TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 316
TAR
Decreto cautelare 12 dicembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 24 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e del disciplinare di gara per carente motivazione

    La Commissione di gara ha escluso il ricorrente con motivazione sufficiente, indicando le ragioni dell'esclusione in relazione alle risultanze dell'istruttoria e confermando l'espulsione dalla gara. Gli atti impugnati contengono una motivazione sufficiente delle ragioni che hanno condotto la Commissione a ritenere il costituendo RT non in possesso dei requisiti di partecipazione.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione nell'avviso di esclusione

    La Commissione di gara ha escluso il ricorrente con motivazione sufficiente, indicando le ragioni dell'esclusione in relazione alle risultanze dell'istruttoria e confermando l'espulsione dalla gara. Gli atti impugnati contengono una motivazione sufficiente delle ragioni che hanno condotto la Commissione a ritenere il costituendo RT non in possesso dei requisiti di partecipazione.

  • Rigettato
    Erronea valutazione della documentazione di gara

    Il certificato del 17.11.2014, relativo a servizi svolti antecedentemente al decennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara, non era sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. La Commissione non poteva dedurre da tale certificato che l'Arch. ON RR avesse mantenuto la responsabilità ed il ruolo di SE ininterrottamente fino al gennaio 2018.

  • Rigettato
    Contraddittorietà con le determinazioni in sede di soccorso istruttorio

    La Commissione non soltanto poteva ma era tenuta a compiere una valutazione definitiva e completa dei requisiti dichiarati, ciò che è avvenuto con i provvedimenti impugnati. Fino all'aggiudicazione definitiva, la Commissione ha il potere di riesaminare il procedimento di gara per emendarlo da errori commessi.

  • Rigettato
    Illegittimità manifesta dell'aggiudicazione provvisoria

    Una volta escluso il RTI ricorrente, la Commissione non avrebbe potuto compiere alcuna comparazione con l'offerta tecnica ed economica proposta dai ricorrenti, che in tesi non era valutabile. La censura è inammissibile per carenza di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 316
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 316
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo