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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 9656/2023, promosso con ricorso depositato in data 7 luglio 2023
da
, Parte_1
[... nata il [...] a [...], Brasile, C.F. per se e, unitamente C.F._1
, nato il [...] a Siqueira Campos in Brasile in [...] Parte_2
rappresentante legale del figlia minorenne
, Parte_3
nata il [...] a [...], Brasile, C.F. , C.F._2
, Parte_4
nato il [...] a [...], Brasile C.F. , C.F._3
, Parte_5
nata il [...] a [...], Brasile, C.F. , C.F._4
Parte_6
nato il [...] a [...], Brasile, C.F. C.F._5
, Parte_7 nato il [...] a [...]-Parà, Brasile, C.F. , C.F._6
Parte_8
nata il [...] a [...], Brasile, C.F. C.F._7
Parte_9
nato il [...] a [...], Brasile, C.F. C.F._8
, Parte_10
nata il [...] a [...]-Parà, Brasile, C.F. C.F._9
Parte_11
nata il [...] a [...]-Parà, Brasile, C.F. C.F._10
, Parte_12
nato il [...] a [...]è, Brasile, C.F. , C.F._11
, Parte_13
nato il [...] a [...]-Parà, Brasile, C.F. , C.F._12
, Parte_14
nata il [...] a [...], Brasile, C.F , C.F._13
Parte_15
nata il [...] a [...], Brasile, C.F. , C.F._14
Parte_16
nata il [...] a [...]-Parà, Brasile, C.F. C.F._15
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Salvatore Pinò e dall'Advogado stabilito Andrea
Braga Ferreira del Foro di Roma, ex D. Lgs. n. 96 del 2001), entrambi del Foro di Roma - r i c o r r e n t i -
C O N T R O
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. – p.e.c. P.IVA_1
e domiciliato sempre ex lege presso gli uffici di Email_1
quest'ultima ubicati in (30124) Venezia Piazza San Marco n.63,
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica in data
16 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, cittadini brasiliani nati e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta del cittadino italiano , nato il 4 Parte_17
marzo 1872 a Casale di Scodosia in provincia di Padova, ed emigrato in Brasile.
Ad integrazione della domanda i ricorrenti precisavano che in Parte_17
Brasile si univa in matrimonio il 18.06.1894 con e che dalla loro unione Controparte_2
sono nati 4 figli, tutti in Brasile: il 23.03.1895; , il Persona_1 Persona_2
13.11.1894; , il 02.04.1901; , il 01.11.1903; i Controparte_3 Persona_3
ricorrenti deducevano, inoltre, che il 10.05.1023, si sposava con Controparte_3
e che dalla loro unione è nato il [...] il figlio Controparte_4 Per_4 , il quale, a sua volta, si univa in matrimonio con il
[...] Controparte_5
27.03.1948 e che dalla loro unione sono nati 7 figli:
A) , nato in [...] il [...], sposatosi il 25.09.1971 con Parte_18
, dalla cui unione è nata l'odierna ricorrente Controparte_6 Persona_5
;
[...]
B) , nata il [...], madre della ricorrente Parte_19 [...]
, nata il [...] e sposatasi il 14.04.2005 con Parte_10 CP_7
dalla cui unione è nato il figlio il 10.05.2005,
[...] Parte_4
anch'egli ricorrente.
C) , nato il [...], padre del ricorrente Persona_6 Persona_7
, cognome erroneamente indicato come “ ” nel ricorso, nato il
[...] Pt_12
03.06.1993.
D) , nata il [...], sposatasi il 19.01.1985 con Parte_20 [...]
dalla cui unione è nato l'odierno ricorrente nato il CP_8 Parte_9
25.04.1986.
E) La ricorrente , nata il [...], sposatasi il 07.01.1978 con Parte_16 [...]
e dalla cui unione sono nate le ricorrenti il 03.02.1979 Pt_6 Parte_15
e il 18.12.1984, che in questo atto ricorre anche per la figlia Parte_1
, nata il [...]. Parte_3
F) il ricorrente , nato l'[...], sposatosi il 02.06.1984 con Parte_13 [...]
e dalla cui unione è nata, il 13.09.1994, CP_9 Parte_14
, ricorrente.
[...]
G) La ricorrente , nata il [...], sposatasi il 04.09.1982 con Parte_21
, dalla cui unione è nata il [...] Parte_7 Parte_8
ricorrente. Veniva, infine, precisato che decedeva in Brasile, senza mai Parte_17
acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis ai propri discendenti fino ai ricorrenti.
