CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 15 luglio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1534 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Iandolo, Pt_1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE E
, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Cantarella, CP_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
OGGETTO: giudizio di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 9163/2022 del 31.2.2022 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma in data 26.4.2011, ha CP_1 convenuto in giudizio ed per sentire dichiarare, previa sospensione, Pt_1 Controparte_3
l'annullamento della cartella esattoriale n. 097 2011 0002059502 000, asseritamente notificatale il
15.3.2011, per omesso pagamento dei contributi a percentuale dovuti in ragione di € 17.626,05 alla
Gestione Commercianti in relazione al maggior reddito accertato per l'anno 2005, eccependo la prescrizione del credito in forza dell'intervenuta scadenza del termine quinquennale di cui alla l. n.
335/1995.
Nella contumacia di l' ha resistito, eccependo tra l'altro la Controparte_3 Pt_1 decadenza ex art. 24, d. lgs. n. 46/1999 e la tempestiva interruzione del termine di prescrizione quinquennale.
1 Il Tribunale, con sentenza n. 15421/2012 del 2.10.2012, respinta l'eccezione di decadenza sollevata dall' , ha respinto altresì l'opposizione, ritenendo che – alla data della notifica della Pt_1 cartella – il termine quinquennale di prescrizione non fosse decorso.
La sentenza è stata impugnata dalla che ha insistito per l'intervenuta prescrizione del CP_1 credito.
Nella contumacia di nel frattempo succeduta alla costituitosi Controparte_4 CP_3
l' , questa Corte con sentenza n. 701/2016 del 5.2.2016 ha accolto l'impugnazione, dichiarando Pt_1 prescritto il credito azionato dall' e pertanto non dovuti i contributi oggetto della cartella Pt_1 opposta.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l' , cui ha resistito con Pt_1 controricorso la contestando le avverse deduzioni ed allegazioni, nella contumacia di CP_1
Controparte_4
Con ordinanza n. 9163/2022 la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell' , cassando la Pt_1 sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Corte per nuovo esame.
L' con ricorso ex art. 392 c.p.c. ha riassunto il giudizio, chiedendo il rigetto Pt_1 dell'opposizione proposta da controparte avverso la cartella esattoriale.
La si è costituita, insistendo nuovamente sull'eccezione di prescrizione anche per CP_1 omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento e, in subordine, chiedendo ridursi l'importo dei contributi dovuti in ragione dell'intervenuta adozione da parte dell' Controparte_5
di un provvedimento con cui, in sede di autotutela, è stato ridotto il reddito accertato in
[...] capo alla per l'anno 2005. CP_1
All'udienza del 15.7.2025, nella contumacia dell' (nel Controparte_5 frattempo succeduta ad , la causa, matura per la decisione, è stata definita Controparte_4 mediante lettura del dispositivo.
2. Preliminarmente, rileva il Collegio che la questione della presunta nullità della procura alle liti rilasciata in favore del procuratore per i precedenti gradi di giudizio, sollevata da parte Pt_1 resistente solo in sede di discussione all'udienza del 15.7.2025, è inammissibile nel presente giudizio di rinvio.
Parte resistente, infatti, pur avendo sollevato tale eccezione nel giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione, non l'ha tempestivamente riproposta nel presente giudizio di rinvio (nulla, infatti, è dedotto in proposito nella memoria di costituzione depositata il 9.3.2023).
Di tal ché sulla questione è ormai sceso il giudicato interno, in applicazione del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all'art. 161, co. 1 c.p.c. (cfr. Cass.
SS.UU. n. 20934/2011 e, più recentemente, Cass. n. 26996/2024).
2 In ogni caso e ad abundantiam, si rileva che, nel presente giudizio di rinvio, l' ha Pt_1 depositato valida procura notarile alle liti, con cui il legale rappresentante e Presidente dell'Istituto, dr. “nomina[…], in via permanente, quali procuratori generali alle liti gli Persona_1 avvocati del ruolo professionale dell'Istituto stesso, iscritti nell'elenco di cui all'art. 23 della Legge
31 dicembre 2012 n. 247 …”, tra i quali compare l'avv. Gustavo Iandolo, ritualmente costituito nel presente giudizio.
