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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 18/2025
R.G., promossa da:
, (C.F. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della società (P.IVA Controparte_1
), avente sede legale in Parma, Via Emilio Lepido n. 200, rappresentati P.IVA_1
e difesi, giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Prof. Antonio D'Aloia del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale sito in Parma, Borgo Venti Marzo, n. 7;
OPPONENTE contro
Controparte_2
, (C.F. ), sede territoriale di in persona
[...] P.IVA_2 Controparte_2
del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Gramazio del
Foro di Parma nonché, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa in Controparte_3
servizio presso il medesimo , ed elettivamente domiciliato presso la relativa CP_4
sede, sita in Parma, P.zza Matteotti, n. 9;
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 8.01.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l , proponendo Controparte_2
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 99/2024, emessa in data 11 novembre
2024 e notificata, in data 10.12.2024, alla e, in data 12.12.2024, Controparte_1
al suo Amministratore quale co-obbligato solidale (doc. 1 fasc. parte ricorrente), a mezzo della quale l aveva Controparte_2
lui ingiunto il pagamento di una somma pari a Euro 3.636,81 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 3, commi 3 e 3 ter, decreto – legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, per aver impiegato il lavoratore sig. in data 31/05/2023, ossia prima Parte_2
della sua regolare assunzione, avvenuta in data 5.06.2023.
L'opponente deduceva, anzitutto, che il procedimento sanzionatorio originava da operazioni di verifica iniziate il 12.09.2023 e che avevano portato, in data
20.12.2023, all'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023- prre-0000261, notificato in data 8.01.2024 (doc. 2 fasc. parte ricorrente).
Eccepiva, poi, riportandosi a quanto sostenuto in sede di audizione tenutasi in data
24.01.2024 e in sede di memoria difensiva depositata in data 07.02.2024, che l'accertamento ispettivo, carente di istruttoria e di motivazione, era frutto di un travisamento dei fatti, in quanto il lavoratore presente in data 31.05.2023 non era il sig. , bensì il sig. dipendente della società FFR Parte_2 Persona_1
Costruzioni S.r.l. chiamato a svolgere lavori specifici di scavo nel cantiere. Chiedeva, dunque, di annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 99/2024 emessa dall di con vittoria delle spese di lite, Controparte_2 Controparte_2
instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO
1) di accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione irrogata e comunicata al ricorrente con l'ordinanza d'ingiunzione n. 99/2024 notificata al ricorrente in data
10.12.2024 e 12.12.2024, con cui si chiede la corresponsione di euro 3.600, 00
(tremilaseicento euro), per i motivi tutti esposti nel presente ricorso, nonchè di ogni altro atto presupposto o comunque collegato all'ordinanza, ivi compreso il verbale di contestazione.
2) annullare tali atti e/o disapplicarli e/o riformarli, con ogni conseguenza di legge, e
3) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
3.02.2025, l di sede di Controparte_2 Controparte_2
Parma, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti, contestava le argomentazioni attoree, instando per la reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'Amministrazione convenuta, in particolare, argomentava diffusamente in merito all'inconsistenza dell'opposizione, richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese in fase amministrativa dai lavoratori sigg.ri Persona_2
e e riportandosi a quando indicato nel
[...] Persona_3
“Giornale dei Lavori” della società.
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 3.04.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del
D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data
8.01.2025 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza – ingiunzione, avvenuta, rispettivamente, in data 10.12.2024 a favore della
[...]
e, in data 12.12.2024, al suo Amministratore quale co-obbligato Controparte_1
solidale, come evincibile dagli avvisi di ricevimento in atti1.
2.2. Venendo alla disamina del merito della contestazione, giova preliminarmente ribadire che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (Cass. Civ., Sez. Un., n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va, altresì, rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che: “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981,
l'opposizione deve essere accolta” (così, Cass. Civ., Sez. I, n. 5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23 – a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente – recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora, Cass. Civ., Sez. I, n.
5277/2007; cfr. anche Trib. di Modena, n. 347/2013 e n. 269/2013).
Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio – nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile (ossia quello della preponderanza dell'evidenza) –, l'odierno opposto abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
In particolare, la parte opposta, quale titolare della pretesa sanzionatoria, dovrà provvedere ad integrare le sintetiche indicazioni apposte sulla ordinanza ingiunzione con la precisa indicazione dei fatti su cui basa la pretesa fatta valere (ad es. gli accertamenti ispettivi eseguiti dai quali emerge la sussistenza dell'illecito contestato dal quale deriva la sanzione ingiunta), mentre spetterà a parte opponente svolgere le difese in diritto e contestare la pretesa azionata con l'ordinanza ingiunzione.
2.3. Ciò posto, occorre evidenziare che gli accertamenti ispettivi, i quali si sono conclusi con la redazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-
PRre-0000261 del 20.12.2023 (doc. 2 fasc. parte opponente), sono iniziati in data
12.09.2023, con l'accesso dei funzionari di Vigilanza dell'Amministrazione convenuta in Parma (PR), Strada Cavour n. 16, presso il cantiere edile sito in Reggio Emilia (RE), Via Ricasoli n. 4-6/A – 6/B, ove la società stava Controparte_1
svolgendo lavori edili per la costruzione di abitazioni a uso privato.
In tale occasione, sono stati rinvenuti sia il ricorrente2, legale rappresentante della società sia i lavoratori Controparte_1 Persona_2
e 4, i quali hanno reso Per_2 Persona_3
sommarie dichiarazioni.
Sempre in tale frangente, è stato poi escusso, in qualità di sommario informatore, anche il lavoratore 5. Parte_2
Successivamente, quindi, è stata acquisita la documentazione di lavoro del soggetto al quale si riferiscono gli accertamenti per cui è causa, e, in particolare, il Giornale dei
Lavori del cantiere oggetto di ispezione (doc. 3 fasc. parte opponente), dal quale è 2 Il quale ha così dichiarato: “Preciso che, come ho su questo cantiere un Controparte_1 dipendente oggi presente, che è il sig. (apprendista tecnico di cantiere), che ha Parte_2 iniziato a lavorare qualche mese fa per mio conto, in più ho altro personale che a rotazione si presenta sul cantiere per svolgere i compiti da me affidatigli. Preciso che ho iniziato, come ditta, a lavorare su questo cantiere il 26 maggio 2023, per preparare le lavorazioni e far entrare la ditta FFR per gli scavi (il titolare si chiama )”. Persona_4 3 Il quale ha così riferito: “Insieme agli altri dipendenti ho iniziato a lavorare su questo cantiere sito in Reggio Emilia, in via Ricasoli dal 29 maggio 2023, per fare lavori di carpenteria, di realizzazione pilastri, di realizzazione del solaio. La squadra di lavoro della società Parte_3
è composta da me, dal titolare e gli altri ragazzi oggi presenti, cioè:
[...] Per_3 Per_5
Per_6 Persona_7 (…) Quando abbiamo iniziato a lavorare il 29 maggio 2023 su questo cantiere, era già presente, come coordinatore per conto della ditta anche il sig. , oggi Controparte_1 Parte_2 presente;
ha sempre coordinato la nostra attività a partire dal 29 maggio 2023, osservando i nostri stessi orari di lavoro e le stesse giornate lavorative”. 4 Il quale ha così dichiarato: “Sono il legale rappresentante della ditta sin Controparte_5 dall'inizio (…) In questo cantiere che è iniziato il 29/05/2023 stiamo facendo lavori di carpenteria pilastri e solai di una palazzina privata. Lavoro io, il mio socio e i tre dipendenti che avete trovato oggi. (…) Preciso che ha iniziato a marzo/aprile 2023, ha iniziato Parte_4 Parte_5
a metà giugno e lunedì 3 luglio 2023. Lavorano tutte 40 ore settimanali dal Persona_7 lunedì al venerdì. Il 29 maggio 2023 quando abbiamo iniziato i lavori c'era già ”. Parte_2 5 Il quale ha così riferito: “Sono assunto come dipendente dell'azienda “ Controparte_1 come apprendista tecnico di cantiere, da maggio 2023. Anzi a ricordare bene, ho firmato il contratto ed ho iniziato a lavorare da giugno 2023. Mi sono confuso con la data di inizio del rapporto di lavoro, perché mi riferivo all'inizio del cantiere che è appunto, iniziato a maggio 2023.
