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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/07/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 7/7/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4468 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Savella, Parte_1 giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 7/7/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/6/2023 il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro al fine di far accertare l'illegittimità del provvedimento del 13/9/2021 con cui l' aveva richiesto la ripetizione CP_1 della somma di € 1.929,80.
Deduceva a tal fine il ricorrente che la somma era stata richiesta con la seguente motivazione: “sono state riscosse somme non spettanti. A seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che
l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa. Sono state corrisposte quote di assegno di invalidità non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/1995”. Argomentava il ricorrente che la determinazione dell' era illegittima CP_1
1
perché non aveva mai superato la soglia di reddito per percepire l'emolumento, le somme erano state riscosse in buona fede;
il diritto alla ripetizione delle suddette somme si era prescritto per l' . CP_1
Si costituiva in giudizio l' , il quale evidenziava che con nota del 9/11/2023 era stato proposto CP_1
l'abbandono del recupero dell'indebito; chiedeva dunque dichiararsi cessata la materia del contendere.
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La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
In via preliminare si osserva come sia rimasta indimostrata la circostanza che l' abbia CP_1 abbandonato il recupero dell'indebito. Per tale ragione non può dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo necessario delibare nel merito la controversia.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento datato 13/9/2021 con cui l' ha richiesto al ricorrente la restituzione di somme asseritamente percepite indebitamente dal CP_1 mese di gennaio 2006 al mese di aprile 2009.
In assenza di prova del compimento di atti interruttivi da parte dell' , il diritto di Controparte_2 ripetere le somme eventualmente erogate in eccedenza al ricorrente si è ormai prescritto per decorso del termine decennale di prescrizione, dal momento che detto diritto doveva essere fatto valere entro dieci anni dal pagamento di ogni singola mensilità erogata.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione rende superfluo l'esame degli altri motivi di opposizione sollevati in ricorso.
In definitiva, la domanda del ricorrente deve essere accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi prescritto il diritto dell' alla ripetizione delle somme richieste con provvedimento del 13/9/2021. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' , nella CP_1 misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
12/6/2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la ripetizione delle somme richieste dall' con provvedimento del 13/9/2021 per intervenuta prescrizione del diritto;
CP_1
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in favore del CP_1 procuratore dichiaratosi antistatario in € 886,00 per compensi al difensore, oltre RSG CAP e
IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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