3. Venendo al merito, con il ricorso in riassunzione, l' chiede riformarsi la sentenza n. Pt_1
701/2016, resa da questa Corte d'Appello, di accoglimento dell'opposizione proposta dalla CP_1
Deduce, infatti, che la cartella di pagamento notificata il 15.3.2011 avrebbe interrotto il termine di prescrizione quinquennale di cui alla l. n. 335/95, in quanto la prescrizione decorrerebbe nel caso di specie, conformemente ai principi enunciati dalla Suprema Corte, dal 20.6.2006, data di scadenza del termine previsto per l'adempimento dell'obbligo di versamento dei contributi a percentuale. Di tal ché l'opposizione proposta dalla andrebbe respinta. CP_1
In proposito, tuttavia, la eccepisce anzitutto, nella propria memoria di costituzione, CP_1 che “La pretesa con cui l' previdenziale fa valere il proprio credito trae fondamento da una CP_6 cartella esattoriale emessa da (già che sarebbe stata Controparte_5 Controparte_4 notificata in data 15.03.2011. La notifica del suddetto atto, come ampiamente eccepito e rilevato in tutti i gradi di giudizio non è mai avvenuta. Infatti la suddetta è stata erroneamente notificata ad un indirizzo errato (cioè, Via Villapiana, 14 – 00173, Roma). Tuttavia, tale indirizzo è palesemente estraneo alla ricorrente, in quanto la stessa, a far tempo dal lontano anno 2005 risiede in Via
Riccardo Billi, 38, come certificato storico di residenza già allegato (doc n.3, ricorso in appello)”.
Ad ulteriore conforto di quanto dedotto si rileva inoltre che gli atti di causa non contengono le relate di notifica, sulla scorta delle quali si sarebbe perfezionata la consegna dell'atto alla resistente di talché si sarebbe interrotta la prescrizione. In definitiva la notifica deve pertanto considerarsi inesistente e deve accertarsi e dichiararsi l'avvenuta prescrizione della presa creditoria dell'ente previdenziale sul presupposto della mancata notifica dell'atto posto a fondamento della pretesa da parte dell' . Pt_1
3.1.Ebbene, con riguardo all'eccezione sollevata dalla questo Collegio non può non CP_1 rilevare che, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna resistente ha così esordito: “RICORSO … AVVERSO … cartella di pagamento n. 097 2011 0002059502 000 notificata da alla ricorrente in data 15.3.2011 …” e, con il primo motivo di impugnazione, Controparte_3 senza nulla eccepire in ordine alla eventuale irritualità o invalidità della notifica della cartella, ha invece dedotto: “1) PRESCRIZIONE DEL CREDITO. Con la cartella impugnata vengono contestati
i contributi 2005, richiesti con la cartella notificata nel marzo 2011. Ai sensi dell'art. 3, comma 9,
3 della legge 8 agosto 1993, n. 355, ciascun contributo I.V.S. si prescrive entro i termini sotto indicati, decorrenti dalla data in cui doveva essere pagato: … b) periodo dal gennaio 1996 in avanti 5 anni, per tutte le contribuzioni … Con sentenza del 7 marzo 2008, n. 6173, le Sezioni unite della Corte di
Cassazione hanno chiarito … che, con l'entrata in vigore di tale norma, opera un nuovo termine di prescrizione più breve che comincia a decorrere dalla data del 1° gennaio 1996 …”.
Con il medesimo ricorso di primo grado, l'allora opponente ha poi eccepito esclusivamente, quale ulteriore motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 17, d.P.R. n. 602/1973, lamentando che “i tributi e le sanzioni sono state iscritte a ruolo oltre i termini di decadenza previsti dalla legge ex art. 17 …”.
Come è evidente, pertanto, la con la propria originaria opposizione non solo non ha CP_1 lamentato alcuna irritualità della notifica ma, al contrario, deducendo essa stessa in prima battuta che la cartella le fosse stata notificata il 15.3.2011, ha invocato l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi relativi all'anno 2005 per intervenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, l. n. 335/1995, prospettando in sostanza che tra la data di decorrenza della prescrizione e la data del 15.3.2011 fossero trascorsi più di 5 anni.