Tanto che quando io ho iniziato a lavorare, il cantiere era già iniziato da circa un mese, per quello che ne so”. emerso che, in data 31.05.2023, un certo era presente presso il predetto Pt_2
cantiere.
Alla stregua di tali risultanze, gli ispettori verbalizzanti hanno, dunque, concluso che il sig. , formalmente assunto alle dipendenze della società Pt_2 Controparte_1
in data 5.06.2023, abbia, in realtà, iniziato a prestare attività lavorativa a favore
[...]
della predetta società quantomeno a far data dal 31.05.2023, e, quindi, anteriormente alla sua formale assunzione.
2.4. Ciò posto in ordine alle risultanze ispettive sulle quali l'ordinanza-ingiunzione si fonda, occorre evidenziare che, ad avviso di questo Giudice, alla stregua dello standard epistemologico proprio del processo civile (della preponderanza dell'evidenza), la ricostruzione patrocinata dall'Amministrazione procedente appare fondata.
Sul piano metodologico, occorre, anzitutto, sottolineare, quanto al valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che – se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatte dall'ispettorato non fanno prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni – è, però, altrettanto vero che le stesse costituiscono, comunque, argomento di prova, che il giudice deve, in ogni caso, valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, potendo le stesse essere disattese solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. n. 166/2014).
Tali dichiarazioni, dunque, ben possono essere valutate dal Giudice secondo il suo libero e prudente apprezzamento e poste a fondamento della decisione;
invero, pur essendo vero, come detto, che i verbali ispettivi fanno piena prova solo di quanto l'Ispettore attesta essere avvenuto in sua presenza, è, tuttavia, altrettanto vero che è
l'intero materiale probatorio raccolto a costituire un elemento importante a livello indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 9251 del
19.4.2010). Alla stregua di tali principi è possibile, dunque, muovere dalle richiamate risultanze ispettive al fine di valutare la fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione convenuta.
Tanto premesso, alla stregua delle concordi dichiarazioni rese, in fase amministrativa, dai lavoratori e Persona_2 [...]
è emerso che, alla data del 29.05.2023, il sig. Persona_3
era già presente sul cantiere oggetto di ispezione. Il primo, in particolare, Pt_2
rendendo dichiarazioni precise ed articolate, ha riferito che il , oltre a svolgere Pt_2
la propria attività, ha altresì coordinato le attività dell'intero gruppo di lavoro
(comprensivo, oltre che del sig. anche dei lavoratori e Per_3 Per_6
. Persona_7
Ma, a ben vedere, analoga dichiarazione è stata resa dallo stesso lavoratore Pt_2
tecnico della che, pur rettificando, in un secondo
[...] CP_1
momento, la dichiarazione precedentemente resa, ha, nell'immediatezza, confermato la sua presenza in cantiere già a far data dal 29 maggio 2023.
Quanto alle risultanze documentali, occorre evidenziare che, dal “giornale dei lavori” acquisito nel corso dell'ispezione, è possibile evincere la presenza, nella giornata del
31.05.2023, di , nominativo annotato distintamente da quello della società Pt_2
“FFR” più in alto indicata7; società presente in cantiere per l'effettuazione dei lavori di scavo. Alla luce di tali elementi – e considerando, peraltro, l'inconferenza dei dati documentali offerti dall'odierno opponente8 - è possibile, dunque, confermare la fondatezza delle risultanze ispettive, le quali consentono di ritenere ampiamente provata la violazione contestata in sede di accertamento.
