Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Sonia Spallitta all'esito della udienza svoltasi ex art 127 ter cpc in data 07.02.2025 ha pronunciato e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c. , la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2848 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa da
, Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Rucireta, Cod. Fisc.
ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.F._2
Agrigento, Via 4 giornate di Napoli n. 7, giusta procura in atti
(OPPONENTE)
CONTRO
in Roma, in Via Controparte_1
Giuseppe Grezar 14 (CF / PI n. ), in persona del suo P.IVA_1
Procuratore Speciale, dott. ente pubblico Controparte_2 economico, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Greco
(OPPOSTA)
CONTRO
Controparte_3
(CF: - p.Iva: con sede in Roma, in
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Napolitano (c.f. ed elettivamente C.F._3
R.G.N.
(OPPOSTA)
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti e verbali di causa.
Con atto di citazione ex art 615 cpc impugnava la Parte_1 cartella di pagamento n° 291 2023 001148021 32 003 notificatagli in data
01 settembre 2023 a mezzo posta, con la quale è stata chiesta, su incarico della la corresponsione di CP_3 Controparte_3 euro 20.351,38 (euro ventimilatrecentocinquantuno/38) dovuti a titolo di surroga su un mutuo concesso dal alla società Controparte_4
AL.CA. s.r.l oggi fallita, a cui lo stesso prestava Parte_1 apposita garanzia in qualità di fidejussore.
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato e iscritto a ruolo il 06.10.2023, evocava in giudizio l' Controparte_5
al fine di chiedere ed ottenere -in via preliminare
[...] sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
-accertare l'inesistenza del diritto di credito vantato dall'Istituto di Credito opposto e dalla società di riscossione, in virtù dei suddetti motivi;
- per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione;
-condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre oneri fiscali come per legge.
Con comparsa del 19.10.2023 si è costituita l' Controparte_1 contestando l'opposizione e deducendone l''inammissibilità trattandosi di doglianze relative a vizi relativi alla pretesa creditoria, da rivolgere all'ente impositore, chiedendone dunque il rigetto.
Con comparsa del 22.11.2023 si è costituito deducendo che CP_6 la società AL.CA. s.r.l. di cui l'opponente era legale rappresentante, ha stipulato con la Banca Nazionale del lavoro, in data 28 febbraio 2014, il contratto di conto corrente n. 4755/837; che in relazione al menzionato rapporto di conto corrente la vantava un credito da saldo negativo CP_3 pari a € 3.207,94; che la società AL.CA. S.r.l. ha inoltre stipulato in data
19 giugno 2014, il contratto di finanziamento n. 6112188, in relazione al quale, la Banca vantava un credito di € 25.892,55; che in data 4.4.2014, il sig. , in qualità di legale rappresentante p.t. di Parte_1 CP_7
[...] richiedeva la garanzia del Fondo di Mediocredito, ai sensi della L. 662/96, in relazione alla operazione finanziaria pari ad € 150.000,00 concessa dalla già menzionata che in data 29.4.2014, ammetteva CP_3 CP_3
l'operazione e la stessa si concludeva in data 20.5.2014; che l'importo del finanziamento era pari ad € 150.000,00, laddove l'importo massimo garantito era pari ad € 120.000,00; che con sentenza del 15 novembre 2019, il Tribunale di Agrigento ha dichiarato il fallimento della
[...]
, sul ricorso per insinuazione nella procedura fallimentare Parte_2 proposto dalla . Parte_3
In data 29.10.2020, BNL Gruppo BNP Paribas forniva il resoconto in ordine alla situazione debitoria della società AL.CA Srl.
L'ammontare dell'esposizione, rilevato alla data del 19/11/2019, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora era pari a € 25.431,88; in data 29.10.2020, la Banca richiedeva l'intervento di;
in data 12.6.2021, CP_3
comunicava alla Banca l'avvio del procedimento di CP_3 inefficacia della garanzia ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della
Legge 07/08/1990, n. 241; successivamente, in data 12.11.2021, il
Consiglio di gestione del Fondo, vista la proposta di deliberare la liquidazione della perdita per l'importo di Euro 20.345,50 con diritto di rivalsa del Fondo, in surroga legale, sul soggetto beneficiario finale per la somma pagata, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 20 giugno 2005, dava parere positivo, archiviando il procedimento di inefficacia della garanzia;
[...] in data 16.11.2021, comunicava il provvedimento di CP_8 liquidazione della perdita deliberato dal Consiglio di Gestione del Fondo in data 12.11.2021 e, in seguito tramite comunicazione di surroga del
12.10.2022 (prot. 6255/2022) dichiarava di essere creditore della impresa
” dell'importo complessivo di €20.345,50. Parte_4
Contestualmente invitava i garanti, tra cui l'opponente, in qualità di prestatori di fideiussione a garanzia del finanziamento accordato all'impresa debitrice in discorso, di voler provvedere al pagamento in solido tra loro, nei limiti della garanzia prestata, della somma di € 20.345,50 (valuta 29.11.2021). E iscriveva a ruolo il credito. Deduce la resistente articolando i motivi di diritto che l'impugnativa è inammissibile, improcedibile, irricevibile e, nel merito, comunque, infondata. Contestando
i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza le parti hanno insistito nei propri atti e, vista la natura documentale , la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ex art
R.G.N. 281 sexies cpc. con termini per note conclusive. Infine la causa è stata decisa.
