CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente
PO SA CR, RE
CAPIZZI GIUSEPPE, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 525/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_2 (caltanissetta) S.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL. RIF. RIMB. IR
- sul ricorso n. 526/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da Ricorrente_1 E Ricorrente_2 (caltanissetta) S.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO IM IR
- sul ricorso n. 527/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_2 (caltanissetta) S.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO IM IR - sul ricorso n. 528/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_2 (caltanissetta) S - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Armando Diaz 30 - 32 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO IM IR
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1057/2025 depositato il
23/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in sostituzione dell'avv. Difensore_1 è presente l'avv. Nominativo_1 la quale insiste in atti per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: per l'ADE è presente il dott. Nominativo_2, giusta delega prot. CGTEN n. 3612 del 31/12/2024, il quale insiste in atti per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che il presente procedimento viene riunito a quelli contrassegnati con i n.ri
526/2024 – 527/2024 e 528/2024 per connessione oggettiva e soggettiva.
Con i procedimenti riuniti dunque, la Banca_1 (Caltanissetta), nella qualità di società risultante dalla fusione tra la “Banca_1
” e la “Banca_1 Ricorrente_2”, a sua volta incorporante la “ Banca_1.”, assistita dal Prof. Avv. Difensore_1, nei quale per tutti veniva proposto opposizione ricorso il silenzio serbato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Enna relative alle istanze di rimborso, quale credito vantato a titolo di IRPEG, con il quale con i rispettivi ricorsi chiedeva a) per l'anno d'imposta 1987 la somma di €.189.904,21 (di cui €.76.163,45 in linea capitale ed €.113.740,76, per interessi maturati fino al 31.12.2024), oltre gli interessi maturati e maturandi a decorrere dal 1.1.2025 sino al soddisfo.
b) per l'anno d'imposta 1988 la somma di €.159.558,27 (di cui €.66.508,29 in linea capitale ed €.93.049,98, per interessi maturati fino al 31.12.2024), oltre gli interessi maturati e maturandi a decorrere dal 1.1.2025 sino al soddisfo c) per l'anno d'imposta 1989 la somma di €.244.250,82 (di cui €.105.975,92 in linea capitale ed €.138.274,90, per interessi maturati fino al 31.12.2024), oltre gli interessi maturati e maturandi a decorrere dal 1.1.2025 sino al soddisfo.
d) per l'anno d'imposta 1990 la somma di €. €.1.149.396,42 (di cui €.519.976,04 in linea capitale ed
€ 629.420,38, per interessi maturati fino al 31.12.2024), oltre gli interessi maturati e maturandi a decorrere dal 1.1.2025 sino al soddisfo.
La vicenda nasce dal fatto che l'odierna ricorrente negli anni in controversia negli oggetto di controversia presentava regolare mod. “760/88 – 760/89 – 760/90 e 760/91”, relativi alle dichiarazione dei redditi prodotti nel 1987 – 1988 – 1989 - 1990.
In seno a tali dichiarazioni la banca, a seguito delle variazioni in aumento e in diminuzione al risultato del conto dei profitti e delle perdite, indicava:
-per l'anno 1987 un reddito ai fini dell'IRPEG di £.73.073.000 e tale reddito dichiarato veniva azzerato scomputando perdite derivanti da periodi d'imposta precedenti.
In considerazione delle ritenute d'acconto subite, pari complessivamente a £.724.986.000, e del credito d'imposta sui dividendi, di £.12.375.000, dalla dichiarazione emergeva un credito di £.737.361.000
(£.724.986.000 + £.12.375.000 = £.737.361.000), di cui la banca chiedeva il rimborso che, a seguito di richiesta veniva accordato limitatamente all'importo di €. 589.888,000 pari all'80% del credito IRPEG risultante dalla dichiarazione annuale.
-per l'anno 1988, indicava il reddito ai fini dell'IRPEG di £.
9.900.000 e la relativa imposta dovuta di £.