Per tale motivo – e richiamando le considerazioni suesposte in tema di riparto dell'onere probatorio – l'Amministrazione convenuta risulta avere compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, e, pertanto, la pretesa sanzionatoria si appalesa fondata.
2.5. In punto di quantum debeatur – profilo in ordine al quale l'odierno opponente non ha svolto doglianze – alcuna censura può essere mossa all'operato dell'Amministrazione convenuta, ove solo si consideri che la sanzione è stata quantificata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e dell'art. 16 della L. n.
689/1981.
2.6. In conclusione, dunque, avendo l'Amministrazione convenuta compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante avente ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, il ricorso deve essere rigettato.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte opponente. 8 Ci si riferisce, in particolare, al dato documentale offerto dall'opponente rappresentato dalla Bolla di accompagnamento n. 00401 della F.F.R. Costruzioni s.r.l. datata 31.5.2023, la quale riporta, nella sezione denominata “firma conducente”, la dicitura + FR”. Pt_2
Tale dato, invero, è suscettibile di attestare, non già l'assenza di sul cantiere nella Parte_2
giornata del 31.05.2023, bensì, eventualmente, la presenza di si tratta, infatti, di una Persona_1
Bolla di accompagnamento emessa dalla F.F.R. Costruzioni S.r.l. e non dalla Controparte_1
(tale circostanza, peraltro, risulterebbe compatibile con quanto riportato nel Giornale dei Lavori, dall'analisi del quale risulta, in corrispondenza della giornata del 30.05.2023, l'annotazione “FFR
x2”; annotazione sulla scorta della quale è verosimile ipotizzare che, in tale giornata, fossero presenti sul cantiere due dipendenti della F.F.R. Costruzioni). Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da
€ 1.101 a € 5.200): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, in considerazione della riduzione prevista dall'art. 9, comma II°, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 99/2024 emessa dall'Amministrazione convenuta in data 11.11.2024 e notificata, rispettivamente, in data 10.12.2024, alla e, in data 12.12.2024, Controparte_1
al suo Amministratore quale co-obbligato solidale.
2. Condanna , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
società alla rifusione delle spese di lite a favore Controparte_1
dell'Amministrazione convenuta, spese che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che gli avvisi di ricevimento si riferiscano all'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione non può essere revocato in dubbio, dato che sugli stessi sono riportato i rispettivi numeri di serie delle relative raccomandate (n. 517111613-8 e n. 7878532492842-2) che sono riportati anche sulle rispettive relate di notifica in calce all'ordinanza-ingiunzione. 6 Alla stregua di tali dichiarazioni, la ricostruzione patrocinata dall'opponente appare scarsamente credibile, essendo, all'evidenza, decisamente inverosimile ipotizzare il sig. Persona_1 dipendente della società FFR Costruzioni S.r.l. deputata alle attività di scavo nel cantiere, fosse chiamato a coordinare i lavoratori di un'altra società, ossia la addetta, per Controparte_1 contro, a lavorazioni di tipo edile. 7 Anche tale dato documentale rende scarsamente verosimile la ricostruzione attorea.
