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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. Umberto Castagnini Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 5.3.2025, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Martina Giusti Parte_1 C.F._1
C.F._2
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., contumace Controparte_1 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Come da ricorso per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare, stanti i buoni e fondati motivi esposti nel ricorso, ed il grave rischio che correrebbe il ricorrente nel caso in cui fosse costretto a rientrare in Senegal nelle more del procedimento, sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 150/2011, ordinando il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio nelle more del giudizio di merito;
nel merito, annullare il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata ai sensi dell'art. 19 co. 1.2, D. Lgs. 286/1998, emesso dalla Questura di in data 3 maggio 2023 al protocollo CP_1
n.ro 47/2023/rg/cat.A12 II° Sez. Imm., notificato il 30 novembre 2023, nonché ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente, ancorché ignoto, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del Sig. Parte_1 al riconoscimento della protezione di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998 e, conseguentemente, ordinare il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per la convenuta, come da comparsa: “Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso.
Con vittoria di spese.”
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 30.12.2023 avverso il decreto del Questore di Lucca di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI, Cat. A.12/2023 – 47 II°/Imm. Sez. notificato alla ricorrente personalmente il 30.11.2023, premesso che il ricorrente ha presentato in data 25.01.2023, presso la Questura di –istanza di rilascio CP_1 di permesso di soggiorno per protezione speciale, che acquisiva il numero identificativo
(doc.3). In data 3.05.2023, con decreto Cat. A.12/2023 – 47 II ° Sez./Imm. NumeroD_1 notificato al ricorrente personalmente il 30.11.2023, il Questore della Provincia di CP_1 decretava il rigetto della relativa istanza (doc. 4).; al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
in data 8.1.2024 è stata concessa la sospensiva del provvedimento impugnato;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, chiedendo il rigetto del ricorso;
anche il PM ha apposto il Visto in data 9.1.2024;
pagina 2 di 7 rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
pagina 3 di 7 «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato -
pagina 4 di 7 comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv
647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL
130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente in data 01.12.2023 ha sottoscritto rapporto di lavoro a tempo determinato in qualità di lavapiatti presso l'Enoteca Marcucci di M.M. & C. s.a.s.” di Pietrasanta, contratto prorogato più volte nel tempo, in ultimo sino al 2 novembre 2024 ( all. 11 nota del 24.2.2025),
Successivamente, il ricorrente ha reperito una nuova attività lavorativa nel campo dell'edilizia, sottoscrivendo, in data 22.10.2024 un contratto a tempo determinato fino al 31.12.2024 con la on sede a Pietrasanta ( all. 12 nota del 24.2.2025), e in data 15.1.2025 il ricorrente CP_3 ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato e part – time sino al
31.3.2025 con la qualifica di lavapiatti con AQI SRLS. Tale rapporto di lavoro è tuttora in corso ( all. 13 nota del 24.2.2025). Dalla documentazione prodotta risulta che nel 2023 il ricorrente ha ottenuto un reddito pari € 12.880,10 ( all. 4 ricorso) e per il 2024 ed inizio 2025 un reddito mensile idoneo a consentirgli una vita una vita indipendente ( all.ti 12 e 13 nota del 24.20.2025);
pagina 5 di 7 inoltre in Italia vive parte della famiglia del ricorrente, due fratelli ed una sorella, tutti regolarmente soggiornanti, come da documenti depositati in atti ( all. 3 ricorso), per quanto concerne invece quanto segnalato dalla Commissione nel suo parere, sulla circostanza che il ricorrente è stato interessato da una condanna con sospensione condizionale della pena per gli artt. 474 e 648 cp, emessa dal Tribunale di Lucca nel 2011, oltre ad un ordina di espulsione del Questore di Lucca nel 2017, si osserva come i fatti sanzionati dagli artt. 474 e 648 c.p. siano alquanto risalenti nel tempo, senza che vi siano state successive ed ulteriori segnalazioni di rilievo penale. Ciò porta a escludere -in concreto ed all'attualità – la pericolosità del ricorrente stesso, pertanto, la documentazione lavorativa sopra richiamata, dimostra una condizione di inserimento sociale da tutelare in questa sede, in particolare dal punto di vista lavorativo, avendo dimostrato il ricorrente una discreta continuità e prospettive di prosecuzione, per cui l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione della vita privata dello stesso;
a ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1; assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto della ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
pagina 6 di 7 Dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. Umberto Castagnini Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 5.3.2025, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Martina Giusti Parte_1 C.F._1
C.F._2
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., contumace Controparte_1 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Come da ricorso per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare, stanti i buoni e fondati motivi esposti nel ricorso, ed il grave rischio che correrebbe il ricorrente nel caso in cui fosse costretto a rientrare in Senegal nelle more del procedimento, sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 150/2011, ordinando il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio nelle more del giudizio di merito;
nel merito, annullare il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata ai sensi dell'art. 19 co. 1.2, D. Lgs. 286/1998, emesso dalla Questura di in data 3 maggio 2023 al protocollo CP_1
n.ro 47/2023/rg/cat.A12 II° Sez. Imm., notificato il 30 novembre 2023, nonché ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente, ancorché ignoto, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del Sig. Parte_1 al riconoscimento della protezione di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998 e, conseguentemente, ordinare il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per la convenuta, come da comparsa: “Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso.
