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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/04/2024, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 18 aprile 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1754/2016 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 344, emesso dal Tribunale di Patti il 28 luglio 2016, depositato in data 2 agosto 2016 e notificato il 9 agosto 2016, promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Patti, via F. Crispi n. 9, presso lo studio dell'avv. Fabio Spagnolo, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Siracusa, attore in opposizione, contro
(C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Torrenova, via F. De Andrè, presso lo studio dell'avv. Nunziatina Armeli Iapichino che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: arricchimento senza giusta causa;
sono presenti l'avv. Angelo Siracusa e l'avv. Nunziatina Armeli Iapichino, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa.
I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, spedito per la notifica in data 10 ottobre 2016,
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 344, emesso dal Tribunale di Patti il 28 luglio 2016, depositato in data 2 agosto 2016 e notificato il 9 agosto 2016, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di euro 115.259,51, oltre interessi e le spese del procedimento monitorio. L'attore ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, l'irripetibilità delle somme e la prescrizione del diritto alla restituzione di quelle anteriori al 17 aprile 2005. Pertanto, ha chiesto di: ritenere e dichiarare l'insussistenza – e comunque l'irripetibilità – del credito di euro 115.259,51 e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione delle somme antecedenti al 17 aprile 2005 e, per l'effetto, revocare il decreto;
in ogni caso e in subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo, rideterminare l'importo dovuto;
condannare controparte al pagamento delle spese di lite. Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, depositata in data 26 gennaio 2017, si è costituita la quale, Controparte_1 contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito dall'opponente, ha domandato: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di al Parte_1 pagamento della somma ingiunta;
di accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuto a qualunque titolo l'importo azionato in via monitoria;
conseguentemente, la condanna dell'opponente al pagamento a qualsiasi titolo della somma di euro 115.259,51 o di quell'altra maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre interessi;
in via subordinata, di accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. di
[...]
e, conseguentemente, indennizzarla di un importo pari al Parte_1 credito ad oggi vantato da quest'ultima; la vittoria delle spese e dei compensi di causa, da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con ordinanza del 13 aprile 2017, il G.I. ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, tenuto conto dei motivi di opposizione.
Disposto lo scambio delle memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., escusse le prove orali ed ordinata l'esibizione dei documenti indicati con ordinanza del 13 dicembre 2022, la causa, ritenuta matura per la decisione,
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto il Controparte_1 pagamento di euro 115.259,51. In particolare, ha allegato che, in vista di contrarre matrimonio, socio della Cooperativa edilizia Parte_1
“ , stava realizzando un'immobile da destinarsi a casa Org_1 coniugale con essa convenuta e che, per i lavori di tale realizzazione, tutte le somme erano state anticipate, a titolo di prestito, dalla stessa, la quale, mediante versamenti periodici a mezzo di bonifici e assegni, aveva corrisposto somme per nome e conto del dott. per Parte_1
l'importo complessivo ingiunto, sia direttamente alla Cooperativa
“ sia allo stesso Org_1 Parte_1
Nella specie, l'opponente ha eccepito che non è stato provato il titolo o la causale della pretesa creditoria, l'irripetibilità delle some e la prescrizione dell'eventuale diritto alla restituzione di quelle antecedenti al 17 aprile 2005.
La domanda di adempimento fondata sul contratto di mutuo appare infondata. L'opposta, in particolare, non ha fornito la prova della sussistenza causale del contratto di mutuo. L'attore che chiede la restituzione di somme (nella sua prospettazione) date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di somme di denaro o assegni bancari (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l' “accipiens” - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 24328/2017; 20740/2009; 2974/2005;
3642/2004).
La mancanza di prova degli elementi costitutivi della domanda, infatti, con particolare riferimento al titolo da cui deriverebbe l'obbligo della pretesa restituzione, vale ad escludere nella specie la fondatezza della domanda restitutoria avanzata dall'opposta. In particolare, i testi sentiti sulla circostanza di cui alla lett. a) della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. depositata da Controparte_1 (“Vero o no che tutte le somme azionate dalla dott.ssa con il CP_1 decreto opposto sono state corrisposte al dott. a titolo di Parte_1 prestito”), ha dichiarato genericamente quanto segue: “Sulla circostanza posso dire di non sapere quali somme qui sta richiedendo la dott.ssa
al , posso però riferire che in quanto presidente della CP_1 Pt_1
sin dal 2009, ho visto versare per conto del Organizzazione_2 [...]
