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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/10/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1016/2023 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Massimiliano Cassibba;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
Appellati
OGGETTO: domanda di anticipazione NASpI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania del 5 maggio 2023, Parte_1
chiedeva che, dichiarata la illegittimità del silenzio-rigetto dell' sulla propria CP_1
domanda di anticipazione della NASpI e sulle successive istanze di riesame/ricorso amministrativo, fosse accertato il suo diritto di percepire il beneficio e, conseguentemente, condannato l'istituto previdenziale al pagamento, in unica soluzione, dell'indennità spettantegli.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente esponeva che, dopo aver costituito la società “RG ” in qualità di socio fondatore, Controparte_2
aveva richiesto la anticipazione della NASpI ex art. 8 del D.Lgs. 22/2015 e che, malgrado avesse più volte sollecitato l'istituto e adempiuto alle richieste di integrazione documentale, non aveva mai ricevuto una risposta definitiva di accoglimento o diniego.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 4503/2023 del 9 novembre 2023, il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese.
In particolare, considerato come la domanda amministrativa – pur presentata entro 30 giorni dalla costituzione della società cooperativa – fosse carente di qualsivoglia elemento utile per saggiare il fondamento della pretesa, il primo giudice rilevava l'avvenuta decadenza dal diritto all'anticipazione della NASpI per scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'art. 8 del citato D.Lgs. 22/2015.
Peraltro, così come dimostrato dai documenti prodotti in giudizio dal convenuto, da un lato, la domanda amministrativa era stata implicitamente rigettata in ragione della sopravvenienza di un rapporto di lavoro subordinato risultante dalla consultazione dei flussi Uniemens e, dall'altro, neanche a seguito di apposita sollecitazione, il ricorrente aveva prodotto i documenti necessari al riconoscimento del diritto all'anticipazione.
Pertanto, il Tribunale riteneva legittimo il silenzio-rigetto dell' atteso che CP_1
lo stesso non era stato messo nelle condizioni di valutare la sussistenza in capo al dei requisiti richiesti dalla legge per l'anticipazione. Pt_1
Avverso la sentenza, con ricorso del 12 dicembre 2023, ha proposto appello il
Pt_1
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1 Compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza., del 16 ottobre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande, formulate in via subordinata, di accertamento del diritto del alla NASpI Pt_1
ordinaria e di condanna dell'istituto al suo pagamento.
Conseguentemente, chiede che la sentenza sia dichiarata nulla e che, ove ritenuto opportuno, la causa venga rimessa al primo giudice.
1.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 9 e 10 del D. Lgs. n. 22/2015 e delle circolari CP_1
n. 178 del 2021 e n. 174 del 2017.
Segnatamente, censura la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice nel ritenere scaduto il termine, previsto a pena di decadenza, per la richiesta di anticipazione della NASpI.
A tal riguardo, evidenziando come la domanda amministrativa sia stata avanzata il 27 gennaio 2022 (entro il termine di 30 giorni dalla costituzione della società “RG società cooperativa”, avvenuta il 4 gennaio 2022), sottolinea come i ritardi nella conclusione del procedimento amministrativo debbano attribuirsi esclusivamente all'istituto – che, da un lato, non riscontrava la domanda originaria e, dall'altro, non valutava le integrazioni documentali prontamente compiute– e non possano inficiare il suo diritto di percepire l'indennità.
Inoltre, richiamando l'ultimo comma dell'art. 8 del D. Lgs. 22/2015 e le circolari n. 174/2017 e 178/2021, l'appellante censura che l' ha rigettato CP_1 CP_1
la domanda di anticipazione dell'indennità in unica soluzione sulla base di un presupposto errato, ossia l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, senza considerare che questo rapporto di lavoro era stato costituito con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale e dunque non era ostativo alla concessione del beneficio.
Quindi, chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga accolta la domanda principale di accertamento del diritto all'anticipazione della NASpI e di condanna al pagamento di questa in unica soluzione.
1.3. Con il terzo motivo di gravame, infine, l'appellante censura la compensazione delle spese compiuta dal Tribunale, chiedendo che, accolto l'appello, l'istituto venga condannato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. Preliminarmente, richiamando quanto già affermato sul punto dal primo giudice, devono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento di un previo ricorso amministrativo e per l'intervenuta decadenza dall'azione.