L'opposizione non è fondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
L'opposizione si affida ad un unico motivo di opposizione costituito dal fatto che la giurisprudenza di merito più volte si è espressa favorevolmente nell'annullare le cartelle esattoriali notificate dall' Controparte_1
per il recupero, mediante esecuzione esattoriale, del preteso
[...] credito di inerente alla garanzia prestata a beneficio Controparte_3 di un istituto di credito e a favore di una impresa, a valere sul Fondo di
Garanzia per le piccole e medie imprese.
Cita l'opponente da ultimo il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 1897 del 2 agosto 2022, secondo cui la norma che disciplina il procedimento del recupero del credito ex l. 662/96 prevede obbligatoriamente che il Fondo di Garanzia per le PMI debba intervenire come da art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 18456 del 20.6.2005, ovvero con applicazione del procedimento esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. 43/1988, così come modificato dall'art. 17 del d.lgs.
46/99 nello svolgimento delle procedure di recupero del credito ex l.
662/96. Il predetto art. 17 prevede quanto segue: «1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.
2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Secondo il Tribunale di Bergamo conformemente ad altre Corti di merito. l'utilizzo del ruolo esattoriale è soggetto a modalità procedimentali differenziate in relazione alla natura delle some oggetto di recupero. E dunque il ruolo esattoriale, assume, in via generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 d.pr. 602/1973, natura di titolo esecutivo e, pertanto, ricompreso nella cartella di pagamento assume natura di titolo esecutivo e precetto. Pertanto, ai sensi dell'art. 49 d.pr. 602/1973, l'esecuzione esattoriale è fondata esclusivamente sul ruolo.
Tale regola generale contempla però una deroga in riferimento alle entrate che si fondino su rapporti di natura privatistica ove il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo.
R.G.N. In tal caso, afferma il Tribunale di Bergamo, nelle fattispecie di riscossione di entrate di natura privatistica, dunque, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo ma, al contrario, l'Ente è onerato della precostituzione del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumono natura esclusiva di precetto.
Tuttavia, pur volendo aderire alla tesi della natura privatistica dell'entrata di che trattasi, trova applicazione, in tal caso, il disposto dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999 in ossequio al quale la formazione di un titolo esecutivo precedente all'iscrizione a ruolo – e, dunque, alla notifica della cartella di pagamento – è necessaria salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge. Orbene, le suddette diverse disposizioni di legge, richiamate dall'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999, sono da ravvisarsi, per ciò che concerne il Controparte_3
, nell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 123/1998 , decreto rubricato
[...]
“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e nell'art. 8 bis D.L. n. 3/2015 , convertito nella L. n.
33/2015, rubricato “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”. Norme entrambe legittimanti la procedura di recupero a Contr mezzo ruolo, senza ulteriori formalità, da parte di per l'ipotesi di restituzioni inerenti il Fondo di Garanzia.
Ed in tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione statuendo sul punto che “la previsione dell'art.
8-bis della L 33/2015, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr. Cass., 25/11/2019, n.
30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie §§ 11.6, 11.7); la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n. 639 del 1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo
R.G.N. comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica”. (cfr Cass civ n 1005/2023).
Ed infatti si osserva che indipendentemente dalla natura che voglia riconoscersi al credito vantato dal Controparte_3
a seguito dell'intervenuta surrogazione per escussione
[...] della garanzia prestata rispetto ad operazioni di finanziamento agevolato concesse da una Banca finanziatrice, le norme richiamate dalla Suprema
Corte di Cassazione consentono a di agire Controparte_3 nei confronti del debitore e del garante con cartella di pagamento, prescindendo dalla precostituzione di un titolo avente efficacia esecutiva.
Infatti, ciò è espressamente previsto, per le entrate di natura pubblicistica, dal richiamato art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999.
Ciò detto, è necessario ora analizzare la sussistenza nel caso che occupa del presupposto di legittimità per l'emissione della cartella di pagamento impugnata. Dal momento che ciò che autorizza il
[...] ad agire a mezzo ruolo nei confronti del Controparte_3 debitore e del garante è rappresentato dalla comunicazione di surroga e dal contestuale invito al pagamento rivolto nei loro confronti, è necessario che tali documenti siano portati a conoscenza dei destinatari mediante modalità atte a garantire la conoscenza dell'atto da parte dei medesimi
(raccomandata A/R o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata) prima della notifica della cartella di pagamento o, in alternativa, che i documenti siano allegati alla cartella di pagamento stessa. In tal modo i destinatari sono in grado di comprendere le ragioni poste a fondamento dell'emissione della cartella di pagamento nei loro confronti.
Esaminando gli allegati copiosamente alla documentazione di parte resistente, è evincibile la comunicazione della surroga ai garanti del prestito (all n. 11) inviata con raccomdata ar non disconosciuta dall'attore, nel rispetto pertanto del diritto di difesa del destinatario della comunicazione, rispettando in tal modo il requisito legittimante alla emissione della cartella.
Alla luce delle superiori motivazioni, non avendo l'opponente dedotto ulteriori motivi di invalidità della cartella o relativi al merito della pretesa, non può accogliersi la domanda attorea.
La particolarità della materia impone la compensazine delle spese legali-
PQM
R.G.N. il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art 281 sexies cpc : rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, la domanda introduttiva del procedimento de quo;
compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso ad Agrigento in data 11 febbraio 2025
Il GOP
Sonia Spallitta
R.G.N.