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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/04/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona dott.
Antonio Giovanni Provazza, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4066/2020 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni De Seta;
C.F._2
attori
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Controparte_1 C.F._3
Romano e Alessandra Salucci;
convenuto
e
(C.F. ); CP_2 C.F._4
convenuta-contumace
OGGETTO : Proprietà.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Gli attori in epigrafe indicati, premesso di essere proprietari di un terreno agricolo sito nel comune di Zumpano, identificato nel foglio di mappa n. 1, particelle n. 27, 36, 696, 699 e 700, per averlo acquistato da con atto di compravendita dinanzi al notaio con CP_2 Persona_1
rogito del 9/09/2019, che, in particolare, le partt. 36 e 699 confinavano con la particella 584 di proprietà di , il quale aveva provveduto nei mesi addietro a porre dei picchetti per Controparte_1 delimitare, a detta sua, l'estensione della part. 584, appropriandosi con ciò di una porzione di 632 mq, sull'assunto, dichiarato in sede stragiudiziale, di un possesso ultradecennale su tale porzione pagina 1 di 6 poiché ricadente all'interno della sua proprietà sulla base dei confini naturali esistenti, adivano l'intestato Tribunale per ottenere la rivendica di tale porzione e in via subordinata la regolamentazione dei confini.
contestava le domande;
in particolare, deduceva che la part. 584 si estendeva fino Controparte_1
alla linea di compluvio naturale, essendo i due fondi posti ad altezze diverse;
che tale terreno, nella pretesa estensione, era stato dapprima detenuto e poi posseduto dalla sua famiglia divenuta proprietaria con atto di compravendita del 1978 e che con successivo atto di atto di donazione e divisione redatto dal notaio del 30.10.2009 deveniva si sua esclusiva Persona_2
proprietà. Formulava anche domanda riconvenzionale di usucapione, essendo tale porzione da sempre coltivata, dapprima dalla sua famiglia, e successivamente anche dallo stesso, su cui insistevano, peraltro, diversi manufatti. non si costituiva giudizio e veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del CP_2
7.05.2021.
Il giudizio veniva istruito con prove orali e CTU.
All'udienza del 4.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190.cp.c..
*********************
Preliminarmente è bene chiarire che il criterio distintivo dell'azione di rivendica rispetto all'azione di regolamento dei confini risiede nell'esistenza, nella prima, di un contrasto fra i titoli di proprietà
e nella seconda, di un contrasto circa l'estensione delle proprietà.
In ragione di ciò, “è correttamente qualificata come "actio finium regundorum", e non come domanda di rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà” (Cass. n. 14660/13).
L'azione di regolamento, tra l'altro, non muta natura quando insieme con la determinazione del confine si chiede anche il rilascio di una zona determinata, configurandosi tale richiesta come mero corollario del suddetto accertamento.
Nel caso in esame, la presente vertenza deve inquadrarsi nell'ambito dell'azione di regolamento dei confini, considerato che non viene in rilievo una contestazione sui titoli di proprietà delle parti,
pagina 2 di 6 essendo pacifico, sulla base anche delle difese del convenuto, che gli attori siano proprietari delle partt. 36 e 699 e il convenuto della 584, ma sull'estensione di queste, ovvero sulla linea di confine che separa la particella n. 584 di proprietà con le particelle n. 36 e n. 699 di proprietà CP_1 Pt_1
e . Parte_3
Al fine di delimitare e circoscrivere le dette particella è stata espletata una CTU, che sotto tale profilo, appare condivisibile sul piano tecnico.
L'ausiliario del CTU a seguito dei rilievi eseguiti e dopo avere invidiato la linea di confine della proprietà a partire dal cancello di accesso a salire in direzione Nord lungo la strada CP_1 Pt_4
fino al picchetto contrassegnato con il numero 115 (cfr. all. 3 e 4), posto nelle vicinanze del
[...]
picchetto 116 (cfr. all. N. 6 Foto n. 2), traccia una linea di confine che non corrisponde a quella catastale.
Infatti, partendo dal picchetto 115 la linea di confine prosegue in direzione Ovest in maniera quasi ortogonale alla precedente ed è costituita da vecchi paletti in legno identificati dai punti 127,128 e
129 (cfr. all. 4; N. 6 Foto n. 3); seguendo tale direzione la direttiva si congiunge con i punti 146,
147, 148, 150, 152, 154 e 155 che sono posti ai piedi della scarpata naturale. Dal punto 155 in poi
(sempre in direzione Ovest) il CTU ha proseguito con la stessa direttrice fino al punto 194 che si trova sul ciglio della strada, in quanto tale area era inaccessibile per la presenza delle piante di FI d'ND (identificate dai punti 157, 158, 159, 160, e 161 nella parte bassa e dai punti 162,
164, 165, 166 e 167 nella parte alta, cfr. all. 3 e 4).
Deve osservarsi al riguardo che secondo i principi costantemente affermati dalla S.C. l'azione di regolamento di confini si configura come una "l'indicatio duplex incertae partis" nel senso che, ai fini dell'incidenza probatoria, la posizione dell'attore e quella del convenuto sono sostanzialmente eguali, incombendo a ciascuno di essi di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine. Il giudice è svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", avendo un amplissimo potere di scelta e valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, salvo, nell'ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità delle prove disponibili, il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali.
In particolare occorre osservare che, in tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento configurato dalle mappe catastali è sussidiario ed è consentito nel caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, nonché nel caso che questi, per la loro consistenza o per pagina 3 di 6 ragioni relative alla loro attendibilità, risultino comunque inidonei alla determinazione certa del confine (Cass. n. 28103/2009).
