Ordinanza cautelare 18 luglio 2023
Sentenza 5 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/10/2025, n. 7841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7841 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07841/2025REG.PROV.COLL.
N. 05853/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5853 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Galleano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Lodi, n. 19;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano n. 2/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e udito per la parte appellante l’avvocato Sergio Galleano;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2023 il signor -OMISSIS-, appuntato scelto Q.S. dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato dinanzi al RG di Bolzano il trasferimento d’autorità del Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” in forza del quale è stato trasferito dall’Aliquota Radiomobile del NOR della Compagnia di Brunico alla Centrale Operativa del NOR della stessa compagnia, quale “addetto”, con alloggio di servizio già occupato.
2. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Il trasferimento è stato adottato in assenza dei presupposti necessari – Carenza di motivazione e contraddittorietà nella scelta della sede ove destinare il signor -OMISSIS-– Carenza degli elementi essenziali del provvedimento – Contraddittorietà.
Violazione di legge (l. 241/90) - Eccesso di potere per sviamento, arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per assenza dei presupposti - Violazione art. 97 Costituzione.
Nello specifico il ricorrente lamentava che la motivazione espressa nel provvedimento, ossia che il trasferimento sia stato disposto « al fine di garantire la regolare funzionalità della Centrale Operativa della Compagnia di Brunico (BZ), attualmente in forte sottorganico di ben tre unità » non colga nel segno, perché non terrebbe conto dell’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente nel gennaio 2023 a causa di un’asserita incompatibilità sussistente tra il ricorrente ed il suo superiore nell’attuale sede di servizio, e del fatto che il ricorrente sarebbe privo dei requisiti per svolgere il servizio previsto.
II. Violazione del diritto di difesa del militare e del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo.
Violazione di legge (artt. 9 e 10 della l. 241/90) - Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento – Manifesta ingiustizia – Difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione art. 97 Costituzione.
Il motivo lamentava la mancata considerazione delle osservazioni presentate dal militare ai sensi dell’art. 10- bis l. n. 241/90.
3. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con sentenza n. 2/2024 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano ha rigettato il ricorso.
4.1 Dopo aver premesso che il trasferimento del militare in forza di un ordine d’autorità è il risultato di una decisione connotata da ampia discrezionalità, ed è sindacabile dal giudice solo entro i noti ristretti limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza o illogicità, il RG ha affermato che dalla documentazione in atti non si ravvisano profili di manifesta irragionevolezza o illogicità giurisdizionalmente sindacabili.
4.2 Il Tar ha quindi ritenuto infondate le doglianze del ricorrente che facevano leva:
- sulla mancata considerazione dei problemi intercorrenti con il Capo reparto dell’Aliquota radiomobile;
- sul mancato possesso della qualifica e dei requisiti richiesti per la posizione d’impiego alla quale il ricorrente è stato trasferito;
- sulla carenza organica dei reparti della Compagnia di Brunico;
- sulla mancata considerazione delle osservazioni presentate dal ricorrente.
5. Avverso la sentenza appena citata ha proposto appello il signor -OMISSIS-per i motivi che saranno più avanti analizzati.
6. Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa chiedendo il rigetto dell’appello.
7. All’udienza del 25 settembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Error in iudicando – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra il trasferimento d’autorità disposto a carico del signor -OMISSIS-e la valutazione caratteristica n. d’ordine 42; eccesso di potere per difetto di motivazione, per aver omesso di considerare e valutare i motivi di doglianza di cui al ricorso introduttivo. Eccesso di potere per erronea valutazione, carenza di istruttoria e/o travisamento della situazione di fatto. Violazione di legge (art. 3 l. 241/90), eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di motivazione, illogicità e macroscopico errore nella valutazione dei fatti. Violazione art. 97 Cost. ».
Parte appellante premette che:
- il RG si è limitato a riproporre le argomentazioni presentate dall’Avvocatura distrettuale di Trento, senza fare alcun riferimento alle motivazioni addotte nel ricorso introduttivo aventi ad oggetto l’illegittimità del provvedimento impugnato e l’illogicità e contraddittorietà nell’operato dell’Amministrazione;
- alcune delle doglianze di cui al ricorso introduttivo presentato dal signor -OMISSIS-non sono state minimamente prese in considerazione con evidente carenza di motivazione;
- il RG si è limitato a citare la giurisprudenza in merito alla natura del trasferimento d’autorità (sulla quale peraltro non v’è mai stato alcun dubbio – essendo il ricorso di primo grado incentrato non sul trasferimento d’autorità in sé, bensì sulla scelta della sede ove destinare il ricorrente in primo grado alla luce della problematiche personali e d’impiego nonché in ragione della carenza dei requisiti per poter essere ivi impiegato) e a ricostruire cronologicamente le vicende del procedimento amministrativo, senza fornire argomentazioni specifiche in merito alle singole doglianze proposte in primo grado.
L’appellante articola il primo motivo di appello in tre profili.
1.1 Primo Profilo. « Sulla carenza di motivazione circa la contraddittorietà nell’operato della Pubblica Amministrazione che ha impiegato il signor -OMISSIS-in un incarico per il quale è stato precedentemente dichiarato privo dei requisiti necessari nonché per mancanza delle qualifiche formali richieste ».
L’appellante sostiene che:
- il RG ha totalmente omesso di considerare una circostanza di tutto rilievo dalla quale emerge la contraddittorietà nell’operato dell’Amministrazione;
- nella documentazione caratteristica n. d’ordine 42, relativa al periodo 01.01.2021 al 31.12.2021 veniva affermato dal primo revisore che l’appellante avrebbe «(…) evidenziato le sue limitate capacità decisionali, dovute a fattori emotivi che hanno sottolineato la sua insicurezza e angoscia nell’affrontare determinati interventi » ma, al contempo veniva impiegato, con il provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado, a svolgere un ruolo di fondamentale importanza per il pronto intervento;
- v’è quindi un’intrinseca contraddittorietà nell’operato della P.A. che ha dapprima qualificato un proprio dipendente come incapace di prendere decisioni nonché sicurezza nello svolgere le attività connesse al servizio e, dall’altro, lo ha adibito a svolgere mansioni che presuppongono proprio una grande capacità decisionale e sicurezza;
- avverso tale documento caratteristico il ricorrente ha proposto ricorso al RG di Bolzano – R.g. n. 00115/2022 – attualmente in grado di appello;
- tale circostanza veniva rilevata dalla difesa in primo grado ma nella sentenza appellata non v’è alcun cenno alla stessa: vi è quindi una carenza di motivazione sul punto;
- occorre poi considerare che il signor -OMISSIS-veniva impiegato presso la Centrale Operativa senza le qualifiche necessarie a rivestire tale ruolo;
- per poter essere impiegati presso la Centrale Operativa è requisito fondamentale il conseguimento dell’abilitazione alla sicurezza da parte dell’Ufficio O.A.I.O.: all’atto del trasferimento d’autorità dell’appellante, lo stesso era privo di tale abilitazione;
- l’errore valutativo del RG è infatti il medesimo in cui è incorsa l’Amministrazione ovvero considerare l'idoneità ad ottenere tale abilitazione con il possederla effettivamente;
- il primo giudice afferma: «(…) l’Ufficio O.A.I.O. della Legione, preposto al rilascio del previsto Nulla Osta di Segretezza, ancora in data 28 marzo 2023, ha comunicato di non avere elementi per ritenere che l’interessato non possa acquisire il previsto nulla osta, tanto che in seguito la relativa procedura per il rilascio è stata anche avviata » così contraddicendosi;
- quanto affermato dal RG non è condivisibile in quanto sovrapporre le due ipotesi (possesso effettivo dell’abilitazione e idoneità ad ottenere l’abilitazione stessa) consentirebbe all’Amministrazione di esercitare la propria discrezionalità in modo totalmente arbitrario facendo così venir meno la certezza nell’applicazione della normativa interna sul punto, così impedendo ai singoli militari di valutare la legittimità nell’operato dell’Amministrazione;
