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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/12/2024, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1490/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PE, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Lorena Mussoni PRESIDENTE
Dott. Davide Storti GIUDICE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1490/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Tonti;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Radi;
Controparte_1
CONVENUTA
con l'intervento del
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di PE dott.
Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 10.12.2024 sulle seguenti conclusioni delle parti: il ricorrente insiste nelle conclusioni rassegnate nel ricorso;
la convenuta insiste nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.8.2024 ha promosso la presente Parte_1
causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP
il 13.10.1991 a PE.
[...]
Si è costituita DE ET . CP pagina 1 di 4 Il mancato perfezionamento della notifica del ricorso è superato dalla costituzione in giudizio della convenuta la quale, venuta a conoscenza della instaurazione della causa, ha avuto accesso al fascicolo telematico in data
31.10.2024, ha avuto la possibilità di organizzare la sua difesa, si è costituita il
9.12.2024 formulando anche domande riconvenzionali e all'udienza del
10.12.2024 non ha chiesto il rinnovo della notifica o il differimento dell'udienza ma ha rassegnato le conclusioni nel merito.
- Ciò posto, sussistono i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla L.
n.898/1970 per la pronuncia del divorzio.
È documentata la celebrazione del matrimonio tra e Parte_1 CP
13.10.1991 a PE (doc. n.1 del ricorrente).
[...]
Con la sentenza n.18/2018 questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi (doc.2, 3 e 4 del ricorrente). La pronuncia è definitiva.
I coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle certificazioni anagrafiche (doc.5 e 6 del ricorrente).
Quindi va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Perdono efficacia le statuizioni di natura patrimoniale/economica contenute nella sentenza di separazione, aventi ad oggetto l'assegnazione della casa familiare a affinchè ci abitasse con la GL e il pagamento di Controparte_1
un assegno per il mantenimento della GL da parte di . Parte_1
La GL (nata nel 1994) è ormai una giovane adulta. Ha raggiunto un'età tale per cui è in grado di provvedere da sé alle proprie esigenze materiali. Non è contestato che da alcuni anni lavora come collaboratrice scolastica con contratti che le vengono rinnovati annualmente.
Pertanto sono venuti meno i presupposti per il pagamento del mantenimento della GL e anche per l'assegnazione della casa familiare.
In questo procedimento non può essere emesso nessun ordine di rilascio dell'immobile, in quanto l'abitazione non viene assegnata a nessuno dei coniugi;
l'immobile resta soggetto all'ordinario regime dominicale, da far valere nelle forme pertinenti in sede ordinaria.
- La convenuta – la cui domanda di mantenimento era stata respinta nella causa di separazione – ha chiesto ora la condanna del ricorrente al pagamento di una somma una tantum determinata dal Tribunale.
pagina 2 di 4 La domanda non può essere accolta.
La L. n.898/1970 dispone che in presenza di determinati requisiti il coniuge economicamente più debole possa chiedere che gli sia riconosciuto un assegno divorzile, non prevede invece la condanna al pagamento di una somma una tantum. La possibilità della una tantum è subordinata all'accordo delle parti, come chiaramente stabilisce l'art.5 comma 8 L. n.898/1970.
- Le spese di lite vengono compensate, in considerazione dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1490/2024
R.G. promossa da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda disattesa;
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 13.10.1991 a PE, iscritto nei registri dello
[...] Controparte_1
Stato Civile del Comune di PE al n.257, parte II, serie A, anno 1991;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
3) dichiara cessati sia l'assegnazione della casa familiare in favore di CP
, sia l'obbligo di di versare un mantenimento per la
[...] Parte_1
GL;
4) rigetta la domanda di condanna del ricorrente al pagamento di una somma una tantum;
5) spese di causa compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale a PE, in data 10
pagina 3 di 4 dicembre 2024.
Il Giudice est.
