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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 30/05/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siena
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nella causa iscritta al n. 191/2025 R.G. promossa da
), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura in atti dall'Avv. Angela Picardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Fiume n. 1, NS (SI)
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
, rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall' Avv. Alice Giomi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Salceto n. 91, NS (SI)
PARTE CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: pronunciarsi sentenza parziale di separazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia viene in decisione unicamente sulla pronuncia di separazione, dovendo il giudizio proseguire sulle ulteriori domande avanzate dalle parti.
La domanda di separazione è fondata, avendo le risultanze processuali comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In tal senso depongono le allegazioni di entrambe le parti e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione innanzi al
Presidente del Tribunale. Da tutti i predetti elementi è possibile ricavare in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente deve essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Per la prosecuzione del giudizio si dispone come da separata ordinanza.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: pronuncia la separazione giudiziale tra , nato Parte_1
a nato a [...] il [...] e , nata a Controparte_1
NS (SI) il 03/02/1985, che si sono uniti in matrimonio in data 05/09/2020 a San Gimignano, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Comune di San Gimignano al n. 7, parte 1, anno 2020;
Pag. 2 di 3 dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Gimignano in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396; dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Siena, 14/05/2025
La Giudice Rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siena
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nella causa iscritta al n. 191/2025 R.G. promossa da
), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura in atti dall'Avv. Angela Picardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Fiume n. 1, NS (SI)
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
, rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall' Avv. Alice Giomi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Salceto n. 91, NS (SI)
PARTE CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: pronunciarsi sentenza parziale di separazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia viene in decisione unicamente sulla pronuncia di separazione, dovendo il giudizio proseguire sulle ulteriori domande avanzate dalle parti.
La domanda di separazione è fondata, avendo le risultanze processuali comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In tal senso depongono le allegazioni di entrambe le parti e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione innanzi al
Presidente del Tribunale. Da tutti i predetti elementi è possibile ricavare in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente deve essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Per la prosecuzione del giudizio si dispone come da separata ordinanza.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: pronuncia la separazione giudiziale tra , nato Parte_1
a nato a [...] il [...] e , nata a Controparte_1
NS (SI) il 03/02/1985, che si sono uniti in matrimonio in data 05/09/2020 a San Gimignano, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Comune di San Gimignano al n. 7, parte 1, anno 2020;
Pag. 2 di 3 dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Gimignano in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396; dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Siena, 14/05/2025
La Giudice Rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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