- pari considerazioni devono essere svolte in merito alla circostanza per la quale il signor -OMISSIS-presentava istanza di ammissione al 6° corso di formazione professionale di 1330 Allievi Vice Brigadieri: l’aver presentato istanza non equivale ad aver superato il suddetto corso di formazione;
- a tal riguardo occorre sottolineare che il Comandante della Compagnia di Brunico riteneva di non confermare il signor -OMISSIS-presso la Compagnia al termine di tale corso per evitare lo “scavalco”: ciò si pone in aperto contrasto con quanto affermato dall’Avvocatura distrettuale di Trento in primo grado, secondo la quale l’appellante non si troverebbe a seguito del corso in una posizione di rischio di “scavalco” e né di incompatibilità;
- non può condividersi sul punto quanto affermato dal RG, ovvero che alcun « parere reso dal Comandante della Compagnia di Brunico circa la sua volontà di non mantenere il ricorrente presso la Compagnia all’esito del corso per Vice Brigadiere (…) è stato trasfuso in alcun atto »: è inverosimile che il Comandante della Compagnia di Brunico non abbia trasposto per iscritto un parere riguardante l’impiego di un militare per sottoporlo alla scala gerarchica (i.e. Comando Provinciale) e, conseguentemente, valutare efficacemente ed efficientemente l’impiego dello stesso;
- nella proposta di trasferimento del 28.03.2023 l’Amministrazione afferma che: «(…) l’eventuale partecipazione dell’interessato al corso Sovrintendenti consentirebbe la futura copertura di una p.i. nello specifico ruolo, precisando sin d’ora che lo scavalco con altro militare non costituirebbe ostatività , (…)»;
- ciò non è condivisibile: nella circolare 944001-1/T79-1/Stud. di prot. del 10.03.2023 – Profili di impiego degli appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati e Carabinieri, all’allegato B (Profilo di impiego per gli appartenenti al ruolo Sovrintendenti), punto 3, si legge proprio il contrario: « Nel reimpiego secondo quanti stabilito nei precedenti paragrafi, i Comandi competenti avranno cura di assegnare il predetto personale valutandone: la possibilità di conferma nei pregressi Reparti di appartenenza, in relazione alle eventuali carenze organiche nel ruolo, ed evitando, comunque, il verificarsi di scavalcamenti di altro personale più anziano nel ruolo di provenienza; le aspettative eventualmente rappresentate, fermo restando quanto indicato al precedente alinea »;
- la carenza dell’abilitazione, della qualifica necessaria nonché, come sostenuto dall’Amministrazione, delle caratteristiche caratteriali e professionali per rivestire tale ruolo non possono certamente essere sostituiti dalla conoscenza della lingua tedesca ovvero del territorio – come affermato dalla difesa erariale in primo grado – pena l’ingenerarsi di situazioni disparitarie in quanto totalmente legate alla discrezionalità dell’Amministrazione che verrebbe esercitata in modo totalmente arbitrario;
- la giurisprudenza, in un caso simile a quello dell’appellante, ha ritenuto legittimo il cambio incarico del militare a seguito della perdita dei requisiti di sicurezza necessari per ricoprire lo specifico incarico, pertanto, il disposto cambio di incarico, lungi dal potersi qualificare come illegittimo, e/o celante intenti persecutori, costituisce manifestazione di esercizio non irragionevole della discrezionalità amministrativa e, come tale deve ritenersi immune dalle lamentate censure;
- con riferimento all’affermazione del RG secondo cui: «(…) in via transitoria nel periodo necessario ad alimentare le Centrali operative con carabinieri in uscita da appositi corsi formativi, i Comandi di Corpo potranno comunque impiegare all’occorrenza militari di comprovata esperienza, ritenuti idonei alle peculiari mansioni, da affiancare preventivamente per due settimane (…)», nel caso che interessa l’appellante non è ciò che è avvenuto: il signor -OMISSIS-è stato trasferito definitivamente pur in mancanza di una posizione di corrispondente ruolo e grado e pur mancando dei requisiti necessari per prestare servizio presso la Centrale Operativa.