dalla delle somme per il pagamento delle rate di mutuo e Pt_1 CP_1 per una quota parte dei lavori, somme dovute dal quale socio Pt_1 della cooperativa. Confermo che a tal proposito la ha chiesto una CP_1 mia dichiarazione scritta che non so se è stata prodotta agli atti. I pagamenti sono stati eseguiti con assegni e bonifici, erano tutti tracciati” (teste , v. pag. 2 verb. ud. 22 dicembre 2021); mentre l'altra Testimone_1 testimone di parte opposta, , ha riferito di non sapere Testimone_2 nulla (v. pag. 2 verb. ud. 22 giugno 2022). ha chiesto, in subordine, la condanna dell'opponente Controparte_1 alla restituzione degli importi corrisposti all'opponente a titolo di arricchimento senza causa. I pagamenti eseguiti in favore dell'attore o per conto dello stesso alla Cooperativa Edilizia a.r.l. “ sono stati effettuati nel corso del Org_1 rapporto di convivenza more uxorio durato per venti anni (circostanza ammessa anche dall'opposta e risultante dalle prove testimoniali). Ritiene questo giudice che i pagamenti eseguiti nel corso del rapporto di convivenza sono qualificabili quali adempimenti di un'obbligazione naturale tra conviventi;
ed infatti, la pur non essendovi tenuta, ha CP_1 adempiuto al proprio dovere morale di contribuire all'acquisto della casa da destinare a futura casa coniugale (v. ammissione dell'opposta nella comparsa di risposta, pag. 1: “per la realizzazione di un immobile da destinare a casa coniugale”) (in questo senso, Cass. 18749/04; Cass. 225/2010; Cass. 10942/2015; nonché vari precedenti in merito, in particolare nell'ambito della comunione legale, tra i quali Trib. Taranto 17 giugno 2019; Trib. Napoli 4 luglio 2001; singolare la tesi di Trib. Cagliari
8 febbraio 2012, che configura le elargizioni quale adempimento degli obblighi ex art. 143 c.c. o quali negozi gratuiti atipici).
Si è detto, infatti, che "le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, (…), e a parità di natura attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto, configurano adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. 1277/2014)”, (Cass. civ. Sez. I, Sent., 25.01.2016, n. 1266).
È pacifico, infatti, che le “contribuzioni di un convivente all'altro vanno intese, invero, come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può non implicare, pur senza la cogenza giuridica di cui all'art. 143 c.c., comma 2, forme di collaborazione, e, per quanto qui maggiormente interessa, di assistenza morale e materiale” (Cass. civ. Sez. I, Sent., 22.01.2014, n. 1277). La “contribuzione” della all'acquisto della casa coniugale, in CP_1 costanza di convivenza, mediante la dazione, in luogo dello stesso, della somma totale di euro 115.000,00 circa, corrisposta, peraltro, in varie dazioni di alcune migliaia di euro ciascuna, nell'arco di più anni, si palesa poi del tutto proporzionata alle sostanze della che, all'epoca, era CP_1 medico convenzionato, tenuto conto della durata della relazione sentimentale delle parti (venti anni), del tenore di vita condotto dagli stessi in costanza di convivenza (emergente dalla documentazione e dalle allegazioni delle parti in ordine anche alla possibilità di accedere facilmente a prestiti per tentare pratiche mediche all'avanguardia), dell'utilizzo da parte dell'opposta di un immobile di proprietà dell'opponente per l'esercizio della sua professione per diversi anni (dal 1999 al 2015) senza corresponsione di canone (v. testimonianze
[...]
). Testimone_3
Ciò dimostra che l'opposta aveva, comunque, un alto tenore di vita, tenendo conto delle reciproche proprietà dei conviventi. Ed infatti, la qualificazione delle dazioni oggetto della presente controversia, non potrebbe prescindere dalla valutazione della ricorrenza (o meno) di un adempimento effettuato in virtù di doveri sociali e morali, in base all'ambiente socio economico delle parti nonché da un'analisi della concreta situazione in cui il predetto adempimento è stato effettuato. In particolare, nel caso che ci occupa, l'intenso legame affettivo esistente tra le parti che già convivevano e che, di lì a poco, avevano deciso di pervenire al matrimonio, l'evidente interrelazione degli interessi economici reciproci, considerato l'utilizzo promiscuo dei beni dell'uno e dell'altro, tenuto conto che l'opposta aveva contatti con i rappresentanti della , manifestano una volontà di “partecipare” Organizzazione_2 entrambi alle spese necessarie alla predisposizione della “casa coniugale” e, ancor prima, alla costruzione di un “futuro” insieme, ed inducono a ritenere che, certamente, la dazione della somma oggetto di causa sia stata fatta al fine di permettere alla costruenda famiglia di acquistare una casa coniugale.
E ciò, giova ribadirlo, a mente del consolidato orientamento in base al quale "un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cass. n. 3713 del
13/03/2003; Cass. n. 14732 del 07/06/2018; Cass. n. 11303 del
12/06/2020) e che "l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E', pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza
(Cass. n. 11330 del l5/05/2009) (così da ultimo Cassazione civile sez. VI,
01/07/2021, n. 18721).
Nella specie, alla luce degli elementi evidenziati, la dazione, non in unica soluzione ma divisa in plurimi pagamenti nell'arco di più anni, della somma ingiunta, tenuto conto del tenore di vita delle parti, delle condizioni economico – sociali delle stesse, appare proporzionale ed adeguata e, quindi, rientrante nell'ambito delle obbligazioni naturali adempiute spontaneamente nell'ambito della convivenza delle parti. In questo senso, le somme risultano irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c. con conseguente rigetto della domanda di cui all'art. 2041 c.p.c.. Ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti rimane assorbita.
Alla luce di quanto esposto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e le domande proposte da vanno rigettate. Controparte_1 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022 (parametri medi con riduzione del 30% in assenza di particolare questioni di fatto e di diritto;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1754/2016 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 344, emesso dal Tribunale di
Patti il 28 luglio 2016, depositato in data 2 agosto 2016 e notificato il 9 agosto 2016, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta le domande dell'opposta;
- condanna al pagamento, in favore dell'attore, delle Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 496,56 per esborsi (c.u. e spese notifica) ed euro 9.872,10 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Manda alla cancelleria per l'eventuale recupero del contributo unificato dovuto da in ragione della spiegata domanda Controparte_1 riconvenzionale.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 18 aprile 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1754/2016 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 344, emesso dal Tribunale di Patti il 28 luglio 2016, depositato in data 2 agosto 2016 e notificato il 9 agosto 2016, promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Patti, via F. Crispi n. 9, presso lo studio dell'avv. Fabio Spagnolo, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Siracusa, attore in opposizione, contro
(C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Torrenova, via F. De Andrè, presso lo studio dell'avv. Nunziatina Armeli Iapichino che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: arricchimento senza giusta causa;
sono presenti l'avv. Angelo Siracusa e l'avv. Nunziatina Armeli Iapichino, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa.
I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, spedito per la notifica in data 10 ottobre 2016,
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 344, emesso dal Tribunale di Patti il 28 luglio 2016, depositato in data 2 agosto 2016 e notificato il 9 agosto 2016, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di euro 115.259,51, oltre interessi e le spese del procedimento monitorio. L'attore ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, l'irripetibilità delle somme e la prescrizione del diritto alla restituzione di quelle anteriori al 17 aprile 2005. Pertanto, ha chiesto di: ritenere e dichiarare l'insussistenza – e comunque l'irripetibilità – del credito di euro 115.259,51 e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione delle somme antecedenti al 17 aprile 2005 e, per l'effetto, revocare il decreto;
in ogni caso e in subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo, rideterminare l'importo dovuto;
condannare controparte al pagamento delle spese di lite. Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, depositata in data 26 gennaio 2017, si è costituita la quale, Controparte_1 contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito dall'opponente, ha domandato: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di al Parte_1 pagamento della somma ingiunta;
di accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuto a qualunque titolo l'importo azionato in via monitoria;
conseguentemente, la condanna dell'opponente al pagamento a qualsiasi titolo della somma di euro 115.259,51 o di quell'altra maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre interessi;
in via subordinata, di accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. di
[...]
e, conseguentemente, indennizzarla di un importo pari al Parte_1 credito ad oggi vantato da quest'ultima; la vittoria delle spese e dei compensi di causa, da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con ordinanza del 13 aprile 2017, il G.I. ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, tenuto conto dei motivi di opposizione.
Disposto lo scambio delle memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., escusse le prove orali ed ordinata l'esibizione dei documenti indicati con ordinanza del 13 dicembre 2022, la causa, ritenuta matura per la decisione,
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto il Controparte_1 pagamento di euro 115.259,51. In particolare, ha allegato che, in vista di contrarre matrimonio, socio della Cooperativa edilizia Parte_1
“ , stava realizzando un'immobile da destinarsi a casa Org_1 coniugale con essa convenuta e che, per i lavori di tale realizzazione, tutte le somme erano state anticipate, a titolo di prestito, dalla stessa, la quale, mediante versamenti periodici a mezzo di bonifici e assegni, aveva corrisposto somme per nome e conto del dott. per Parte_1
l'importo complessivo ingiunto, sia direttamente alla Cooperativa
“ sia allo stesso Org_1 Parte_1
Nella specie, l'opponente ha eccepito che non è stato provato il titolo o la causale della pretesa creditoria, l'irripetibilità delle some e la prescrizione dell'eventuale diritto alla restituzione di quelle antecedenti al 17 aprile 2005.
La domanda di adempimento fondata sul contratto di mutuo appare infondata. L'opposta, in particolare, non ha fornito la prova della sussistenza causale del contratto di mutuo. L'attore che chiede la restituzione di somme (nella sua prospettazione) date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di somme di denaro o assegni bancari (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l' “accipiens” - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 24328/2017; 20740/2009; 2974/2005;
3642/2004).
La mancanza di prova degli elementi costitutivi della domanda, infatti, con particolare riferimento al titolo da cui deriverebbe l'obbligo della pretesa restituzione, vale ad escludere nella specie la fondatezza della domanda restitutoria avanzata dall'opposta. In particolare, i testi sentiti sulla circostanza di cui alla lett. a) della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. depositata da Controparte_1 (“Vero o no che tutte le somme azionate dalla dott.ssa con il CP_1 decreto opposto sono state corrisposte al dott. a titolo di Parte_1 prestito”), ha dichiarato genericamente quanto segue: “Sulla circostanza posso dire di non sapere quali somme qui sta richiedendo la dott.ssa
al , posso però riferire che in quanto presidente della CP_1 Pt_1
sin dal 2009, ho visto versare per conto del Organizzazione_2 [...]
dalla delle somme per il pagamento delle rate di mutuo e Pt_1 CP_1 per una quota parte dei lavori, somme dovute dal quale socio Pt_1 della cooperativa. Confermo che a tal proposito la ha chiesto una CP_1 mia dichiarazione scritta che non so se è stata prodotta agli atti. I pagamenti sono stati eseguiti con assegni e bonifici, erano tutti tracciati” (teste , v. pag. 2 verb. ud. 22 dicembre 2021); mentre l'altra Testimone_1 testimone di parte opposta, , ha riferito di non sapere Testimone_2 nulla (v. pag. 2 verb. ud. 22 giugno 2022). ha chiesto, in subordine, la condanna dell'opponente Controparte_1 alla restituzione degli importi corrisposti all'opponente a titolo di arricchimento senza causa. I pagamenti eseguiti in favore dell'attore o per conto dello stesso alla Cooperativa Edilizia a.r.l. “ sono stati effettuati nel corso del Org_1 rapporto di convivenza more uxorio durato per venti anni (circostanza ammessa anche dall'opposta e risultante dalle prove testimoniali). Ritiene questo giudice che i pagamenti eseguiti nel corso del rapporto di convivenza sono qualificabili quali adempimenti di un'obbligazione naturale tra conviventi;
ed infatti, la pur non essendovi tenuta, ha CP_1 adempiuto al proprio dovere morale di contribuire all'acquisto della casa da destinare a futura casa coniugale (v. ammissione dell'opposta nella comparsa di risposta, pag. 1: “per la realizzazione di un immobile da destinare a casa coniugale”) (in questo senso, Cass. 18749/04; Cass. 225/2010; Cass. 10942/2015; nonché vari precedenti in merito, in particolare nell'ambito della comunione legale, tra i quali Trib. Taranto 17 giugno 2019; Trib. Napoli 4 luglio 2001; singolare la tesi di Trib. Cagliari
8 febbraio 2012, che configura le elargizioni quale adempimento degli obblighi ex art. 143 c.c. o quali negozi gratuiti atipici).
Si è detto, infatti, che "le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, (…), e a parità di natura attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto, configurano adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. 1277/2014)”, (Cass. civ. Sez. I, Sent., 25.01.2016, n. 1266).
È pacifico, infatti, che le “contribuzioni di un convivente all'altro vanno intese, invero, come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può non implicare, pur senza la cogenza giuridica di cui all'art. 143 c.c., comma 2, forme di collaborazione, e, per quanto qui maggiormente interessa, di assistenza morale e materiale” (Cass. civ. Sez. I, Sent., 22.01.2014, n. 1277). La “contribuzione” della all'acquisto della casa coniugale, in CP_1 costanza di convivenza, mediante la dazione, in luogo dello stesso, della somma totale di euro 115.000,00 circa, corrisposta, peraltro, in varie dazioni di alcune migliaia di euro ciascuna, nell'arco di più anni, si palesa poi del tutto proporzionata alle sostanze della che, all'epoca, era CP_1 medico convenzionato, tenuto conto della durata della relazione sentimentale delle parti (venti anni), del tenore di vita condotto dagli stessi in costanza di convivenza (emergente dalla documentazione e dalle allegazioni delle parti in ordine anche alla possibilità di accedere facilmente a prestiti per tentare pratiche mediche all'avanguardia), dell'utilizzo da parte dell'opposta di un immobile di proprietà dell'opponente per l'esercizio della sua professione per diversi anni (dal 1999 al 2015) senza corresponsione di canone (v. testimonianze
[...]
). Testimone_3
Ciò dimostra che l'opposta aveva, comunque, un alto tenore di vita, tenendo conto delle reciproche proprietà dei conviventi. Ed infatti, la qualificazione delle dazioni oggetto della presente controversia, non potrebbe prescindere dalla valutazione della ricorrenza (o meno) di un adempimento effettuato in virtù di doveri sociali e morali, in base all'ambiente socio economico delle parti nonché da un'analisi della concreta situazione in cui il predetto adempimento è stato effettuato. In particolare, nel caso che ci occupa, l'intenso legame affettivo esistente tra le parti che già convivevano e che, di lì a poco, avevano deciso di pervenire al matrimonio, l'evidente interrelazione degli interessi economici reciproci, considerato l'utilizzo promiscuo dei beni dell'uno e dell'altro, tenuto conto che l'opposta aveva contatti con i rappresentanti della , manifestano una volontà di “partecipare” Organizzazione_2 entrambi alle spese necessarie alla predisposizione della “casa coniugale” e, ancor prima, alla costruzione di un “futuro” insieme, ed inducono a ritenere che, certamente, la dazione della somma oggetto di causa sia stata fatta al fine di permettere alla costruenda famiglia di acquistare una casa coniugale.
E ciò, giova ribadirlo, a mente del consolidato orientamento in base al quale "un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cass. n. 3713 del
13/03/2003; Cass. n. 14732 del 07/06/2018; Cass. n. 11303 del
12/06/2020) e che "l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E', pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza
(Cass. n. 11330 del l5/05/2009) (così da ultimo Cassazione civile sez. VI,
01/07/2021, n. 18721).
Nella specie, alla luce degli elementi evidenziati, la dazione, non in unica soluzione ma divisa in plurimi pagamenti nell'arco di più anni, della somma ingiunta, tenuto conto del tenore di vita delle parti, delle condizioni economico – sociali delle stesse, appare proporzionale ed adeguata e, quindi, rientrante nell'ambito delle obbligazioni naturali adempiute spontaneamente nell'ambito della convivenza delle parti. In questo senso, le somme risultano irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c. con conseguente rigetto della domanda di cui all'art. 2041 c.p.c.. Ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti rimane assorbita.
Alla luce di quanto esposto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e le domande proposte da vanno rigettate. Controparte_1 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022 (parametri medi con riduzione del 30% in assenza di particolare questioni di fatto e di diritto;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1754/2016 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 344, emesso dal Tribunale di
Patti il 28 luglio 2016, depositato in data 2 agosto 2016 e notificato il 9 agosto 2016, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta le domande dell'opposta;
- condanna al pagamento, in favore dell'attore, delle Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 496,56 per esborsi (c.u. e spese notifica) ed euro 9.872,10 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Manda alla cancelleria per l'eventuale recupero del contributo unificato dovuto da in ragione della spiegata domanda Controparte_1 riconvenzionale.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)