TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/11/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori Magistrati: dr. Gabriella Canto Presidente dr. SS SC Giudice dr. Giuliana Guardo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 936/2025 V.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente
DA
, nata a [...] Parte_1
(CL), in data 18.9.1970, (c.f. ), e Avv. CodiceFiscale_1 Pt_2
, nato a [...], in data [...], (c.f. Pt_3 C.F._2
), rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'Avv. Gabriella
[...]
AN MO (pec: , Email_1 presso il cui studio sito a Caltanissetta, Viale della Regione n. 146, sono elettivamente domiciliati.
*****
Conclusioni delle parti: con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.9.2025, entrambe le parti hanno chiesto l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. non si è opposto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 26.5.2025 dott.ssa Pt_1
e avv. hanno esposto: di avere Parte_1 Pt_2 Pt_3 contratto matrimonio a Roma (RM), in data 27.3.2008, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2008, parte II, Serie A01, n. 100; che da tale unione è nato il figlio il Persona_1
24.11.2010; che con decreto cron. n. 4572/2018 del 18-19.7.2018 il
Tribunale di Caltanissetta aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza del 12.6.2018.
Sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge ed alla mancata ricostituzione del rapporto coniugale, le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17.9.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. non si è opposto.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto non contraria all'ordinamento e conforme all'interesse del figlio minore.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma (RM), in data 27.3.2008 da e , trascritto nei registri Parte_4 Parte_1 dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2008, parte II, Serie A01,
n. 100; omologa gli accordi intervenuti tra le parti;
nulla sulle spese.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 7.11.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
SS SC