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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 4856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4856 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudi a Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 45361/24 all'udienza del 22/4/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
E rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'avv Pistilli Massimo pec giusta Email_1 delega allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del Sindaco p.t. rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2 dall'avv Salvatore Garozzo pec . oma.it giusta procura Email_2 Email_3 CP_3 notarile
RESISTENTE
Oggetto: pagamento indennità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/12/24 i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro ,per ivi sentire:
“accertare e dichiarare il diritto di e al Parte_1 Parte_2 riconoscimento della indennità prevista dall'art. 70 bis del CCNL Enti Locali, disciplinata ex art. 19 comma 6 lettera c del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di CP_1
2019 a far data almeno dal 2017 e, per l'effetto, condannare il al pagamento CP_4 integrale della indennità nella misura prevista dalla norma, per ogni singolo giorno lavorato salvo quanto già eventualmente corrisposto, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara , fin da ora, antistatario.” A sostegno del ricorso deduceva che erano dipendenti del in ruolo, con CP_4 profilo professionale di Operatore Servizi di Trasporto;
che le prestazioni, i turni e le mansioni svolte erano dimostrate dal deposito del foglio cartolina orologio timbrature nonché dai cedolini paga riferiti a periodi definiti;
che il 27 ottobre 2023, con numero di protocollo 195138/2023 era stata assunta la Determinazione Dirigenziale (
[...]
) avente il seguente oggetto: “Liquidazione Controparte_5 quote spettanti per il riconoscimento dell'indennità ai sensi dell'art. 19, comma 6, lettera C, del CCDI 2019 agli Operatori Servizio Trasporto , Parte_1 Parte_2
e .”; che il provvedimento de quo richiamava l'ordine di
[...] Parte_3 servizio n. 100 del 5 settembre 2023, protocollo n° 157283, che aveva riconosciuto ai ricorrenti, quali addetti alle attività di conduzione dei mezzi di trasporto, la predetta indennità ; che non era mai intervenuta alcuna modificazione delle mansioni svolte né del CCDI vigente;
che la suddetta indennità era stata liquidata esclusivamente in riferimento alle annualità 2022 e 2023; che nulla era stato corrisposto per le annualità precedenti. Concludeva come sopra. Si costituiva che eccepiva la prescrizione essendo stato il ricorso notificato CP_1 il 20/12/24 , l'indeterminatezza del ricorso per non essere indicato un termine finale , né veniva indicato un conteggio , con violazione dell'art 414 cpc che richiedeva la specificazione dell'oggetto della domanda;
che l'indennità richiesta riguardava l'attività di conduzione e trasporto ed essa era legata allo svolgimento dell'attività effettiva oggetto di remunerazione, per cui non era legata alla mera presenza in servizio;
che l'adibizione alla specifica attività doveva risultare da atto formale;
che con ordine di servizio n 100 del 5/9/23 si era riconosciuta detta indennità ai ricorrenti in quanto i dirigenti avevano accertato l'adibizione effettiva a detta attività dal'1/4/22 ; che con determina del 27/10/23 erano stati liquidati gli arretrati fino al maggio 2023 e dal giugno 2023 l'indennità era stata versata mensilmente , che la documentazione prodotta da parte ricorrente non dimostrava l'esercizio dell'attività cui era legata l'attività demandata. Chiedeva il rigetto del ricorso La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza
Parte_4
S sostiene parte resistente che il ricorso sarebbe generico in quanto non sarebbe precisato l'oggetto della pretesa poiché sarebbe indicata la data iniziale del 2017 ma non la data finale in riferimento al periodo rispetto al quale si chiede il pagamento dell'indennità di conduzione e trasporto, inoltre non sarebbe presente alcun conteggio. Si precisa che dall'esame complessivo dell'atto si evince che la richiesta è formulata dal 2017 ma ha come termine finale quello 2022 data dalla quale è intervenuto il pagamento ( pag 2 del ricorso) Pertanto non può dirsi indeterminato il ricorso. La domanda poi è una domanda di condanna generica e pertanto non richiede una specificazione quanto alla somma. MERITO Passando al merito della pretesa .sia il che parte ricorrente assumono essere l' CP_4 indennità prevista dall'art. 70 bis del CCNL Enti Locali, disciplinata ex art. 19 comma 6 lettera c del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di 2019 , CP_1 denominata di conduzione e trasporto, legata all'attività di conduzione di mezzi da parte dei ricorrenti. L'O.D.S. numero 100 del 5/9/23 aveva appunto riconosciuto che dal 1° Aprile 2022 spettasse ai ricorrenti tale indennità in quanto come operatori addetti al trasporto dei mezzi avevano diritto ad essa. Ritiene pertanto il che se per il periodo dall'uno CP_4 aprile 2022 vi era la prova dell'esercizio effettivo della conduzione dei mezzi da parte dei ricorrenti come attestato dal dirigente ,per il periodo pregresso non vi era tale prova, non essendo a tal fine sufficiente la timbratura dei cartellini e le buste paga in atti. Si premette che l''art. 70 bis del CCNL Enti Locali, titolato “Indennità condizioni di lavoro” al comma primo prevede che “… Gli enti corrispondono un'unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate;
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
c) implicanti il maneggio di valori…”.
