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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Liborio Fazzi Presidente
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice rel.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.01.2025; ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 692/2024 R.G.A.C., promossa da:
, nato in [...], il [...] e residente a [...]
Comunale snc (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Leopardi C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Rende, in Via Don Minzoni 79 B
-ricorrente-
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, Via Plebiscito n. 15;
-resistente-
Oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.03.2024, , nato in [...], il [...], Parte_1 impugnava il provvedimento n. cat. A 12/2024 Imm/IV Sez. (Nr. 12) emesso dalla Questura di Reggio
Calabria il 21.02.2024 e notificato il 23.02.2024, brevi manu, con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale presentata in data 20.07.2023, chiedendo al Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
“annullare il provvedimento con cui il Questore di Reggio Calabria, con decreto del 21 febbraio 2024 notificato il 23 febbraio 2024, ha rigettato la domanda volta ad ottenere il rinnovo della protezione speciale avanzata dall'odierno ricorrente, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”.
Il Giudice designato, con decreto del 04.04.2024, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 07.11.2024, nel corso della quale concedeva al ricorrente un termine per rinnovare la notifica alla parte resistente, rinviando all'udienza del 23.01.2025. Si costituiva in giudizio, in data 10.01.2025, il , il quale chiedeva di rigettare il Controparte_1 ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite.
All'udienza del 23.01.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le ragioni poste a fondamento del ricorso dovranno essere esaminate al solo fine di valutare la sussistenza o meno in capo al ricorrente del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Appare a questo punto opportuno effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
In punto di diritto, si osserva che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5, c. 6, del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n. 142/2015.
In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita:
“
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; [inserito dal d.l. 130/20]
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
2 d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.
Va evidenziato che con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Giova ricordare, inoltre, che l'art. 8 CEDU prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”. (Cass. Civ. Sez. I – 28/10/2020, n. 23720).
Va evidenziato che la normativa citata - ancorché modificata dal d.l. 25/2023 e dalla legge di conversione - è applicabile al procedimento in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della l. 50/2023 secondo cui “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ciò premesso sulla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata.
Orbene, questo Tribunale ritiene di poter accogliere la richiesta di “protezione speciale” di
[...]
, in ragione del pregiudizio che in caso di rimpatrio egli subirebbe nel proprio diritto Parte_1 alla vita privata, tenuto conto dei parametri di valutazione del rischio di cui al novellato art. 19 c. 1.1
TUI.
Invero, la domanda può essere accolta ravvedendo il Collegio la stabilità economica del ricorrente che ha documentato di essere inserito nel tessuto professionale italiano lavorando sulla scorta di contratti a tempo determinato stipulati nel settore dell'agricoltura.
A tal proposito, sono stati all'uopo prodotti: comunicazione obbligatoria del 10.01.2024 relativa a un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, in qualità di bracciante agricolo, presso Crisafulli
3 Carmelo, con sede in Via Cicerone n. 9 – Rosarno (RC), per il periodo dall'11.01.2024 al 31.12.2024
e coeve buste paga relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024; autocertificazione del Sig. Crisafulli Carmelo, nella quale dichiara che il ricorrente è stato assunto con la qualifica di bracciante agricolo, con contratto a tempo pieno e determinato, dal 07.02.2023 al 31.12.2023; buste paga relative al periodo lavorativo precedente, da febbraio a dicembre 2023; certificazione Unica 2023, riferita ai redditi dell'anno 2022; certificazione Unica 2024, riferita ai redditi dell'anno 2023; comunicazione obbligatoria del 14.01.2025, relativa a un nuovo contratto di lavoro a tempo pieno e determinato presso Crisafulli
Carmelo, in qualità di bracciante agricolo, per il periodo dal 15.01.2025 al 31.12.2025, a conferma che il ricorrente è attualmente occupato.
Inoltre, il ricorrente ha depositato una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestando di non possedere alcun reddito nel proprio Paese di origine e precisando che il relativo Consolato non rilascia certificazioni in merito. Ha altresì dimostrato la conoscenza della lingua italiana, presentando un certificato rilasciato dall'Università per Stranieri di Siena – Centro CILS, attestante il conseguimento del livello A2 a seguito delle prove sostenute nella sessione del 25.07.2019.
La conoscenza della lingua italiana e l'inserimento nel mercato del lavoro dimostrano la volontà del ricorrente di costruire la propria vita nel territorio nazionale, partecipando attivamente alla vita economica e sociale del Paese.
A ciò si aggiunge che si trova in Italia esattamente dal 2016, quindi da ben Parte_1
9 anni, pertanto, considerati recisi i rapporti con la famiglia di origine, un eventuale rimpatrio lo costringerebbe a ritornare in una realtà priva di alcun riferimento affettivo.
È del tutto pacifico, quindi, che questa condizione d'integrazione economica e sociale raggiunta dal ricorrente, oltre che la lunghissima permanenza nel territorio italiano, verrebbe vanificata in caso di rimpatrio, ponendolo in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che costui, cittadino del
Gambia, si troverebbe a dover ripartire da zero per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa.
Per queste ragioni il ricorso deve essere senz'altro accolto.
Quanto alle spese, nulla va disposto, dal momento che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la controparte è una pubblica amministrazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso di , riconoscendogli, per l'effetto, la protezione speciale Parte_1 ex art. 19 del d.lgs. 286/1998; ordina alla Questura di Reggio Calabria di rinnovare in favore del ricorrente il permesso di soggiorno per protezione speciale;
nulla sulle spese.