1.2 Secondo profilo. « Sulla situazione organica della Centrale Operativa ».
L’appellante sostiene che:
- il primo giudice non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla situazione organica della Centrale Operativa che è carente nella categoria Sovrintendenti e non a quella Appuntati e Carabinieri alla quale l’appellante appartiene e che risulta, invece, in organico;
- al contrario, il ricorrente in primo grado, con istanza del 29.01.2023 chiedeva di essere trasferito presso il Nucleo Comando della Compagnia di Brunico ove sussisteva una carenza organica proprio nella categoria Appuntati e Carabinieri;
- di conseguenza, non solo l’appellante è privo dei requisiti necessari per prestare servizio presso la Centrale Operativa ma, presso la stessa, non vi sono posizioni occupabili nel suo ruolo e grado;
- presso la sede di servizio indicata dal signor -OMISSIS-nell’istanza di trasferimento datata 29.01.2023, ovvero il Nucleo Comando della Compagnia di Brunico, vi sarebbe una carenza organica: più precisamente nella posizione dell’appellante – Appuntati e Carabinieri – vi sarebbe una carenza presso il locale Autodrappello;
- sul punto, il RG si è limitato a recepire quanto sostenuto dalla difesa erariale in primo grado affermando che: « In ordine alla carenza organica dei reparti della Compagnia di Brunico, va rilevato che dalla situazione della forza dei reparti interessati esposta dall’Amministrazione, emerge che presso il Nucleo comando non sussiste alcuna differenza tra la forza organica e la forza effettiva, mentre una differenza rilevante risulta sussistere sia per la Centrale operativa (-3) sia per l’Aliquota radiomobile (-5). Sicché non è dato ravvisare alcun vizio di eccesso di potere per travisamento di fatto o illogicità nel provvedimento di trasferimento oggetto di impugnazione »;
- a conferma di quanto sostenuto v’è anche la proposta di trasferimento del 23.03.2023 dalla quale emerge che presso il Nucleo Comando veniva trasferito il Car. Sc. -OMISSIS- effettivo alla Stazione di San Vigilio di Marebbe (BZ) distante circa 20 km da Brunico (tale trasferimento ha avuto luogo nel mese di maggio 2023, al termine della stagione sciistica);
- è contraddittorio che l’Amministrazione abbia da un lato trasferito il signor -OMISSIS-presso una sede (Centrale Operativa) pur sapendolo privo dei requisiti necessari, averlo (ingiustamente) definito privo delle caratteristiche personali e professionali per potervi prestare servizio nonché in mancanza di una posizione libera nel ruolo e grado dello stesso, negando quindi il trasferimento dallo stesso richiesto presso una sede (Nucleo Comando) ove lo stesso avrebbe potuto essere proficuamente impiegato senza oneri a carico dell’Amministrazione; per poi trasferire un altro militare proprio presso il Nucleo Comando;
- la circolare 944001-1/T79-1/Stud. di prot. del 10.03.2023, all’allegato C (Profilo di impiego per gli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri, punto 2, lett. b) dispone che gli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri: « devono aver prestato un periodo minimo di servizio di 10 anni comprensivo della fase formativa, per aspirare all’impiego di incarichi gestionali , (…)». Tra i c.d. incarichi gestionali vi rientrano gli incarichi svolti presso il Nucleo Comando. Il Car. Sc. -OMISSIS- risulta essersi arruolato nel 2014 (dato contenuto nell’annuario dell’Arma del Carabinieri, liberamente accessibile ai militari nel relativo portale), dunque, non presentava all’atto del trasferimento i requisiti richiesti dalla circolare per essere impiegato presso il Nucleo Comando;
- in ciò non può che ravvisarsi una illogicità, contraddittorietà e contrarietà al principio di buon andamento della PA (art. 97 Cost.);
- laddove l’Amministrazione avesse accolto l’istanza di trasferimento presentata dall’appellante nel gennaio 2023, avrebbe soddisfatto sia le esigenze rappresentate dall’istante che le esigenze pubbliche;
- tale circostanza risulta quantomeno singolare in quanto il ricorrente chiedeva di essere impiegato presso il Nucleo Operativo della Compagnia di Brunico (a domanda e senza oneri a carico dell’Amministrazione), mentre il Car. Sc. -OMISSIS-veniva trasferito proprio presso tale sede nel maggio 2023 circa (al termine della stagione sciistica): è evidente la contrarietà di tale disposizione da parte dell’Amministrazione rispetto al principio di buon andamento della PA (art. 97 Cost.);
