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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3488/2023
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24/10/2023, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] SENNA COMASCO con l'Avv. CURCIO VITTORIA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] SENNA COMASCO con l'Avv. CURCIO VITTORIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ALSERIO, in data 26/05/2001,
(anno 2001, atto n. 3, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 769/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 8.07.2024
(passata in giudicato). 1 con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Per_1
- nato il [...] Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23/10/2023, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Alserio
(CO) in data 28 maggio 2001; matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alserio (CO) al n. 3, Serie A, Parte II, anno 2001; nonché nei registri dello stato civile del
Comune di Senna Comasco (CO) al n. 7, Serie B, Parte II, anno 2001.
2. Ordinare al Comune di Alserio e di Senna Comasco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Dichiarare compensate le spese legali.
4. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori e sarà collocato presso il Per_2 padre, dove continuerà ad abitare anche maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente. Per quanto riguarda i rapporti e le frequentazioni del figlio con la Per_2 madre, quest'ultima prenderà accordi direttamente con il figlio, in considerazione dell'età del ragazzo, informando in ogni caso di volta in volta il padre. La madre terrà con sé a Per_2 fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina;
una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno la prima e la seconda settimana;
durante le vacanze di
Pasqua ad anni alterni;
una settimana durante le vacanze estive, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno.
5. La casa familiare sita a Senna Comasco (CO) Via Della Repubblica n. 29, di proprietà esclusiva del sig. viene allo stesso assegnata con tutto ciò che l'arreda; Pt_2
6. Il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli e continuerà a Parte_2 farsi carico integralmente delle spese straordinarie dei figli.
7. Si dà atto che i ricorrenti hanno regolamentato i loro rapporti patrimoniali in occasione della separazione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2 DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
e in data 26/05/2001, in ALSERIO Parte_1 Parte_2 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALSERIO
(anno 2001, atto n. 3, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALSERIO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17/04/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
3
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24/10/2023, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] SENNA COMASCO con l'Avv. CURCIO VITTORIA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] SENNA COMASCO con l'Avv. CURCIO VITTORIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ALSERIO, in data 26/05/2001,
(anno 2001, atto n. 3, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 769/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 8.07.2024
(passata in giudicato). 1 con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Per_1
- nato il [...] Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23/10/2023, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Alserio
(CO) in data 28 maggio 2001; matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alserio (CO) al n. 3, Serie A, Parte II, anno 2001; nonché nei registri dello stato civile del
Comune di Senna Comasco (CO) al n. 7, Serie B, Parte II, anno 2001.
2. Ordinare al Comune di Alserio e di Senna Comasco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Dichiarare compensate le spese legali.
4. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ai genitori e sarà collocato presso il Per_2 padre, dove continuerà ad abitare anche maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente. Per quanto riguarda i rapporti e le frequentazioni del figlio con la Per_2 madre, quest'ultima prenderà accordi direttamente con il figlio, in considerazione dell'età del ragazzo, informando in ogni caso di volta in volta il padre. La madre terrà con sé a Per_2 fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina;
una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno la prima e la seconda settimana;
durante le vacanze di
Pasqua ad anni alterni;
una settimana durante le vacanze estive, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno.
5. La casa familiare sita a Senna Comasco (CO) Via Della Repubblica n. 29, di proprietà esclusiva del sig. viene allo stesso assegnata con tutto ciò che l'arreda; Pt_2
6. Il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli e continuerà a Parte_2 farsi carico integralmente delle spese straordinarie dei figli.
7. Si dà atto che i ricorrenti hanno regolamentato i loro rapporti patrimoniali in occasione della separazione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2 DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
e in data 26/05/2001, in ALSERIO Parte_1 Parte_2 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALSERIO
(anno 2001, atto n. 3, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALSERIO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17/04/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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