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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2900/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione personale
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta comparsa di costituzione di nuovo C.F._1
procuratore, dall'Avv. Anna MAZZEO RINALDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
(originariamente rappr. e dif. dall'Avv. Elena CASSELLA);
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Rosaria Laura C.F._2
LOMBARDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
1 Rimessa in decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 05/05/2025, sulle conclusioni ivi congiuntamente precisate in conformità all'accordo raggiunto (con espressa rinuncia ai termini per scritti conclusivi ed espressa richiesta di compensazione integrale delle spese di lite fra le parti).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 28/02/2022, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dalla moglie con cui ha contratto CP_1 CP_1
matrimonio, in San Gregorio di Catania (CT), il 22/09/1994 e dalla cui unione sono nate, a Catania,
rispettivamente, in data 22/03/2001 e 26/06/2004, le figlie e oggi Persona_1 Per_2
entrambe maggiorenni.
Ha dedotto il ricorrente che il matrimonio è entrato in crisi a causa delle condotte della moglie, che,
oltre ad intrattenere una relazione extra coniugale, avrebbe abbandonato arbitrariamente e senza preavviso il tetto coniugale, omettendo di contribuire al mantenimento delle due figlie e dedicando loro pochissimo tempo.
Il ricorrente ha quindi chiesto, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, l'addebito della separazione alla moglie, l'affidamento condiviso della figlia (all'epoca ancora Per_2
minorenne), con collocamento prevalente presso di sé e diritto di visita della madre secondo il gradimento e gli impegni della minore, onerando la di corrispondergli un assegno non CP_1
inferiore ad euro 800,00 mensili per il mantenimento di entrambe le figlie (in ragione di € 400,00
ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie (individuate secondo il protocollo del Tribunale di
Catania), con diritto a percepire l'assegno unico e con assegnazione in proprio favore della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà.
Con memoria di costituzione e risposta del 06/07/2022 si è costituita che Controparte_1
senza opporsi alla domanda di separazione personale, ne ha però chiesto l'addebito al marito,
formulando richiesta di collocamento delle figlie presso di sé e di assegnazione della casa coniugale in proprio favore, con onere a carico del marito di versarle un assegno di mantenimento per le figlie
2 di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascuna figlia), oltre al 70% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 07/07/2022, sentite le parti, personalmente presenti, ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separati e con ordinanza ex art. 708, c.p.c., dell'08/07/2022, ha assegnato la casa coniugale al Pt_1
ponendo a carico della l'obbligo di versare al marito, per il mantenimento delle figlie (nelle CP_1
more essendo divenuta maggiorenne anche , un assegno mensile di euro 350,00, oltre al Per_3
pagamento del 40% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data dell'ordinanza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto reclamo dinanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Catania che, con decreto depositato il 18/05/2023, in parziale accoglimento del gravame e in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, ha fissato dal dì deposito del ricorso la data di decorrenza dell'assegno di mantenimento e dell'obbligo contributivo straordinario posti a carico della nella detta ordinanza. CP_1
Tanto premesso, nelle more del prosieguo del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione personale, chiedendo al Tribunale di recepirne il contenuto (di tenore identico a quello dell'ordinanza presidenziale) come atto a regolamentare i loro rapporti e nei confronti della prole.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi, atteso che la loro separazione di fatto,
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò posto, in base all'accordo liberamente raggiunto e sottoscritto, le parti hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1-I coniugi continueranno a vivere separati;
continuerà ad abitare Parte_1
l'immobile un tempo destinato ad abitazione coniugale, sito in via San Gregorio di Catania via
Terzora n.20, che rimarrà a lui assegnato e nella sua esclusiva disponibilità e proprietà esclusiva,
3 con arredi e pertinenze, mentre la sig.ra fisserà la sua residenza dove riterrà opportuno;
CP_1
2-Le figlie della coppia, ormai entrambe maggiorenni ma non ancora autonome economicamente,
continueranno a vivere con il padre e saranno libere di vedere la madre secondo accordi diretti con
la stessa;
3-La madre, contribuirà al loro mantenimento, versando a Controparte_1 [...]
la somma mensile complessiva di euro 380,00 ( € 350,00 oltre rivalutazione Istat) Parte_1
– euro 190,00 per ciascuna figlia- e provvedendo al pagamento delle spese straordinarie necessarie
alle figlie e concordate fra i genitori, in misura pari al 40% della complessiva spesa, rimanendo a
carico del il rimanente 60%; tali costi andranno rimborsati pro-quota al genitore che li ha Pt_1
anticipati entro un mese dall'avvenuto esborso;
per le modalità, l'individuazione e la distinzione di
dette spese, i genitori faranno riferimento alle Linee Guida in materia di mantenimento dei figli
elaborate dal Tribunale di Catania e dall'Ordine degli Avvocati di Catania il 25.07.2018 e
sottoscritte il 26.09.2018;
i coniugi si dovranno corrispondere reciprocamente e per il loro personale mantenimento Pt_2
in quanto titolari di redditi propri.
5-Le parti si impegnano reciprocamente a chiudere tutte le posizioni giudiziarie aperte;
con
riguardo alle querele reciprocamente presentate queste verranno immediatamente ritirate e, ove
non rimettibili, le parti si impegnano a non costituirsi parte civile, allo scopo di appianare ogni
divergenza passata.
L'accordo, come sopra integralmente riportato, può dunque essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
rilevandosi, quanto all'ammontare del contributo dovuto dalla per il mantenimento delle CP_1
figlie, che il relativo importo appare congruo, tenuto conto delle sostanze dell'onerata e dell'assenza di variazioni economiche.
In considerazione dell'accordo raggiunto e dell'espressa richiesta delle parti, le spese processuali tra le stesse (comprese quelle relative alla fase di reclamo) vanno integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2900/2022 R.G.:
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
CATANIA (CT) il 17/11/1966, e , , nata a [...] CP_1 CP_1
CATANIA (CT) il 31/01/1969, che hanno contratto matrimonio a San Gregorio di Catania (CT) il
22/09/1994, alle condizioni di cui in motivazione;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Gregorio
di Catania (CT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli Atti di
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di San Gregorio di Catania n. 23, parte 2, serie A, anno
1994);
compensa integralmente tra le parti le spese di lite (ivi comprese quelle della fase di reclamo).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 23.05.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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