Ordinanza cautelare 24 luglio 2020
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 6 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00568/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 568 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ZE VI, RI EZ, NA RI IA, CO MA, AT CA, GI CA, NAlisa OS, NO TA e RI TA, questi due ultimi in proprio e anche quali eredi di LI RA rappresentati e difesi dagli avvocati Renzo Fausto Scappini e Paola Ziviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renzo Fausto Scappini in Verona, Vicolo Ghiaia 7;
contro
il Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in Verona, piazza Bra' 1;
Brunelli S.r.l.- già Roma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del 6 aprile 2020 della Responsabile Ufficio Espropri del Comune di Verona, avente ad oggetto “riscontro all'atto di diffida e messa in mora prot. n. 91457/2020 dell'11.03.2020 e contestuale comunicazione dell'avvio del procedimento di rivisitazione della procedura espropriativa secondo quanto statuito dal Cons. St. nella sent. n. 152.2020 (prat. IO FF ed altri – rif. Leg. Prat. N. 4524-2)”;
- della nota del 5 giugno 2020 della Responsabile Ufficio Espropri del Comune di Verona, avente ad oggetto “IO FF ED ALTRI // COMUNE DI VERONA – Esecuzione della sentenza n. 152/2020 del Consiglio di Stato. Riscontro Vs atto di diffida del 20.04.2020 (rif. Leg. Prat. n. 4524-2)”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VI ZE il 26/8/2021:
della nota del 6 aprile 2020 della Responsabile Ufficio Espropri del Comune di Verona, e della nota del 5 giugno 2020 della Responsabile Ufficio Espropri del Comune di Verona, già impugnati con il ricorso introduttivo;
del decreto n. 89189 del 13 agosto 2021 con il quale il Comune di Verona ha espropriato le aree dei ricorrenti necessarie per l'attuazione del piano di lottizzazione in località Cadidavid, via Campanile Vecchio atto;
della nota del 29 marzo 2021 con la quale il Comune di Verona ha notificato, ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.P.R. 327/2001, l'elenco dei beni da espropriare, con l'indicazione della somma offerta per la loro espropriazione;
della stima comunicata all'Ufficio Espropri dall'U.O. Estimo Beni Pubblici con lettera del 24 marzo 2021 ivi compresa la qualificazione della destinazione urbanistica dell'area attribuita dal Comune di Verona sulla base del C.D.U. storico rilasciato in data 19.05.2020 (prot. n. 142338) e precisamente della destinazione urbanistica “a strada” (extra ambito di P.d.L. n. 714_597), documento di stima mai inviato;
della nota del 14 giugno 2021 della responsabile dell'Ufficio espropri del Comune di Verona e dell'allegata nota del 31 maggio 2021 (prot. n. 182613/2021) con la quale l'U.O. Estimo Beni Pubblici ha confermato la qualificazione urbanistica dell'area già attribuita con stima del 24/03/2021;
delle determinazioni n. 2477 e 2478 del 15 giugno 2021 con i quali il Comune di Verona, ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.P.R. 327/2001, ha determinato in via provvisoria l'indennità di esproprio, individuata complessivamente in euro 828,00.
della lettera del 21 luglio 2021 (prot. n. 248066/2021) con la quale il Comune di Verona ha chiesto la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio alla Commissione Provinciale, lettera mai ricevuta;
di ogni altro atto connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l'area oggetto di esproprio ha già subito la trasformazione materiale in strada, collaudata il 26.2.2010, in esecuzione del precedente decreto di esproprio del 2006 poi annullato dal Consiglio di Stato per incompetenza della Provincia;
Considerato altresì che l'interesse dei ricorrenti all' acquisizione sanante, in luogo della impugnata rinnovazione della espropriazione da parte dell'autorità effettivamente competente, ha natura sostanzialmente economica, e non è suscettibile di subire alcun pregiudizio nelle more della decisione della causa in merito;
Ritenuto che ciò valga altresì per l'aspirazione dei ricorrenti all' assunzione del più favorevole stato di fatto (giardino privato come in origine, ovvero strada come nell' attualità), quale parametro di determinazione del ristoro patrimoniale cui hanno diritto;
Ritenuto pertanto che l'istanza cautelare non possa essere accolta per mancanza del presupposto del "periculum in mora";
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), Respinge la domanda cautelare.
Spese a carico di parte ricorrente, liquidate in euro 1000 (mille) e oneri di legge
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
RIgiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO