Decreto cautelare 12 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00316/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00692/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2025, proposto da
AL ZO, CA LA EC, ON RR, NT ZO e NO AR, in relazione alla procedura CIG B85C86E467, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Gurnari e CA Gangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il loro studio in Reggio Calabria, Via Montevergine, n. 13;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
nei confronti
Siding Servizi Integrati di Ingegneria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RT composto da HYpro S.r.l., Ing. Pugliese Franco e Ing. Petracca Nicolino, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Cocco, Elvira Poscio e Martina Condorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
1. del provvedimento di esclusione di cui al quarto avviso ex D. lgs. n. 36.2023 del 11.11.2025, conosciuto a mezzo pubblicazione su piattaforma telematica l’11.11.2025, con la quale il RT costituendo composto dai professionisti odierni ricorrenti non è stato ammesso al prosieguo delle operazioni di gara procedendo, quindi, con l’attribuzione del punteggio alla sola offerta tecnica dell’altro RT partecipante;
2. della nota pec del 12.11.2025 con cui l’Amministrazione - stazione appaltante – ha esplicitato le ragioni poste a base della esclusione;
3. del provvedimento di aggiudicazione della gara all’altro RT partecipante, sempre intervenuto con l’avviso n. 4 ex D. lgs. n. 36.2023 del 11.11.2025, conosciuto pubblicazione sulla piattaforma telematica l’11.11.2025 ancorchè alla data del 24.11.2025 non sia ancora intervenuta la aggiudicazione con efficacia dell’appalto;
4. di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso, ancorchè non conosciuto, nonchè per la riammissione alla gara del RT costituendo composto dagli odierni ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Siding Servizi Integrati di Ingegneria S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto presidenziale n. 209 del 12/12/2025;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. US AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. L’odierno ricorrente ha partecipato, quale capogruppo di un costituendo raggruppamento tra professionisti, alla gara indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzata a selezionare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione inerente l’“appalto integrato su progetto di fattibilità tecnico ed economica (PFTE) per l’affidamento della progettazione esecutiva del restante 30% circa degli impianti specialistici e di alcune opere strutturali e l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere di completamento del nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria”.
A seguito della verifica amministrativa della documentazione e dell’ammissione al soccorso istruttorio, il costituendo RT con l’ing. ZO mandatario veniva ammesso alla successiva fase di apertura e valutazione dell’offerta tecnica.
In particolare, con pec del 27/10/2025, la Commissione di gara comunicava all’odierno ricorrente l’ammissione con riserva alle successive fasi di gara (doc. 7 parte ric.), in quanto con comunicazione ex art. 101 del Codice (doc. 8 parte ric.) rilevava “ che il Modello A (domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative), il Modello B (dichiarazione ex art. 3 L. 136/2010), il Modello C (dichiarazioni professionisti), l'impegno a formalizzare il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e il DGUE non risultano firmati digitalmente né sottoscritti con firma autografa dal mandante Ing. NT CUZZOLA e dal mandante Ing. NO VARACALLI ”; ravvisando, inoltre, “ la necessità di richiedere all'Operatore economico chiarimenti in merito a quanto dichiarato nel modello "C", con riferimento al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 - V - del Disciplinare di gara, alla luce di quanto parimenti dichiarato nel DGUE nella sezione Parte IV, lett. C, alla voce "Capacità tecniche e professionali', relativamente ai requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 - V - del Disciplinare di gara dai professionisti: ing. AL ZO, ing. CA LA EC, Arch. ON RR e Ing. NT ZO ”, assegnando all'operatore economico termine fino al giorno 4 novembre 2025 alle ore 10:00 per produrre la documentazione mancante ed i richiesti chiarimenti.