2.673.000 ed in considerazione delle ritenute d'acconto subite, pari complessivamente a £.990.621.000, e del credito d'imposta sui dividendi, di £.9.900.000, dalla dichiarazione emergeva un credito di £.997.848.000
(£.990.621.000 + £.9.900.000 = £.1.000.521.000; £.1.000.521.000 - £.2.673.000 = £.997.848.000), di cui la banca chiedeva il rimborso che, a seguito di richiesta veniva accordato il credito richiesto mediante assegnazione di titoli di stato limitatamente all'importo di €. 869.070,00, oltre interessi maturati,
-per l'anno 1989 in seno a tale dichiarazione la banca, a seguito delle variazioni in aumento e in diminuzione al risultato del conto dei profitti e delle perdite, indicava il reddito ai fini dell'IRPEG di £.364.459.000 che veniva azzerato scomputando perdite derivanti da periodi di imposta precedenti che a seguito di richiesta veniva rimborsato mediante assegnazione di titoli di stato limitatamente all'importo di €. 820.792,00, oltre interessi pari all'80& del credito IRPEG risultante dalla dichiarazione.
-per l'anno 1990 in seno a tale dichiarazione la banca, a seguito delle variazioni in aumento e in diminuzione al risultato del conto dei profitti e delle perdite, indicava una perdita ai fini dell'IRPEG di £. 479-959.000, con la relativa imposta parti a £. 129.589.000.
In considerazione delle ritenute d'acconto subite, pari complessivamente a £.
1.136.403.000 dalla dichiarazione emergeva un credito di £.1.006.814.000 (£.1.136.403.000 - £. 129.589.000 = £.1.006.814.000), di cui la banca chiedeva il rimborso. Con atti depositati si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Enna, che innanzitutto faceva presente che, come da ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, la contribuente, avrebbe presentato apposite istanze di rimborso, circostanze allo stato non provate dalla documentazione versata in atti e che in ogni caso, ancorché non rilevante ai fini della decisione della causa.
La resistente eccepiva poi la violazione degli articoli 2935 e 2946 c.c. per l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso, dal momento che l'istanza è stata presentata oltre il termine di cui all'art.2946 c.c.
Per l'Agenzia nel caso di specie sarebbe pacifico che i crediti dei quali la contribuente chiede il rimborso siano maturati negli anni d'imposta in contestazione ed esposti nelle dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, tra l'esposizione dei crediti nelle dichiarazioni e le domande di rimborso è decorso il termine di prescrizione decennale.
In particolare, circa l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso eccepite dalla resistente, la ricorrente rilevava come nei casi di specie sia preclusa all'Amministrazione AN la possibilità di eccepire la prescrizione del credito vantato dall'Istituto, secondo quanto previsto dall'art.2, comma 58, della legge
24.12.2003, n.350.
Ai sensi di tale norma “nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle Entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti”.
La norma è chiara nel prevedere che, limitatamente al rimborso dell'IRPEF e dell'IRPEG emergenti dalle dichiarazioni annuali presentate fino al 30 giugno dei rispettivi anni 1997 – 1998 – 1999 e 2000 l'Agenzia delle Entrate deve provvedere all'erogazione delle relative somme “senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti”. La natura precettiva della norma, che impone all'Amministrazione AN di astenersi dall'eccepire la prescrizione, sarebbe significativamente confermata dalle SS.UU. della Corte di cassazione nella sentenza n.12284 del 7.5.2024.
Se, dunque, per effetto della norma richiamata è preclusa all'Amministrazione la possibilità di eccepire la prescrizione, per la ricorrente non resta che ritenere illegittimo il rifiuto tacito dell'Amministrazione AN
e spettante il diritto al rimborso delle somme risultanti dai Modd.760 relativi agli anni imposta oggetto di contestazione.
In ogni caso, pur volendo prescindere dal chiaro tenore del richiamato art.2, comma 58, della legge n.350/2003, nel caso di specie la prescrizione non può comunque essere eccepita dall'Ufficio, atteso che la Banca_2 e Banca_1, la Banca_1
, la Banca_1 “Ricorrente_2” di Caltanissetta e Pietraperzia e, infine, la Banca_1 (Caltanissetta) hanno ripetutamente interrotto il termine di prescrizione sia prima che dopo l'entrata in vigore della L. 350/03 (1°.1.2004) come risulta dalle istanze depositate in atti e dall'istanza depositata in sede di costituzione in giudizio, istanze di rimborso sempre presentate entro il termine decennale e quindi la prescrizione non è mai intervenuta.
Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che controparte abbia inteso contestare l'esistenza del diritto perché la Banca non avrebbe assolto all'onere di provarne l'esistenza, la ricorrente osserva che l'esistenza del credito esposto nella dichiarazione dei redditi presentata dalla Banca è stata espressamente riconosciuta dall'Ufficio delle Imposte Dirette di Enna.
Invero, a seguito di apposita richiesta formulata dalla Banca, l'Ufficio ha certificato alla “
Banca_1” l'esistenza del credito IRPEG risultante dai Modd. 760 egli anni oggetto di richiesta, precisando che tale credito era oggetto di “procedura di rimborso attualmente in fase istruttoria”.
Si tratta di un esplicito riconoscimento del debito da parte dell'Agenzia delle entrate debitrice, idoneo ad escludere radicalmente che gravi sulla ricorrente l'onere di provare l'esistenza del diritto alla restituzione dell'imposta versata in eccesso e dei relativi interessi.
È appena il caso di ricordare, infatti, che ai sensi dell'art.1988 c.c. “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”.
Per di più, come risulta dalla dichiarazione annuale, una parte della somma richiesta a rimborso scaturisce da ritenute d'acconto operate su utili da partecipazione.
In conformità alle istruzioni alla compilazione dei Modd.760/87 – 760/88 – 760/89 e 760/90 approvate con D.M. 5.3.1986, la Banca_2 ha allegato alle dichiarazioni presentate all'Amministrazione AN i relativi modelli RAD su dividendi azioni ICCREA”.
Altra parte della somma richiesta a rimborso scaturisce da ritenute d'acconto operate su interessi maturati su depositi e conti correnti bancari e postali, nonché su interessi maturati su obbligazioni.
Anche in questo caso, in conformità alle istruzioni alla compilazione dei Modd.760 approvate con D.M. 5.3.1986, la Banca_2 ha allegato alle dichiarazioni presentate all'Amministrazione AN i certificati dei sostituti d'imposta riguardanti le distinte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari soggetti a ritenuta” e altrettanti certificati dei sostituti d'imposta riguardanti le distinte degli interessi sui c/c bancari” (cfr. la pagina della dichiarazione annuale recante la
“distinta dei prospetti e documenti allegati alle dichiarazioni modd.760.
Se, com'è vero, il Mod. RAD e i certificati delle ritenute sono stati allegati alla dichiarazione già in possesso dell'Amministrazione AN, si applica l'art.6, comma 4, della legge n.212/2000, secondo cui “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione AN o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.
Nessun dubbio, pertanto, può sussistere ad avviso della ricorrente con riguardo alla circostanza che, avendo la banca pienamente assolto all'onere della prova, il credito richiesto a rimborso esiste ed è spettante.
Da ciò consegue che nessun motivo logico e giuridico può porsi a fondamento del rifiuto tacito dell'Amministrazione AN di rimborsare le somme indicate.
All'odierna udienza le parti presenti concludevano come da separato verbale e il giudizio veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte sul silenzio rifiuto maturato relativo ad una istanza di rimborso -trasmesse all'Ufficio di un credito d'imposta vantato a titolo di IRPEG che la Banca_2 aveva esposto nel mod. “760/86-760/87-760/88 e 770/89” presentati per i redditi prodotti nel 1987 – 1988 – 1989 -
1990.
Sul punto l'eccezione della resistente - secondo cui tra l'esposizione dei crediti nelle dichiarazioni e la domanda di rimborso sarebbe decorso il termine di prescrizione decennale – appare infondata sotto diversi profili.
