Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4626/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA R. SETTIMO n. 55, presso lo studio dell'Avv. GALANTE ROSA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA MARCHE n. 45, presso lo studio dell'Avv. ISAIA STEFANIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 16/10/2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 30/08/2022); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 10/1/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto e piena libertà di fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio.
La SI conferma la propria residenza in Palermo, nella Parte_1
Via Felice n° 4/A. Il GN dichiara di essere attualmente Controparte_1 domiciliato in Palermo, nella Via Mater Dolorosa n° 163, presso l'abitazione dei propri genitori.
2) Le figlie minori rimangono affidate ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che si imporranno nei tempi di permanenza delle minori presso ciascuno dei genitori, questi ultimi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
Ciascuno dei genitori, nei periodi in cui terrà con sé le figlie, si farà carico di seguirle nei compiti scolastici nonché in tutte le attività, anche sportive e ricreative, in cui le stesse sono impegnate.
3) Salvi diversi accordi, le minori permarranno con il padre nei giorni di martedì o giovedì di ogni settimana, dalle ore 17.00 alle ore 21.00 nonché, a settimane alterne, dalle ore 17.00 delvenerdì alle ore 21.00 della domenica successiva.
Il padre provvederà a prelevare le figlie direttamente dal luogo di frequenza del dopo-scuola durante l'anno scolastico e dal luogo di frequenza del tempo d'estate durante il periodo estivo.
Le minori trascorreranno le festività natalizie, dal giorno 24 dicembre al
2 giorno 27 dicembre, alternativamente un anno con il padre e uno con la madre, trascorrendo con l'altro genitore, i giorni dal 31 dicembre al 3 gennaio.
Salvi diversi accordi tra i coniugi, le minori trascorreranno le festività
Pasquali, dalla vigilia al lunedì di Pasqua, un anno con il padre ed uno con la madre.
Durante il periodo estivo, le minori trascorreranno sette giorni consecutivi con un genitore e sette giorni con l'altro, con l'obbligo reciproco di rendere noto il luogo di eventuale diversa dimora e di mettere a disposizione dell'altro un recapito telefonico.
Tali periodi saranno concordati dai ricorrenti, di anno in anno, entro il mese di giugno. I genitori festeggeranno con le minori il proprio compleanno nonché, alternativamente festeggeranno il compleanno delle figlie un anno a pranzo ed un anno a cena.
4) La casa coniugale sita in Palermo, nella Via Felice n° 4/A, con i relativi mobili e arredi, rimane assegnata alla SI ed a suo carico Parte_1 restano i relativi oneri.
Il GN ha già provveduto ad asportare tutti i propri Controparte_1 effetti e beni personali.
Poiché la casa coniugale è in affitto ed il relativo contratto è intestato al
GN , i ricorrenti pattuiscono che al marito succeda nel Controparte_1 contratto di locazione la moglie e si obbligano a comunicare al locatore la predetta successione nel contratto di locazione con lettera racc. a.r. da inviare entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
5) Il GN corrisponderà alla moglie, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento delle figlie minori, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00).
Detto importo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT e la prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.
6) L'assegno unico e universale corrisposto dall'INPS verrà interamente percepito dalla SI . Parte_1
Quanto alle modalità di erogazione di tale assegno unico universale, i ricorrenti stabiliscono che lo stesso verrà erogato integralmente e direttamente
3 alla SI e, a tal fine, con la sottoscrizione del presente Parte_1 atto, il GN rinuncia espressamente, in favore della Controparte_1
SI alla quota di sua spettanza dell'anzidetto assegno unico per i Pt_1 figli a carico.
7) Le spese straordinarie necessarie per le figlie saranno per la misura del
50% a carico del padre e per la misura del 50% a carico della madre.
Al fine di evitare l'insorgenza di futuri contrasti, le parti intendono specificare le spese straordinarie non subordinate al loro preventivo accordo e quelle invece subordinate al loro preventivo accordo.
Quali spese straordinarie che dovranno essere rimborsate, nella misura sopra indicata, al genitore che le abbia integralmente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo, le parti indicano:
a) le spese mediche afferenti visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e tickets sanitari;
b) le spese scolastiche afferenti tasse scolastiche e universitarie di strutture pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio d'anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa;
c) le spese extrascolastiche afferenti tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Quali spese straordinarie, il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo, le parti indicano: a) le spese mediche quali cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari presso specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
b) le spese scolastiche quali tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggi presso la sede universitaria;
c) le spese extrascolastiche quali corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, baby sitter, viaggi e vacanze.
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo
4 importo all'altro genitore, con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro debba, entro i sette giorni successivi, comunicare eventuale alternativa meno onerosa.
In mancanza di riscontro, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore che dovrà rimborsarla nella misura del 50%; in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti del preventivo alternativo nella misura del 50%.
8) I coniugi si danno reciprocamente atto che ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento avendo redditi propri derivanti da attività lavorativa.
9) I ricorrenti dichiarano di avere così inteso regolare ogni loro rapporto personale e patrimoniale e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, ad eccezione di quanto espressamente pattuito con il presente ricorso.
10) Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra i coniugi, anche in attesa della relativa omologazione da parte del
Tribunale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 444 P. 2, S. A, Anno 2022) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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