Ciò, tanto più ove si consideri che, secondo quanto evidenziato dallo stesso opponente, la presenza, nella giornata del 19.06.2023, di un altro dipendente della F.F.R. Costruzioni, ossia di tale
” FFR” è stata registrata nel “giornale dei lavori” con la sigla “ ”, ossia con Per_4 Parte_6 l'indicazione, sia del nome, sia della società alle dipendenze della quale il medesimo risulta assunto;
e, ciò, diversamente da quanto accaduto con riguardo al dipendente , la cui presenza è stata, Pt_2 per contro, registrata, mediante l'indicazione del solo nome.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 18/2025
R.G., promossa da:
, (C.F. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della società (P.IVA Controparte_1
), avente sede legale in Parma, Via Emilio Lepido n. 200, rappresentati P.IVA_1
e difesi, giusta procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Prof. Antonio D'Aloia del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale sito in Parma, Borgo Venti Marzo, n. 7;
OPPONENTE contro
Controparte_2
, (C.F. ), sede territoriale di in persona
[...] P.IVA_2 Controparte_2
del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Gramazio del
Foro di Parma nonché, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa in Controparte_3
servizio presso il medesimo , ed elettivamente domiciliato presso la relativa CP_4
sede, sita in Parma, P.zza Matteotti, n. 9;
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 8.01.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l , proponendo Controparte_2
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 99/2024, emessa in data 11 novembre
2024 e notificata, in data 10.12.2024, alla e, in data 12.12.2024, Controparte_1
al suo Amministratore quale co-obbligato solidale (doc. 1 fasc. parte ricorrente), a mezzo della quale l aveva Controparte_2
lui ingiunto il pagamento di una somma pari a Euro 3.636,81 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 3, commi 3 e 3 ter, decreto – legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, per aver impiegato il lavoratore sig. in data 31/05/2023, ossia prima Parte_2
della sua regolare assunzione, avvenuta in data 5.06.2023.
L'opponente deduceva, anzitutto, che il procedimento sanzionatorio originava da operazioni di verifica iniziate il 12.09.2023 e che avevano portato, in data
20.12.2023, all'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023- prre-0000261, notificato in data 8.01.2024 (doc. 2 fasc. parte ricorrente).
Eccepiva, poi, riportandosi a quanto sostenuto in sede di audizione tenutasi in data
24.01.2024 e in sede di memoria difensiva depositata in data 07.02.2024, che l'accertamento ispettivo, carente di istruttoria e di motivazione, era frutto di un travisamento dei fatti, in quanto il lavoratore presente in data 31.05.2023 non era il sig. , bensì il sig. dipendente della società FFR Parte_2 Persona_1
Costruzioni S.r.l. chiamato a svolgere lavori specifici di scavo nel cantiere. Chiedeva, dunque, di annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 99/2024 emessa dall di con vittoria delle spese di lite, Controparte_2 Controparte_2
instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO
1) di accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione irrogata e comunicata al ricorrente con l'ordinanza d'ingiunzione n. 99/2024 notificata al ricorrente in data
10.12.2024 e 12.12.2024, con cui si chiede la corresponsione di euro 3.600, 00
(tremilaseicento euro), per i motivi tutti esposti nel presente ricorso, nonchè di ogni altro atto presupposto o comunque collegato all'ordinanza, ivi compreso il verbale di contestazione.
2) annullare tali atti e/o disapplicarli e/o riformarli, con ogni conseguenza di legge, e
3) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
3.02.2025, l di sede di Controparte_2 Controparte_2
Parma, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti, contestava le argomentazioni attoree, instando per la reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L'Amministrazione convenuta, in particolare, argomentava diffusamente in merito all'inconsistenza dell'opposizione, richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese in fase amministrativa dai lavoratori sigg.ri Persona_2
e e riportandosi a quando indicato nel
[...] Persona_3
“Giornale dei Lavori” della società.
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 3.04.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del
D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data
8.01.2025 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza – ingiunzione, avvenuta, rispettivamente, in data 10.12.2024 a favore della
[...]
e, in data 12.12.2024, al suo Amministratore quale co-obbligato Controparte_1
solidale, come evincibile dagli avvisi di ricevimento in atti1.
2.2. Venendo alla disamina del merito della contestazione, giova preliminarmente ribadire che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (Cass. Civ., Sez. Un., n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va, altresì, rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che: “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981,
l'opposizione deve essere accolta” (così, Cass. Civ., Sez. I, n. 5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23 – a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente – recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora, Cass. Civ., Sez. I, n.
