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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/10/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
2604/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AC
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2604 /2022 R.G., promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in FLORIDIA,
VIA PALESTRO N. 94, presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA ANTONELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice contro
(c.f. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
21/09/1980 e residente in [...]-interno 1;
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 15.9.2022); rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26.6.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 27.5.2022 , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con a SOLARINO in data 25.5.2000, nel CP_1 corso del quale sono nati i figli (il 16.4.2000), ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente, (il 6.3.2003) e (il 27.3.2004), Persona_2 Per_3 entrambi maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, che con sentenza, pubblicata in data 6.05.2016, il Tribunale di Siracusa, pronunciava la separazione tra le parti, chiedeva al Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione con rideterminazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente per i figli ad euro 300,00, avendo il figlio raggiunto Per_1
l'indipendenza economica.
All'udienza del 13.9.2022 il Presidente, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, né compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio e, ritenuto di non aver assumere provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza, nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa per il giorno 2.2.2023.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore, constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione al convenuto non comparso, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 26.6.2025 il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
La domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 5 Ciò premesso, passando al merito, ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte attrice sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile in FLORIDIA in data 25.5.2000, si sono separati con sentenza n. 866/2019 del Tribunale di Siracusa, pubblicata in data
6.5.2016. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 27.5.2022), non avendo l'attrice avuto più contatti con il marito dalla separazione, né essendosi del resto il convenuto costituito prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia de quo.
Deve infatti ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le altre statuizioni.
Nessuna statuizione, invece, deve essere adottata in ordine al regime di affidamento, collocamento dei figli e alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, essendo tutti i figli oggi divenuti maggiorenni.
Quanto alla domanda di mantenimento avanzata da parte attrice per i figli e Persona_2
, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti (rispettivamente di anni Per_3
22 e 21), ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio, debbano confermarsi le statuizioni assunte in sede di separazione personale delle parti in causa, non essendo emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate all'epoca. Deve, pertanto, confermarsi la misura del contributo paterno al mantenimento dei figli e Persona_2
, maggiorenni ed incontestatamente non economicamente indipendenti, i quali Per_3 vivono con la genitrice e con la sua nuova famiglia, nella misura mensile di € 150,00, ciascuno, somma che per prassi di questo Tribunale è posta a carico del genitore onerato nelle situazioni di comprovata difficoltà economica.
Nulla deve oggi prevedersi come contributo al mantenimento di , il quale ha Per_1 raggiunto l'autonomica economica.
pagina 3 di 5 Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio, determinate secondo il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di Siracusa.
Le spese di lite, alla luce della natura del giudizio e della contumacia del convenuto, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in SOLARINO il 25/05/2000, tra e , Parte_1 CP_1 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
SOLARINO dell'anno 2000, al n. 5, Parte I;
2. pone a carico pone a carico di , l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento dei figli e mediante versamento Persona_2 Per_3 alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di
€ 300,00 complessivi, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat (Foi), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli da individuarsi secondo le
Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di
Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pubblicate il
30.1.2020;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOLARINO di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4. spese di lite irripetibili;
5. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1);
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 23.10.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AC
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2604 /2022 R.G., promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in FLORIDIA,
VIA PALESTRO N. 94, presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA ANTONELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice contro
(c.f. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
21/09/1980 e residente in [...]-interno 1;
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 15.9.2022); rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26.6.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 27.5.2022 , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con a SOLARINO in data 25.5.2000, nel CP_1 corso del quale sono nati i figli (il 16.4.2000), ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente, (il 6.3.2003) e (il 27.3.2004), Persona_2 Per_3 entrambi maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, che con sentenza, pubblicata in data 6.05.2016, il Tribunale di Siracusa, pronunciava la separazione tra le parti, chiedeva al Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione con rideterminazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente per i figli ad euro 300,00, avendo il figlio raggiunto Per_1
l'indipendenza economica.
All'udienza del 13.9.2022 il Presidente, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, né compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio e, ritenuto di non aver assumere provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza, nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa per il giorno 2.2.2023.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore, constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione al convenuto non comparso, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 26.6.2025 il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
La domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 5 Ciò premesso, passando al merito, ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte attrice sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile in FLORIDIA in data 25.5.2000, si sono separati con sentenza n. 866/2019 del Tribunale di Siracusa, pubblicata in data
6.5.2016. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 27.5.2022), non avendo l'attrice avuto più contatti con il marito dalla separazione, né essendosi del resto il convenuto costituito prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia de quo.
Deve infatti ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le altre statuizioni.
Nessuna statuizione, invece, deve essere adottata in ordine al regime di affidamento, collocamento dei figli e alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, essendo tutti i figli oggi divenuti maggiorenni.
Quanto alla domanda di mantenimento avanzata da parte attrice per i figli e Persona_2
, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti (rispettivamente di anni Per_3
22 e 21), ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio, debbano confermarsi le statuizioni assunte in sede di separazione personale delle parti in causa, non essendo emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate all'epoca. Deve, pertanto, confermarsi la misura del contributo paterno al mantenimento dei figli e Persona_2
, maggiorenni ed incontestatamente non economicamente indipendenti, i quali Per_3 vivono con la genitrice e con la sua nuova famiglia, nella misura mensile di € 150,00, ciascuno, somma che per prassi di questo Tribunale è posta a carico del genitore onerato nelle situazioni di comprovata difficoltà economica.
Nulla deve oggi prevedersi come contributo al mantenimento di , il quale ha Per_1 raggiunto l'autonomica economica.
pagina 3 di 5 Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio, determinate secondo il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di Siracusa.
Le spese di lite, alla luce della natura del giudizio e della contumacia del convenuto, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in SOLARINO il 25/05/2000, tra e , Parte_1 CP_1 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
SOLARINO dell'anno 2000, al n. 5, Parte I;
2. pone a carico pone a carico di , l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento dei figli e mediante versamento Persona_2 Per_3 alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di
€ 300,00 complessivi, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat (Foi), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli da individuarsi secondo le
Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di
Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pubblicate il
30.1.2020;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOLARINO di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4. spese di lite irripetibili;
5. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1);
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 23.10.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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