Nel caso in esame, in difetto di elementi ricavabili dagli atti di acquisito che consentano di determinare con precisione il confine, sulla base dagli elementi istruttori acquisiti, deve ritenersi che la linea di confine è rappresentato dalla linea di impluvio tra i due fondi coincidente con l'attuale piede della scarpata, dovendosi dare rilievo alle risultanze dallo stato dei luoghi, da privilegiarsi rispetto alle mere risultanze delle mappe catastali ai sensi dell'art. 950 c.c. (cfr. Cass.
n. 4806/2025).
Infatti, la linea di confine riscontrato dal CTU appare maggiormente conforme allo stato dei luoghi, proprio in ragione della presenza della scarpata che individua il naturale confine dei fondi, considerato, inoltre, che la porzione in questione è di difficile accesso agli attori proprio perché collocata oltre il detto scoscendimento.
Del resto, che il confine si estenda fino ai punti tracciati dal CTU si ricava anche dalle dichiarazioni dei testi che hanno confermato che tale porzione era in uso dalla famiglia dal CP_1
1978 (data di acquisto del terreno) e dal convenuto dopo l'atto di donazione e divisione intervenuto tra il convenuto e gli altri familiari, per avere praticato delle colture.
Anche a volere accedere alla tesi di parte attrice nella parte in cui sostiene che prima del 2012 la coltivazione e la messa in dimora degli ulivi non fosse riscontrata sulla base della documentazione fotografica in atti, le suesposte considerazioni non mutano, trattatosi di valutazioni che prescindono dall'accertamento di un possesso temporalmente utile ai fini dell'usucapione.
Peraltro, la presenza di manufatti oltre la linea del confine catastale, quale ad esempio la struttura adibita a stalla, da ritenersi pacifica quantomeno dal 2004, e la mancanza di allegazioni circa la sussistenza di contestazioni da parte della dante causa degli attori anche alle altre costruzioni ivi insistenti, in particolare della tettoia in lamiera, della serra e del pollaio nonché del serbatoio
(quest'ultimo dal 1990), assurgono ad elementi ulteriormente indicativi del fatto che l'estensione della parti. 584 veniva pacificamente considerata fino ai piedi della scarpata.
Pertanto il confine tra le part. 36 e 699 con la 584 deve ritenersi rappresentato “per il primo tratto dalla attuale recinzione identificata dai punti 115, 127, 128, 129. Da tale punto in poi, il confine naturale è costituito dal piede della scarpata identificato dai punti 146, 147 e 148, 150, 152, 154, e pagina 4 di 6 155 con picchetti in ferro. Da tale punto in poi (155) il confine naturale…è rappresentato dall'allineamento con il picchetto 194” (cfr. ctu pag. 7).
Tenuto conto che i segni di confinamento devono ritenersi già sussistenti e che tra il picchetto 155
e quello 194 non è possibile apporre dei termini in ragione della presenza delle piantagioni di FI
d'ND che non consente tale attività, la richiesta di apposizione di termini appare, pertanto, superflua.
Resta assorbita la domanda riconvenzionale di usucapione.
Considerato, infine, che l'accertamento dei confini nei termini sopra indicati comporta una evizione parziale, avendo la venduto un terreno che oggi viene parzialmente evitto, visto CP_3 che l'arretramento del confine accertato rispetto a quello catastale comporta una indiscutibile riduzione di superficie, la domanda di garanzia deve essere accolta.
Il caso in esame rientra, infatti, nel disposto di cui all'art 1484 c.c. che, come noto, prevede l'evizione parziale che si ha quando viene colpita solo una parte del diritto e, nel caso di diritti reali, solo una parte della cosa. La norma fa espresso rinvio alla disciplina della vendita di cosa parzialmente altrui, perciò il compratore può chiedere, alternativamente, o la risoluzione del contratto o un'adeguata riduzione del prezzo, qualora possa ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui è rimasto evitto;
in caso contrario ha diritto solo ad una riduzione del prezzo. In caso di evizione parziale, il compratore cui compete l'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, oltre a quella di risarcimento del danno, può rinunciare ad avvalersi dei primi due rimedi e limitarsi ad esperire l'azione di risarcimento del danno.
Considerato che, trattandosi di vendita c.d. a corpo, la misura del fondo risulta inferiore di un ventesimo (569 mq) rispetto a quella indicata nel contratto (cfr. CTU che ha individuato in 4411 mq l'estensione dei fondi trasferiti), in accoglimento della domanda formulata dagli attori, condanna alla restituzione di € 902,96 (€ 7.000/4411 mq = 1,586; € 1,586 x 569 CP_4
mq), oltre interessi al tasso legale dalla domanda.
La peculiarità della questione trattata e l'interesse delle parti ad ottenere una precisa regolamentazione dei confini in mancanza di elementi precis ricavabili dal titolo d'acquisto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite nel rapporto tra i proprietari confinanti;
le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese nei confronti di CP_4
pagina 5 di 6 Le spese di CTU sono poste a carico degli attori e del convenuto ( ) nella misura del 50% per CP_1
ciascuna parte, per le ragioni di cui sopra.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa così provvede: accerta i confini delle part. 36 e 699 rispetto alla part. 584 nei termini di cui in parte motiva;
in accoglimento della domanda di garanzia condanna alla restituzione di € 902,96 CP_2
in favore degli attori oltre interessi dalla domanda;
compensa interamente le spese legali tra tutte le parti processuali;
pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti proprietarie dei fondi confinanti nei termini di cui in motivazione.
Cosenza, 19.4.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Giovanni Provazza
pagina 6 di 6