Con verbale di seduta pubblica del 4/11/2025, la Commissione, dopo aver esaminato la documentazione depositata dal ricorrente a seguito del soccorso istruttorio:
- in esito al “ rinnovato esame della documentazione amministrativa ”, dava atto “ che il Modello A (domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative), il Modello B (dichiarazione ex art. 3 L. 136/2010), il Modello C (dichiarazioni professionisti), l’impegno a formalizzare il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e il DGUE risultano firmati digitalmente dal mandante Ing. NT CUZZOLA e dal mandante Ing. NO VARACALLI ovvero da tutti i componenti del R.T.P. costituendo ”;
- procedeva, poi, « all’esame della documentazione integrativa prodotta in riscontro alla richiesta di chiarimenti in merito a quanto dichiarato nel modello ‘C’ con riferimento al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 - V - del Disciplinare di gara. alla luce di quanto parimenti dichiarato nel DGUE nella sezione Parte IV lett. C. alla voce “Capacità tecniche e professionali” relativamente ai requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 V del Disciplinare di gara dai professionisti: ing. AL ZO, mg. CA LA EC, arch. ON RR e ing. NT ZO», riteneva «la dichiarazione integrativa indicativa, ma non esaustiva. In considerazione delle autocertificazioni di cui al modello “C” in particolare, la Commissione » precisava « di ammettere, sub-iudice e per il favor partecipationis, l’Operatore della Economico R.T.P. COSTUENDO Ing. ZO AL (mandatano) Ing. “CA LA EC (mandante), Arch. ON RR (mandante), Ing. NT ZO (mandante), Ing. NO AR (mandante), al prosieguo delle operazioni di gara », e ciò « in quanto analoga documentazione “efficace” dovrebbe risultare prodotta nella fase dell’Offerta Tecnica ».
Con l’impugnato verbale dell’11.11.2025, la Commissione di gara escludeva il raggruppamento costituendo con il ricorrente mandatario, rinviando ad un “avviso” comunicato “allo stesso mediante piattaforma telematica”, formulando proposta di aggiudicazione in favore del R.T.P. costituendo controinteressato (tra SIDING Servizi Integrati di Ingegneria S.r.l., HYpro S.r.l., ing. PUGLIESE Franco e ing. PETRACCA Nicolino).
Con nota pec del 12.11.2025 - pure impugnata – la Commissione giudicatrice precisava che “ esaminata la Documentazione relativa all'Offerta Tecnica del RT Costituendo AL ZO – EC – RR - NT ZO - AR e verificando preliminarmente le certificazioni messe a disposizione dal concorrente, ha rilevato che il CEP di prot. 172401 del 17/11/2014, per lavori a tutto il 2012, non risponde a quanto disposto dal punto 6.2-V del Disciplinare di Gara. Le ulteriori Certificazioni prodotte non soddisfano comunque il possesso dei requisiti previsti dal punto 6.2-V del Disciplinare di Gara. Pertanto, detto partecipante non viene ammesso al prosieguo delle operazioni di gara ”.
Avverso tali provvedimenti insorge l’odierno ricorrente, che deduce i seguenti motivi di ricorso:
I) “ Violazione di legge - violazione del D. lgs. 36 del 2023 art. 10 comma 2 - nonchè art. 95 e 96 - violazione del principio di trasparenza, concorrenza e non discriminazione oltre che di massima partecipazione - violazione delle norme di cui al disciplinare di gara in particolare dell’art. 18 - illogicità e contraddittorietà manifesta ”: il provvedimento di esclusione sarebbe viziato da “ carente ed omessa motivazione ” ed adottato in violazione dell’art. 10 comma 2 del d. lgs. 36/2023 e dell’art. 18 del disciplinare di gara, in quanto la stazione appaltante avrebbe potuto escludere l’offerta solo nel caso in cui l’operatore economico “ non avesse inserito sulla piattaforma tutta la documentazione richiesta per la partecipazione o ancora, ove avesse violato il precetto - previsto a pena di esclusione - di omettere ogni riferimento al prezzo offerto, alla sua composizione/scomposizione, ovvero elementi che consentono di desumere in tutto o in parte l’Offerta Economica del concorrente ”.