- secondo la giurisprudenza consolidata i trasferimenti d’autorità, pur dovendosi considerare “ordini”, rispetto ai quali l'interesse del singolo a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto. Tali provvedimenti, tuttavia, sono comunque strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione;
- in virtù di ciò, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi rappresenta espressione dei principi di pubblicità e trasparenza che, ai sensi dell'art. 1, l. n. 241 del 1990, sovraintendono all’intera attività amministrativa, in quanto diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa Amministrazione;
- il provvedimento impugnato in primo grado non reca alcuna motivazione, seppur succinta, sul punto: pertanto si evidenziano a carico del provvedimento finale di assegnazione di sede dei profili di indubbia perplessità e illogicità e, limitatamente a tali aspetti, di manchevolezza della motivazione;
- sulla contraddittorietà del comportamento tenuto dall’Amministrazione rispetto alle circostanze di fatto rappresentate e documentate già in primo grado, il RG ha totalmente omesso di formulare adeguate considerazioni così giungendo a conclusioni errate poiché basate su una valutazione solo parziale degli eventi.
1.3 Terzo profilo. « Sulla mancata considerazione dell’incompatibilità del ricorrente a prestare servizio presso la Centrale Operativa ».
L’appellante sostiene che:
- il signor -OMISSIS-presentava nel gennaio 2023 un’istanza di trasferimento a domanda dal NOR – Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia di Brunico al Nucleo Comando della Compagnia di Brunico, motivandola sulla base di problematiche con il Capo Reparto dell’Aliquota Radiomobile (Mar. Magg. -OMISSIS-) che si protraevano ormai da tempo con ripercussioni in ambito lavorativo, familiare e di salute;
- il militare, a causa di tale situazione, si assentava dal lavoro dal 09.04.2022 al 25.01.2023 a causa di un “disturbo di adattamento con sintomatologia ansiosa e depressiva lieve” derivante da stress cronico sul posto di lavoro (seguivano ulteriori certificazioni che attestavano la presenza di una situazione di stress lavorativo derivante da conflitti interpersonali sussistenti da anni, mentre nel novembre 2022 il Reparto di Psichiatria dell’Ospedale di Brunico certificava la guarigione del signor -OMISSIS-; tale stato di salute veniva confermato dalla CMO di Milano nel gennaio 2023 disponendo contestualmente un periodo di follow-up a cura dell’Infermeria Presidiaria, anche se questo non avveniva);
- considerato il nesso tra la patologia riscontrata ed il servizio, il signor -OMISSIS-decideva di presentare tale istanza di trasferimento al fine di eliminare in radice ogni possibilità di nuove problematiche;
- tale istanza non riceveva riscontro;
- incomprensibilmente, invece, il signor -OMISSIS-veniva trasferito d’autorità – con provvedimento impugnato in primo grado – presso una sede ove tale incompatibilità non sarebbe venuta meno;
- invero, il Comandante del NORM e della Centrale Operativa è il Mar. Magg. -OMISSIS- ed è il Comandante del ricorrente (in assenza di -OMISSIS-, in ordine di anzianità, proprio il Mar. Magg. -OMISSIS-rivestirà il ruolo di Comandante);
- nulla di tutto ciò è stato considerato dapprima dall’Amministrazione e, successivamente, dal RG che, al contrario, ha contraddittoriamente affermato che: « Sul punto l’Ufficio Personale invece ha puntualmente considerato che in caso di trasferimento alla Centrale operativa il ricorrente si sarebbe di fatto sottratto alle dipendenze del predetto superiore, in quanto si sarebbe potuto trovare alla dipendenza diretta del medesimo solo per brevissimi periodi dell’anno, ossia qualora il Comandante titolare del N.O.R. fosse stato assente per la fruizione delle licenze »;
- il provvedimento è illegittimo e la sentenza non ha correttamente valutato gli aspetti contraddittori nell’operato e nelle azioni della Pubblica Amministrazione non cogliendo, invece, la figura sintomatica invocata dell’eccesso di potere perché palesemente arbitrarie, irrazionali, illogiche ovvero basate su un evidente travisamento dei fatti.
2. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Error in iudicando - Eccesso di potere e carenza di motivazione ed illogicità della sentenza nella parte in cui non considera che il ricorrente ha rappresentato all’Amministrazione tutte le circostanze rilevanti senza che fossero considerate. Violazione di legge (art. 3 e 10 bis, l. 241/90), eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di motivazione, illogicità, e macroscopico errore nella valutazione dei fatti. Violazione art. 97 Cost. ».
Parte appellante critica le statuizioni del primo giudice in ordine alla censura che faceva leva sulla mancata considerazione delle osservazioni presentate nel corso del procedimento sostenendo che:
- contrariamente a quanto affermato dal RG, l’Amministrazione si è limitata ad un’acquisizione meramente formale delle osservazioni presentate dal ricorrente senza però valutarne effettivamente il contenuto;
- ciò che si contesta non è il trasferimento in sé bensì la sede ove il signor -OMISSIS-è stato destinato che si pone in netto contrasto con l’incompatibilità riscontrata con il Mar. Magg. -OMISSIS-;
- a tutto ciò deve poi aggiungersi che la situazione familiare dell’appellante che ha risentito del disagio subito dal militare in ambito lavorativo, inoltre l’impiego presso la Centrale Operativa comporta lo svolgimento del servizio su turni, anche di notte, comportando la necessità di lasciare la moglie da sola con i 5 figli tutti in tenera età.
3. L’appello è infondato.
4. Occorre muovere da una circostanza pacifica: il provvedimento impugnato dispone un trasferimento d’autorità come tale riconducibile alla categoria degli ordini militari.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha elaborato una serie di principi relativi a siffatta tipologia di atti che conviene brevemente richiamare:
- nell'ambito dell'ordinamento militare il trasferimento d'autorità - in quanto espressione di potere gerarchico e qualificabile come ordine - non necessita di una specifica giustificazione (Cons. Stato, sez. II, 19/06/2025, n. 5353);
- i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni d'incompatibilità ambientale, sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto; sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale; non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato (Cons. Stato, sez. II, 03/03/2021, n. 1796);
- rispetto all'ordine di trasferimento per esigenze di servizio dell'Amministrazione, l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume un rilievo di mero fatto, sul quale prevale l'interesse pubblico allo svolgimento del servizio: perciò tale atto non richiede una specifica motivazione né la partecipazione del destinatario al procedimento di adozione (Cons. Stato, sez. II, 17/12/2020, n. 8124);
- nel sistema vigente i trasferimenti d'autorità dei militari sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, e sono strettamente connessi alle esigenze organizzative della P.A., disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale (Cons. Stato, sez. II, 05/08/2019, n. 5523);
- nel sistema vigente i trasferimenti d'autorità dei militari sono: a) qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto; b) strettamente connessi alle esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione, disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale; c) sottratti all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone l' art. 1349, comma 3, d.lg. 15 marzo 2010, n. 66; d) non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato (Cons. Stato, sez. IV, 08/04/2019, n. 2267).
4.1 In ragione dei richiamati principi correttamente il RG ha affermato che la decisione assunta dall’Amministrazione non fa emergere profili problematici né manifesta irragionevolezza o illogicità ovvero quegli elementi che soli potrebbero giustificare un sindacato giurisdizionale.
Il provvedimento impugnato si è reso necessario per garantire le prioritarie esigenze dell’Arma dei carabinieri al corretto e migliore espletamento dei propri compiti istituzionali. Ebbene, il ripianamento dell’organico della Centrale Operativa era assolutamente necessario, potendo il reparto in questione contare soltanto su 3 militari a fronte dei 6 previsti, con un deficit pari pertanto al 50%. L’assegnazione dell’appellante alla Centrale Operativa risponde al prioritario interesse pubblico volto a garantire la piena funzionalità del reparto a tutela dei cittadini.
Già alla luce di queste considerazioni l’appello si rileva infondato.
