Sentenza 9 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2004, n. 15374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15374 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NC, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO CORBO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2600/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 07/06/01 - R.G.N. 47141/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/04 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, respingendo l'appello di SA FU, confermava la decisione di primo grado di rigetto della domanda proposta nei confronti del Ministero dell'Interno per ottenere il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo. I giudici di merito ritenevano il diritto ai suddetti accessori soggetto a prescrizione quinquennale e perciò estinto per il decorso del relativo termine.
Avverso tale decisione ricorre AN AR, quale erede della FU, deducendo un unico motivo. Non v'è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte che nel presente giudizio non possono trovare applicazione, rottone temporis, le disposizioni in materia di invalidità civile di cui all'art. 42 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, in ordine alla notificazione degli atti introduttivi del procedimento giurisdizionale concernenti l'invalidità civile al Ministero dell'economia e delle finanze. Passando all'esame del ricorso, si osserva che l'unico motivo formulato denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. e dei principi in tema di interessi e rivalutazione, nonché
vizi di motivazione, deducendosi che nel caso di specie operi non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale. Il ricorso è fondato.
Come è noto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 12 aprile 1991 n. 156 - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento - si è attuata la sostanziale equiparazione, quanto agli effetti dell'inadempimento, dei crediti previdenziali a quelli di lavoro. Tale regime giuridico è stata successivamente esteso, a seguito della successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 196 del 27 aprile 1993, ai crediti assistenziali, e la giurisprudenza di legittimità (v. fra le tante Cass. 26 luglio 2000 n. 9825, Cass. 19 settembre 2000 n. 12386, Cass. sez. unite 25 luglio 2002 n. 10955) ha sottolineato come interessi e rivalutazione costituiscono non un accessorio, ma una componente essenziale del credito previdenziale (o assistenziale), nel senso che esso, maggiorato di tali componenti, rappresenta, nel tempo, l'originario credito dell'assicurato (o dell'assistito) nel suo reale valore man mano aggiornato.
Ma il regime giuridico dei crediti previdenziali quale determinato, secondo una regola analoga a quella dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., dalla citata pronuncia costituzionale n. 156 del 1991, è
stato modificato dalla disposizione di cui all'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, che, escludendo il cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per le prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ha ricondotto tali crediti nell'alveo dell'art. 1224 cod. civ. il Giudice delle leggi, poi, con la sentenza 19 ottobre 1992 n. 394, pur dichiarando l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del citato art. 16, comma sesto, per l'inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio in cui la questione era stata sollevata, ha però precisato che detta disposizione non ha ripristinato la disciplina dei crediti previdenziali dichiarata costituzionalmente illegittima con la pronuncia a 156 del 1991, poiché la fattispecie degli effetti del ritardato pagamento si differenzia "dal regime comune sia per il carattere automatico della rivalutazione (operata d'ufficio dal giudice, senza bisogno ne' di domanda dell'interessato, nè di alcuna prova del 'maggior danno'), sia per la decorrenza dalla scadenza non dal giorno della maturazione del credito, ma dalla scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento dell'ente sulla domanda della prestazione previdenziale". "L'esclusione del cumulo della rivalutazione con gli interessi e la determinazione del diritto del creditore nella maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi calcolati sulla somma nominale producono - ha inoltre specificato la Corte Costituzionale - un mutamento di natura del credito previdenziale rispetto all'interpretazione dell'art. 429, comma 3 cod. proc. civ. prevalsa nella giurisprudenza" e "per i crediti previdenziali l'art. 16, comma 6, legge n. 412 del 1991 intervenuta successivamente all'elevazione al dieci per cento del saggio degli interessi legali (art. 1 legge n. 353 del 1990) ha ristabilito l'interpretazione rigorosamente letterale, che ascrive all'art. 429, comma 3, il significato di norma speciale all'interno del sistema dell'art. 1224 cod. civ.: gli interessi si calcolano sulla somma nominale e la rivalutazione spetta a titolo di 'maggior danno', eccezionalmente ritenuto in re ipsa per il solo fatto della svalutazione, quando risulti superiore al dieci per cento".
Tali principi, condivisi dalla giurisprudenza di legittimità, devono essere qui ribaditi.
Orbene, ferma la decorrenza della prescrizione del credito per rivalutazione ed interessi, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, occorre verificare se debba applicarsi un termine di prescrizione diverso a seconda che si tratti di ratei di crediti previdenziali od assistenziali anteriori o posteriori al 31 dicembre 1991, qui non risultando dalla sentenza impugnata se i ratei versati in ritardo dall'Amministrazione siano anteriori o posteriori a tale data.