In sede di apertura dell’offerta tecnica, non sarebbe consentito all’amministrazione e/o alla Commissione di gara rivisitare la documentazione amministrativa e disporre l’esclusione di uno dei partecipanti.
Durante la seduta c.d. riservata e a buste aperte, la Stazione appaltante avrebbe potuto attribuire un punteggio “ insufficiente ” alla offerta tecnica del RT costituendo dagli odierni ricorrenti ma, giammai, procedere alla sua esclusione (senza procedere alla valutazione dell’offerta tecnica).
II) “ Difetto di motivazione - illogicità e contraddittorietà manifesta - violazione di legge - violazione della legge 241 del 1990 art. 3 nonchè del d. lgs. 36/2023 artt. 95 e 96 sotto diverso profilo ”, in quanto l’avviso del 11.11.2025 con il quale viene determinata la esclusione del RT composto dai professionisti ricorrenti non conterrebbe alcuna motivazione delle ragioni dell’esclusione.
III) “ Difetto di motivazione - contraddittorietà - erronea valutazione della documentazione di gara presentata dal costituendo RT dei ricorrenti - violazione di legge - violazione dell’art. 3 legge 241/1990 violazione del d. lgs. 36/2023 artt. 95, 96 e 99 - violazione delle norme di cui al disciplinare di gara anche con rifermento alla integrazione di cui alla nota pec del 12.11.2025 ”: le ragioni dell’esclusione indicate nella nota pec del 12.11.2025 sarebbero viziate da errori di valutazione compiuti nell’esaminare la documentazione presentata dalla ricorrente, anche a seguito del soccorso istruttorio, per le seguenti ragioni.
a) Quanto al certificato del 17.11.2014, asseritamente per “lavori fino a tutto il 2012”, lo stesso sarebbe relativo allo svolgimento da parte dell’Arch. ON RR del ruolo di SE per il cantiere, già allora aperto, per la realizzazione del nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria; SE nominato, nel caso di specie, dal 2005 con incarico proseguito, ininterrottamente fino al 2017 / 2018 e, cioè, fino a quando i lavori sono passati ad altra impresa con sostituzione di alcune figure professionali.
La stazione appaltante non avrebbe preso in considerazione la circostanza che l’Arch. ON RR, anche a cantiere fermo (pur a lavori sospesi, il cantiere sarebbe ancora “ organizzato con la presenza di importanti macchinari, mezzi di opera e strutture mobili … nel quale si deve sempre mantenere ed assicurare uno standard minimo e sufficiente di sicurezza ”), avrebbe mantenuto la responsabilità ed il ruolo di SE (mai revocato), ininterrottamente, fino al gennaio 2018, quando, invero, sono stati appaltati ed assegnati i lavori ad altra azienda aggiudicataria.
Tale requisito sarebbe stato oggetto “ di ampia illustrazione in fase di verifica amministrativa e nel corso del soccorso istruttorio nell’ambito del quale, (si legga nota del 03.11.2025, al punto 2), è stata anche ampiamente evidenziato il possesso di tutti i requisiti per singole categorie di lavori ”.
b) Non sussisterebbe il “ difetto dei requisiti … previsti dal punto 6.2 V del disciplinare di gara ”.
Al riguardo, parte ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe viziato da “ assoluto difetto di motivazione ” e da “ assenza di qualsivoglia criterio tecnico dal quale possa trasparire che, effettivamente, “la ulteriore” certificazione non appare conforme alla detta norma del disciplinare ”.
IV) “ Contraddittorietà manifesta in relazione alle determinazioni esitate in sede di soccorso istruttorio - illogicità - difetto di motivazione - violazione del disciplinare di gara ”: la ricorrente avrebbe depositato, con la nota del 03.11.2025 caricata sul portale, l’integrazione documentale richiesta con la comunicazione ex art. 101 del Codice.