Peraltro, proprio sulla base dell'intervenuta notifica della cartella in data 15.3.2011, il
Tribunale – accogliendo sul punto le difese articolate dal difensore della all'udienza del CP_1
2.10.2012, come da verbale in atti – ha respinto l'eccezione di decadenza ex art. 24, d. lgs. n. 46/1999 sollevata dall' , ritenendo che l'opposizione a cartella esattoriale fosse stata tempestivamente Pt_1 proposta (in data 26.4.2011) entro il termine di 40 gg. (prorogato per le festività) a decorrere dalla suddetta data di notifica.
Non v'è chi non veda, dunque, come l'eccezione di invalidità della notifica – pur articolata dalla con il successivo ricorso in appello del 29.3.2013 e ribadita nel giudizio innanzi alla CP_1
Corte di Cassazione (senza, peraltro, che alcuna delle relative pronunce l'abbia espressamente delibata) – sia inammissibile, giacché non tempestivamente sollevata nel ricorso di primo grado nel quale, al contrario, le difese dell'allora opponente si sono fondate sulla intervenuta rituale notifica della cartella in data 15.3.2011.
4. Al fine di contrastare il ricorso in riassunzione dell' , la deduce ancora che, Pt_1 CP_1 anche a voler ammettere che la notifica della cartella ad un indirizzo errato debba considerarsi valida, dovrebbe tuttavia tenersi nel debito conto la circostanza che, come ammesso dallo stesso con CP_6 la propria memoria di costituzione in primo grado, la cartella esattoriale opposta trae origine dall'avviso di accertamento numero RCG 011100904/2009, per l'anno di imposta 2005, con cui venivano recuperati a tassazione maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.
4 L' , infatti, nel giudizio di primo grado avrebbe dedotto che: “1) l'iscrizione a ruolo è Pt_1 stata effettuata per omessa contribuzione percentuale relativa all'anno 2005, dovuta dal ricorrente, in qualità di soggetto iscritto nella Gestione Commercianti, sulla base del reddito da lui prodotto ex
Legge n. 233/90. 2) Sui contributi dovuti sono state calcolate le somme aggiuntive come per Legge.
3) Il reddito prodotto dal ricorrente è risultato diverso da quello indicato da quest'ultimo nella denuncia dei redditi, presentata all'amministrazione finanziaria ed è stato accertato nella sua reale misura dalla e comunicato dalla stessa all' la quale ha quantificato i Controparte_5 Pt_1 contributi previdenziali dovuti sul reddito stesso in base alla legge 233/90”.
Deduce dunque la che, pertanto, sarebbe “proprio la stessa opposta che fornisce CP_1 prova dell'intervenuta prescrizione, al più tardi al 31.12.2005; infatti dal momento in cui
l'Amministrazione ha operato l'accertamento riferito all'anno 2005, è da tale ultimo anno che decorre il terminale quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali il cui ammontare trae origine dall'accertamento operato dall'Amministrazione Finanziaria, essendone l' ben a Pt_1 conoscenza, in quanto “dalla comunicato all' , come sostenuto Controparte_5 Pt_1 dall'appellata (pag. 4 memoria difensiva in primo grado). Pertanto la cartella esattoriale oggetto di opposizione non è atto autonomo, ma consequenziale all'atto di accertamento operato dall'amministrazione finanziaria. Se ne deve necessariamente inferire che la pretesa creditoria dell' si è in realtà prescritta in data 31.12.2010, ciò perché il diritto poteva essere fatto valere Pt_1 dall'anno 2005 …
Infatti in considerazione della tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2005, circostanza non oggetto di contestazione, l'omessa trasmissione da parte dell'agenzia delle entrate dei dati relativi alla denuncia dei redditi o all'eventuale ritardo di tale adempimento, costituiscono ostacoli di mero fatto all'esercizio del diritto e non giustificano il ritardo da parte del creditore nella richiesta della prestazione allo stesso dovuta”.
Infine, la lamenta che l' , solo con il ricorso per cassazione, avrebbe per la prima CP_1 Pt_1 volta individuato nel 20.6.2006 il dies a quo di decorrenza della prescrizione, in violazione di quanto previsto dall'art. 416 c.p.c., che impone invece al resistente di proporre tempestivamente le eccezioni non rilevabili d'ufficio. Peraltro, ove pure si volesse considerare l'eccezione di interruzione della prescrizione quale eccezione in senso lato, si dovrebbe comunque riconoscere che tale rilevabilità deve fondarsi su elementi probatori ritualmente acquisiti in giudizio, laddove invece alcun elemento in tal senso sarebbe stato ex adverso dedotto o comunque acquisito nel primo e secondo grado di giudizio.
5 4.1. Ebbene, tale articolato motivo d'impugnazione è certamente infondato alla luce di quanto osservato dalla Suprema Corte e dei principi da essa enunciati con l'ordinanza di rinvio n. 9163/2022, principi che risultano nel presente giudizio vincolanti.
Ed invero, si legge in detta ordinanza: “8. … nella sentenza impugnata il tema della prescrizione risulta delibato e dibattuto nei profili della decorrenza del termine, termine indicato, peraltro, da disposizione di legge che il giudice deve individuare attraverso la propria attività interpretativa a prescindere dalle indicazioni offerte dalle parti (fra le altre, Cass. n. 1511 del 2021);
9. vale richiamare, al riguardo, gli insegnamenti di Cass., Sez. Un., n. 10955 del 2004, in tema di prescrizione estintiva, secondo cui l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, … con la conseguente affermazione che la riserva, alla parte, del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente … le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere – dovere del giudice …;
10. tanto premesso, e rimarcato che, con il ricorso all'esame, è posto in discussione esclusivamente il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, questa Corte, in tema di contributi a percentuale dovuti sul reddito eccedente il minimale, ha già fissato il principio secondo cui il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4, legge n. 233/1990, ancorché
l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3, legge n. 335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l' abbia Controparte_5 accertato un maggior reddito, ex art. 1, d. lgs. n. 462/1997 (Cass. n. 13463 del 2017 e succ. conf., fra tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019; nn. 17610, 5413 del 2020; nn. 1511 e 4899 del
2021);
11. la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, in armonia con il principio generale nell'ambito delle assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre, appunto, dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55);
12. si tratta, come è evidente, di un termine indicato da disposizione di legge che il giudice deve individuare attraverso la propria attività interpretativa a prescindere dalle indicazioni offerte dalle parti (Cass. n. 1511 del 2021);
6 13. il credito oggetto di causa è relativo alla contribuzione a percentuale dovuta per l'anno
2005, con modalità di riscossione, in due rate annuali (art. 18, co. 2, d. lgs. n. 241 del 1997), per cui il versamento della prima rata andava effettuato entro il giorno 20 giugno 2006, data dalla quale è iniziato a decorrere il termine di prescrizione”.
4.2. Alla luce di tali principi, dunque, non v'è dubbio che, nel caso di specie: a) il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte della del maggior reddito relativo all'anno 2005; b) il momento di decorrenza della prescrizione CP_1 dei contributi in questione, pertanto, ai sensi dell'art. 3, l. n. 335/1995 deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento;
c) tale termine è indicato da disposizione di legge che il giudice deve individuare attraverso la propria attività interpretativa, a prescindere dalle indicazioni offerte dalle parti e dunque, nella fattispecie, da quanto sul punto specificamente dedotto o meno dall' ; d) in particolare, con riguardo ai contributi a percentuale dovuti per l'anno 2005, alla Pt_1 stregua della normativa applicabile (art. 18, co. 2, d. lgs. n. 241/1997), il dies a quo di decorrenza della prescrizione va individuato nel 20.6.2006, data entro la quale andava versata la prima rata dei suddetti contributi.
Dall'applicazione di tali principi al caso di specie, discende dunque che, alla data di notifica della cartella esattoriale (15.3.2011), il termine di prescrizione quinquennale non era spirato, non essendo ancora decorsi i 5 anni dal dies a quo individuato nel 20.6.2006.
Di tal ché l'eccezione di prescrizione va respinta.
5. Infine, con un ultimo motivo di impugnazione, la deduce che, il quantum preteso CP_1 dall' a titolo di contributi andrebbe quantomeno ridotto del 40%, giacché, a seguito di istanza Pt_1 di annullamento in autotutela n. 10458 dalla stessa resistente presentata in data 25.1.2012, l'
[...]
con provvedimento n. 24810 del 22.2.2012 avrebbe ridotto da € 129.299,00 ad € CP_5
75.339,00 il reddito in capo ad essa contribuente accertato per l'anno 2005.
5.1. Ebbene, rileva il Collegio che, da un esame del provvedimento n. 24810 del 22.2.2012 di parziale annullamento dell'avviso di accertamento n. RCG 011100904 relativo all'anno di imposta
2005 (doc. 6 di parte resistente), l risulta aver rideterminato la pretesa erariale Controparte_5
“come da prospetto [ad esso] allegato”.
Da tale prospetto si evince tuttavia che, benché il maggior reddito sia stato effettivamente ridotto da € 129.299,00 ad € 75.339,00, “annullando il recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette di maggiori componenti positivi pari ad euro 53.960,00, corrispondenti al 40% delle rimanenze finali indicate in dichiarazione”, cionondimeno la base imponibile e l'importo dei contributi dovuti sul maggior reddito sono rimasti del tutto invariati.
7 Invero, a pag. 4 del documento (corrispondente alla 1° pagina dell'allegato denominato
“Prospetto dati contabili rideterminati”), alla voce “CONTRIBUTI PREVIDENZIALI”, si legge: sotto la colonna “ACCERTATO”, “Base Imponibile [€] 64.402” e “Totale maggior contributo (in Euro)
9.276,00”; e sotto la colonna “RIDETERMINATO IN AUTOTUTELA”, “Base Imponibile [€] 64.402”
e “Totale maggior contributo (in Euro) 9.276,00”.
Da tanto discende che, pur a fronte di una riduzione del reddito accertato e delle conseguenti imposte (IRPEF, addizionale regionale e comunale, IRAP, IVA), è rimasta invece invariata la base imponibile su cui calcolare i contributi e, conseguentemente, l'importo totale dei contributi dovuti.
Peraltro, tale importo (€ 9.276,00) è sostanzialmente quello che si rinviene nella cartella di pagamento n. 097 2011 0002059502 000, opposta, quale sorte capitale (€ 9.275,81) su cui sono stati poi calcolati sanzioni (€ 5.565,48) ed interessi (€ 1.995,95), oltre ai compensi di riscossione entro le scadenze (€ 762,93), per un totale di € 17.620,17, oggetto della cartella.
La domanda di riduzione del quantum debeatur non può pertanto essere accolta.
6. In conclusione, l'opposizione a cartella esattoriale spiegata dalla va integralmente CP_1 respinta e le spese di lite di tutti i gradi del giudizio vanno regolate secondo il principio di soccombenza (come risultata all'esito complessivo del giudizio) e, pertanto, poste a carico della e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura documentale della CP_1 causa, non potendo in senso contrario rilevare l'istanza di ammissione alla definizione agevolata
(asseritamente respinta dall' ) presentata dalla solo dopo i vari gradi di Controparte_5 CP_1 giudizio e, peraltro, non tempestivamente depositata in atti.
Nulla per le spese in favore dell' , rimasta contumace in Controparte_5 tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciandosi in sede di rinvio nei limiti del devoluto, così provvede:
1. respinge l'opposizione a cartella esattoriale n. 097 2011 0002059502 000;
2. condanna alla refusione in favore dell' delle spese di lite di tutti i gradi di CP_1 Pt_1 giudizio, che liquida, a titolo di compensi, in € 2.800,00 per il primo grado, in € 2.500,00 per il secondo grado, in € 3.500,00 per il giudizio di legittimità ed in € 2.800,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Roma, lì 15.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
8