5. Infondato si rivela, in ogni caso, il primo profilo d’appello.
5.1 Non possono essere condivise le doglianze sollevate sotto il primo profilo che fanno leva su una asserita contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione avrebbe impiegato il signor -OMISSIS-in un incarico per il quale è stato precedentemente dichiarato privo dei requisiti necessari nonché per mancanza delle qualifiche formali richieste.
La contraddittorietà fra gli atti del procedimento, figura sintomatica dell'eccesso di potere, può rinvenirsi soltanto nel caso in cui sussista tra più atti successivi un contrasto inconciliabile tale da far sorgere dubbi su quale sia l'effettiva volontà dell'Amministrazione, non sussistendo nel caso in cui si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano adottati a conclusione di procedimenti indipendenti (Cons. Stato, sez. IV, 25/10/2022, n. 9078).
Si veda anche Cons. Stato, sez. V, 31/12/2018, n. 7315 a cui dire il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra gli atti del procedimento si può rinvenire solo allorquando sussista, tra più atti successivi di un medesimo procedimento, un contrasto inconciliabile tale da far dubitare su quale sia l'effettiva volontà dell'Amministrazione; non sussiste invece tra atti di distinti ed autonomi procedimenti quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano stati adottati all'esito di procedimenti indipendenti e ad intervalli di tempo l'uno dall'altro.
Nel caso di specie l’Amministrazione ha manifestato in maniera inequivoca la propria volontà.
L’appellante, invece, pone a base della censura elementi che appartengono a procedimenti diversi ed esitati in provvedimenti diversi. In più si tratta di elementi desunti dalla documentazione caratteristica n. d’ordine 42, relativa al periodo 01.01.2021 al 31.12.2021. Ma la giurisprudenza ha anche chiarito che i giudizi analitici e quello complessivo formulati di anno in anno nei confronti del personale militare, sono autonomi in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla Pubblica Amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell'Amministrazione stessa, alle Autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare, sicché la valutazione formulata per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato, con l'ulteriore conseguenza che il contrasto tra due valutazioni, l'una favorevole e l'altra sfavorevole, non è di per sé sintomatico di eccesso di potere; in sostanza, la cadenza annuale delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema all'interno del quale il pur comprensibile affidamento del dipendente in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza attinti recede rispetto all'interesse pubblico cui è finalizzata la verifica; interesse pubblico che è da ravvisarsi, alla stregua della normativa primaria e secondaria applicabile, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili; in tale quadro di riferimento, le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica e ciò porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca ex se indice di contraddittorietà (Cons. Stato, sez. IV, 26/02/2021, n.1656).
Nella specie, gli elementi addotti da parte appellante non sono idonei a fondare il vizio di contraddittorietà.
L’Amministrazione, inoltre, nell’adottare il provvedimento gravato, ha semplicemente applicato la circolare n. 374/1-1 Add. e Reg. datata 21.10.2011 dell’Ufficio Addestramento e Regolamenti del Comando Generale dell’Arma, che ha disposto la soppressione della specializzazione di “operatore telematico” e la possibilità di impiegare nella funzione militari di comprovata esperienza, ritenuti idonei alle peculiari mansioni, da affiancare preventivamente per una settimana alle Centrali Operative site in sede di Comando Provinciale. E tale è stato considerato l’odierno ricorrente, effettivo dal 2010 presso Comandi dipendenti dalla stessa Compagnia.
Il provvedimento impugnato ha poi ritenuto prioritaria, alla stregua del DPCM 6/11/2015 n. 5/2015 (che regolamenta l’accesso alle “Aree Riservate”) la necessità di garantire l’efficienza del fondamentale servizio della Centrale Operativa, una volta accertato che per il ricorrente non vi fossero motivi ostativi al rilascio del previsto Nulla Osta di Segretezza, per il quale l’Ufficio preposto della Legione (OAIO – Segreteria per la Sicurezza NATO/UE/S) si è prontamente attivato. In sintesi, per la copertura ottimale delle varie posizioni d’impiego con il personale a disposizione, la soluzione migliore dal punto di vista organizzativo era proprio quella di destinare il signor -OMISSIS-alla Centrale Operativa.
