Articolo 3 della Legge 31 gennaio 1996, n. 49
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10 febbraio 1996
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire 18 milioni annue per ciascuno degli anni 1995 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995- 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1996