Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/05/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
N. 11815/2018 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara Campagner Presidente dott.ssa Maddalena Bassi Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 11815/2018 R.G. promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. prof. GALLETTI DANILO, Parte_1 P.IVA_1 attore, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CAPPELLARO ALVISE e dall'avv. CP_1 C.F._1
GIARETTA MARCO,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. UBALDI PATRIZIA e dall'avv. Controparte_2 C.F._2
CAVARZERE ANNUNCIATA,
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. FATTORE SABRINA, CP_3 C.F._3
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CAMPANER CLAUDIO UGO, CP_4 C.F._4
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. UBALDI PATRIZIA e dall'avv. CP_5 C.F._5
CAVARZERE ANNUNCIATA,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. LOVISETTO ANTONIO, CP_6 C.F._6 convenuti, con la chiamata in causa di
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_7 P.IVA_2
pagina 1 di 7
(c.f. ), in persona del legale Controparte_8 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARINO DAVID MARIA, dall'avv. DIMOLA MARCO e dall'avv. FALCOMER GIOVANNI,
già (c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_9 Controparte_10 P.IVA_4 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ZERBO STEFANO e dall'avv. BOGLIONE GIANDOMENICO,
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_11 P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. LOCATELLI LORENZO, terze chiamate, in punto: azione di responsabilità.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore:
Come da foglio depositato telematicamente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversaria domanda, istanza od eccezione disattesa:
Nel merito in via principale:
- confermare il provvedimento cautelare adottato il 26 settembre 2018;
- condannare il convenut a pagare a la somma di € 14.024.238,00 quale CP_1 Parte_1 importo pattuito per la cessione delle azioni d oltre interessi legali calcolati dal 16 gennaio 2018 Parte_2 all'effettivo saldo, e in ogni caso il tutto sino alla somma complessiva di €15 milioni;
In subordine:
- confermare il provvedimento cautelare adottato il 26 settembre 2018;
- condannare il convenut a risarcire il danno cagionato alla società fallita ed alla Massa creditoria, CP_1 pari ad € 15 milioni.
Con spese di lite integralmente compensate”.
Conclusioni del convenuto:
Come da foglio di precisazione delle conclusioni:
“aderendo alle conclusioni formulate dal Fallimento attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversaria domanda, istanza od eccezione disattesa:
Nel merito, in via principale:
1) confermare il provvedimento cautelare adottato il 26 settembre 2018;
pagina 2 di 7 2) condannare il convenuto a pagare al la somma di € 14.024.238,00 in CP_1 Parte_1 relazione alla domanda risarcitoria per la cessione delle azioni d oltre interessi legali calcolati dal 16 Parte_2 gennaio 2018 all'effettivo saldo, e in ogni caso il tutto sino alla somma complessiva di €15 milioni;
In subordine:
3) confermare il provvedimento cautelare adottato il 26 settembre 2018;
4) condannare il convenut a risarcire a il danno cagionato alla società fallita CP_1 Parte_1
CP_1 ed all creditoria, pari ad € 15 milioni di euro.
Con spese di lite integralmente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di responsabilità proposta dal (di seguito: Parte_1
Fallimento o, con riferimento alla società in bonis,
contro
: Pt_1
a) il sig. , amministratore unico della società in bonis dal 21.11.2011 alla data del fallimento, CP_1 dichiarato dal Tribunale di Vicenza con sentenza del 3.3.2017, confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza dell'1.6.2017; Controparte_ b) il dott. , Presidente del Collegio Sindacale dal 21.11.2011 sino alla dichiarazione di fallimento;
c) il dott. , Sindaco Effettivo dal 21.11.2011 sino alla dichiarazione di fallimento;
CP_3
d) il dott. , Sindaco Effettivo dal 21.11.2011 al 6.11.2012; CP_4
e) la dott.ssa , Sindaco Effettivo dal 6.5.2013 sino alla dichiarazione di fallimento;
CP_5
f) il dott. revisore unico dal 12.6.2008 sino alla dichiarazione di fallimento. CP_6
A sostegno dell'azione di responsabilità l'attore deduceva i seguenti addebiti:
1) violazione dell'art. 2486 c.c. per l'illegittima prosecuzione dell'attività sociale successivamente al 31.12.2011, data alla quale il capitale sociale doveva considerarsi integralmente perduto, tenuto conto del fatto che ai bilanci degli esercizi dal 2011 al 2015, che riportavano un patrimonio netto positivo, dovevano essere apportate delle rettifiche soprattutto in relazione alla voce delle rimanenze di magazzino, siccome sopravvalutate;