Il successivo comma 2 precisa : “… L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività …”. L'art 19 c 5 CCDI stabilisce:
“… Al personale che svolge prestazioni lavorative caratterizzate da particolare disagio in ragione della modalità di esecuzione e della improgrammabilità dell'orario di servizio coinvolgente anche l'orario notturno, nonché sottoposto a costanti fattori di stress e/o rischio potenzialmente nocivi per la salute, individuato negli addetti alla protezione civile, negli operai dei mercati all'ingrosso, negli addetti alle aziende agricole, negli addetti ai servizi di controllo e presidio del Centro emergenza verde e del patrimonio mobiliare, immobiliare e dell'autoparco, è riconosciuta una indennità giornaliera pari ad Euro 6,20”. Il successivo comma 6 specifica : “… Ai dipendenti di cui al comma precedente, che sia addetto alle citate prestazioni nei soli orari meridiani e antimeridiani è riconosciuta rispettivamente … c) l'indennità giornaliera pari a Euro 2,50 al personale addetto alle attività di conduzione di mezzi di trasporto”. Appare pertanto evidente che l'indennità spetta a colo che siano addetti effettivamente ad attività di conduzione mezzi di trasporto per i giorni in cui sono addetti . Parte ricorrente ritiene che le buste paga in cui è indicata la qualifica di operatore servizio trasporto e i cartellini presenza in cui è indicato essere i ricorrenti addetti al servizio esterno fosse sufficiente a dimostrare il diritto alla predetta indennità. Per i cartellini sono stati regolarmente depositati in modo leggibile dal maggio Parte_1
2019 al marzo 222 e per lo dal gennaio 2017 al gennaio 2021. Parte_2
In detti cartellini per alcune ore è indicato sevizio esterno Ora si ritiene che in assenza di precisazione in ordine alla declaratoria relativa all'inquadramento dei ricorrenti, nonché in ordine al profilo di operatore servizio trasporto, nonché di una spefica prova in ordine alla effettiva conduzione dei mezzi di trasporto quotidianamente svolta per gli anni richiesti in ricorso dai ricorrenti , la prova sulla effettiva conduzione dei mezzi non sia stata raggiunta da parte dei ricorrenti . Neanche in ricorso viene detto che i ricorrenti avevano per gli anni di cui è causa guidato mezzi facendo riferimento solo al profilo di inquadramento come operatore servizio Trasporto. Né l' ordine di servizio n 100 del 5/9/23 in cui è stata riconosciuta l'indennità per essere i ricorrenti dall'1/4/22 addetti alla segreteria di Direzione al fine di provvedere a spostamenti per compiti istituzionali , può valere come prova in relazione al periodo antecedente l'1/4/22.
Pertanto il ricorso deve essere respinto Le spese si compensano tra le parti data la particolarità della vicenda che ,in presenza di una qualifica come quella di operatore addetto al trasporto, poteva ingenerare dubbi sul diritto alla predetta indennità .
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
rigetta il ricorso compensa le spese Roma 22/4/25 Il giudice