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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2388/2019
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 21.5.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile in appello iscritta al R.G. n. 2388/2019 promossa da:
– (P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Ernesto Di Vizio ed elettivamente domiciliato in Marcianise (CE), Via Pergolesi n .7;
APPELLANTE
contro
- (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Riccardi, presso il cui studio sito in
Capodrise (CE), alla Via Picasso n. 39, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
nonché
- (P. IVA ), in persona del l.r.p.t., CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Lumaca ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in , Via Unità Italiana n. 28; CP_2
APPELLATA
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 4879/2018 con la quale il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere aveva accolto la domanda proposta da per il ristoro dei danni subiti a seguito del Controparte_1 sinistro occorso in data 12.12.2016, a causa dell'incursione di due cani randagi, dichiarando altresì il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e condannando il solo ente Comunale. CP_2
Segnatamente, il aveva riferito che mentre stava percorrendo CP_1
la Via Bachelet in Marcianise (CE) alle ore 23:30 circa, a bordo della autovettura di sua proprietà Renault Captur, tg. ES772SW, si era visto invadere la strada da due randagi di grossa taglia, i quali improvvisamente sbucavano dalla destra della careggiata, nell'atto di azzuffarsi e andavano ad impattare contro il veicolo dell'istante, provocando danni alla carrozzeria e meccanici.
Alla base del presente gravame, dunque, il ha Parte_1
dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha dichiarando il difetto di legittimazione passiva di essendo CP_2
invece quest'ultima l'unica responsabile del controllo e della gestione del fenomeno del randagismo sul territorio. Nel merito, ha contestato l'accoglimento della domanda attorea, poiché non adeguatamente dimostrata;
in via subordinata, ha chiesto di dichiarare la concorrente responsabilità dell'attore nella causazione dell'incidente.
Si è costituito , eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha pagina 3 di 8 concluso per il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituita altresì sostenendo la correttezza della CP_2
sentenza impugnata e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'appello.
La causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 ed assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza odierna.
*
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
1. In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'odierno appellato . CP_1
Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass.
SS.UU. 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio
2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n.
134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n.
9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre
2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato pagina 4 di 8 conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n.
28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; nonché nella sentenza 30 luglio 2001,
n. 10401).
Nel caso di specie, l'esposizione di parte appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
a conferma di ciò, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalle rispettive comparse di costituzione, nelle quali hanno trovato contestazione, punto su punto, le diverse questioni sollevate dalla controparte.
2. Ciò posto, occorre premettere che la presente decisione viene adottata in base al principio della “ragione più liquida”, secondo il quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione ritenuta assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni, anche preliminari, prospettate dalle parti (cfr. Cass. n. 17219/12;
Cass. n. 11356/06), essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette.
3. Ebbene, meritevole di accoglimento – con valore, come si è detto, assorbente rispetto alle altre doglianze – appare il terzo motivo di appello proposto dal relativo alla fondatezza della domanda Parte_1
di risarcimento avanzata da . Controparte_1
In particolare, dall'esame del corredo istruttorio raccolto nel primo grado di giudizio, non può ritenersi raggiunta prova esaustiva della verosimiglianza del fatto storico dedotto in citazione, nonché della riconducibilità dei danni sofferti dall'istante all'incursione di due cani randagi sulla carreggiata.
A sostegno di quanto esposto, invero, l'attore adduceva un'unica testimonianza, appartenente a il quale viaggiava Testimone_1 insieme a lui, a bordo dell'autovettura, sul sedile anteriore del passeggero;
ciononostante, a parere di chi scrive, le sue dichiarazioni si appalesano pagina 5 di 8 generiche e contraddittorie, quindi inidonee a corroborare la dinamica del sinistro proposta dall'istante.
Precisamente, il teste riferiva “… omissis… ADR. non ricordo con precisione il punto preciso del sinistro perché la strada non era molto illuminata;
ADR. Ricordo che improvvisamente dal lato destro della strada uscivano due grossi cani che si rincorrevano, il non riusciva a CP_1
frenare data la repentinità della situazione, urtò uno dei due cani, in particolare quello di dietro. Dopo l'urto il cane riprese la sua corsa allontanandosi;
ADR. L'urto avvenne con la parte anteriore dell'auto, ma non ricordo bene il punto;
ADR. Dopo l'urto ci siamo fermati sia per constatare le condizioni del cane che era stato investito sia per verificare i danni all'auto; ADR. Entrambi sembravano randagi in quanto non curati e denutriti, però non ricordo se avevano il collare… omissis…”
Diverse, dunque, le lacune e le discrasie di queste dichiarazioni.
Il teste non rammenta né il punto esatto della Via Bachelet in cui è avvenuto l'incidente, né quello di impatto tra l'autovettura e il cane, parlando genericamente di “parte anteriore”; pur sostenendo la repentinità dell'incursione dei due cani e asserendo che la strada, teatro dell'incidente, si presentava scarsamente illuminata, il testimone era in grado di descrivere lo stato degli animali – se fossero sporchi o malnutriti – nonostante uno dei due si desse alla fuga immediatamente;
in un primo momento, egli afferma che il cane investito dall'autovettura dell'attore, dopo l'impatto, riprendeva la sua corsa e si allontanava, eppure successivamente asserisce di aver avuto il tempo di scendere dal veicolo insieme a , per constatare Controparte_1
lo stato dell'animale e dell'autovettura.
Rispetto a quest'ultimo punto, inoltre, posto che l'entità dei danni riportati dalla Renault dell'appellato sembra suggerire un investimento di notevole portata, nemmeno appare verosimile che il cane così ferito si sia semplicemente dileguato, facendo perdere ogni sua traccia.
pagina 6 di 8 Del resto, la denuncia del sinistro, allegata nel fascicolo di parte attrice in I grado, risulta essere stata sporta dal danneggiato a distanza di circa due settimane dall'evento (nella specie, in data 30.12.2016 al fronte del
12.12.2016) e rivolta direttamente all' Controparte_3
piuttosto che alle autorità di Polizia: di conseguenza, agli atti mancano rilievi tecnici, fotografici e altre indagini che sicuramente avrebbero potuto condurre elementi di prova in grado di fondare la ricostruzione degli eventi proposta in citazione o, quantomeno, appurare la presenza dei randagi sul territorio del Parte_1
Per i motivi sopra esposti, stante l'incertezza circa la verosimiglianza del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria, tale motivo di appello deve ritenersi fondato con conseguente riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda di . Controparte_1
3. Dall'accoglimento del gravame discende la necessità di un nuovo regolamento delle spese limitatamente ai capi interessati, tenendo conto che, in base al principio di cui all'articolo 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n. 28718/13; Cass. n. 26985/09; n. 12963/07).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'assenza della fase istruttoria del presente giudizio, il tutto con riferimento ai parametri minimi attualmente vigenti di cui al DM 55/2014 attesa la semplicità delle questioni tratatte.
Contr Si compensano le spese del doppio grado di giudizio con
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - accoglie l'appello proposto dal e, in riforma Parte_1
della sentenza gravata n. 4879/2019 del Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere, rigetta la domanda di;
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite del I Controparte_1 grado di giudizio, nei confronti di parte appellante, che liquida in € 633,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza
Avvocati come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite del II Controparte_1
grado di giudizio, nei confronti di parte appellante, che liquida in complessivi
€ 1.278,00 per compensi, oltre €147 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
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