5277/2007; cfr. anche Trib. di Modena, n. 347/2013 e n. 269/2013).
Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio – nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile (ossia quello della preponderanza dell'evidenza) –, l'odierno opposto abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
In particolare, la parte opposta, quale titolare della pretesa sanzionatoria, dovrà provvedere ad integrare le sintetiche indicazioni apposte sulla ordinanza ingiunzione con la precisa indicazione dei fatti su cui basa la pretesa fatta valere (ad es. gli accertamenti ispettivi eseguiti dai quali emerge la sussistenza dell'illecito contestato dal quale deriva la sanzione ingiunta), mentre spetterà a parte opponente svolgere le difese in diritto e contestare la pretesa azionata con l'ordinanza ingiunzione.
2.3. Ciò posto, occorre evidenziare che gli accertamenti ispettivi, i quali si sono conclusi con la redazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-
PRre-0000261 del 20.12.2023 (doc. 2 fasc. parte opponente), sono iniziati in data
12.09.2023, con l'accesso dei funzionari di Vigilanza dell'Amministrazione convenuta in Parma (PR), Strada Cavour n. 16, presso il cantiere edile sito in Reggio Emilia (RE), Via Ricasoli n. 4-6/A – 6/B, ove la società stava Controparte_1
svolgendo lavori edili per la costruzione di abitazioni a uso privato.
In tale occasione, sono stati rinvenuti sia il ricorrente2, legale rappresentante della società sia i lavoratori Controparte_1 Persona_2
e 4, i quali hanno reso Per_2 Persona_3
sommarie dichiarazioni.
Sempre in tale frangente, è stato poi escusso, in qualità di sommario informatore, anche il lavoratore 5. Parte_2
Successivamente, quindi, è stata acquisita la documentazione di lavoro del soggetto al quale si riferiscono gli accertamenti per cui è causa, e, in particolare, il Giornale dei
Lavori del cantiere oggetto di ispezione (doc. 3 fasc. parte opponente), dal quale è 2 Il quale ha così dichiarato: “Preciso che, come ho su questo cantiere un Controparte_1 dipendente oggi presente, che è il sig. (apprendista tecnico di cantiere), che ha Parte_2 iniziato a lavorare qualche mese fa per mio conto, in più ho altro personale che a rotazione si presenta sul cantiere per svolgere i compiti da me affidatigli. Preciso che ho iniziato, come ditta, a lavorare su questo cantiere il 26 maggio 2023, per preparare le lavorazioni e far entrare la ditta FFR per gli scavi (il titolare si chiama )”. Persona_4 3 Il quale ha così riferito: “Insieme agli altri dipendenti ho iniziato a lavorare su questo cantiere sito in Reggio Emilia, in via Ricasoli dal 29 maggio 2023, per fare lavori di carpenteria, di realizzazione pilastri, di realizzazione del solaio. La squadra di lavoro della società Parte_3
è composta da me, dal titolare e gli altri ragazzi oggi presenti, cioè:
[...] Per_3 Per_5
Per_6 Persona_7 (…) Quando abbiamo iniziato a lavorare il 29 maggio 2023 su questo cantiere, era già presente, come coordinatore per conto della ditta anche il sig. , oggi Controparte_1 Parte_2 presente;
ha sempre coordinato la nostra attività a partire dal 29 maggio 2023, osservando i nostri stessi orari di lavoro e le stesse giornate lavorative”. 4 Il quale ha così dichiarato: “Sono il legale rappresentante della ditta sin Controparte_5 dall'inizio (…) In questo cantiere che è iniziato il 29/05/2023 stiamo facendo lavori di carpenteria pilastri e solai di una palazzina privata. Lavoro io, il mio socio e i tre dipendenti che avete trovato oggi. (…) Preciso che ha iniziato a marzo/aprile 2023, ha iniziato Parte_4 Parte_5
a metà giugno e lunedì 3 luglio 2023. Lavorano tutte 40 ore settimanali dal Persona_7 lunedì al venerdì. Il 29 maggio 2023 quando abbiamo iniziato i lavori c'era già ”. Parte_2 5 Il quale ha così riferito: “Sono assunto come dipendente dell'azienda “ Controparte_1 come apprendista tecnico di cantiere, da maggio 2023. Anzi a ricordare bene, ho firmato il contratto ed ho iniziato a lavorare da giugno 2023. Mi sono confuso con la data di inizio del rapporto di lavoro, perché mi riferivo all'inizio del cantiere che è appunto, iniziato a maggio 2023.