2) l'incasso da parte dell' dei compensi per l'attività di amministratore dopo il 31.12.2011 per € 900.000,00, CP_1 posto che, date le condizioni patrimoniali della società, egli avrebbe dovuto astenersi dal corrispondersi detti emolumenti, che comunque dovevano ritenersi sproporzionati;
3) l'erogazione di finanziamenti alla controllante NC s.p.a. (di seguito: NC) – amministrata anch'essa dall' – per complessivi € 42.591.501,00 in denaro e 24.500 grammi di oro in prestito d'uso per un CP_1
pagina 3 di 7 controvalore di € 885.430,00 nonostante la controllante fosse palesemente incapace di restituire le somme mutuate e l'assenza di qualsivoglia utilità prospettica;
parte di tali finanziamenti, peraltro, avevano finanziato l'acquisto da parte di NC delle azioni di (circa € 10.000.000,00), mentre un'altra parte era stata Pt_1 erogata dopo che aveva presentato domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. Pt_1 fall.;
4) l'erogazione di dividendi a NC nel corso del 2014 per l'ammontare complessivo di circa € 1.200.000,00, pagati mediante compensazione con i finanziamenti di cui al punto precedente e al solo scopo di ridurre l'esposizione debitoria della controllante;
5) la vendita all' in data 8.1.2015 di n. 355.044 azioni di al corrispettivo di € 14.024.238,00, CP_1 Parte_2 mai riscosso, iscritto a Bilancio quale credito verso clienti nell'attivo circolante e mai svalutato nonostante la palese incapienza dello stesso CP_1
6) l'indebito massiccio ricorso al finanziamento bancario, nonostante la perdita di continuità aziendale e del capitale sociale, in assenza di capacità di far fronte al debito e al solo scopo di finanziare NC, con conseguente aggravamento del passivo;
7) la vendita, successivamente alla presentazione della domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., di due autovetture in assenza dell'autorizzazione prescritta dal comma 7 del citato art. 161 per gli atti di straordinaria amministrazione, senza emissione di alcuna fattura e senza alcuna registrazione contabile dell'incasso;
8) lo scostamento tra la cassa contanti risultante dalla contabilità (€ 28.645,98) e quella effettivamente rinvenuta
(€ 1.546,09);
9) la presenza di ammanchi di oro e argento in magazzino per un valore di € 44.608.682,00;
10) la consegna in data 24.1.2013 alla sig.ra – madre di una bambina Parte_3 riconosciuta dall'Angeli – della somma di € 250.000,00 in assenza di giustificazione.
In relazione all'addebito n. 5 il osservava che, in via alternativa rispetto alla responsabilità per mala Parte_1 gestio, l' avrebbe dovuto rispondere comunque quale debitore del corrispettivo, mai versato. CP_1
L'attore concludeva, pertanto, chiedendo che fosse confermato il provvedimento cautelare di sequestro conservativo ottenuto nei confronti dell' nel giudizio n. 454/2018 R.G. fino alla concorrenza dell'importo di € CP_1
15.000.000,00 e che i convenuti fossero così condannati:
a) l' il , il e il al pagamento della somma di € 100.000.000,00, o della diversa CP_1 CP_2 CP_3 CP_6 somma maggiore o minore che fosse risultata dovuta all'esito del giudizio, oltre rivalutazione e interessi legali;
pagina 4 di 7 b) la al pagamento dell'importo di € 88.000.000,00, o della diversa somma maggiore o minore che fosse CP_5 risultata dovuta all'esito del giudizio, oltre rivalutazione e interessi legali;
c) lo al pagamento dell'importo di € 28.000.000,00, o della diversa somma maggiore o minore che fosse CP_4 risultata dovuta all'esito del giudizio, oltre rivalutazione e interessi legali.
I convenuti si costituivano in giudizio, variamente contestando le pretese del e chiamando in causa le Parte_1 rispettive assicurazioni ( quanto all' al , alla al e allo;
Controparte_8 CP_1 CP_2 CP_5 CP_3 CP_4 [...]
– poi – quanto al;
Controparte_10 Controparte_13 CP_6 Controparte_11 quanto al e allo;
quanto alla , le quali a loro volta si costituivano in giudizio CP_3 CP_4 Controparte_7 CP_5 contestando la fondatezza delle domande dell'attore e di manleva formulate dai chiamanti in causa.
Le parti scambiavano le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., quindi la causa veniva istruita con C.T.U.
Successivamente il giudizio veniva dichiarato estinto a spese compensate nei rapporti tra il e i sindaci e il Parte_1 revisore nonché tra i convenuti – compreso – e le rispettive compagnie assicurative. CP_1
La causa proseguiva unicamente con riferimento al rapporto tra il e l' i quali all'udienza del Parte_1 CP_1
12.9.2024 precisavano le conclusioni come sopra indicato.