5.2 Non possono essere condivise le doglianze sollevate sotto il secondo profilo con il quale si evidenzia una asserita carenza di motivazione sulla situazione organica della Centrale Operativa.
Parte appellante rimprovera al primo giudice di non aver motivato sulla situazione organica della Centrale Operativa. Così facendo finisce per traslare sul giudice un onere probatorio che pertiene allo stesso ricorrente.
Si è detto che nell'ambito dell'ordinamento militare il trasferimento d'autorità - in quanto espressione di potere gerarchico e qualificabile come ordine - non necessita di una specifica giustificazione.
Il sindacato del giudice non può estendersi al di là delle ipotesi di manifesta irragionevolezza o illogicità della decisione.
Nel processo amministrativo, una censura non sostenuta da prove adeguate non può essere accolta e le carenze probatorie non possono essere compensate dall'esercizio dei poteri istruttori del giudice (Cons. Stato, sez. III, 03/04/2025, n. 2848).
Nella specie la parte appellante non solo non ha fornito elementi idonei a revocare in dubbio l’affermazione contenuta nell’atto impugnato secondo cui la Centrale operativa della Compagnia di Brunico è sottorganico di ben 3 unità, ma non ha offerto neanche un principio di prova atto a dimostrare l’irragionevolezza e l’illogicità di tale affermazione.
Il Collegio condivide le conclusioni raggiunte dal primo giudice.
Il secondo profilo del primo motivo di appello ripropone anche argomenti relativi alla mancanza dei requisiti del ricorrente e al vizio di contraddittorietà che sono già stati dichiarati infondati in precedenza.
5.3 Non possono essere condivise le doglianze sollevate sotto il terzo profilo relative alla asserita mancata considerazione dell’incompatibilità del ricorrente a prestare servizio presso la Centrale Operativa.
Come evidenziato dalla difesa di parte appellata:
a) i “problemi con il Comandante” non sono mai stati illustrati, tant’è che il graduato non ha mai prodotto istanza per essere ricevuto a rapporto dai superiori;
b) l’appellante non ha presentato alcuna domanda di trasferimento ad eccezione di quella in questione (29.01.2023);
c) il Mar. Magg -OMISSIS-è Comandante dell’Aliquota Radiomobile del NOR della Compagnia di Brunico dal 16.10.2014 e l’odierno ricorrente è stato effettivo al medesimo reparto dal 06.03.2017 al 18.04.2023: in sei anni di servizio nello stesso reparto il Mar. Magg. -OMISSIS-non ha mai prodotto alcun rapporto finalizzato all’instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, né ha mai segnalato situazioni di contrasto o conflittualità, sicché l’invocata “incompatibilità” non era sostenuta da elementi oggettivi;
d) non vi era alcun collegamento, nei referti medici, fra la sopravvenuta vicenda sanitaria e l’asserita incompatibilità con il Comandante del reparto.
Peraltro, a prescindere dall’assenza di elementi oggettivi in grado di evidenziare una reale incompatibilità con il trasferimento alla Centrale Operativa, il ricorrente è – ad ogni modo – sottratto alla dipendenza dal Mar. Magg. -OMISSIS-, cui invece ora è sottoposto.
6. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Come chiarito, ex multis , da Cons. Stato, sez. I, 16/05/2024, n.621, qualora sia indispensabile ricorrere ad un trasferimento d'autorità — che in quanto afferente a modalità di prestazione del servizio è un ordine militare — questo è strettamente connesso alle esigenze organizzative dell'Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale e, quindi, sottratto all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, sicché l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato. Quindi, in considerazione del fatto che i provvedimenti di trasferimento di autorità sono ordini militari, sarebbe impensabile garantire l'applicazione degli istituti portanti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (arg. ex art. 1349, comma 3, c.m.), fatto salvo il caso in cui l'Amministrazione militare, pur essendo titolare del potere di trasferimento d'autorità, si autolimita e procedimentalizza la sua azione, con il conseguente obbligo di rispettare le regole di una procedura lato sensu comparativa.
7. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata e le altre persone fisiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.