Si evidenzia che e - rispettivamente coniugi di Parte_6 Parte_7 [...]
il primo e di il secondo - richiedono Pt_16 Parte_21
l'accertamento dell'acquisto della cittadinanza per effetto dell'automatismo previsto dall'art. 10, comma 2 della legge 555/1912.
I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di avere tentato di depositare al Parte_22
[... an Paolo, competente in base alle residenze, la richiesta di appuntamento per iniziare l'iter di riconoscimento della cittadinanza, ma di non avere avuto alcuna convocazione a causa della situazione di paralisi in cui versa tale ufficio, che prevede liste di attesa superiore ai dieci anni.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Padova, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione che, all'art. 1, stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato.
Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n.
151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del
05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Alla luce della citata normativa, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...] ed emigrato all'estero, fino al richiedente. A tal riguardo si evidenzia che i ricorrenti hanno prodotto come doc. 1 il certificato di nascita di , il quale era certamente italiano, essendo nato in Parte_17
Italia da genitori italiani. Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso, dalla quale emerge che i ricorrenti sono i discendenti dell'avo sopra citato. confermato dal certificato negativo di naturalizzazione. Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Si rileva, inoltre, che risulta avere sempre conservato la Parte_17
cittadinanza italiana nel corso della sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto quale doc. 33; di conseguenza, al momento della nascita del figlio ER, era in possesso Parte_17
della cittadinanza italiana, che ha trasmesso iure sanguinis al predetto figlio che, a sua volta, l'ha trasmessa al proprio figlio e questo ai propri discendenti. Parte_23
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto CP_1
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile precedenti all'entrata in vigore della Costituzione. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto a richiedere il riconoscimento dello Controparte_1
status all'autorità consolare presso il paese di residenza, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova della situazione in cui versa il di San Paolo, che ha accumulato un ritardo di più di Pt_22
dieci anni nell'evasione delle richieste di accertamento della cittadinanza, fatto peraltro notorio e riguardante tutte le rappresentanze consolari in Brasile.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Resta ora da esaminare la domanda formulata da e Parte_7 Parte_6
Si ricorda che ha sposato il 04.09.1982 e ha Parte_7 Parte_21 Parte_6
sposato il 07.01.1978, quando era in vigore l'art.10 comma II° della Parte_16
legge 13/06/1912, che stabiliva che “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana” e, quindi, in modo automatico a prescindere da qualsiasi richiesta. Ciò premesso, i ricorrenti chiedono sia accolta la domanda di “iure matrimonii inverso”, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che ha delineato una parità di genere sotto ogni profilo, richiamando sul punto la sentenza del Tribunale di
Roma, nella causa iscritta al NRG 5128/2020, che, precisando che il marito ha lo stesso diritto della moglie, ha riconosciuto l'acquisto della cittadinanza italiana di un cittadino straniero, che aveva sposato, prima del 27 aprile 1983, una cittadina italiana.
Ritiene, invero, questo giudice che, pur considerando i principi di uguaglianza sanciti dalla
Costituzione all'art. 3, non vi sia spazio per una interpretazione costituzionalmente orientata come quella suggerita dai ricorrenti ed esplicitata nella sentenza del Tribunale di
Roma, dovendosi comunque considerare il testo della legge e lo spirito della stessa.
Appare opportuno ricordare l'art. 12 delle preleggi, che stabilisce che “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”, dettato che lascia pochi dubbi sul senso della disposizione;
peraltro, si evidenzia che il comma I° del citato articolo 10 stabiliva anche che “.La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi”, disposizione dalla quale emerge che l'intenzione del legislatore era quello di escludere che la moglie potesse invocare l'applicazione di una legge nazionale diversa da quella del marito, in linea con la famiglia patriarcale dell'epoca .
Alla luce delle citate disposizioni, rilevato che il II° comma dell'art. 10 non è stato oggetto di alcun intervento da parte della Corte Costituzionale, non può essere riconosciuto alcun acquisto automatico della cittadinanza iure matrimonii in capo a e Parte_7 [...]
Pt_6
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . Quanto, invece, alla posizione di e CP_1 Parte_7 Parte_6
si ritiene parimenti di compensare le spese atteso che non sussiste orientamento unitario della giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide: - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti:
, , Parte_1 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 [...]
Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13
, Parte_14 Parte_15 [...]
come indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis;
Parte_16
- rigetta le domande formulate da e Parte_7 Parte_6
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 31 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini