Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/05/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2505/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Vincenzo Antonio Scarcello;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1
Silvia Cumino;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/05/2022, parte ricorrente, premesso di essere stato dipendente dell' resistente con la qualifica di collaboratore amministrativo, inquadrato CP_1
nella categoria D3 fino alla data di quiescenza dal servizio avvenuta in data 1.1.2019, espletando la sua attività nella segreteria del distretto di che dal 23.5.2013 con Pt_2
disposizione di servizio a firma del Direttore del distretto, dott. è stato incaricato Per_1 quale referente amministrativo unico dell'Ufficio Jonio Sud di Rossano e da subito è stato autorizzato alla riorganizzazione di tutte le procedure amministrative, senza alcun compenso aggiuntivo;
che con provvedimento del Direttore sanitario del 9.07.2013 è stato incaricato di sostituire il compianto dott. , già titolare di Unità Operativa Complessa (UOC) Persona_2
gestione personale convenzionato ex , che era allora assente per gravi motivi Parte_3
di salute, in tutte le sue funzioni, considerato che lo aveva assolto con successo Pt_1
l'incarico predetto ed era in possesso della provata esperienza e competenza professionale;
che tale incarico è perdurato fino alla data di rinuncia avvenuta con comunicazione del 12.11.2014; che l'attività lavorativa e di gestione complessa svolta dal ricorrente nell'ambito della struttura assegnata, in qualità di sostituto del direttore assente, è stata puntualmente espletata dal dipendente con ampiezza delle funzioni, per un lungo e considerevole periodo e in modo Part prevalente, continuo e sistematico, ma di contro l' non ha corrisposto il compenso
1
ha domandato di: 1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto mansioni superiori e funzioni di dirigente di unità di struttura complessa con il riconoscimento del corrispondente trattamento economico e adeguamento di stipendio, della relativa differenza retributiva nonché dell'attribuzione dei corrispondenti istituti contrattuali e delle indennità ed emolumenti richiamati nel CCNL di categoria, oltre che della regolarizzazione contributiva ed assicurativa, in rapporto alle attività svolte, per il periodo dal 9.07.2013 al 12.11.2014; 2) Consequenzialmente, e per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma rideterminata di €
52,000,00* a titolo di differenze retributive, indennità dovute, ricalcolo del TFS ed altro comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, per come emerge dagli analitici conteggi allegati;
3) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere i benefici economici previsti dalla Legge n. 366/1970 in virtù del decreto prefettizio che lo ha riconosciuto equiparato allo status di orfano di guerra e per quanto argomentato in narrativa a far data dal dicembre 2018; 4) Consequenzialmente e per l'effetto, condannare l'azienda resistente al pagamento in favore del ricorrente dei corrispondenti benefici economici previsti dalla Legge n 336/1970, da intendersi ricompresi nella somma indicata nel punto n. 2, con relativo adeguamento della retribuzione, della contribuzione e del
TFS.
Si è costituita l'azienda sanitaria resistente eccependo, tra le varie cose, che, anche a voler ritenere valida la comunicazione del Direttore del Distretto Jonio sud su citata, la stessa avrebbe avuto una rilevanza solo sul territorio del Distretto Jonio sud, laddove, invece, la struttura complessa gestita dal Dott. , essendo una struttura complessa, aveva rilevanza Persona_2 su tutto il territorio dell' Con riferimento alla richiesta dei benefici previsti Parte_5
dalla legge n. 336/1970, ha affermato che l'ufficio Risorse Umane aveva predisposto atto deliberativo avente ad oggetto tali benefici, che sarebbero stati in breve tempo corrisposti al ricorrente.
La causa è stata istruita documentalmente.
2. Con riguardo alla questione dell'esercizio di mansioni superiori, va premesso che essa comporta una diversa disciplina, secondo che il rapporto di lavoro abbia natura privata o pubblica.
2 Nel rapporto di lavoro privato trova applicazione l'art. 2103 c.c., il quale riconosce al prestatore sia il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta sia, a determinate condizioni (assegnazione per più di tre mesi o per il più breve periodo stabilito dal contratto collettivo;
assegnazione avvenuta per motivi diversi dalla necessità di sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto), la c.d. promozione automatica, e cioè il diritto al definitivo inquadramento nella qualifica superiore.
