapplicare il provvedimento della
Prefettura di del 18.9.2019, che ha respinto l'istanza di rilascio del nulla-osta al CP
ricongiungimento familiare a favore del figlio minore , nato in [...] il [...], Persona_1
nonché, per quanto occorrer possa, la comunicazione di rigetto dell'istanza di riesame e ogni altro provvedimento presupposto;
- per l'effetto disporre e ordinare alla Prefettura di di rilasciare senza indugio il nulla- CP
osta al ricongiungimento familiare a favore del figlio minore , nato in [...] il Persona_1
21.8.2000.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% per rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA, come per legge”.
Il non si costituiva, ed era dichiarato contumace, e la causa era istruita con la Controparte_2
documentazione prodotta dalla difesa.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Bologna, quindi, all'esito del giudizio, con ordinanza, dopo avere precisato che “le valutazioni sulla sussistenza dei presupposti per il ricongiungimento familiare devono necessariamente essere valutati cristallizzando la situazione esistente nel momento della presentazione dell'istanza da parte del ricorrente ( . . .) sia con riferimento all'età del familiare da ricongiungersi, che per quanto riguarda la sussistenza degli altri presupposti previsti dalla legge (permesso di soggiorno in capo al richiedente, disponibilità di un alloggio conforme alla disciplina igienico sanitaria e disponibilità di una soglia reddituale sufficiente al mantenimento del nucleo familiare)”, determinando l'irrilevanza delle circostanze che medio tempore erano cambiate nella pendenza della causa, come il reddito del richiedente, e che “non tutti i redditi dei familiari conviventi sono cumulabili, ma solo quelli dei familiari che per legge sono titolari del diritto agli alimenti (genitori, figli e coniugi)” e che, quindi,
“non era cumulabile il reddito percepito dal nipote convivente , con conseguente Persona_2
insufficienza del reddito documentato dal Sig. rispetto al limite previsto dall'art. 29 Parte_1
TUI, ha così deciso:
“1) rigetta il ricorso presentato da avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Parte_1
Prefettura di il 18.09.2019; CP
2) Dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti.”
2) Il Sig. ha quindi proposto il presente appello avverso la predetta ordinanza Parte_1 deducendo un solo motivo di gravame: “illegittimità ed erroneità per violazione e/o errata applicazione dell'art. 29 D.Lgs. n. 286/1998”.
L'odierno appellante, in particolare, ha dedotto che il Giudice di prime cure aveva erroneamente affermato che “i presupposti per il ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 286/1998 devono necessariamente essere valutati “cristallizzando” la situazione esistente nel momento della presentazione dell'istanza, con riferimento sia all'età della persona da ricongiungere sia agli altri requisiti previsti dalla legge, risultando irrilevanti le circostanze nel frattempo maturate nelle more della pendenza del procedimento giudiziario” mentre, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza riguardo al requisito del reddito, questo può essere soddisfatto anche successivamente alla presentazione della domanda in sede amministrativa.
Al riguardo, l'appellante ha evidenziato che nelle more del giudizio di primo grado aveva effettivamente raggiunto una disponibilità reddituale ampiamente superiore a quella minima prevista dalla legge per legittimare il ricongiungimento del figlio, ai sensi dell'art. 29 T.U.I., indipendentemente da ogni altra valutazione in ordine all'utilizzabilità o meno del reddito del nipote convivente
[...]
, in quanto con le note depositate in data 5/06/2023 era stata prodotta documentazione da cui Per_2
pagina 3 di 6 risultava che nell'anno 2021 OP aveva conseguito un reddito da lavoro pari a Euro 17.730,00, e nell'anno 2022 un reddito da lavoro pari a Euro 14.532,00.
Pertanto, ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, dichiaratane
l'ammissibilità, riformare integralmente l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna in data
13.6.2023, comunicata il 14.6.2023 a cura della cancelleria, nel giudizio tra le parti avente R.G. n.
22353/2019, e per l'effetto:
- per i motivi espressi in atti, annullare e/o comunque disapplicare il provvedimento della Prefettura di
del 18.9.2019, che ha respinto l'istanza di rilascio del nulla-osta al ricongiungimento CP
familiare a favore del figlio minore , nato in [...] il [...], nonché, per quanto Persona_1
occorrer possa, la comunicazione di rigetto dell'istanza di riesame e ogni altro provvedimento presupposto;
- conseguentemente, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 150/2011, disporre il rilascio del visto di ingresso in
Italia in favore di , nato in [...] il [...], e comunque disporre e ordinare alla Persona_1
Prefettura di di rilasciare senza indugio il nulla-osta al ricongiungimento familiare a CP
favore dello stesso . Persona_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% per rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA come per legge;
spese compensate in caso di soccombenza”.
Il non si costituiva in giudizio e ne era dichiarata la contumacia all'udienza in Controparte_2
data 28/11/2023.
La causa, quindi, era rinviata per la decisione all'udienza in data 3/12/2024 con i termini di legge per le difese conclusive.
Alla predetta udienza la causa era rinviata all'udienza del 10/12/2024 per la rimessione della causa in decisione con trattazione cartolare.
All'esito dell'udienza del 10/12/2024 era disposta la sostituzione del consigliere relatore e la causa era presa in decisione.
3) Questa Corte osserva che il requisito reddituale per legittimare il ricongiungimento con il figlio, ai sensi dell'art. 29 T.U.I., è possibile conseguirlo anche successivamente alla presentazione della domanda in sede amministrativa, come affermato dalla Suprema Corte (Cassazione, Sez. I, sentenza n.6938 in data 8/04/2004).
pagina 4 di 6 Nel caso di specie l'odierno appellante nel corso del giudizio di primo grado ha depositato documentazione nella quale era indicato che il suo reddito si era incrementato notevolmente, in modo da superate il limite fissato dalla vigente normativa.
Il Sig. infatti, aveva prodotto al Tribunale di Bologna i Modelli 730 per gli anni 2022 Parte_1
e 2023 da cui risultava che nell'anno 2021 aveva conseguito un reddito da lavoro di Euro 17.730,00, e nell'anno 2022 un reddito da lavoro di Euro 14.532,00, raggiungendo così una capacità reddituale superiore a quella stabilita dalla legge e a prescindere dall'utilizzabilità o meno del reddito del parente convivente, il nipote . Persona_2
Ciò posto, tuttavia, il Collegio non può esimersi dal rilevare due importanti circostanze che emergono dalla documentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado e di nuovo in questo di appello,
e che non sono state considerate nel precedente giudizio.
Detta documentazione non contiene l'originaria istanza presentata dall'appellante e che ha dato origine alla controversia oggetto del presente appello, né la ricevuta di presentazione, né alcunché che attesti quando sia stata presentata dal Sig. Parte_1
Il primo provvedimento della Prefettura di , però, nelle premesse riporta che è stata CP
“esaminata la richiesta inoltrata a quest'Ufficio in data 09/10/2018, con la quale il cittadino senegalese nato in [...] il [...], titolare del permesso di soggiorno per Parte_1 soggiornante di lungo periodo CE rilasciato dalla Questura di . . .”. CP
All'udienza del 6/06/2023 innanzi al Tribunale di Bologna, il difensore del Sig. Parte_1 rettificava a verbale la data dell'istanza del rilascio del nulla osta de quo in quella del 5/07/2018, non provvedendo però a depositare successivamente l'istanza in questione o altro elemento di prova utile a provare detta rettifica.
La data di nascita del figlio dell'appellante, il Sig. è il 21/08/2000, pertanto, l'istanza Persona_1
per il ricongiungimento familiare, secondo quanto indicato nel provvedimento prefettizio impugnato innanzi al Tribunale, risulta presentata dopo che lo stesso avesse raggiunto la maggiore Persona_1
età e, quindi, i requisiti seguiti per il caso di specie non sarebbero conformi a quelli stabiliti dalla normativa, molto più stringenti, per il ricongiungimento con un figlio maggiorenne.
Al riguardo, il Collegio ritiene che la rettifica effettuata nel verbale d'udienza della data di presentazione dell'istanza per il ricongiungimento familiare non possa di per sé mutare un dato contenuto in un documento depositato in atti se, quantomeno, non sia confermato e/o supportato da altri elementi di prova che nel caso di specie non si ravvisano.
pagina 5 di 6 Inoltre, dai Modelli 730 per gli anni 2022 e 2023 depositati in atti risulta che il Sig. ha Parte_1
come familiari a carico un coniuge e n.6 figli, tra cui il maggiore oggetto del Persona_1
ricongiungimento di cui è appello.