Con vittoria di spese.”
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 30.12.2023 avverso il decreto del Questore di Lucca di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI, Cat. A.12/2023 – 47 II°/Imm. Sez. notificato alla ricorrente personalmente il 30.11.2023, premesso che il ricorrente ha presentato in data 25.01.2023, presso la Questura di –istanza di rilascio CP_1 di permesso di soggiorno per protezione speciale, che acquisiva il numero identificativo
(doc.3). In data 3.05.2023, con decreto Cat. A.12/2023 – 47 II ° Sez./Imm. NumeroD_1 notificato al ricorrente personalmente il 30.11.2023, il Questore della Provincia di CP_1 decretava il rigetto della relativa istanza (doc. 4).; al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
in data 8.1.2024 è stata concessa la sospensiva del provvedimento impugnato;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, chiedendo il rigetto del ricorso;
anche il PM ha apposto il Visto in data 9.1.2024;
pagina 2 di 7 rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
pagina 3 di 7 «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato -
pagina 4 di 7 comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv
647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL
130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente in data 01.12.2023 ha sottoscritto rapporto di lavoro a tempo determinato in qualità di lavapiatti presso l'Enoteca Marcucci di M.M. & C. s.a.s.” di Pietrasanta, contratto prorogato più volte nel tempo, in ultimo sino al 2 novembre 2024 ( all. 11 nota del 24.2.2025),
Successivamente, il ricorrente ha reperito una nuova attività lavorativa nel campo dell'edilizia, sottoscrivendo, in data 22.10.2024 un contratto a tempo determinato fino al 31.12.2024 con la on sede a Pietrasanta ( all. 12 nota del 24.2.2025), e in data 15.1.2025 il ricorrente CP_3 ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato e part – time sino al
31.3.2025 con la qualifica di lavapiatti con AQI SRLS. Tale rapporto di lavoro è tuttora in corso ( all. 13 nota del 24.2.2025). Dalla documentazione prodotta risulta che nel 2023 il ricorrente ha ottenuto un reddito pari € 12.880,10 ( all. 4 ricorso) e per il 2024 ed inizio 2025 un reddito mensile idoneo a consentirgli una vita una vita indipendente ( all.ti 12 e 13 nota del 24.20.2025);
pagina 5 di 7 inoltre in Italia vive parte della famiglia del ricorrente, due fratelli ed una sorella, tutti regolarmente soggiornanti, come da documenti depositati in atti ( all. 3 ricorso), per quanto concerne invece quanto segnalato dalla Commissione nel suo parere, sulla circostanza che il ricorrente è stato interessato da una condanna con sospensione condizionale della pena per gli artt. 474 e 648 cp, emessa dal Tribunale di Lucca nel 2011, oltre ad un ordina di espulsione del Questore di Lucca nel 2017, si osserva come i fatti sanzionati dagli artt. 474 e 648 c.p. siano alquanto risalenti nel tempo, senza che vi siano state successive ed ulteriori segnalazioni di rilievo penale. Ciò porta a escludere -in concreto ed all'attualità – la pericolosità del ricorrente stesso, pertanto, la documentazione lavorativa sopra richiamata, dimostra una condizione di inserimento sociale da tutelare in questa sede, in particolare dal punto di vista lavorativo, avendo dimostrato il ricorrente una discreta continuità e prospettive di prosecuzione, per cui l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione della vita privata dello stesso;
a ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1; assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto della ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
pagina 6 di 7 Dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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