Reggio Calabria, 28.01.2025
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott. Liborio Fazzi Dott. Flavio Tovani
4
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Liborio Fazzi Presidente
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice rel.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.01.2025; ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 692/2024 R.G.A.C., promossa da:
, nato in [...], il [...] e residente a [...]
Comunale snc (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Leopardi C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Rende, in Via Don Minzoni 79 B
-ricorrente-
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, Via Plebiscito n. 15;
-resistente-
Oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.03.2024, , nato in [...], il [...], Parte_1 impugnava il provvedimento n. cat. A 12/2024 Imm/IV Sez. (Nr. 12) emesso dalla Questura di Reggio
Calabria il 21.02.2024 e notificato il 23.02.2024, brevi manu, con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale presentata in data 20.07.2023, chiedendo al Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
“annullare il provvedimento con cui il Questore di Reggio Calabria, con decreto del 21 febbraio 2024 notificato il 23 febbraio 2024, ha rigettato la domanda volta ad ottenere il rinnovo della protezione speciale avanzata dall'odierno ricorrente, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”.
Il Giudice designato, con decreto del 04.04.2024, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 07.11.2024, nel corso della quale concedeva al ricorrente un termine per rinnovare la notifica alla parte resistente, rinviando all'udienza del 23.01.2025. Si costituiva in giudizio, in data 10.01.2025, il , il quale chiedeva di rigettare il Controparte_1 ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite.
All'udienza del 23.01.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le ragioni poste a fondamento del ricorso dovranno essere esaminate al solo fine di valutare la sussistenza o meno in capo al ricorrente del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Appare a questo punto opportuno effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
In punto di diritto, si osserva che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5, c. 6, del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n. 142/2015.
In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita:
“
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; [inserito dal d.l. 130/20]
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
2 d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.
Va evidenziato che con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Giova ricordare, inoltre, che l'art. 8 CEDU prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”. (Cass. Civ. Sez. I – 28/10/2020, n. 23720).
Va evidenziato che la normativa citata - ancorché modificata dal d.l. 25/2023 e dalla legge di conversione - è applicabile al procedimento in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della l. 50/2023 secondo cui “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ciò premesso sulla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata.
Orbene, questo Tribunale ritiene di poter accogliere la richiesta di “protezione speciale” di
[...]
, in ragione del pregiudizio che in caso di rimpatrio egli subirebbe nel proprio diritto Parte_1 alla vita privata, tenuto conto dei parametri di valutazione del rischio di cui al novellato art. 19 c. 1.1
TUI.
Invero, la domanda può essere accolta ravvedendo il Collegio la stabilità economica del ricorrente che ha documentato di essere inserito nel tessuto professionale italiano lavorando sulla scorta di contratti a tempo determinato stipulati nel settore dell'agricoltura.
A tal proposito, sono stati all'uopo prodotti: comunicazione obbligatoria del 10.01.2024 relativa a un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, in qualità di bracciante agricolo, presso Crisafulli
3 Carmelo, con sede in Via Cicerone n. 9 – Rosarno (RC), per il periodo dall'11.01.2024 al 31.12.2024
e coeve buste paga relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024; autocertificazione del Sig. Crisafulli Carmelo, nella quale dichiara che il ricorrente è stato assunto con la qualifica di bracciante agricolo, con contratto a tempo pieno e determinato, dal 07.02.2023 al 31.12.2023; buste paga relative al periodo lavorativo precedente, da febbraio a dicembre 2023; certificazione Unica 2023, riferita ai redditi dell'anno 2022; certificazione Unica 2024, riferita ai redditi dell'anno 2023; comunicazione obbligatoria del 14.01.2025, relativa a un nuovo contratto di lavoro a tempo pieno e determinato presso Crisafulli
Carmelo, in qualità di bracciante agricolo, per il periodo dal 15.01.2025 al 31.12.2025, a conferma che il ricorrente è attualmente occupato.
Inoltre, il ricorrente ha depositato una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestando di non possedere alcun reddito nel proprio Paese di origine e precisando che il relativo Consolato non rilascia certificazioni in merito. Ha altresì dimostrato la conoscenza della lingua italiana, presentando un certificato rilasciato dall'Università per Stranieri di Siena – Centro CILS, attestante il conseguimento del livello A2 a seguito delle prove sostenute nella sessione del 25.07.2019.
La conoscenza della lingua italiana e l'inserimento nel mercato del lavoro dimostrano la volontà del ricorrente di costruire la propria vita nel territorio nazionale, partecipando attivamente alla vita economica e sociale del Paese.
A ciò si aggiunge che si trova in Italia esattamente dal 2016, quindi da ben Parte_1
9 anni, pertanto, considerati recisi i rapporti con la famiglia di origine, un eventuale rimpatrio lo costringerebbe a ritornare in una realtà priva di alcun riferimento affettivo.
È del tutto pacifico, quindi, che questa condizione d'integrazione economica e sociale raggiunta dal ricorrente, oltre che la lunghissima permanenza nel territorio italiano, verrebbe vanificata in caso di rimpatrio, ponendolo in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che costui, cittadino del
Gambia, si troverebbe a dover ripartire da zero per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa.
Per queste ragioni il ricorso deve essere senz'altro accolto.
Quanto alle spese, nulla va disposto, dal momento che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la controparte è una pubblica amministrazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso di , riconoscendogli, per l'effetto, la protezione speciale Parte_1 ex art. 19 del d.lgs. 286/1998; ordina alla Questura di Reggio Calabria di rinnovare in favore del ricorrente il permesso di soggiorno per protezione speciale;
nulla sulle spese.
Reggio Calabria, 28.01.2025
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott. Liborio Fazzi Dott. Flavio Tovani
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