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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1113/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1113/2022, avente ad oggetto “opposizione a cartella di pagamento”
promossa da
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te Parte_1 P.IVA_1 domiciliata a Crotone in via Pastificio n. 1; rappresentata e difesa dall'Avv. Marco De Meo, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Catanzaro in via A. Daniele, n. 24; rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Possidente, giusta procura in atti;
OPPOSTA
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, legalmente domiciliata a Catanzaro in via Gioacchino Da Fiore, n. 34; rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
TERZA CHIAMATA
-1-
Conclusioni
All'udienza del 13.06.2025, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa come da verbale in atti e la causa viene decisa con la pronuncia della presente sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09
e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ha proposto opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 13320200008542292000, notificatale in data 08.02.2022, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma pari ad euro 13.786,52, dovuto a titolo di recupero crediti per onorari di causa liquidati in favore dell : a) dal Controparte_2
Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 121/2006; b) dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 962/2010.
A sostegno della propria iniziativa processuale ha eccepito un unico motivo di opposizione, ossia la prescrizione del credito precettato con la cartella de qua.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare che non esiste alcun debito dell'odierno attore nei confronti dell'esattore e, comunque, che l'eventuale diritto di credito vantato e di cui alla cartella di pagamento
n.1332020008542292000 notificata alla in data 8.02.2022 risulta già estinto per Parte_1 prescrizione;
2) per l'effetto annullare la cartella di pagamento n.1332020008542292000 notificata alla Parte_1 in data 8.02.2022;
[...]
3) condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l Controparte_3
, la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione processuale in ordine alle
[...] questioni afferenti al merito della pretesa creditoria, contestato il motivo di opposizione ex adverso proposto ed insistito, quindi, per il rigetto della domanda attorea.
Ha quindi concluso come di seguito:
-2- «1) In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'estraneità di al rapporto di debito-credito Controparte_3 dedotto in giudizio e sottostante alla richiesta di pagamento, in quanto solo Agente della Riscossione e, per l'effetto, pronunciare la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa;
2) Nel merito:
- accertare e dichiarare la legittimità dell'azione posta in essere dal nell'emanazione CP_4 degli atti impugnati;
- per l'effetto rigettare l'opposizione, così come proposta e formulata, nei confronti del CP_4 resistente, in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare l'intimazione di pagamento n.1332020
0008542292- 000.
3) Con condanna alle spese di lite».
3. - All'udienza del 10.11.2022, su richiesta della stessa parte opponente, il precedente titolare del fascicolo ha autorizzato la chiamata in causa dell . Controparte_2
4. - Costituitasi quest'ultima, contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, ha così concluso:
«1) Rigettare la domanda;
2) con vittoria di spese ed onorari di lite».
5. - Subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato a far data dal 12.03.2024 ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'odierna udienza del
13.06.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dall . Controparte_3
Sul punto, infatti, va ribadito che, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ed al di fuori delle ipotesi di opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'esattore, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva (cfr. Cass. Civ., ord. 12.02.2024 n. 3870).
Tuttavia, non è esclusa la possibilità per le parti (ossia per l'opponente in sede di azione o per l'opposta tramite chiamata in causa) di estendere il contraddittorio anche nei confronti dell'Ente Impositore.
3. - Tanto premesso, l'unico motivo di opposizione risulta infondata nel merito.
3.1. - Invero, premesso che il diritto credito precettato trae origine da due sentenze
(segnatamente, la n. 121/2006 del Tribunale di Catanzaro e la n. 962/2010 della Corte di Appello di Catanzaro), deve escludersi che lo stesso possa ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, atteso che il decorso del relativo termine decennale risulta interrotto per effetto dell'intimazione ad adempiere che l ha notificato alla Controparte_2 Parte_1 Pt_2
-3- incontroverso tra le parti e, in ogni caso documentalmente provato (cfr. documenti allegati alla comparsa di costituzione) – in data 23.10.2013.
3.2 - Ne consegue che, anche a voler prescindere dalla c.d. sospensione COVID di cui all'art. 68 comma 4 bis lett. B del D.L. 18/2020, il termine di prescrizione non può ritenersi definitivamente maturato alla data dell'08.02.2022 in cui è stata notificata la cartella di pagamento per cui è causa.
4. - Sulla scorta delle considerazioni esposte, pertanto, l'opposizione non può che essere respinta.
