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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 3718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3718 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 4897/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
[...]
[...]
Controparte_1
alle ore 11:05 è presente l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per l' e CP_1 in sostituzione dell'avv. DI SALVO LOREDANA per l' nessuno è CP_1 presente per la parte ricorrente;
nessuno è presente per l' CP_2
L'avv. Ciancimino, data l'ora chiede di trattare la causa anche in assenza delle altre parti.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:29 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4897 / 2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CHIARAMONTE GIUSEPPE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. DI GLORIA MARCO
-resistente -
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DI SALVO LOREDANA
-resistente-
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CASTALDO
ROSSANA
-resistente- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, che liquida complessivamente in € 1.300,00, oltre spese generali, CPA e IVA, per ciascuno di essi
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/05/2022 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' , proponendo opposizione avverso CP_1 CP_1
l'intimazione di pagamento n. 296 2022 9005234988 relativamente alla cartella di pagamento n. 296 2014 0008693332 e agli avvisi d'addebito n.
596 2013 0000326774, 596 2013 0000326875, 596 2013 0002544222, deducendone l'illegittimità per nullità dell'atto, in quanto proveniente da un indirizzo PEC non istituzionale, omessa e/o irrituale notifica degli atti presupposti, intercorsa prescrizione dei crediti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in giudizio dell' la quale, costituendosi, Controparte_4
contestava anch'essa la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto impugnato, atteso il costante orientamento della Suprema Corte a tal proposito, dacché il vizio formale della notifica (indirizzo del mittente, codificazione P7M, indicazione della legge 53/1994, etc etc, pur potendo determinare la nullità dell'atto, è sanato dalla ricezione dell'atto stesso e della tempestiva impugnazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7665/2016; Cass. n. 2625/2017; Cass.
SS.UU. 23620/2018; Cass. ord. 24658/2018).
Ciò premesso, riguardo l'eccepita omessa o irrituale notifica degli atti presupposti, si osserva: la cartella di pagamento n. 296 2014 0008693332 è stata notificata in data 18.6.2014 e non opposta.
l'avviso d'addebito n. 596 2013 0000326774, è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 18.3.2013 e non opposto;
l'avviso d'addebito 596 2013 0000326875, è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 18.3.2013 e non opposto;
l'avviso d'addebito 596 2013 0002544222, è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 4.7.2013 e non opposto.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017); ivi compresa la eventuale prescrizione anteriore all'iscrizione a ruolo.
Il credito ingiunto tramite iscrizione a ruolo diviene dunque cartolare;
l'irrilevanza successiva della causa del credito legittima gli enti creditori alla riscossione del credito, indipendentemente dall'assunto della irricevibilità del contributo.
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Tutti i superiori atti sono stati poi oggetto di intimazione di pagamento n. 296 2017 90514257 57/000 notificata a mezzo posta in data 2.3.2018 e consegnata a familiare convivente.
Non essendo quindi maturata alcuna prescrizione.
Il ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 16/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 4897/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
[...]
[...]
Controparte_1
alle ore 11:05 è presente l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per l' e CP_1 in sostituzione dell'avv. DI SALVO LOREDANA per l' nessuno è CP_1 presente per la parte ricorrente;
nessuno è presente per l' CP_2
L'avv. Ciancimino, data l'ora chiede di trattare la causa anche in assenza delle altre parti.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:29 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4897 / 2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CHIARAMONTE GIUSEPPE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. DI GLORIA MARCO
-resistente -
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DI SALVO LOREDANA
-resistente-
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CASTALDO
ROSSANA
-resistente- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, che liquida complessivamente in € 1.300,00, oltre spese generali, CPA e IVA, per ciascuno di essi
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/05/2022 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' , proponendo opposizione avverso CP_1 CP_1
l'intimazione di pagamento n. 296 2022 9005234988 relativamente alla cartella di pagamento n. 296 2014 0008693332 e agli avvisi d'addebito n.
596 2013 0000326774, 596 2013 0000326875, 596 2013 0002544222, deducendone l'illegittimità per nullità dell'atto, in quanto proveniente da un indirizzo PEC non istituzionale, omessa e/o irrituale notifica degli atti presupposti, intercorsa prescrizione dei crediti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in giudizio dell' la quale, costituendosi, Controparte_4
contestava anch'essa la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto impugnato, atteso il costante orientamento della Suprema Corte a tal proposito, dacché il vizio formale della notifica (indirizzo del mittente, codificazione P7M, indicazione della legge 53/1994, etc etc, pur potendo determinare la nullità dell'atto, è sanato dalla ricezione dell'atto stesso e della tempestiva impugnazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7665/2016; Cass. n. 2625/2017; Cass.
SS.UU. 23620/2018; Cass. ord. 24658/2018).
Ciò premesso, riguardo l'eccepita omessa o irrituale notifica degli atti presupposti, si osserva: la cartella di pagamento n. 296 2014 0008693332 è stata notificata in data 18.6.2014 e non opposta.
l'avviso d'addebito n. 596 2013 0000326774, è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 18.3.2013 e non opposto;
l'avviso d'addebito 596 2013 0000326875, è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 18.3.2013 e non opposto;
l'avviso d'addebito 596 2013 0002544222, è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 4.7.2013 e non opposto.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017); ivi compresa la eventuale prescrizione anteriore all'iscrizione a ruolo.
Il credito ingiunto tramite iscrizione a ruolo diviene dunque cartolare;
l'irrilevanza successiva della causa del credito legittima gli enti creditori alla riscossione del credito, indipendentemente dall'assunto della irricevibilità del contributo.
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Tutti i superiori atti sono stati poi oggetto di intimazione di pagamento n. 296 2017 90514257 57/000 notificata a mezzo posta in data 2.3.2018 e consegnata a familiare convivente.
Non essendo quindi maturata alcuna prescrizione.
Il ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 16/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini