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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3481/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. AN PI Presidente dott.ssa UL Costantino Giudice dott.ssa UL UL Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 3481/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e nata a [...] il [...] C.F. e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Luana Simonetti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 22 luglio 2025, i sig.ri e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Palestrina (RM) in data 20
[...] marzo 2015 e precisando che dalla loro union e è nata la figlia minorenne (il Per_1
20 novembre 2011) hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 presso la madre nell'abitazione coniugale di proprietà esclusiva di quest'ultima sita in Palestrina in Via dei Gerani n°38 che verrà ad ella assegnata con tutto ciò che l'arreda;
3. Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di €400,00 mensile, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno
5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, tramite bonifico bancario, previa comunicazione del codice
IBAN della mamma che la stessa comunicherà;
4. l'assegno unico verrà percepito dalla madre;
5. le spese straordinarie verranno ripartite secondo il protocollo d'intesa del
Tribunale di Tivoli da considerarsi parte integrante del presente atto;
6. il sig. è proprietario di immobile sito in Valmontone censito al NCEU Parte_1 al foglio 26 part 320 sub 6 e 38; il sig si impegna a trasferire, entro 6 Parte_1 mesi decorrenti dalla omologa delle condizioni di separazione, e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali - alla figlia , senza Persona_2 corrispettivo, la nuda proprietà dell'immobile anzidetto sito in Valmontone censito al NCEU al foglio 26 part 320 sub 6 e 38;
7. il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, entro 6 mesi dall'omologazione della separazione. Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti e delle reciproche poste dare/avere il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
8. il trasferimento immobiliare a favore della minore risulta essere Persona_2 elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
2 9. in ordine al diritto della minore ad avere un rapporto continuativo e costante con il padre e con la famiglia paterna, disporre che il sig. come già Parte_1 avviene, possa tenere con sé la figlia prelevandola dalla casa materna o dalla scuola o dal luogo ove la stessa stessa si trova, almeno due volte a settimana in base alle esigenze lavorative del padre e scolastiche e personali della figlia con eventuale pernotto presso il padre su richiesta della minore;
il padre in tal caso si Per_1 occuperà di condurla a scuola la mattina successiva;
10. il padre terrà con sé la minore per due week end al mese alternati con Per_1 la madre dal venerdì pomeriggio fino alle 22 della domenica con eventuale pernotto presso il padre il venerdì e sabato notte del week end di spettanza sempre su richiesta della figlia e in ogni caso salvo diverso accordo dei genitori;
11. quando la minore sarà con il padre sarà onere dello stesso condurla ove avrà da svolgere attività sportive, ricreative, ludiche e di qualsivoglia natura dalla stessa scelta e desiderata.
12. la minore potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni di vacanze estive, preventivamente comunicate per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno senza diritto di recupero dei giorni nei quali era prevista la frequentazione con la figlia in tale frangente e salvo diverso accordo dei genitori;
13. disporre che il padre possa avere con sé la minore durante il periodo natalizio, nelle giornate del 24 o 25 ovvero del 26 dicembre e del 31 dicembre e il giorno del
1 gennaio, ovvero del 6 gennaio alternando detti periodi negli anni con la madre, e per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua ovvero il lunedì successivo alternando anche detti periodi negli anni con la madre, il tutto ad iniziare dalle festività immediatamente successive all'adozione del provvedimento e salvo diverso accordo dei genitori;
14. le eventuali modifiche in ordine ai giorni e agli orari concordati saranno preventivamente comunicati e accordati, in modo da permettere ad entrambi i coniugi di poter organizzare la propria attività lavorativa, e comunque sempre compatibilmente con gli impegni della figlia;
15. i coniugi prestano il loro assenso per il rilascio del passaporto della minore
; Per_1
16. i coniugi si impegnano a comunicare, l'uno all'altra, destinazione, sistemazione e durata di ogni viaggio da effettuarsi con la figlia, ferma restando la necessità del preventivo accordo per i viaggi all'estero;
3 17. entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia”.
2) Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con ordinanza del 10 dicembre 2025.
3) La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della figlia minorenne;
possono pertanto, essere condivise da questo Collegio.
4) Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in Palestrina (RM) in data 20 marzo 2015, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palestrina (RM), Anno 2015,
Atto N. 9, Parte I- Ufficio 2;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 26 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL UL AN PI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. AN PI Presidente dott.ssa UL Costantino Giudice dott.ssa UL UL Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 3481/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e nata a [...] il [...] C.F. e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Luana Simonetti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 22 luglio 2025, i sig.ri e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Palestrina (RM) in data 20
[...] marzo 2015 e precisando che dalla loro union e è nata la figlia minorenne (il Per_1
20 novembre 2011) hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 presso la madre nell'abitazione coniugale di proprietà esclusiva di quest'ultima sita in Palestrina in Via dei Gerani n°38 che verrà ad ella assegnata con tutto ciò che l'arreda;
3. Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di €400,00 mensile, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno
5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, tramite bonifico bancario, previa comunicazione del codice
IBAN della mamma che la stessa comunicherà;
4. l'assegno unico verrà percepito dalla madre;
5. le spese straordinarie verranno ripartite secondo il protocollo d'intesa del
Tribunale di Tivoli da considerarsi parte integrante del presente atto;
6. il sig. è proprietario di immobile sito in Valmontone censito al NCEU Parte_1 al foglio 26 part 320 sub 6 e 38; il sig si impegna a trasferire, entro 6 Parte_1 mesi decorrenti dalla omologa delle condizioni di separazione, e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali - alla figlia , senza Persona_2 corrispettivo, la nuda proprietà dell'immobile anzidetto sito in Valmontone censito al NCEU al foglio 26 part 320 sub 6 e 38;
7. il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, entro 6 mesi dall'omologazione della separazione. Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti e delle reciproche poste dare/avere il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
8. il trasferimento immobiliare a favore della minore risulta essere Persona_2 elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
2 9. in ordine al diritto della minore ad avere un rapporto continuativo e costante con il padre e con la famiglia paterna, disporre che il sig. come già Parte_1 avviene, possa tenere con sé la figlia prelevandola dalla casa materna o dalla scuola o dal luogo ove la stessa stessa si trova, almeno due volte a settimana in base alle esigenze lavorative del padre e scolastiche e personali della figlia con eventuale pernotto presso il padre su richiesta della minore;
il padre in tal caso si Per_1 occuperà di condurla a scuola la mattina successiva;
10. il padre terrà con sé la minore per due week end al mese alternati con Per_1 la madre dal venerdì pomeriggio fino alle 22 della domenica con eventuale pernotto presso il padre il venerdì e sabato notte del week end di spettanza sempre su richiesta della figlia e in ogni caso salvo diverso accordo dei genitori;
11. quando la minore sarà con il padre sarà onere dello stesso condurla ove avrà da svolgere attività sportive, ricreative, ludiche e di qualsivoglia natura dalla stessa scelta e desiderata.
12. la minore potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni di vacanze estive, preventivamente comunicate per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno senza diritto di recupero dei giorni nei quali era prevista la frequentazione con la figlia in tale frangente e salvo diverso accordo dei genitori;
13. disporre che il padre possa avere con sé la minore durante il periodo natalizio, nelle giornate del 24 o 25 ovvero del 26 dicembre e del 31 dicembre e il giorno del
1 gennaio, ovvero del 6 gennaio alternando detti periodi negli anni con la madre, e per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua ovvero il lunedì successivo alternando anche detti periodi negli anni con la madre, il tutto ad iniziare dalle festività immediatamente successive all'adozione del provvedimento e salvo diverso accordo dei genitori;
14. le eventuali modifiche in ordine ai giorni e agli orari concordati saranno preventivamente comunicati e accordati, in modo da permettere ad entrambi i coniugi di poter organizzare la propria attività lavorativa, e comunque sempre compatibilmente con gli impegni della figlia;
15. i coniugi prestano il loro assenso per il rilascio del passaporto della minore
; Per_1
16. i coniugi si impegnano a comunicare, l'uno all'altra, destinazione, sistemazione e durata di ogni viaggio da effettuarsi con la figlia, ferma restando la necessità del preventivo accordo per i viaggi all'estero;
3 17. entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia”.
2) Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con ordinanza del 10 dicembre 2025.
3) La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della figlia minorenne;
possono pertanto, essere condivise da questo Collegio.
4) Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in Palestrina (RM) in data 20 marzo 2015, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palestrina (RM), Anno 2015,
Atto N. 9, Parte I- Ufficio 2;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 26 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL UL AN PI
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