2.1. In merito alla prima, è sufficiente rilevare come – in senso opposto a quanto ritenuto dall'appellato istituto – la giurisprudenza è pacifica nell'escludere la necessità di previo esperimento di rimedi interni: in tal senso, la Suprema Corte ha più volte ribadito che, in caso di mancato riscontro positivo alla domanda amministrativa di prestazione previdenziale, restano del tutto indifferenti le vicende del procedimento, sussistendo «l'interesse ad agire del ricorrente, da intendersi quale interesse al conseguimento di un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non ottenibile senza l'intervento del giudice» (così Cass. civ., sez. lav., n.
19481/2018).
2.2. In merito all'eccezione di decadenza, si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dall non risulta scaduto il termine di decadenza previsto CP_1
dall'art. 47 del D.P.R. 639/1970.
A tal riguardo, è opportuno evidenziare come la giurisprudenza abbia chiarito che, in caso di silenzio-rifiuto e in assenza di ricorso interno, il dies a quo del menzionato termine di decadenza è individuato in 120 giorni dopo la proposizione della domanda amministrativa (Cass. civ., sez. lav., n. 28671/2024).
Così, quand'anche si dovessero ritenere irrilevanti le sollecitazioni compiute dal considerando che la domanda di anticipazione della NASpI è stata Pt_1
presentata all il 27 gennaio 2022, il ricorso depositato in data 5 maggio 2023 è CP_1
tempestivo (27.01.2022 + 120 giorni = 27.05.2022 + 1 anno = 27.05.2023).
3. Nel merito, l'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
3.1. In ordine logico giuridico va trattato il secondo motivo di gravame, riferito alla domanda proposta in via principale in primo grado.
3.1. Anzitutto, posto che si controverte sul rispetto del termine di decadenza per la proposizione della domanda di anticipazione della NASpI, risulta opportuno chiarire la scansione temporale dei fatti risultante dalle allegazioni delle parti e dai documenti in atti.
In data 4 gennaio 2022, dopo la cessazione del precedente rapporto di lavoro, il presentava domanda per il riconoscimento della NASpI, cui l' dava Pt_1 CP_1
risposta il 29 gennaio, accogliendola (cfr. all. 2 del fascicolo del ricorrente).
Lo stesso 4 gennaio 2022, l'appellante costituiva, insieme ad altri 9 soci fondatori, la “RG Società Cooperativa” (cfr. all. 6), presso la quale iniziava a lavorare, in qualità di socio lavoratore a tempo indeterminato, il 14 gennaio 2022
(cfr. all. 1).
Il 27 gennaio 2022, poi, il presentava domanda di liquidazione Pt_1
anticipata della NASpI (cfr. allegato 3), cui l'istituto appellato forniva riscontro – a seguito di sollecito da parte del patronato – solo il successivo 25 luglio 2022, comunicando il rigetto della domanda per intervenuta rioccupazione e indicando, per il caso in cui la domanda fosse conseguente alla costituzione di una cooperativa, tutti i documenti necessari al fine di un suo riesame (cfr. all. 5).
A seguito dell'integrazione parziale dei documenti (con l'invio della visura camerale e dell'atto costitutivo della società) da parte del l'11 agosto 2022 Pt_1
l' comunicava che, per il riesame della domanda, fossero necessari dei CP_1
documenti ulteriori, solo in parte corrispondenti a quelli già richiesti (cfr. all. 5).
Infine, in data 26 ottobre 2022, l'appellante avanzava istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego della anticipazione della NASpI (allegando a questa tutti i documenti richiesti dall'istituto: cfr. all.ti 7 e 7-bis), la quale rimaneva senza riscontro.
3.2. Così ricostruiti i fatti, ritiene il collegio, sulla base della documentazione prodotta nel presente giudizio, che sussistano in capo al tutti i presupposti Pt_1
previsti dalla legge per l'anticipazione della NASpI.
Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 22/2015, infatti, la liquidazione in unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento non ancora erogato può essere richiesta dal lavoratore a titolo di incentivo «per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio».