Manuela Mari atto sottoscritto digitalmente
Il Presidente
Lorena Mussoni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PE, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Lorena Mussoni PRESIDENTE
Dott. Davide Storti GIUDICE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1490/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Tonti;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Radi;
Controparte_1
CONVENUTA
con l'intervento del
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di PE dott.
Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 10.12.2024 sulle seguenti conclusioni delle parti: il ricorrente insiste nelle conclusioni rassegnate nel ricorso;
la convenuta insiste nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.8.2024 ha promosso la presente Parte_1
causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP
il 13.10.1991 a PE.
[...]
Si è costituita DE ET . CP pagina 1 di 4 Il mancato perfezionamento della notifica del ricorso è superato dalla costituzione in giudizio della convenuta la quale, venuta a conoscenza della instaurazione della causa, ha avuto accesso al fascicolo telematico in data
31.10.2024, ha avuto la possibilità di organizzare la sua difesa, si è costituita il
9.12.2024 formulando anche domande riconvenzionali e all'udienza del
10.12.2024 non ha chiesto il rinnovo della notifica o il differimento dell'udienza ma ha rassegnato le conclusioni nel merito.
- Ciò posto, sussistono i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla L.
n.898/1970 per la pronuncia del divorzio.
È documentata la celebrazione del matrimonio tra e Parte_1 CP
13.10.1991 a PE (doc. n.1 del ricorrente).
[...]
Con la sentenza n.18/2018 questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi (doc.2, 3 e 4 del ricorrente). La pronuncia è definitiva.
I coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle certificazioni anagrafiche (doc.5 e 6 del ricorrente).
Quindi va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Perdono efficacia le statuizioni di natura patrimoniale/economica contenute nella sentenza di separazione, aventi ad oggetto l'assegnazione della casa familiare a affinchè ci abitasse con la GL e il pagamento di Controparte_1
un assegno per il mantenimento della GL da parte di . Parte_1
La GL (nata nel 1994) è ormai una giovane adulta. Ha raggiunto un'età tale per cui è in grado di provvedere da sé alle proprie esigenze materiali. Non è contestato che da alcuni anni lavora come collaboratrice scolastica con contratti che le vengono rinnovati annualmente.
Pertanto sono venuti meno i presupposti per il pagamento del mantenimento della GL e anche per l'assegnazione della casa familiare.
In questo procedimento non può essere emesso nessun ordine di rilascio dell'immobile, in quanto l'abitazione non viene assegnata a nessuno dei coniugi;
l'immobile resta soggetto all'ordinario regime dominicale, da far valere nelle forme pertinenti in sede ordinaria.
- La convenuta – la cui domanda di mantenimento era stata respinta nella causa di separazione – ha chiesto ora la condanna del ricorrente al pagamento di una somma una tantum determinata dal Tribunale.
pagina 2 di 4 La domanda non può essere accolta.
La L. n.898/1970 dispone che in presenza di determinati requisiti il coniuge economicamente più debole possa chiedere che gli sia riconosciuto un assegno divorzile, non prevede invece la condanna al pagamento di una somma una tantum. La possibilità della una tantum è subordinata all'accordo delle parti, come chiaramente stabilisce l'art.5 comma 8 L. n.898/1970.
- Le spese di lite vengono compensate, in considerazione dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1490/2024
R.G. promossa da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda disattesa;
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 13.10.1991 a PE, iscritto nei registri dello
[...] Controparte_1
Stato Civile del Comune di PE al n.257, parte II, serie A, anno 1991;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
3) dichiara cessati sia l'assegnazione della casa familiare in favore di CP
, sia l'obbligo di di versare un mantenimento per la
[...] Parte_1
GL;
4) rigetta la domanda di condanna del ricorrente al pagamento di una somma una tantum;
5) spese di causa compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale a PE, in data 10
pagina 3 di 4 dicembre 2024.
Il Giudice est.
Manuela Mari atto sottoscritto digitalmente
Il Presidente
Lorena Mussoni
pagina 4 di 4