Tanto che quando io ho iniziato a lavorare, il cantiere era già iniziato da circa un mese, per quello che ne so”. emerso che, in data 31.05.2023, un certo era presente presso il predetto Pt_2
cantiere.
Alla stregua di tali risultanze, gli ispettori verbalizzanti hanno, dunque, concluso che il sig. , formalmente assunto alle dipendenze della società Pt_2 Controparte_1
in data 5.06.2023, abbia, in realtà, iniziato a prestare attività lavorativa a favore
[...]
della predetta società quantomeno a far data dal 31.05.2023, e, quindi, anteriormente alla sua formale assunzione.
2.4. Ciò posto in ordine alle risultanze ispettive sulle quali l'ordinanza-ingiunzione si fonda, occorre evidenziare che, ad avviso di questo Giudice, alla stregua dello standard epistemologico proprio del processo civile (della preponderanza dell'evidenza), la ricostruzione patrocinata dall'Amministrazione procedente appare fondata.
Sul piano metodologico, occorre, anzitutto, sottolineare, quanto al valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che – se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatte dall'ispettorato non fanno prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni – è, però, altrettanto vero che le stesse costituiscono, comunque, argomento di prova, che il giudice deve, in ogni caso, valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, potendo le stesse essere disattese solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. n. 166/2014).
Tali dichiarazioni, dunque, ben possono essere valutate dal Giudice secondo il suo libero e prudente apprezzamento e poste a fondamento della decisione;
invero, pur essendo vero, come detto, che i verbali ispettivi fanno piena prova solo di quanto l'Ispettore attesta essere avvenuto in sua presenza, è, tuttavia, altrettanto vero che è
l'intero materiale probatorio raccolto a costituire un elemento importante a livello indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 9251 del
19.4.2010). Alla stregua di tali principi è possibile, dunque, muovere dalle richiamate risultanze ispettive al fine di valutare la fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione convenuta.
Tanto premesso, alla stregua delle concordi dichiarazioni rese, in fase amministrativa, dai lavoratori e Persona_2 [...]
è emerso che, alla data del 29.05.2023, il sig. Persona_3
era già presente sul cantiere oggetto di ispezione. Il primo, in particolare, Pt_2
rendendo dichiarazioni precise ed articolate, ha riferito che il , oltre a svolgere Pt_2
la propria attività, ha altresì coordinato le attività dell'intero gruppo di lavoro
(comprensivo, oltre che del sig. anche dei lavoratori e Per_3 Per_6
. Persona_7
Ma, a ben vedere, analoga dichiarazione è stata resa dallo stesso lavoratore Pt_2
tecnico della che, pur rettificando, in un secondo
[...] CP_1
momento, la dichiarazione precedentemente resa, ha, nell'immediatezza, confermato la sua presenza in cantiere già a far data dal 29 maggio 2023.
Quanto alle risultanze documentali, occorre evidenziare che, dal “giornale dei lavori” acquisito nel corso dell'ispezione, è possibile evincere la presenza, nella giornata del
31.05.2023, di , nominativo annotato distintamente da quello della società Pt_2
“FFR” più in alto indicata7; società presente in cantiere per l'effettuazione dei lavori di scavo. Alla luce di tali elementi – e considerando, peraltro, l'inconferenza dei dati documentali offerti dall'odierno opponente8 - è possibile, dunque, confermare la fondatezza delle risultanze ispettive, le quali consentono di ritenere ampiamente provata la violazione contestata in sede di accertamento.
Per tale motivo – e richiamando le considerazioni suesposte in tema di riparto dell'onere probatorio – l'Amministrazione convenuta risulta avere compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, e, pertanto, la pretesa sanzionatoria si appalesa fondata.
2.5. In punto di quantum debeatur – profilo in ordine al quale l'odierno opponente non ha svolto doglianze – alcuna censura può essere mossa all'operato dell'Amministrazione convenuta, ove solo si consideri che la sanzione è stata quantificata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e dell'art. 16 della L. n.
689/1981.
2.6. In conclusione, dunque, avendo l'Amministrazione convenuta compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante avente ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, il ricorso deve essere rigettato.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte opponente. 8 Ci si riferisce, in particolare, al dato documentale offerto dall'opponente rappresentato dalla Bolla di accompagnamento n. 00401 della F.F.R. Costruzioni s.r.l. datata 31.5.2023, la quale riporta, nella sezione denominata “firma conducente”, la dicitura + FR”. Pt_2
Tale dato, invero, è suscettibile di attestare, non già l'assenza di sul cantiere nella Parte_2
giornata del 31.05.2023, bensì, eventualmente, la presenza di si tratta, infatti, di una Persona_1
Bolla di accompagnamento emessa dalla F.F.R. Costruzioni S.r.l. e non dalla Controparte_1
(tale circostanza, peraltro, risulterebbe compatibile con quanto riportato nel Giornale dei Lavori, dall'analisi del quale risulta, in corrispondenza della giornata del 30.05.2023, l'annotazione “FFR
x2”; annotazione sulla scorta della quale è verosimile ipotizzare che, in tale giornata, fossero presenti sul cantiere due dipendenti della F.F.R. Costruzioni). Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da
€ 1.101 a € 5.200): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, in considerazione della riduzione prevista dall'art. 9, comma II°, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 99/2024 emessa dall'Amministrazione convenuta in data 11.11.2024 e notificata, rispettivamente, in data 10.12.2024, alla e, in data 12.12.2024, Controparte_1
al suo Amministratore quale co-obbligato solidale.
2. Condanna , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
società alla rifusione delle spese di lite a favore Controparte_1
dell'Amministrazione convenuta, spese che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che gli avvisi di ricevimento si riferiscano all'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione non può essere revocato in dubbio, dato che sugli stessi sono riportato i rispettivi numeri di serie delle relative raccomandate (n. 517111613-8 e n. 7878532492842-2) che sono riportati anche sulle rispettive relate di notifica in calce all'ordinanza-ingiunzione. 6 Alla stregua di tali dichiarazioni, la ricostruzione patrocinata dall'opponente appare scarsamente credibile, essendo, all'evidenza, decisamente inverosimile ipotizzare il sig. Persona_1 dipendente della società FFR Costruzioni S.r.l. deputata alle attività di scavo nel cantiere, fosse chiamato a coordinare i lavoratori di un'altra società, ossia la addetta, per Controparte_1 contro, a lavorazioni di tipo edile. 7 Anche tale dato documentale rende scarsamente verosimile la ricostruzione attorea.
Ciò, tanto più ove si consideri che, secondo quanto evidenziato dallo stesso opponente, la presenza, nella giornata del 19.06.2023, di un altro dipendente della F.F.R. Costruzioni, ossia di tale
” FFR” è stata registrata nel “giornale dei lavori” con la sigla “ ”, ossia con Per_4 Parte_6 l'indicazione, sia del nome, sia della società alle dipendenze della quale il medesimo risulta assunto;
e, ciò, diversamente da quanto accaduto con riguardo al dipendente , la cui presenza è stata, Pt_2 per contro, registrata, mediante l'indicazione del solo nome.