***
Preliminarmente, va precisato che le domande di accertamento delle rispettive quote di responsabilità e di regresso formulate dai convenuti e dalle compagnie assicurative terze chiamate nei reciproci rapporti devono intendersi implicitamente rinunciate alla luce della condotta processuale delle parti, poiché:
- non coltivate successivamente alla dichiarazione di estinzione del giudizio da parte dei convenuti , CP_6
, e e delle terze chiamate, i quali non hanno precisato le conclusioni insistendo CP_5 CP_2 CP_4 CP_3 per l'accoglimento di tali domande, nemmeno depositando comparse conclusionali e memorie di replica;
- non coltivate nemmeno dal convenuto il quale ha precisato le proprie conclusioni e insistendo CP_1 esclusivamente per l'accoglimento delle domande del , e così ha argomentato anche nella comparsa Parte_1 conclusionale, senza insistere anche per l'accoglimento della domanda di accertamento delle reciproche quote di responsabilità.
Nel merito, si deve precisare che, successivamente all'estinzione parziale del giudizio di cui si è dato conto sopra e al deposito della C.T.U., l'attore ha precisato le conclusioni graduando le proprie domande inizialmente proposte in via alternativa (cfr. pagg. da 75 a 79 dell'atto di citazione) insistendo in via principale per l'accoglimento della domanda di condanna dell' al pagamento del prezzo della compravendita delle azioni e in via CP_1 Parte_2 subordinata per l'accoglimento dell'azione di responsabilità e dichiarando di limitare la propria pretesa alla somma pagina 5 di 7 di € 15.000.000,00, in ogni caso con compensazione delle spese di lite.
L' si è associato all'accoglimento di tali conclusioni, sempre a spese compensate. CP_1
Sul punto, si osserva che:
- l'attore ha documentato la conclusione in data 8.1.2015 del contratto tra e il convenuto avente ad oggetto Pt_1 la compravendita delle azioni di per il prezzo di € 14.024.238,00 (cfr. doc. n. 21, all. 14 e 15 Parte_2
); Parte_1
- l' non ha contestato il mancato versamento del corrispettivo e, anzi, ha implicitamente ammesso tale CP_1 circostanza nel momento in cui ha aderito alla domanda di condanna formulata dall'attore nelle proprie conclusioni in via principale;
- per quanto concerne il quantum della condanna, il ha chiesto la corresponsione non solo del prezzo, Parte_1 ma anche degli interessi legali dal 16.1.2018 al saldo effettivo, limitando la propria pretesa in ogni caso ad €
15.000.000,00 e il convenuto ha aderito anche a tale domanda;
- gli interessi legali sulla somma di € 14.024.238,00 al momento della pronuncia della presente sentenza sono pari ad € 1.481.151,64, come da seguente tabella:
Dal: Al: Capitale: Tasso: Giorni: Interessi:
16.1.2018 31.12.2018 € 14.024.238,00 0,30% 339 € 40.228,43
1.1.2019 31.12.2019 € 14.024.238,00 0,80% 365 € 112.193,90
1.1.2020 31.12.2020 € 14.024.238,00 0,05% 366 € 7.031,33
1.1.2021 31.12.2021 € 14.024.238,00 0,01% 365 € 1.402,42
1.1.2022 31.12.2022 € 14.024.238,00 1,25% 365 € 175.302,98
1.1.2023 31.12.2023 € 14.024.238,00 5,00% 365 € 701.211,90
1.1.2024 31.12.2024 € 14.024.238,00 2,50% 366 € 351.566,51
1.1.2025 30.4.2025 € 14.024.238,00 2,00% 120 € 92.214,17
In conclusione, tenuto conto dell'espressa volontà dell'attore di limitare la propria pretesa a tale soglia quantitativa,
l' va condannato a pagare al la somma di € 15.000.000,00. CP_1 Parte_1
Le spese di lite del giudizio di merito e del procedimento di sequestro conservativo n. 454/2018 R.G. vanno integralmente compensate, come da conclusioni congiunte delle parti.
Le spese di C.T.U., tenuto conto dell'accordo intercorso tra le parti in ordine alla compensazione delle spese di lite, vanno poste per il 50% a carico dell'attore e per il 50% a carico del convenuto.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 definitivamente pronunciando nella causa n. 11815/2018 R.G. promossa dal contro Parte_1
, , , , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
e con la chiamata in causa di – RAPPRESENTANZA GENERALE
[...] Controparte_7 Controparte_8 [...]
, e ogni altra diversa domanda ed CP_8 Controparte_9 Controparte_11 eccezione respinta:
1) condanna a versare al la somma di € 15.000.000,00; CP_1 Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di sequestro conservativo n.
454/2018 R.G.;
3) pone definitivamente le spese di C.T.U. per il 50% a carico del e per il 50% a carico di Parte_1
. CP_1
Venezia, 30 aprile 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente dott.ssa Chiara Campagner
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