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Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2023, n. 9735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9735 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30080/2020 R.G. proposto da NI TI, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Staniscia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Crescenzio 20
- ricorrente -
contro GENERALI ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Annapaola OR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Pinturicchio, 204
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 17171 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 10/09/2019; Civile Sent. Sez. 3 Num. 9735 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 12/04/2023 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA RI OL, che ha concluso per la cassazione senza rinvio della pro- nuncia impugnata;
letta la memoria della controricorrente. RILEVATO CHE: ― nella procedura espropriativa presso terzi promossa da NI ET nei confronti della debitrice Generali Italia S.p.A., il giudice dell’esecuzione – con ordinanza del 13-14/12/2016 – assegnava alla creditrice procedente il credito oggetto del pignoramento, di entità ido- nea (Euro 17.942,47) a soddisfare integralmente il titolo esecutivo e le spese dell’esecuzione forzata;
― la debitrice proponeva opposizione (ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ.) avverso la predetta ordinanza, chiedendone l’annullamento o la revoca, perché in una precedente procedura espropriativa la ET aveva già ottenuto l’assegnazione dell’importo di Euro 17.330,05 e aveva omesso di dare atto del pregresso integrale soddisfacimento della pretesa creditoria;
― con la sentenza n. 17171 del 10/9/2019, il Tribunale di Roma ac- coglieva parzialmente l’opposizione – qualificata ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. – e revocava (in parte) l’ordinanza di assegnazione;
― avverso la predetta decisione NI ET proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
resisteva con controricorso la Ge- nerali Italia S.p.A.; ― all’esito della pubblica udienza del 18/10/2022, il Collegio – con ordinanza interlocutoria n. 33056 del 9/11/2022 – rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite relativa a que- stioni riguardanti la specialità della procura nel giudizio di cassazione;
3 ― per la trattazione della controversia è stata successivamente fis- sata l’udienza pubblica del 14/2/2023; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conver- sione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato una tempestiva richiesta di discussione orale;
― nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero conclu- deva per la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, perché l’azione spiegata da Generali Italia – da riqualificare come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. svolta successiva alla conclusione della pro- cedura – era improponibile;
― la controricorrente depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE ― in via preliminare, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U , Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, Rv. 666374-01, dev’essere respinta l’eccezione della controricorrente di invalidità, per difetto di specialità, della procura rilasciata da NI ET all’Avv. Nicola Sta- niscia;
― è superfluo illustrare i motivi d’impugnazione, in quanto il grado di merito della presente controversia risulta inficiato da una nullità pro- cessuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio;
― infatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine, perché il terzo pignorato (la cui identificazione non risulta nemmeno dal ricorso) non ha mai preso parte al giudizio;
― in proposito, si osserva che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, a cui 4 si conforma, tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189-01); ― la non integrità originaria del contraddittorio determina la cassa- zione della decisione impugnata con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al giudice di merito per provvedere all’integrazione del contraddittorio;
― si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in per-
- ricorrente -
contro GENERALI ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Annapaola OR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Pinturicchio, 204
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 17171 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 10/09/2019; Civile Sent. Sez. 3 Num. 9735 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 12/04/2023 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA RI OL, che ha concluso per la cassazione senza rinvio della pro- nuncia impugnata;
letta la memoria della controricorrente. RILEVATO CHE: ― nella procedura espropriativa presso terzi promossa da NI ET nei confronti della debitrice Generali Italia S.p.A., il giudice dell’esecuzione – con ordinanza del 13-14/12/2016 – assegnava alla creditrice procedente il credito oggetto del pignoramento, di entità ido- nea (Euro 17.942,47) a soddisfare integralmente il titolo esecutivo e le spese dell’esecuzione forzata;
― la debitrice proponeva opposizione (ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ.) avverso la predetta ordinanza, chiedendone l’annullamento o la revoca, perché in una precedente procedura espropriativa la ET aveva già ottenuto l’assegnazione dell’importo di Euro 17.330,05 e aveva omesso di dare atto del pregresso integrale soddisfacimento della pretesa creditoria;
― con la sentenza n. 17171 del 10/9/2019, il Tribunale di Roma ac- coglieva parzialmente l’opposizione – qualificata ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. – e revocava (in parte) l’ordinanza di assegnazione;
― avverso la predetta decisione NI ET proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
resisteva con controricorso la Ge- nerali Italia S.p.A.; ― all’esito della pubblica udienza del 18/10/2022, il Collegio – con ordinanza interlocutoria n. 33056 del 9/11/2022 – rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite relativa a que- stioni riguardanti la specialità della procura nel giudizio di cassazione;
3 ― per la trattazione della controversia è stata successivamente fis- sata l’udienza pubblica del 14/2/2023; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conver- sione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato una tempestiva richiesta di discussione orale;
― nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero conclu- deva per la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, perché l’azione spiegata da Generali Italia – da riqualificare come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. svolta successiva alla conclusione della pro- cedura – era improponibile;
― la controricorrente depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE ― in via preliminare, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U , Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, Rv. 666374-01, dev’essere respinta l’eccezione della controricorrente di invalidità, per difetto di specialità, della procura rilasciata da NI ET all’Avv. Nicola Sta- niscia;
― è superfluo illustrare i motivi d’impugnazione, in quanto il grado di merito della presente controversia risulta inficiato da una nullità pro- cessuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio;
― infatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine, perché il terzo pignorato (la cui identificazione non risulta nemmeno dal ricorso) non ha mai preso parte al giudizio;
― in proposito, si osserva che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, a cui 4 si conforma, tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189-01); ― la non integrità originaria del contraddittorio determina la cassa- zione della decisione impugnata con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al giudice di merito per provvedere all’integrazione del contraddittorio;
― si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in per-