In particolare, nella sezione familiari a carico sono presenti nello “Elaborato Mod. n.1”: coniuge C.F._2
primo figlio ( ; C.F._3 Persona_1
figlio ; C.F._4
figlio ; C.F._5
figlio C.F._6 nello “Elaborato Mod. n.2”: figlio;
C.F._7
figlio . C.F._8
Appare evidente che allo stato della sopra indicata famiglia dell'appellante, nel caso di richiesta di ricongiungimento familiare di un figlio minore, il quale vive in Senegal con la madre e i fratelli, sarebbe stato necessario che l'altro genitore, esistente, in ottemperanza alla vigente normativa, fornisse il suo formale consenso, che nel caso di specie non risulta essere stato dato e, comunque, non è stato depositato.
In ragione delle predette considerazioni, il Collegio ritiene di rigettare il presente appello.
La peculiarità e la estrema delicatezza della materia costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, in data 13/06/2023, nel procedimento
N.R.G. 22353/2019;
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1163/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CASTAGNOLI Parte_1 C.F._1
LUCA;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del Prefetto p.t., e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI-CONTUMACI
Avente ad oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, in data 13/06/2023, nel procedimento N.R.G. 22353/2019, in materia di ricongiungimento familiare
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 10/12/2024, in modalità cartolare, con le seguenti
CONCLUSIONI
L'appellante, come da atto introduttivo e quelle già rassegnate.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Sig. nato il [...] a Niomre, in [...], proponeva ricorso al Tribunale di Parte_1
Bologna, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e dell'art. 29 del D.Lgs. n.286/1998, avverso: il provvedimento della Prefettura di , , CP Controparte_3
n.P-FO/F/N/2018/100856, in data 18/09/2019, notificato in data 13/10/2019, che aveva rigettato la sua istanza presentata per ottenere il rilascio del nulla-osta al ricongiungimento familiare a favore del figlio minore nato in Senegal il [...], in [...] “il reddito necessario ai fini del Persona_1
ricongiungimento a favore di n.1 familiare ammontava a Euro 8.833 annui netti, mentre il richiedente aveva dimostrato di possedere un reddito presunto netto annuo di Euro 7.600, insufficiente” e considerato che lo stesso, ricevuta la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis Legge n.241/1990, “ha fatto pervenire solo una dichiarazione con cui affermava di concorrere al reddito personale con il reddito percepito dal nipote convivente”; e il successivo provvedimento della medesima CP
, in data 28/11/2019, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale era stata rigettata
[...]
la richiesta di riesame ed annullamento in autotutela presentata dallo stesso istante Sig. in data Pt_1
31/10/2019, sull'assunto che doveva concorrere al reddito del richiedente anche quello del nipote (Sig.
, nato in [...] il [...]), con lui convivente, in quanto dall'amministrazione era Persona_2
stata ritenuta inconferente tale documentazione, dal momento che a seguito di accertamenti effettuati il nucleo familiare di era composto dal solo richiedente e, inoltre, non risultava Parte_1
comprovato il rapporto di parentela che legava l'istante con . Persona_2
Il Sig. pertanto, chiedeva al Tribunale adito di: Parte_1
“accogliere il presente ricorso ed annullare e/o comunque disapplicare il provvedimento della
Prefettura di del 18.9.2019, che ha respinto l'istanza di rilascio del nulla-osta al CP
ricongiungimento familiare a favore del figlio minore , nato in [...] il [...], Persona_1
nonché, per quanto occorrer possa, la comunicazione di rigetto dell'istanza di riesame e ogni altro provvedimento presupposto;
- per l'effetto disporre e ordinare alla Prefettura di di rilasciare senza indugio il nulla- CP
osta al ricongiungimento familiare a favore del figlio minore , nato in [...] il Persona_1
21.8.2000.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% per rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA, come per legge”.
