Articolo 1 della Legge 20 marzo 1968, n. 339
Versione
25 aprile 1968
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Rumianca, Societa' per azioni con sede in Torino, dei due ex stabilimenti chimici militari di proprieta' dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara, nonche' dei relativi macchinari e materiali (compreso il mercurio in dotazione originaria), con contestuale definizione transattiva di tutti i rapporti derivanti dalla costruzione e successiva occupazione dei due compendi e con rinuncia, da parte della Rumianca, ad ogni eventuale pretesa o rivendicazione derivante dalla costruzione degli stabilimenti e dalla esecuzione dei contratti di affidamento della gestione o da fatti sopravvenuti connessi alle pattuizioni contrattuali.
La vendita sara' effettuata verso pagamento allo Stato del corrispettivo di lire 319.145.900 (costituito per lire 254.271.600 dal prezzo di vendita e per lire 64.874.300 dalle indennita' di occupazione), da maggiorarsi della somma corrispondente al prezzo del mercurio, nell'importo che verra' determinato in relazione ai prezzi correnti al momento della stipulazione del formale contratto di trasferimento.
Il suddetto contratto sara' approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Entrata in vigore il 25 aprile 1968