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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 03.04.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5104/2021 R.g. Lavoro
avente ad oggetto: reiterazione illegittima contratti a termine
TRA
, nata il [...] a [...] (c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sposito Ignazio ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti p.t., rappresentati ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., comma 1, dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano ed elettivamente domiciliati come in atti
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.10.2021 la ricorrente ha esposto di essere docente precaria alle dipendenze del convenuto in forza di vari contratti a tempo determinato a decorrere dal CP_1
12.06.2015 sino al 31.08.2022 per un totale complessivo di trentuno mesi, come indicato nel ricorso introduttivo. Ha censurato il comportamento del deducendo l'illegittima ed abusiva CP_1 reiterazione dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro per superamento del limite di 24 mesi
Pag. 1 di 4 stabilito dalla legge, chiedendo la conversione dei contratti a termine in contratto a tempo indeterminato e, in subordine, ha chiesto la condanna del al risarcimento del danno. Ha CP_1 chiesto, altresì, il pagamento delle retribuzioni dovute per i periodi di interruzione del rapporto lavorativo e la condanna alla ricostruzione di carriera tenuto conto, ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo prestato, con riserva di articolare ogni mezzo istruttorio che dovesse essere necessario.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, le parti resistenti, sulla base di articolate argomentazioni giuridiche, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Letti gli atti, la causa, istruita documentalmente, viene decisa in data odierna a seguito di trattazione scritta ex 127 ter c.p.c., mediante con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel merito, è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio come docente alle dipendenze del in forza di diversi contratti a tempo determinato a decorrere dal 15.06.2025. Non è CP_1 contestato, inoltre, che i contratti stipulati per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 abbiano avuto ad oggetto la copertura di posti vacanti e disponibili (cd. supplenze annuali sull'organico di diritto, il cui termine corrisponde a quello dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto).
Invero, in tema di prevenzione degli abusi dell'utilizzo in successione di contratti a tempo determinato, la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Dir.
1999/70/CE così prevede:
«Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».
Sulla questione della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico e della sua compatibilità con tale normativa europea si è pronunciata la Corte di cassazione nel 2016, affermando che è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 11 l. 124/1999 con il personale docente per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili (ossia il c.d. organico di diritto) entro la data del 31.12, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico: l'abuso
è però integrato solo se la durata complessiva dei contratti a termine assume durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 36 mesi, ossia il termine previsto per l'indizione di procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 d.lgs. 297/1994 (Cass. 7 novembre 2016, n. 22552; in senso conforme, v.
Pag. 2 di 4 Cass. 20 aprile 2018, n. 9861).
La stessa pronuncia ha stabilito che non è invece configurabile, in sé, alcun abuso se i contratti a termine sono posti in essere in relazione ai posti individuati per le supplenze su c.d. organico di fatto
(ossia fino al 30 giugno) e per le supplenze temporanee.
Tanto premesso, occorre precisare che non è conferente il richiamo operato da parte ricorrente ai limiti di durata massima del ricorso ai contratti a termine previsti dal capo III del d.lgs. 81/2015, che disciplina in via generale il lavoro a tempo determinato nell'ordinamento italiano.
L'art. 29, co. 2, lett. c) d.lgs. 81/2015, infatti, esclude dal campo di applicazione del capo III stesso proprio i «contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze». Ne consegue che il termine oltre il quale il ricorso alla contrattazione a termine deve ritenersi abusivo non può essere identificato nei 24 mesi di cui all'art. 19 d.lgs. 81/2015, ma nel termine di 36 mesi durante i quali il è tenuto a indire procedure concorsuali ai sensi dell'art. 400 d.lgs. CP_1
297/1994; tale termine è stato individuato dalla Suprema Corte come parametro di riferimento per valutare l'abusività della reiterazione dei contratti a tempo determinato.
Risulta pacifico tra le parti che solo le supplenze relative agli ultimi tre anni scolastici, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, afferiscono a supplenze annuali su organico di diritto, ovvero aventi ad oggetto la copertura dei posti vacanti e disponibili e, pertanto, non può dirsi superato il termine di 36 mesi.
Per completezza deve evidenziarsi che, anche laddove fosse stata accertata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, non avrebbe mai potuto trovare accoglimento la richiesta di conversione in tempo indeterminato dei rapporti a termine poiché l'art. 36, co. 5, d.lgs. 165/2001 preclude tale possibilità nell'ambito del pubblico impiego. L'unico rimedio applicabile deve essere individuato, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. S. U., 15 marzo 2016,
n. 5072), nell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 co. 5 l. 183/2010 e poi dall'art. 28 co. 2 d.lgs.
81/2015, ossia la corresponsione di un importo compreso tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
L'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine non può ravvisarsi neanche considerando le supplenze antecedenti l'a.s. 2019/2020; trattasi, infatti, di supplenze assegnate su “organico di fatto” per le quali, in base ai principi affermati in Cass. 22552/2016, non può configurarsi automaticamente un abuso della contrattazione a termine.
Come ricordato dalla Cassazione, infatti, anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella nota sentenza (CGUE 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C- Per_1
418/13, et al.), ha riconosciuto che la semplice sostituzione temporanea di un altro dipendente al Per_1 fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità
Pag. 3 di 4 per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non prevedibili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a) dell'Accordo Quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario. È fatta salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare che, anche in caso di assegnazione di supplenze temporanee o su organico di fatto, vi sia stato nel caso concreto un uso improprio o distorto del potere di organizzazione, prospettando non già la sola reiterazione dei contratti ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.
Al riguardo, parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio come richiesto, essendo dedotta in ricorso solo genericamente la reiterazione dei contratti stipulati.
Quanto poi alla domanda intesa al riconoscimento delle differenze retributive maturate in virtù della progressione economica riconosciuta ai docenti di ruolo, egualmente la stessa va respinta non essendovi in ricorso alcuna puntuale deduzione in ordine alla dedotta discriminazione subita rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato (stesse mansioni, rispetto degli stessi orari lavorativi).
Soccorrono giusti motivi, in considerazione delle controverse questioni di diritto affrontate e delle contrastanti decisioni giurisprudenziali ad oggi intervenute, per compensare interamente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
SI COMUNICHI.
Nola, 03.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Viola
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