Il non si costituiva, ed era dichiarato contumace, e la causa era istruita con la Controparte_2
documentazione prodotta dalla difesa.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Bologna, quindi, all'esito del giudizio, con ordinanza, dopo avere precisato che “le valutazioni sulla sussistenza dei presupposti per il ricongiungimento familiare devono necessariamente essere valutati cristallizzando la situazione esistente nel momento della presentazione dell'istanza da parte del ricorrente ( . . .) sia con riferimento all'età del familiare da ricongiungersi, che per quanto riguarda la sussistenza degli altri presupposti previsti dalla legge (permesso di soggiorno in capo al richiedente, disponibilità di un alloggio conforme alla disciplina igienico sanitaria e disponibilità di una soglia reddituale sufficiente al mantenimento del nucleo familiare)”, determinando l'irrilevanza delle circostanze che medio tempore erano cambiate nella pendenza della causa, come il reddito del richiedente, e che “non tutti i redditi dei familiari conviventi sono cumulabili, ma solo quelli dei familiari che per legge sono titolari del diritto agli alimenti (genitori, figli e coniugi)” e che, quindi,
“non era cumulabile il reddito percepito dal nipote convivente , con conseguente Persona_2
insufficienza del reddito documentato dal Sig. rispetto al limite previsto dall'art. 29 Parte_1
TUI, ha così deciso:
“1) rigetta il ricorso presentato da avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Parte_1
Prefettura di il 18.09.2019; CP
2) Dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti.”
2) Il Sig. ha quindi proposto il presente appello avverso la predetta ordinanza Parte_1 deducendo un solo motivo di gravame: “illegittimità ed erroneità per violazione e/o errata applicazione dell'art. 29 D.Lgs. n. 286/1998”.
L'odierno appellante, in particolare, ha dedotto che il Giudice di prime cure aveva erroneamente affermato che “i presupposti per il ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 286/1998 devono necessariamente essere valutati “cristallizzando” la situazione esistente nel momento della presentazione dell'istanza, con riferimento sia all'età della persona da ricongiungere sia agli altri requisiti previsti dalla legge, risultando irrilevanti le circostanze nel frattempo maturate nelle more della pendenza del procedimento giudiziario” mentre, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza riguardo al requisito del reddito, questo può essere soddisfatto anche successivamente alla presentazione della domanda in sede amministrativa.
Al riguardo, l'appellante ha evidenziato che nelle more del giudizio di primo grado aveva effettivamente raggiunto una disponibilità reddituale ampiamente superiore a quella minima prevista dalla legge per legittimare il ricongiungimento del figlio, ai sensi dell'art. 29 T.U.I., indipendentemente da ogni altra valutazione in ordine all'utilizzabilità o meno del reddito del nipote convivente
[...]
, in quanto con le note depositate in data 5/06/2023 era stata prodotta documentazione da cui Per_2
pagina 3 di 6 risultava che nell'anno 2021 OP aveva conseguito un reddito da lavoro pari a Euro 17.730,00, e nell'anno 2022 un reddito da lavoro pari a Euro 14.532,00.
Pertanto, ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, dichiaratane
l'ammissibilità, riformare integralmente l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna in data
13.6.2023, comunicata il 14.6.2023 a cura della cancelleria, nel giudizio tra le parti avente R.G. n.
22353/2019, e per l'effetto:
- per i motivi espressi in atti, annullare e/o comunque disapplicare il provvedimento della Prefettura di
del 18.9.2019, che ha respinto l'istanza di rilascio del nulla-osta al ricongiungimento CP
familiare a favore del figlio minore , nato in [...] il [...], nonché, per quanto Persona_1
occorrer possa, la comunicazione di rigetto dell'istanza di riesame e ogni altro provvedimento presupposto;
- conseguentemente, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 150/2011, disporre il rilascio del visto di ingresso in
Italia in favore di , nato in [...] il [...], e comunque disporre e ordinare alla Persona_1
Prefettura di di rilasciare senza indugio il nulla-osta al ricongiungimento familiare a CP
favore dello stesso . Persona_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% per rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA come per legge;
spese compensate in caso di soccombenza”.
Il non si costituiva in giudizio e ne era dichiarata la contumacia all'udienza in Controparte_2
data 28/11/2023.
La causa, quindi, era rinviata per la decisione all'udienza in data 3/12/2024 con i termini di legge per le difese conclusive.
Alla predetta udienza la causa era rinviata all'udienza del 10/12/2024 per la rimessione della causa in decisione con trattazione cartolare.
All'esito dell'udienza del 10/12/2024 era disposta la sostituzione del consigliere relatore e la causa era presa in decisione.