I primi, insorti prima della predetta data, restano sottratti alla regola del divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria prevista dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, non avendo la norma efficacia retroattiva (Cass. sez.
unite 26 giugno 1996 n. 5895), e ricadono invece nella disciplina determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale 12 aprile 1991 n. 156 e 27 aprile 1993 n. 196, in base all'orientamento elaborato da questa Corte ed ormai consolidato (cfr. per tutte, la già citata Cass. sez. unite 25 luglio 2002 n. 10955):
gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione, con la conseguenza che anche a tali voci è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogni qual volta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento - anche in ordine alla sola parte residua del credito - del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (v. art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935 e Corte Cost. n. 283 del 1989), senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti.
Ma anche per la rivalutazione e gli interessi sui ratei delle prestazioni previdenziali o assistenziali maturati in data posteriore all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n. 412 deve escludersi l'applicabilità della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ.. La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità (v. sentenze 29 gennaio 1999 a 802, 6 marzo 1998 n. 2498 ed altre successive) è nel senso che tale prescrizione, stabilita, nella previsione della norma, per "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il contenuto della periodicità.
Il Collegio non ignora che in altre pronunce si è affermata la prescrizione quinquennale del credito per interessi, indipendentemente dalla loro natura (Cass. 24 maggio 1994 n. 5044 con riferimento all'indennità del premio di servizio versata in ritardo dall'Inadel dopo il collocamento a riposo del dipendente, Cass. 15 dicembre 1994 n. 10738 e Cass. 8 settembre 1992 n. 10293 per gli interessi dovuti dai contribuenti per il ritardo dei versamenti all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari), ma ritiene preferibile il più recente orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato, in considerazione sia del criterio informatore della norma, che (come già sottolineato da costante giurisprudenza - v. fra le tante Cass. 15 luglio 1965 n. 1546, Cass. 11 settembre 1980 n. 5251, Cass. 13 febbraio 1982 n. 916, Cass. 1^ febbraio 1988 n. 862) è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente dal creditore, quando esse, in relazione ad un'unica causa debendi, abbiano carattere periodico, sia per la specifica previsione della norma a "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ...", formulazione la quale deve far ritenere decisivo ai fini della interpretazione della disposizione il riferimento alla scadenza periodica e invece meramente esemplificativo, nell'ambito della periodicità, il riferimento agli interessi.
Del resto, una volta ricondotto il credito, a seguito della modifica apportata dalla legge n. 412 del 1991, nell'orbita dell'art. 1224 cod. civ., e disciplinando tale norma una fattispecie di responsabilità contrattuale che si perfeziona con l'insorgere della mora debendi, il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nella liquidazione e corresponsione dei ratei maturati deve essere sottoposto alla prescrizione ordinaria, cioè decennale. Gli interessi molatori previsti dalla norma hanno anche funzione risarcitoria e non potrebbe ritenersi giustificato un termine di prescrizione che per essi fosse diverso da quello del risarcimento spettante per l'ulteriore eventuale danno derivante dalla diminuzione del valore del credito.
In definitiva, deve ritenersi decennale il termine di prescrizione per gli interessi maturati sui ratei arretrati della prestazione assistenziale (o previdenziale) maturati, prima della liquidazione, sia anteriormente che posteriormente all'entrata in vigore della legge a 412 del 1991, dovendosi però attribuire per i ratei anteriori cumulativamente anche la rivalutazione monetaria, mentre per quelli maturati successivamente al 31 dicembre 1991 (per i quali opera l'alternatività degli accessori previsti dalla normativa ora citata) l'importo degli interessi deve essere portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al beneficiario della prestazione per il maggior danno dalla diminuzione del valore del credito. Alla stregua dei principi di diritto suesposti, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, poiché la ritenuta applicabilità di una norma di previsione della durata del termine prescrizionale, diversa da quella applicata dal giudice del merito, implica rinnovazione degli accertamenti necessari per stabilire, in relazione alla diversa dimensione temporale del fatto estintivo se questo si sia effettivamente compiuto e, in ipotesi negativa, in quale diversa misura debba essere quantificato il credito vantato dalla parte privata: ciò che compete esclusivamente al giudice del merito, giusta il principio per cui la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n. 7367, 25 marzo 1996 n. 2659, 16 marzo 1996 n. 2238, 24 novembre 1995 n. 12145). Il giudice di rinvio, designato come in dispositivo, dopo aver effettuato i suddetti accertamenti, deciderà la causa uniformandosi ai sopra riferiti principi di diritto.
Al giudice di rinvio si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., il regolamento delle spese del giudizio di
Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2004