La commissione di gara avrebbe dovuto puntualmente motivare le ragioni dell’esclusione, esplicitando dettagliatamente i profili di non “ conformità ” delle certificazioni, tali da non soddisfare i requisiti previsti dal punto 6.2 V del disciplinare di gara.
V) “ Violazione di legge - illegittimità manifesta della aggiudicazione provvisoria in capo all’altro raggruppamento di imprese ”: il punteggio dell’offerta tecnica ed economica sarebbe intervenuto senza alcuna comparazione con la diversa offerta tecnica ed economica proposta dai ricorrenti.
2. Per resistere al ricorso si è costituita, in data 15/12/2025, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con atto di mera forma.
3. Il successivo 17/12/2025 si è costituita in giudizio la controinteressata Siding Servizi Integrati di Ingegneria S.r.l., con atto di mero stile, depositando una memoria in data 7/01/2026, al fine di eccepire l’infondatezza del ricorso di cui chiede il rigetto, vinte le spese.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato documenti in data 5/01/2026 e memoria in data 7/01/2026, eccependo l’infondatezza del ricorso di cui chiede il rigetto, vinte le spese.
5. Con ordinanza del 10/01/2026 n. 10, non appellata, è stata respinta la domanda cautelare e fissata per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15/4/2026.
6. In vista dell’udienza di discussione, la (sola) controinteressata Siding Servizi Integrati di Ingegneria S.r.l ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. (il 30/03/2026).
7. All’udienza pubblica del 15/04/2026 la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
9. Il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, vanno rigettati.
10. La Commissione di gara ha escluso parte ricorrente con il verbale dell’11/11/2025, rinviando ad apposito “avviso” comunicato allo stesso RTI ZO “mediante piattaforma telematica” (la nota pec del 12/11/2025).
Con il successivo provvedimento del 12/11/2025 ha indicato le motivazioni dell’esclusione e confermato l’espulsione dalla gara del concorrente.
Il provvedimento del 12/12/2025 contiene, infatti, oltre all’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l’esclusione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria (“ esaminata la Documentazione relativa all'Offerta Tecnica del RT Costituendo AL ZO – EC – RR - NT ZO - AR e verificando preliminarmente le certificazioni messe a disposizione dal concorrente, ha rilevato che il CEP di prot. 172401 del 17/11/2014, per lavori a tutto il 2012, non risponde a quanto disposto dal punto 6.2-V del Disciplinare di Gara. Le ulteriori Certificazioni prodotte non soddisfano comunque il possesso dei requisiti previsti dal punto 6.2-V del Disciplinare di Gara ”), anche il contenuto dispositivo della decisione della Commissione (“ Pertanto, detto partecipante non viene ammesso al prosieguo delle operazioni di gara ”).
Tali atti del procedimento di gara, conosciuti e impugnati da parte ricorrente, contengono una motivazione sufficiente delle ragioni (peraltro contestate da parte ricorrente con distinto motivo di ricorso) che hanno condotto la Commissione di gara a ritenere il costituendo RT ZO non in possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti.
11. L’ammissione del concorrente alle successive fasi di gara (cfr. terzo avviso: doc. 6 parte ric.; cfr. anche doc. n. 7 depositato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5/1/2025: verbale n. 2 della commissione seduta pubblica del 04/11/25), a seguito dell’esame della documentazione depositata dalla stessa a seguito del soccorso istruttorio, è avvenuta con riserva, senza alcun esame definitivo di quanto “ dichiarato nel modello ‘C’ con riferimento al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 - V - del Disciplinare di gara ”.
Con il verbale di seduta pubblica del 4/11/2025, la Commissione ha, infatti, compiuto un “ rinnovato esame della documentazione amministrativa ”, ma non ha mai dichiarato che il RT ricorrente fosse in “ possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 - V - del Disciplinare di gara ”, riservandosi espressamente un esame definitivo dei requisiti dichiarati in esito all’esame dell’offerta tecnica.