3) Questa Corte osserva che il requisito reddituale per legittimare il ricongiungimento con il figlio, ai sensi dell'art. 29 T.U.I., è possibile conseguirlo anche successivamente alla presentazione della domanda in sede amministrativa, come affermato dalla Suprema Corte (Cassazione, Sez. I, sentenza n.6938 in data 8/04/2004).
pagina 4 di 6 Nel caso di specie l'odierno appellante nel corso del giudizio di primo grado ha depositato documentazione nella quale era indicato che il suo reddito si era incrementato notevolmente, in modo da superate il limite fissato dalla vigente normativa.
Il Sig. infatti, aveva prodotto al Tribunale di Bologna i Modelli 730 per gli anni 2022 Parte_1
e 2023 da cui risultava che nell'anno 2021 aveva conseguito un reddito da lavoro di Euro 17.730,00, e nell'anno 2022 un reddito da lavoro di Euro 14.532,00, raggiungendo così una capacità reddituale superiore a quella stabilita dalla legge e a prescindere dall'utilizzabilità o meno del reddito del parente convivente, il nipote . Persona_2
Ciò posto, tuttavia, il Collegio non può esimersi dal rilevare due importanti circostanze che emergono dalla documentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado e di nuovo in questo di appello,
e che non sono state considerate nel precedente giudizio.
Detta documentazione non contiene l'originaria istanza presentata dall'appellante e che ha dato origine alla controversia oggetto del presente appello, né la ricevuta di presentazione, né alcunché che attesti quando sia stata presentata dal Sig. Parte_1
Il primo provvedimento della Prefettura di , però, nelle premesse riporta che è stata CP
“esaminata la richiesta inoltrata a quest'Ufficio in data 09/10/2018, con la quale il cittadino senegalese nato in [...] il [...], titolare del permesso di soggiorno per Parte_1 soggiornante di lungo periodo CE rilasciato dalla Questura di . . .”. CP
All'udienza del 6/06/2023 innanzi al Tribunale di Bologna, il difensore del Sig. Parte_1 rettificava a verbale la data dell'istanza del rilascio del nulla osta de quo in quella del 5/07/2018, non provvedendo però a depositare successivamente l'istanza in questione o altro elemento di prova utile a provare detta rettifica.
La data di nascita del figlio dell'appellante, il Sig. è il 21/08/2000, pertanto, l'istanza Persona_1
per il ricongiungimento familiare, secondo quanto indicato nel provvedimento prefettizio impugnato innanzi al Tribunale, risulta presentata dopo che lo stesso avesse raggiunto la maggiore Persona_1
età e, quindi, i requisiti seguiti per il caso di specie non sarebbero conformi a quelli stabiliti dalla normativa, molto più stringenti, per il ricongiungimento con un figlio maggiorenne.
Al riguardo, il Collegio ritiene che la rettifica effettuata nel verbale d'udienza della data di presentazione dell'istanza per il ricongiungimento familiare non possa di per sé mutare un dato contenuto in un documento depositato in atti se, quantomeno, non sia confermato e/o supportato da altri elementi di prova che nel caso di specie non si ravvisano.
pagina 5 di 6 Inoltre, dai Modelli 730 per gli anni 2022 e 2023 depositati in atti risulta che il Sig. ha Parte_1
come familiari a carico un coniuge e n.6 figli, tra cui il maggiore oggetto del Persona_1
ricongiungimento di cui è appello.
In particolare, nella sezione familiari a carico sono presenti nello “Elaborato Mod. n.1”: coniuge C.F._2
primo figlio ( ; C.F._3 Persona_1
figlio ; C.F._4
figlio ; C.F._5
figlio C.F._6 nello “Elaborato Mod. n.2”: figlio;
C.F._7
figlio . C.F._8
Appare evidente che allo stato della sopra indicata famiglia dell'appellante, nel caso di richiesta di ricongiungimento familiare di un figlio minore, il quale vive in Senegal con la madre e i fratelli, sarebbe stato necessario che l'altro genitore, esistente, in ottemperanza alla vigente normativa, fornisse il suo formale consenso, che nel caso di specie non risulta essere stato dato e, comunque, non è stato depositato.
In ragione delle predette considerazioni, il Collegio ritiene di rigettare il presente appello.
La peculiarità e la estrema delicatezza della materia costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, in data 13/06/2023, nel procedimento
N.R.G. 22353/2019;
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa pagina 6 di 6