Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione rigettata

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione sia per l'interruzione del termine decennale dovuta alle istanze di rimborso presentate dalla ricorrente, sia per l'applicazione dell'art. 2, comma 58, della L. 350/2003, che preclude all'Amministrazione finanziaria di eccepire la prescrizione per i rimborsi IRPEG emergenti dalle dichiarazioni.

  • Accolto
    Riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione

    La Corte concorda sul fatto che il riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione esclude l'onere della ricorrente di provare l'esistenza del diritto al rimborso.

  • Accolto
    Allegazione documentale dei crediti

    La Corte ritiene applicabile l'art. 6, comma 4, della L. 212/2000, secondo cui non possono essere richiesti al contribuente documenti già in possesso dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione rigettata

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione sia per l'interruzione del termine decennale dovuta alle istanze di rimborso presentate dalla ricorrente, sia per l'applicazione dell'art. 2, comma 58, della L. 350/2003, che preclude all'Amministrazione finanziaria di eccepire la prescrizione per i rimborsi IRPEG emergenti dalle dichiarazioni.

  • Accolto
    Riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione

    La Corte concorda sul fatto che il riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione esclude l'onere della ricorrente di provare l'esistenza del diritto al rimborso.

  • Accolto
    Allegazione documentale dei crediti

    La Corte ritiene applicabile l'art. 6, comma 4, della L. 212/2000, secondo cui non possono essere richiesti al contribuente documenti già in possesso dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione rigettata

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione sia per l'interruzione del termine decennale dovuta alle istanze di rimborso presentate dalla ricorrente, sia per l'applicazione dell'art. 2, comma 58, della L. 350/2003, che preclude all'Amministrazione finanziaria di eccepire la prescrizione per i rimborsi IRPEG emergenti dalle dichiarazioni.

  • Accolto
    Riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione

    La Corte concorda sul fatto che il riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione esclude l'onere della ricorrente di provare l'esistenza del diritto al rimborso.

  • Accolto
    Allegazione documentale dei crediti

    La Corte ritiene applicabile l'art. 6, comma 4, della L. 212/2000, secondo cui non possono essere richiesti al contribuente documenti già in possesso dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione rigettata

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione sia per l'interruzione del termine decennale dovuta alle istanze di rimborso presentate dalla ricorrente, sia per l'applicazione dell'art. 2, comma 58, della L. 350/2003, che preclude all'Amministrazione finanziaria di eccepire la prescrizione per i rimborsi IRPEG emergenti dalle dichiarazioni.

  • Accolto
    Riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione

    La Corte concorda sul fatto che il riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione esclude l'onere della ricorrente di provare l'esistenza del diritto al rimborso.

  • Accolto
    Allegazione documentale dei crediti

    La Corte ritiene applicabile l'art. 6, comma 4, della L. 212/2000, secondo cui non possono essere richiesti al contribuente documenti già in possesso dell'amministrazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 21
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo