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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/09/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 951 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
, con l'avv. PICCI PAOLO;
C.F._1
ricorrente contro con l'avv. Controparte_1
DISTEFANO GRAZIA;
, con l'avv. GALEANO MANLIO;
CP_2
resistente avente ad oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 6 ha proposto opposizione avverso l'intimazione n. Parte_1
29720259001860960/000 notificatagli il 19.3.2025 per una lunga serie di atti impositivi di varia natura.
L'opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti portati da 18 avvisi di addebito indicati nell'intimazione e il difetto di motivazione della CP_2
stessa.
Ha quindi chiesto la declaratoria dell'illegittimità dell'intimazione.
L' e l si sono costituiti CP_2 Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
***
Va premesso che, dato che l'intimazione di pagamento ha natura di precetto in rinnovazione (C. 5546/2023), il ricorso va qualificato come opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. pur non avendo il ricorrente svolto alcuna specifica domanda relativa al diritto di procedere in via esecutiva.
Ciò posto, il ricorso è manifestamente infondato.
Di seguito si riportano i numeri degli avvisi di addebito oggetto dell'opposizione, con le relative date di notificazione (non contestate):
Numero Avviso Data Notifica 59720140002734350000 14/02/2015 59720150000012968000 21/02/2015 59720150000100009000 12/03/2015 59720150000140643000 27/03/2015 59720150000200988000 13/05/2015 59720150000275901000 16/06/2015 59720150000574915000 14/10/2015 59720150001741657000 04/11/2015 59720150001793720000 11/11/2015 59720150002012367000 22/01/2016 59720150002102236000 22/01/2016 59720150002109112000 22/01/2016 59720160000040245000 27/04/2016 59720160000086947000 28/06/2016 59720160001067588000 01/09/2016 59720160001518945000 08/01/2017
Pagina 2 di 6 59720170002191053000 19/01/2018 59720180000808265000 30/07/2018 Per gli avvisi di addebito nn. 59720150002012367000,
59720150002102236000, 59720150002109112000,
59720160000086947000, 59720160001067588000,
59720160001518945000, 59720170002191053000 risulta notificata il
21.5.2019 intimazione di pagamento n. 29720199000662683000 a mani proprie del ricorrente (doc. 3 . CP_3
Per gli avvisi di addebito nn. 59720140002734350000,
59720150000012968000, 59720150000100009000,
59720150000140643000, 59720150000200988000,
59720150000275901000, 59720150000574915000,
59720150001741657000, 59720150001793720000,
59720160000040245000, 59720180000808265000, risulta notificata il
20.9.2019 intimazione di pagamento n. 29720199000715857000 a mani proprie del ricorrente (doc. 2 . CP_3
Nelle relate di notifica delle intimazioni si legge “io sottoscritto […] ho notificato questa intimazione di pagamento relativa all'avviso di addebito nr. X”: trattandosi di atti pubblici, esse fanno fede fino a querela di falso dell'avvenuta notificazione di un'intimazione di pagamento relativa all'avviso indicato.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le relate di notifica delle intimazioni contengono esplicito riferimento a ciascuno degli avvisi opposti, e sono pertanto ad essi riferibili;
e trattandosi di intimazioni di pagamento relative agli avvisi, esse sono idonee ad interrompere la prescrizione dei crediti da questi portati, essendo state notificate prima della scadenza del termine quinquennale dalle date di notifica degli avvisi sopra elencate.
Pagina 3 di 6 Pertanto, con riferimento agli avvisi oggetto dell'intimazione n.
29720199000662683000 il nuovo termine scadeva il 21.5.2024; con riferimento agli avvisi oggetto dell'intimazione n.
29720199000715857000 il nuovo termine scadeva il 20.9.2024.
L'art. 68 d.l. 18/2020 ha previsto che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”.
Il richiamo all'art. 30 d.l. 78/2010, che disciplina gli avvisi di addebito
, comporta l'applicabilità della disposizione a tutti gli atti oggetto CP_2
del presente giudizio.
Il richiamato art. 12 d.lgs. 159/2015 al primo comma prevede alla sospensione dei termini di versamento corrisponde la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza “in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”; ed al secondo comma prevede che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori
Pagina 4 di 6 di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Dal combinato disposto di tali previsioni normative deriva che:
- il termine di prescrizione che sarebbe scaduto tra l'8.3.2020 ed il
31.12.2021 è automaticamente prorogato al 31.12.2023 (cfr. anche
Tribunale di Napoli Nord n. 3182/2023);
- il termine di prescrizione che sarebbe comunque scaduto oltre il
31.12.2021 subisce la sospensione di 542 giorni disposta dall'art. 68 d.l.
18/2020.
Per tutti gli avvisi di addebito opposti, dunque, il termine di prescrizione, che ordinariamente (in virtù degli atti interruttivi) aveva iniziato a decorrere prima del 8.3.2020 e sarebbe decorso dopo il 31.12.2021, è rimasto sospeso per 542 giorni. Ciò rende tempestiva l'intimazione n.
29720249003274173/00, relativa a tutti gli avvisi opposti, notificata il
4.11.2024, a seguito della quale il nuovo termine non è ancora decorso.
L'eccezione relativa al difetto di motivazione è parimenti manifestamente infondata perché l'intimazione consiste nell'invito a pagare i debiti risultanti dal ruolo con l'avviso che in mancanza si procederà ad esecuzione (art. 50 d.p.r. 602/1973): pertanto, è sufficiente che essa contenga l'invito a pagare, l'indicazione dei titoli, e l'avviso che altrimenti verrà avviata l'esecuzione (tra tante, C. 10692/2024): e l'intimazione qui opposta contiene tutti tali elementi.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza, con la precisazione che la definizione della causa in prima “udienza” non esclude la liquidazione della fase decisionale (C. 5289/2023). L'aver
Pagina 5 di 6 fondato il ricorso su un'eccezione di prescrizione argomentata esclusivamente sul decorso del termine quinquennale dalla data di notifica degli avvisi, e dunque sull'implicito presupposto di non aver mai ricevuto atti interruttivi, quando invece è risultato che il ricorrente ne ha ricevuti ben due a mani proprie e uno a mani della madre convivente, nonché sull'eccezione di difetto di motivazione che è risultata manifestamente infondata, evidenzia la temerarietà dell'opposizione, la quale giustifica la condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. nella misura della metà delle spese di lite a favore di ciascuna delle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere all' ed all Parte_1 CP_2 [...]
le spese di lite, liquidate in € 6000 Controparte_1
oltre iva cpa rimborso spese forfetario per ciascuna delle controparti;
- condanna a pagare a ciascuna delle controparti la Parte_1
somma di € 3000 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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