Ed invero, come risulta dai documenti versati in atti con le note prodotte in atti, la ricorrente ha presentato apposite istanze di rimborso, talché, apparendo evidente che con le stesse il termine decennale di prescrizione sia stato a quelle date interrotto, la censura mossa dall'Agenzia va disattesa.
D'altra parte, nella fattispecie, come puntualmente rileva la ricorrente, ai sensi dell'art.2, comma 58, della legge 24.12.2003, n.350 è preclusa all'Amministrazione AN la possibilità di eccepire la prescrizione del credito vantato dall'Istituto.
Tale norma, infatti, dispone che “nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle Entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e
IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno di ogni anno di riferimento, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti”.
La natura precettiva della norma, che impone all'Amministrazione AN di astenersi dall'eccepire la prescrizione relativamente alle eccedenze, come nella fattispecie, IRPEG emergenti dalle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997 -1998 – 1999 e 2000, è confermata della Corte di cassazione a
SS.UU. nella sentenza n.12284 del 7.5.2024.
La ricorrente, infine, osserva che l'esistenza del credito esposto nelle dichiarazioni dei redditi presentate dalla Banca è stata espressamente riconosciuta dell'Ufficio delle Imposte Dirette di Enna che, a seguito di apposita richiesta formulata dalla Banca e con la nota di produzione di documenti, ha certificato alla “ Banca_1 ” l'esistenza del credito IRPEG, come già esposti e risultanti dai Modd. 760 degli anni di riferimento, precisando che tale credito era oggetto di “procedura di rimborso attualmente in fase istruttoria”.
Correttamente la ricorrente conclude che si tratta di un esplicito riconoscimento del debito da parte dell'Amministrazione AN debitrice, idoneo ad escludere radicalmente che gravi sulla ricorrente l'onere di provare l'esistenza del diritto alla restituzione dell'imposta versata in eccesso e dei relativi interessi.
A riprova dell'esistenza del credito chiesto a rimborso, la ricorrente poi osserva che, come risulta dalle dichiarazione annuale, una parte della somma richiesta a rimborso scaturisce da ritenute d'acconto subite su utili da partecipazione certificate da un mod RAD su dividendi azioni ICCREA allegato alla dichiarazione annuale recante la “distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione modd.760”; parimenti la residua somma richiesta a rimborso deriva da ritenute d'acconto operate su interessi maturati su depositi e conti correnti bancari e postali, nonché su interessi maturati su obbligazioni, somme che risultano da 18 certificati dei sostituti d'imposta riguardanti le distinte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari soggetti a ritenuta e da 25 certificati dei sostituti d'imposta riguardanti le distinte degli interessi sui c/c bancari parimenti allegati alle dichiarazioni Modd.760 presentata all'Amministrazione AN .
In considerazione di ciò nella fattispecie trova applicazione l'art.6, comma 4, della legge n. 212/2000 il quale dispone che “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione AN o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.
In conclusione ne consegue che deve essere riconosciuto alla ricorrente il diritto al rimborso delle somme richieste, come in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nel testo del dispositivo di seguito formulato onde rientrare nei limiti della dimensione prevista dal processo telematico, il cui spazio non avrebbe altrimenti consentito la pubblicazione del dispositivo medesimo nel contenuto precedentemente depositato, ferma restando ovviamente la sostanza delle statuizioni decise.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA, riuniti i ricorsi in epigrafe li accoglie e, per l'effetto, riconosce all'Istituto ricorrente il diritto al rimborso delle somme, comprensive di sorte capitale e interessi, di seguito indicate: a) RGR 525/2025, €.189.904,21, oltre interessi a decorrere dal 1°.
1.2025 sino al soddisfo;
b) RGR 526/2025, €.159.558,27, oltre interessi dal 1°.
1.2025 sino al soddisfo;
c) RGR 527/2025,
€.244.250,82, oltre interessi dal 1°.
1.2025 sino al soddisfo;
d) RGR 528/2025, €.1.149.396,42, oltre interessi dal 1°.
1.2025 sino al soddisfo. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 3.500,00, oltre accessori e spese se dovute.
Cosi deciso in Enna lì 16 Ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
OR SP NF GU CO.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente
PO SA CR, RE
CAPIZZI GIUSEPPE, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 525/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_2 (caltanissetta) S.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL. RIF. RIMB. IR
- sul ricorso n. 526/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da Ricorrente_1 E Ricorrente_2 (caltanissetta) S.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO IM IR
- sul ricorso n. 527/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_2 (caltanissetta) S.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO IM IR - sul ricorso n. 528/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_2 (caltanissetta) S - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Armando Diaz 30 - 32 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO IM IR
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1057/2025 depositato il
23/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in sostituzione dell'avv. Difensore_1 è presente l'avv. Nominativo_1 la quale insiste in atti per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: per l'ADE è presente il dott. Nominativo_2, giusta delega prot. CGTEN n. 3612 del 31/12/2024, il quale insiste in atti per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che il presente procedimento viene riunito a quelli contrassegnati con i n.ri
526/2024 – 527/2024 e 528/2024 per connessione oggettiva e soggettiva.
Con i procedimenti riuniti dunque, la Banca_1 (Caltanissetta), nella qualità di società risultante dalla fusione tra la “Banca_1
” e la “Banca_1 Ricorrente_2”, a sua volta incorporante la “ Banca_1.”, assistita dal Prof. Avv. Difensore_1, nei quale per tutti veniva proposto opposizione ricorso il silenzio serbato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di
Enna relative alle istanze di rimborso, quale credito vantato a titolo di IRPEG, con il quale con i rispettivi ricorsi chiedeva a) per l'anno d'imposta 1987 la somma di €.189.904,21 (di cui €.76.163,45 in linea capitale ed €.113.740,76, per interessi maturati fino al 31.12.2024), oltre gli interessi maturati e maturandi a decorrere dal 1.1.2025 sino al soddisfo.
b) per l'anno d'imposta 1988 la somma di €.159.558,27 (di cui €.66.508,29 in linea capitale ed €.93.049,98, per interessi maturati fino al 31.12.2024), oltre gli interessi maturati e maturandi a decorrere dal 1.1.2025 sino al soddisfo c) per l'anno d'imposta 1989 la somma di €.244.250,82 (di cui €.105.975,92 in linea capitale ed €.138.274,90, per interessi maturati fino al 31.12.2024), oltre gli interessi maturati e maturandi a decorrere dal 1.1.2025 sino al soddisfo.
d) per l'anno d'imposta 1990 la somma di €. €.1.149.396,42 (di cui €.519.976,04 in linea capitale ed
€ 629.420,38, per interessi maturati fino al 31.12.2024), oltre gli interessi maturati e maturandi a decorrere dal 1.1.2025 sino al soddisfo.
La vicenda nasce dal fatto che l'odierna ricorrente negli anni in controversia negli oggetto di controversia presentava regolare mod. “760/88 – 760/89 – 760/90 e 760/91”, relativi alle dichiarazione dei redditi prodotti nel 1987 – 1988 – 1989 - 1990.
In seno a tali dichiarazioni la banca, a seguito delle variazioni in aumento e in diminuzione al risultato del conto dei profitti e delle perdite, indicava:
-per l'anno 1987 un reddito ai fini dell'IRPEG di £.73.073.000 e tale reddito dichiarato veniva azzerato scomputando perdite derivanti da periodi d'imposta precedenti.
In considerazione delle ritenute d'acconto subite, pari complessivamente a £.724.986.000, e del credito d'imposta sui dividendi, di £.12.375.000, dalla dichiarazione emergeva un credito di £.737.361.000
(£.724.986.000 + £.12.375.000 = £.737.361.000), di cui la banca chiedeva il rimborso che, a seguito di richiesta veniva accordato limitatamente all'importo di €. 589.888,000 pari all'80% del credito IRPEG risultante dalla dichiarazione annuale.
-per l'anno 1988, indicava il reddito ai fini dell'IRPEG di £.
9.900.000 e la relativa imposta dovuta di £.
2.673.000 ed in considerazione delle ritenute d'acconto subite, pari complessivamente a £.990.621.000, e del credito d'imposta sui dividendi, di £.9.900.000, dalla dichiarazione emergeva un credito di £.997.848.000
(£.990.621.000 + £.9.900.000 = £.1.000.521.000; £.1.000.521.000 - £.2.673.000 = £.997.848.000), di cui la banca chiedeva il rimborso che, a seguito di richiesta veniva accordato il credito richiesto mediante assegnazione di titoli di stato limitatamente all'importo di €. 869.070,00, oltre interessi maturati,
-per l'anno 1989 in seno a tale dichiarazione la banca, a seguito delle variazioni in aumento e in diminuzione al risultato del conto dei profitti e delle perdite, indicava il reddito ai fini dell'IRPEG di £.364.459.000 che veniva azzerato scomputando perdite derivanti da periodi di imposta precedenti che a seguito di richiesta veniva rimborsato mediante assegnazione di titoli di stato limitatamente all'importo di €. 820.792,00, oltre interessi pari all'80& del credito IRPEG risultante dalla dichiarazione.
-per l'anno 1990 in seno a tale dichiarazione la banca, a seguito delle variazioni in aumento e in diminuzione al risultato del conto dei profitti e delle perdite, indicava una perdita ai fini dell'IRPEG di £. 479-959.000, con la relativa imposta parti a £. 129.589.000.
In considerazione delle ritenute d'acconto subite, pari complessivamente a £.
1.136.403.000 dalla dichiarazione emergeva un credito di £.1.006.814.000 (£.1.136.403.000 - £. 129.589.000 = £.1.006.814.000), di cui la banca chiedeva il rimborso. Con atti depositati si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Enna, che innanzitutto faceva presente che, come da ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, la contribuente, avrebbe presentato apposite istanze di rimborso, circostanze allo stato non provate dalla documentazione versata in atti e che in ogni caso, ancorché non rilevante ai fini della decisione della causa.
La resistente eccepiva poi la violazione degli articoli 2935 e 2946 c.c. per l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso, dal momento che l'istanza è stata presentata oltre il termine di cui all'art.2946 c.c.
Per l'Agenzia nel caso di specie sarebbe pacifico che i crediti dei quali la contribuente chiede il rimborso siano maturati negli anni d'imposta in contestazione ed esposti nelle dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, tra l'esposizione dei crediti nelle dichiarazioni e le domande di rimborso è decorso il termine di prescrizione decennale.
In particolare, circa l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso eccepite dalla resistente, la ricorrente rilevava come nei casi di specie sia preclusa all'Amministrazione AN la possibilità di eccepire la prescrizione del credito vantato dall'Istituto, secondo quanto previsto dall'art.2, comma 58, della legge
24.12.2003, n.350.
Ai sensi di tale norma “nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle Entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti”.
La norma è chiara nel prevedere che, limitatamente al rimborso dell'IRPEF e dell'IRPEG emergenti dalle dichiarazioni annuali presentate fino al 30 giugno dei rispettivi anni 1997 – 1998 – 1999 e 2000 l'Agenzia delle Entrate deve provvedere all'erogazione delle relative somme “senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti”. La natura precettiva della norma, che impone all'Amministrazione AN di astenersi dall'eccepire la prescrizione, sarebbe significativamente confermata dalle SS.UU. della Corte di cassazione nella sentenza n.12284 del 7.5.2024.
Se, dunque, per effetto della norma richiamata è preclusa all'Amministrazione la possibilità di eccepire la prescrizione, per la ricorrente non resta che ritenere illegittimo il rifiuto tacito dell'Amministrazione AN
e spettante il diritto al rimborso delle somme risultanti dai Modd.760 relativi agli anni imposta oggetto di contestazione.
In ogni caso, pur volendo prescindere dal chiaro tenore del richiamato art.2, comma 58, della legge n.350/2003, nel caso di specie la prescrizione non può comunque essere eccepita dall'Ufficio, atteso che la Banca_2 e Banca_1, la Banca_1
, la Banca_1 “Ricorrente_2” di Caltanissetta e Pietraperzia e, infine, la Banca_1 (Caltanissetta) hanno ripetutamente interrotto il termine di prescrizione sia prima che dopo l'entrata in vigore della L. 350/03 (1°.1.2004) come risulta dalle istanze depositate in atti e dall'istanza depositata in sede di costituzione in giudizio, istanze di rimborso sempre presentate entro il termine decennale e quindi la prescrizione non è mai intervenuta.
Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che controparte abbia inteso contestare l'esistenza del diritto perché la Banca non avrebbe assolto all'onere di provarne l'esistenza, la ricorrente osserva che l'esistenza del credito esposto nella dichiarazione dei redditi presentata dalla Banca è stata espressamente riconosciuta dall'Ufficio delle Imposte Dirette di Enna.
Invero, a seguito di apposita richiesta formulata dalla Banca, l'Ufficio ha certificato alla “
Banca_1” l'esistenza del credito IRPEG risultante dai Modd. 760 egli anni oggetto di richiesta, precisando che tale credito era oggetto di “procedura di rimborso attualmente in fase istruttoria”.
Si tratta di un esplicito riconoscimento del debito da parte dell'Agenzia delle entrate debitrice, idoneo ad escludere radicalmente che gravi sulla ricorrente l'onere di provare l'esistenza del diritto alla restituzione dell'imposta versata in eccesso e dei relativi interessi.
È appena il caso di ricordare, infatti, che ai sensi dell'art.1988 c.c. “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”.
Per di più, come risulta dalla dichiarazione annuale, una parte della somma richiesta a rimborso scaturisce da ritenute d'acconto operate su utili da partecipazione.
In conformità alle istruzioni alla compilazione dei Modd.760/87 – 760/88 – 760/89 e 760/90 approvate con D.M. 5.3.1986, la Banca_2 ha allegato alle dichiarazioni presentate all'Amministrazione AN i relativi modelli RAD su dividendi azioni ICCREA”.
Altra parte della somma richiesta a rimborso scaturisce da ritenute d'acconto operate su interessi maturati su depositi e conti correnti bancari e postali, nonché su interessi maturati su obbligazioni.
Anche in questo caso, in conformità alle istruzioni alla compilazione dei Modd.760 approvate con D.M. 5.3.1986, la Banca_2 ha allegato alle dichiarazioni presentate all'Amministrazione AN i certificati dei sostituti d'imposta riguardanti le distinte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari soggetti a ritenuta” e altrettanti certificati dei sostituti d'imposta riguardanti le distinte degli interessi sui c/c bancari” (cfr. la pagina della dichiarazione annuale recante la
“distinta dei prospetti e documenti allegati alle dichiarazioni modd.760.
Se, com'è vero, il Mod. RAD e i certificati delle ritenute sono stati allegati alla dichiarazione già in possesso dell'Amministrazione AN, si applica l'art.6, comma 4, della legge n.212/2000, secondo cui “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione AN o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.
Nessun dubbio, pertanto, può sussistere ad avviso della ricorrente con riguardo alla circostanza che, avendo la banca pienamente assolto all'onere della prova, il credito richiesto a rimborso esiste ed è spettante.
Da ciò consegue che nessun motivo logico e giuridico può porsi a fondamento del rifiuto tacito dell'Amministrazione AN di rimborsare le somme indicate.
All'odierna udienza le parti presenti concludevano come da separato verbale e il giudizio veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte sul silenzio rifiuto maturato relativo ad una istanza di rimborso -trasmesse all'Ufficio di un credito d'imposta vantato a titolo di IRPEG che la Banca_2 aveva esposto nel mod. “760/86-760/87-760/88 e 770/89” presentati per i redditi prodotti nel 1987 – 1988 – 1989 -
1990.
Sul punto l'eccezione della resistente - secondo cui tra l'esposizione dei crediti nelle dichiarazioni e la domanda di rimborso sarebbe decorso il termine di prescrizione decennale – appare infondata sotto diversi profili.
Ed invero, come risulta dai documenti versati in atti con le note prodotte in atti, la ricorrente ha presentato apposite istanze di rimborso, talché, apparendo evidente che con le stesse il termine decennale di prescrizione sia stato a quelle date interrotto, la censura mossa dall'Agenzia va disattesa.
D'altra parte, nella fattispecie, come puntualmente rileva la ricorrente, ai sensi dell'art.2, comma 58, della legge 24.12.2003, n.350 è preclusa all'Amministrazione AN la possibilità di eccepire la prescrizione del credito vantato dall'Istituto.
Tale norma, infatti, dispone che “nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle Entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e
IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno di ogni anno di riferimento, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti”.
La natura precettiva della norma, che impone all'Amministrazione AN di astenersi dall'eccepire la prescrizione relativamente alle eccedenze, come nella fattispecie, IRPEG emergenti dalle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997 -1998 – 1999 e 2000, è confermata della Corte di cassazione a
SS.UU. nella sentenza n.12284 del 7.5.2024.
La ricorrente, infine, osserva che l'esistenza del credito esposto nelle dichiarazioni dei redditi presentate dalla Banca è stata espressamente riconosciuta dell'Ufficio delle Imposte Dirette di Enna che, a seguito di apposita richiesta formulata dalla Banca e con la nota di produzione di documenti, ha certificato alla “ Banca_1 ” l'esistenza del credito IRPEG, come già esposti e risultanti dai Modd. 760 degli anni di riferimento, precisando che tale credito era oggetto di “procedura di rimborso attualmente in fase istruttoria”.
Correttamente la ricorrente conclude che si tratta di un esplicito riconoscimento del debito da parte dell'Amministrazione AN debitrice, idoneo ad escludere radicalmente che gravi sulla ricorrente l'onere di provare l'esistenza del diritto alla restituzione dell'imposta versata in eccesso e dei relativi interessi.
A riprova dell'esistenza del credito chiesto a rimborso, la ricorrente poi osserva che, come risulta dalle dichiarazione annuale, una parte della somma richiesta a rimborso scaturisce da ritenute d'acconto subite su utili da partecipazione certificate da un mod RAD su dividendi azioni ICCREA allegato alla dichiarazione annuale recante la “distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione modd.760”; parimenti la residua somma richiesta a rimborso deriva da ritenute d'acconto operate su interessi maturati su depositi e conti correnti bancari e postali, nonché su interessi maturati su obbligazioni, somme che risultano da 18 certificati dei sostituti d'imposta riguardanti le distinte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari soggetti a ritenuta e da 25 certificati dei sostituti d'imposta riguardanti le distinte degli interessi sui c/c bancari parimenti allegati alle dichiarazioni Modd.760 presentata all'Amministrazione AN .
In considerazione di ciò nella fattispecie trova applicazione l'art.6, comma 4, della legge n. 212/2000 il quale dispone che “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione AN o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.
In conclusione ne consegue che deve essere riconosciuto alla ricorrente il diritto al rimborso delle somme richieste, come in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nel testo del dispositivo di seguito formulato onde rientrare nei limiti della dimensione prevista dal processo telematico, il cui spazio non avrebbe altrimenti consentito la pubblicazione del dispositivo medesimo nel contenuto precedentemente depositato, ferma restando ovviamente la sostanza delle statuizioni decise.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA, riuniti i ricorsi in epigrafe li accoglie e, per l'effetto, riconosce all'Istituto ricorrente il diritto al rimborso delle somme, comprensive di sorte capitale e interessi, di seguito indicate: a) RGR 525/2025, €.189.904,21, oltre interessi a decorrere dal 1°.
1.2025 sino al soddisfo;
b) RGR 526/2025, €.159.558,27, oltre interessi dal 1°.
1.2025 sino al soddisfo;
c) RGR 527/2025,
€.244.250,82, oltre interessi dal 1°.
1.2025 sino al soddisfo;
d) RGR 528/2025, €.1.149.396,42, oltre interessi dal 1°.
1.2025 sino al soddisfo. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 3.500,00, oltre accessori e spese se dovute.
Cosi deciso in Enna lì 16 Ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
OR SP NF GU CO.