11.1. La Commissione non soltanto poteva ma era tenuta a compiere una valutazione definitiva e completa dei requisiti dichiarati, ciò che è avvenuto con i provvedimenti impugnati.
11.2. Per altro verso, è noto che “la funzione della Commissione di una gara di appalto si esaurisce soltanto con l'approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti dell'amministrazione appaltante e, cioè, con il provvedimento di c.d. aggiudicazione definitiva: nel periodo intercorrente tra tali atti, sussiste il potere della Commissione stessa di riesaminare nell'esercizio del potere di autotutela il procedimento di gara già espletato, anche riaprendo il procedimento di gara per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi” (Cons. Stato, Sez IV - sentenza 5 ottobre 2005, n. 5360; ibid. sentenza 30 aprile 2014 n. 2273).
Fino a quanto la procedura ad evidenza pubblica non si è esaurita con l'approvazione dell’operato della Commissione di gara da parte degli organi competenti della p.a. appaltante, e cioè con il provvedimento di aggiudicazione efficace, nel periodo intercorrente tra l’adozione dei vari atti del procedimento non può negarsi il potere della stessa Commissione di riesaminare nell'esercizio del potere di autotutela il procedimento di gara già espletato, anche riaprendolo per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi, in relazione all'eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un'impresa concorrente (Cons. Stato, Sez. III, sentenza 11 gennaio 2018, n. 136).
12. Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato e va rigettato.
12.1. Al riguardo, va confermata la delibazione assunta in sede cautelare, e non appellata, in quanto il certificato del 17.11.2014 rilasciato dal Comune di Reggio Calabria Settore Servizi Tecnici, relativo a servizi svolti (anche) dall’Arch. ON RR e comunque dichiarati in corso di gara a seguito del soccorso istruttorio (cfr. nota del 3.11.2025), è comunque antecedente al decennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara (cfr. art. 6.2 del disciplinare di gara, laddove, al punto V, prescrive ai fini della comprova del possesso dei “ requisiti di capacità economica e finanziaria - tecniche e professionali ” l’esecuzione “ negli ultimi 10 (dieci) anni di almeno n. 1 servizio di “coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione”, a favore di soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 100, comma 1) lett. c), e comma 11), del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., antecedente la data di pubblicazione del presente Bando pubblico, relativo ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID ”).
12.2. La mancanza dei requisiti di ordine speciale richiesti al punto 6.2 - V - del disciplinare di gara, già oggetto di richiesta di chiarimenti e soccorso istruttorio, giustifica, pertanto, l’esclusione, in quanto il certificato del 17.11.2014, asseritamente per “lavori fino a tutto il 2012”, sarebbe stato essenziale ai fini della dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti.
12.3. Da tale certificato, poi, attestante servizi svolti in un periodo antecedente al decennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara, la Commissione non poteva trarre la prova che “l’Arch. ON RR … avrebbe mantenuto la responsabilità ed il ruolo di SE (mai revocato), ininterrottamente, fino al gennaio 2018”, e cioè di aver svolto attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in un periodo financo successivo alla stessa certificazione.
13. La censura dedotta con l’ultimo motivo di ricorso, inammissibile per carenza di interesse, posto che, una volta consolidatasi l’esclusione, parte ricorrente non ha più interesse a dolersi del punteggio dell’offerta tecnica ed economica attribuito alla controinteressata, è anche infondato, in quanto, una volta escluso il RT Cuzzzola, la Commissione non avrebbe potuto evidentemente compiere alcuna “comparazione” con l’offerta tecnica ed economica proposta dai ricorrenti, che in tesi non era valutabile.
14. Conclusivamente, il ricorso è infondato e va rigettato.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Siding Servizi Integrati di Ingegneria S.r.l., che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00, per ciascuna parte, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT NT, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
US AS, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| US AS | AT NT |
IL SEGRETARIO