*********************
Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1113/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta, per le ragioni esposte in parte motiva, l'opposizione;
2. condanna parte opponente a rifondere all e Controparte_3 all le spese di lite, liquidate - per ciascuna - in € 1.700,00 a titolo di Controparte_2 compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, in data 13.06.2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
-4-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1113/2022, avente ad oggetto “opposizione a cartella di pagamento”
promossa da
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te Parte_1 P.IVA_1 domiciliata a Crotone in via Pastificio n. 1; rappresentata e difesa dall'Avv. Marco De Meo, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Catanzaro in via A. Daniele, n. 24; rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Possidente, giusta procura in atti;
OPPOSTA
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, legalmente domiciliata a Catanzaro in via Gioacchino Da Fiore, n. 34; rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
TERZA CHIAMATA
-1-
Conclusioni
All'udienza del 13.06.2025, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa come da verbale in atti e la causa viene decisa con la pronuncia della presente sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09
e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ha proposto opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 13320200008542292000, notificatale in data 08.02.2022, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma pari ad euro 13.786,52, dovuto a titolo di recupero crediti per onorari di causa liquidati in favore dell : a) dal Controparte_2
Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 121/2006; b) dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 962/2010.
A sostegno della propria iniziativa processuale ha eccepito un unico motivo di opposizione, ossia la prescrizione del credito precettato con la cartella de qua.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare che non esiste alcun debito dell'odierno attore nei confronti dell'esattore e, comunque, che l'eventuale diritto di credito vantato e di cui alla cartella di pagamento
n.1332020008542292000 notificata alla in data 8.02.2022 risulta già estinto per Parte_1 prescrizione;
2) per l'effetto annullare la cartella di pagamento n.1332020008542292000 notificata alla Parte_1 in data 8.02.2022;
[...]
3) condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l Controparte_3
, la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione processuale in ordine alle
[...] questioni afferenti al merito della pretesa creditoria, contestato il motivo di opposizione ex adverso proposto ed insistito, quindi, per il rigetto della domanda attorea.
Ha quindi concluso come di seguito:
-2- «1) In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'estraneità di al rapporto di debito-credito Controparte_3 dedotto in giudizio e sottostante alla richiesta di pagamento, in quanto solo Agente della Riscossione e, per l'effetto, pronunciare la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa;
2) Nel merito:
- accertare e dichiarare la legittimità dell'azione posta in essere dal nell'emanazione CP_4 degli atti impugnati;
- per l'effetto rigettare l'opposizione, così come proposta e formulata, nei confronti del CP_4 resistente, in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare l'intimazione di pagamento n.1332020
0008542292- 000.
3) Con condanna alle spese di lite».
3. - All'udienza del 10.11.2022, su richiesta della stessa parte opponente, il precedente titolare del fascicolo ha autorizzato la chiamata in causa dell . Controparte_2
4. - Costituitasi quest'ultima, contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, ha così concluso:
«1) Rigettare la domanda;
2) con vittoria di spese ed onorari di lite».
5. - Subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato a far data dal 12.03.2024 ed espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'odierna udienza del
13.06.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dall . Controparte_3
Sul punto, infatti, va ribadito che, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ed al di fuori delle ipotesi di opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'esattore, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva (cfr. Cass. Civ., ord. 12.02.2024 n. 3870).
Tuttavia, non è esclusa la possibilità per le parti (ossia per l'opponente in sede di azione o per l'opposta tramite chiamata in causa) di estendere il contraddittorio anche nei confronti dell'Ente Impositore.
3. - Tanto premesso, l'unico motivo di opposizione risulta infondata nel merito.
3.1. - Invero, premesso che il diritto credito precettato trae origine da due sentenze
(segnatamente, la n. 121/2006 del Tribunale di Catanzaro e la n. 962/2010 della Corte di Appello di Catanzaro), deve escludersi che lo stesso possa ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, atteso che il decorso del relativo termine decennale risulta interrotto per effetto dell'intimazione ad adempiere che l ha notificato alla Controparte_2 Parte_1 Pt_2
-3- incontroverso tra le parti e, in ogni caso documentalmente provato (cfr. documenti allegati alla comparsa di costituzione) – in data 23.10.2013.
3.2 - Ne consegue che, anche a voler prescindere dalla c.d. sospensione COVID di cui all'art. 68 comma 4 bis lett. B del D.L. 18/2020, il termine di prescrizione non può ritenersi definitivamente maturato alla data dell'08.02.2022 in cui è stata notificata la cartella di pagamento per cui è causa.
4. - Sulla scorta delle considerazioni esposte, pertanto, l'opposizione non può che essere respinta.
*********************
Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1113/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta, per le ragioni esposte in parte motiva, l'opposizione;
2. condanna parte opponente a rifondere all e Controparte_3 all le spese di lite, liquidate - per ciascuna - in € 1.700,00 a titolo di Controparte_2 compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Crotone, in data 13.06.2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
-4-