Art. 19.
Il periodo trascorso in aspettativa non puo' eccedere complessivamente i due anni in un quinquennio.
L'aspettativa cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata. Verificandosi una causa diversa, all'ufficiale puo' essere concessa un'altra aspettativa per tale nuova causa, ma la durata complessiva non puo' superare il limite indicato nel comma precedente.
L'ufficiale che sia stato collocato in aspettativa per motivi privati non puo' esservi ricollocato per tali motivi se non siano trascorsi almeno due anni dal richiamo in servizio.
I collocamenti in aspettativa, le proroghe ed i trasferimenti da una ad altra aspettativa sono disposti con decreto Ministeriale.
Il periodo trascorso in aspettativa non puo' eccedere complessivamente i due anni in un quinquennio.
L'aspettativa cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata. Verificandosi una causa diversa, all'ufficiale puo' essere concessa un'altra aspettativa per tale nuova causa, ma la durata complessiva non puo' superare il limite indicato nel comma precedente.
L'ufficiale che sia stato collocato in aspettativa per motivi privati non puo' esservi ricollocato per tali motivi se non siano trascorsi almeno due anni dal richiamo in servizio.
I collocamenti in aspettativa, le proroghe ed i trasferimenti da una ad altra aspettativa sono disposti con decreto Ministeriale.