Per ottenere l'anticipazione del beneficio, il lavoratore «deve presentare all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro CP_1
trenta giorni […] dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa».
Applicando tale disposizione al caso che ci occupa e considerando che il Pt_1
ha dimostrato di aver sottoscritto, il 4 gennaio 2022, una quota di capitale sociale della cooperativa RG (cfr. contratto di società, all. 6), si deve rilevare che la domanda di anticipazione, presentata in data 27 gennaio 2022, risultava pienamente tempestiva (cfr. ricevuta, all. 3).
A tal riguardo, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, non si può ritenere che la carenza documentale della domanda iniziale escluda l'avvenuto rispetto del termine di decadenza, atteso che il citato art.8 richiede a pena di decadenza solo la presentazione della domanda telematica.
Nella specie il termine di trenta giorni previsto dalla suddetta norma è stato rispettato dal richiedente, come peraltro si dà atto nella sentenza impugnata.
3.3.È poi fondato quanto evidenziato nell'atto di appello, circa il fatto che erroneamente l' ha rigettato l'istanza di anticipazione della NASpI adducendo CP_1
la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Ed invero, l'appellante è stato assunto dalla cooperativa di cui è socio fondatore;
tale nuova assunzione del non può essere considerata – Pt_1
all'opposto di quanto ritenuto dall'istituto appellato e anche dal primo giudice– elemento ostativo alla concessione del beneficio.
In modo del tutto coerente con la finalità di incentivo all'autoimprenditorialità che caratterizza l'anticipazione di NASpI, infatti, il legislatore ha previsto che l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale non esclude il diritto a percepire l'indennità e non ne impone, nel caso in cui sia già stata erogata, la restituzione (art. 8, quarto comma, del già citato D. Lgs. 22/2015).
Nel caso in specie, l'appellante a mezzo il prodotto IL (cfr. all. 1) – e come dallo stesso comunicato all' (cfr. all. 5) – ha documentato che il proprio rapporto CP_1
di lavoro intercorreva con la società cooperativa di cui era socio.
È dunque erronea la prospettazione dell'ente previdenziale che ha ritenuto tale rapporto di lavoro ostativo alla concessione del beneficio, laddove al contrario lo stesso rapporto ne costituisce presupposto.
Dall'IL prodotto in atti emerge che il è stato assunto quale socio Pt_1
lavoratore della cooperativa sin dal 14.1.2022 e dunque al momento della domanda vi erano tutti i presupposti per riconoscere il beneficio.
In tal senso, il fatto che il Presidente della RG solo in data 21 settembre
2022 abbia attestato la qualità di lavoratore subordinato del è un elemento Pt_1
erroneamente ritenuto decisivo dal primo giudice per escludere l'anticipo, laddove dalla documentazione sopra indicata emerge la instaurazione del rapporto alle dipendenze della cooperativa sin dal gennaio 2022.
3.4. Conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta in via principale va accolta e, accertato il diritto dell'appellante all'anticipazione della NASpI, l' va condannato al pagamento in unica soluzione CP_1
dell'indennità suddetta come da domanda avanzata dal in data 27.1.2022, Pt_1
oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione.
3.5. Resta assorbito il primo motivo di gravame. 4. Quanto alle spese, osserva il collegio che vi sono i presupposti per disporne la compensazione, valutato il comportamento delle parti e in particolare avuto riguardo alla condotta del il quale non ha prontamente risposto alle richieste Pt_1
dell' di integrazione della documentazione, di fatto non cooperando con l'ente CP_1
ai fini della positiva conclusione del procedimento.
Invero, l'appellante solo nel presente giudizio ha prodotto la documentazione attestante la sua assunzione come socio lavoratore sin dalla data di costituzione della cooperativa, in tal modo facendo chiarezza su detta qualità. In sede amministrativa l' non è stato posto nelle condizioni di verificare in modo tempestivo e CP_1
completo la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione del beneficio.
Ne discende che, per i motivi sopra detti appaiono esservi gravi ragioni per confermare la statuizione che ha compensato le spese di primo grado e anche per compensare le spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l a CP_1
corrispondere all'appellante quanto allo stesso dovuto a titolo di NASpI, in unica soluzione, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025
La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
M.O.T. dott. Ettore Timpanaro.