Nel rapporto di lavoro pubblico, l'art. 2103 c.c. non trova invece applicazione, in quanto l'art.2, co.2, D.Lgs. n.29/1993 (oggi art.2, co.2, D.Lgs. n.165/2001) rinvia alle regole di diritto comune soltanto per quanto concerne gli aspetti del rapporto che non siano specificamente disciplinati in modo diverso dal decreto medesimo. Poiché uno di questi aspetti è quello delle mansioni
(artt.56 e 57 D.Lgs. n.29/1993 nella sua formulazione originaria;
ora art.52 D.Lgs n.165/2001), la disciplina delle stesse va allora ricercata unicamente nella legge speciale che attribuisce infatti, in linea generale, al pubblico dipendente, che svolga mansioni proprie di una qualifica superiore, solo il diritto al corrispondente trattamento economico, e ciò sia nel caso in cui l'assegnazione sia stata legittima (art. 52 comma 4), sia nel caso in cui sia stata illegittima
(comma 5) e, sebbene non espressamente previsto, anche nell'ipotesi di esercizio di mero fatto di mansioni superiori. La circostanza che la norma limiti l'irrilevanza dell'esercizio di fatto ai soli fini dell'inquadramento del lavoratore (comma 1) consente infatti di ritenere, con interpretazione a contrario, che esso esercizio possa rilevare ai fini economici.
Parte ricorrente rivendica l'esercizio delle mansioni superiori di dirigente unico settore amministrativo CCNL enti pubblici – dirigenti sanità. A sostegno delle proprie pretese produce, tra gli altri, il provvedimento del 9.7.2013 a firma del direttore del distretto sanitario Jonio sud dott. in cui si legge: “considerato che il Direttore U.O.C. medicina Persona_3
convenzionata dott. per gravi problemi di salute si assenterà prevedibilmente per un Pt_6
lungo periodo dal lavoro;
che lo stesso svolge attività rilevante nella gestione della medicina convenzionata…; che dunque è necessario individuare valido sostituto;
che lo stesso viene individuato, dopo averne acquisito relativa disponibilità, nella persona di Parte_1
, titolare di posizione organizzativa segreteria ex distretto di per
[...] Pt_2 comprovate capacità professionali…”.
Ebbene, non si evince inequivocamente dalla lettura del provvedimento che la sostituzione abbia riguardato la posizione di direttore U.O.C., ma parrebbe riguardare la sola “attività rilevante nella gestione della medicina convenzionata”.
Né l'attività concretamente svolta a detto titolo è stata sufficientemente descritta dal ricorrente
(«Vero che le funzioni assegnate nel predetto periodo al ricorrente riguardavano comunicazione
3 messa in quota di finanziamento, rinnovi incarichi specialistici ambulatoriali a tempo determinato, rilascio attestazioni per la medicina convenzionata, adozione di atti deliberativi per concessione indennità accessorie ai medici di medicina generale e pediatri libera scelta per i distretti sanitari Jonio sud e Jonio nord, assegnazione/cessazione incarichi di medicina generale, pediatri libera scelta e specialisti convenzionati, individuazioni dei criteri per l'individuazione delle zone carenti di medicina generale e pediatri libera scelta per i distretti
Jonio sud e Jonio nord etc?»). Una descrizione di cui è evidente l'assoluta genericità ed inidoneità ad apprezzare la riconducibilità ad una declaratoria contrattuale piuttosto che ad altra.
La domanda deve, dunque, essere rigettata.
3. Deve invece trovare accoglimento la domanda diretta a sentire accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere i benefici economici previsti dalla Legge n. 366/1970 in virtù del decreto prefettizio che lo ha riconosciuto equiparato allo status di orfano di guerra e per quanto argomentato in narrativa a far data dal dicembre 2018 e per l'effetto, condannare l'azienda resistente al pagamento in favore del ricorrente dei corrispondenti benefici economici previsti dalla Legge n 336/1970 con relativo adeguamento della retribuzione, della contribuzione e del TFS. La parte resistente ha riconosciuto infatti la fondatezza della pretesa, senza aver dimostrato di aver provveduto alla propria obbligazione.
4. L'esito della lite induce a disporre l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara che il ricorrente ha diritto ad ottenere i benefici economici previsti dalla Legge n.
366/1970 in virtù del decreto prefettizio che lo ha riconosciuto equiparato allo status di orfano di guerra a far data dal dicembre 2018 e, per l'effetto, condanna l'azienda resistente al pagamento in favore del ricorrente dei corrispondenti benefici economici previsti dalla Legge
n 336/1970 con relativo adeguamento della retribuzione, della contribuzione e del TFS, oltre accessori di legge;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 17.5.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
4