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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/06/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marzia Mingione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 7028/2016, avente ad oggetto:
“proprietà”;
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto, alla via Pitagora n.13, presso lo studio dell'avv. Paolo Antonio Tata dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
Luigi De Gregorio;
-attore-
E
(C.F. ) quale legale rappresentante Controparte_1 C.F._2
pro tempore della (p.iva ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliato in CR alla via Martina Franca n. 89 presso lo studio dell'avv. Roberto
D'Onghia dal quale è rappresentato e difeso in virtù in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Daniele D'Onghia;
-convenuto- in CR (Ta) in persona Controparte_3 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in CR alla via Martina
Franca n. 23/25 presso lo studio dell'avv. Carmen Stefania Friuli, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Daniela Intelligente;
-convenuto-
NONCHE'
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliato in Pulsano alla via Vittorio Emanuele n.83, presso
1 lo studio dell'avv. Mariangela D'Abramo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, giusta determina n.708 del 02.10.2017.
Le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 24.10.2024; all'esito la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 13.09.2016 il sig. esponeva di essere Parte_1
proprietario di un appartamento per civile abitazione, con annesso garage, in CR, cui si accede da una strada privata, oggi denominata via IC PI, che dipartendosi da via Mascagni, forma una sorta di piazzale privato che termina(va) frontalmente con un muro di conci in tufo di vecchia costruzione;
che l'impresa
[...]
nell'area adiacente l'anzidetto muro di confine, aveva realizzato un Controparte_2
complesso immobiliare (oggi di proprietà condominiale) aprendo arbitrariamente (nel
2011) un varco carrabile su detto muro, demolendone una parte per posizionarvi un grande cancello automatico e rendere comunicanti le due rispettive aree di proprietà prima intercluse dal muro divisorio;
inoltre, appropriandosi di un'altra parte del medesimo muro, ne ricavava un cavedio adibito a vano tecnico per l'alloggiamento delle apparecchiature di servizio, afferente il proprio fabbricato (oggi di pertinenza del complesso condominiale di via traversa e via PI) e realizzava dei fori CP_3 per l'afflusso dell'acqua meteorica che dal proprio piazzale si riversa sul piazzale adibito a sedime stradale (oggi via PI).
Pertanto, assumendo di essere proprietario della strada e del muro divisorio, illecitamente modificati da parte dell'impresa , conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato CP_1
Tribunale, il e la ditta Controparte_5 Controparte_2
[... per chiederne la condanna in solido: a) alla “rimessa in pristino del muro di conci in tufo nelle parti in cui è stato demolito per consentire l'accesso alla strada privata denominata via IC PI in proprietà dell'attore medesimo”; b) alla “rimozione del cavedio ivi praticato nel predetto muro di conci in tufo per l'alloggiamento dei contatori d'acqua di pertinenza del convenuto”; c) alla “rimozione dei fori CP_3
praticati nel medesimo muro di conci in tufo che permettono il deflusso delle acqua meteoriche dall'area privata di pertinenza del convenuto alla strada privata CP_3 di via IC PI di proprietà dell'odierno istante”; d) alla “condanna, in caso di inadempimento degli auspicandi provvedimenti di cui ai punti a) b) c) al pagamento di
2 una somma di denaro” da liquidarsi in via equitativa o in altra diversa somma ritenuta di giustizia; e) alla “condanna alle spese e competenze di causa”.
Instaurato il contraddittorio, con atto depositato in Cancelleria il 06.02.2017 si costituiva la la quale, preliminarmente eccepiva la carenza di Controparte_2
legittimazione attiva, posto che nessun cenno alla proprietà della strada (e del muro), in capo all'attore, era rinvenibile nella documentazione prodotta. I coniugi
[...]
, genitori e danti causa dell'attore, infatti, avevano acquistato l'intera CP_6 particella 188 del foglio 55 del Comune di CR “compresa la fascia di metri quattro da destinare a strada” (cfr. atto di compravendita per Notaio del 05.09.1971 Per_1
rep. n. 15043); né la proprietà della suddetta strada è indicata nel successivo atto di divisione (atto per Notaio del 09.12.1988 rep. n. 6472). Per_2
Nel merito, contestava, che la via IC PI fosse strada privata evidenziando che la via era classificata tra le “strade comunali interne” del Comune di CR (giusta delibera Consiliare n.134/1988) e coerentemente indicata come immobile rientrante del demanio comunale.
Aggiungeva che, nel corso degli anni, il aveva curato la manutenzione della CP_4
strada, provvedendo all'asfaltatura, con segnaletica verticale e orizzontale, alla illuminazione pubblica, alla realizzazione della rete idrica e fognaria e di illuminazione e gas a servizio delle abitazioni private che affacciano su via PI.
Precisava, inoltre, che i lavori sul muro in questione erano stati legittimamente eseguiti in forza di concessione amministrativa rilasciata dal Comune di CR (Permesso di costruire n. 51/11) e chiedeva, dunque, di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'Ente civico, per farne accertare l'eventuale responsabilità e comunque per essere manlevata in caso di condanna al pagamento di somme in favore dell'attore.
Con atto depositato in Cancelleria in data 02.03.2014, si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, Controparte_5
l'improcedibilità della domanda, per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ex art.5 D. Lgs. 28/2010, nonché la carenza di legittimazione passiva del in quanto costituito in epoca successiva alle condotte contestate. CP_3
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea per essere rimasta priva di riscontro probatorio la circostanza che il muro di conci di tufo e via IC CI (e il relativo piazzale) apparterrebbero in comproprietà all'attore, alla sorella
[...]
e al sig. e dovendosi, invece, ritenere, per incontrovertibili Parte_2 Controparte_7
dati fattuali (denominazione e classificazione della via;
presenza di illuminazione
3 pubblica, di segnaletica orizzontale e verticale;
il passaggio di tubature AQP e di altre utenze gas e luce, la realizzazione del manto stradale), che i beni siano di proprietà del
. Controparte_4
Autorizzata la chiamata in causa, il si costituiva in giudizio, Controparte_4
contestando la natura privata della strada denominata IC PI e chiedendo, in via riconvenzionale, ove fosse riconosciuta la natura privata della strada de quo, accertare l'acquisto per usucapione della via;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento di quanto l'Ente ha esborsato per i lavori di manutenzione e miglioramento della strada, da quantificarsi nella somma di € 50.000,00
o in quella diversa da accertarsi in corso di causa.
Subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore (cfr. decreto di assegnazione del
PdS del 06.03.2023) e fissata per la comparizione delle parti, l'udienza del 14.09.2023, all'esito, su istanza congiunta delle parti, la causa veniva rinviata per verifiche conciliative all'udienza del 14.12.2023.
Con ordinanza del 16.04.2024, preso atto del fallimento delle trattative di bonario componimento, la causa - già istruita mediante l'interrogatorio formale dell'Amministratore pro tempore del e la prova Controparte_3 testimoniale richiesta dall'attore - veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024 e, all'esito, riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti, con concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice chiede la rimessione in pristino dello stato dei luoghi sull'assunto che la via
IC PI in CR è strada di natura privata di uso pubblico, come desumibile dai titoli di proprietà prodotti e che, del pari, il muro di confine, in conci di tufo di vecchia costruzione è in comproprietà con sorella e il sig. . Parte_2 Controparte_7
Per giurisprudenza costante l'assoggettamento di un bene immobile ad uso pubblico, nel caso di specie ad una servitù pubblica di passaggio, è connesso sia all'uso generalizzato ed indistinto da parte della collettività, sia alla natura del bene, che deve essere intrinsecamente idoneo ad soddisfare un interesse pubblico.
In particolare, un'area privata può ritenersi assoggettata a servitù pubblica di passaggio, allorché sussista non solo l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati "uti cives" in quanto portatori di un interesse generale, e la sussistenza di un titolo valido a sostenere l'affermazione di un diritto di uso pubblico, ma anche l'ulteriore requisito dell'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine
4 di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù (Cass. n. 30289/2024;
Cass. n.7091/2021; Cass. n. 16864/2013).
L'utilizzo generalizzato del passaggio deve avvenire da parte della collettività, non essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'uso pubblico, che il bene sia usato da una ristretta cerchia di soggetti per soddisfare esigenze contingenti, o connesse alla titolarità di specifici diritti di proprietà; “perché si costituisca per usucapione una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati "uti cives" in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione "uti singuli", cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata;
2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell'uso per il tempo necessario all'usucapione” (Cass. 28632/2017; Cass. n. 10772/2003).
La circostanza che una strada sia iscritta nell'elenco delle vie o strade ad uso pubblico, ha solo funzione dichiarativa;
deve quindi escludersi che un atto amministravo avente ad oggetto la classificazione ed inserimento di una strada privata in tali elenchi costituisca modo di acquisto della servitù di uso pubblico (v. sul punto, Cass. S.U. Sezioni Unite n.
26897/2016: “L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù; ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione, e ciò anche ove la domanda abbia formalmente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il “petitum” sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha, in realtà, natura di accertamento petitorio”).
Ciò posto, nella specie, la via IC PI collega all'arteria stradale di via Mascagni ed è stata oggetto di interventi di manutenzione da parte del Controparte_4
(l'asfaltatura della strada;
l'illuminazione pubblica;
l'attribuzione di numeri civici agli edifici prospicienti la strada;
realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale) e di
5 installazioni di infrastrutture di servizio (rete idrica, fognaria, fornitura di gas) da parte dell'Ente; inoltre, con delibera di C.C. n.134/1988, il ha incluso Controparte_4 nella toponomastica comunale la via in questione inserendola nell'elenco delle strade comunali interne.
In applicazione dei principi sopra richiamati, quindi, avuto riguardo alla funzione e alle caratteristiche intrinseche della strada e alle opere eseguite dal (sul punto, CP_4
l'attore, in sede di interrogatorio formale, dichiara: “E' vero che il ha messo CP_4
l'illuminazione, ma non nel mio terreno, ma in quello di fronte. La numerazione in realtà
c'era già, quando costruimmo 35/40 anni fa, ma all'epoca si chiamava “via Mascagni”, quindi i numeri sono sempre rimasti quelli. Ripeto che solo asfalto e illuminazione furono fatti dal ”, cfr. verbale di udienza del 25.05.2021), appare credibile Controparte_4
che la strada appaghi un interesse collettivo e diffuso.
Inoltre, la funzione “aggiuntiva” (id est il transito da e verso il CP_3 [...]
) non altera la destinazione originaria del bene e non ha fatto venir meno il Parte_3 pari uso da parte dell'attore, che non è escluso (al pari dei condomini) dall'uso pubblico.
Con riguardo al muro in conci di tufo, preliminarmente, deve essere precisato che l'art. 880 c.c. statuisce che: "il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto"; pertanto, in virtù di questa disposizione, vige una presunzione di comunione del muro di confine tra due edifici. A conferma di tanto, la
Suprema Corte ha affermato che: "L'accertata funzione divisoria di un muro di recinzione esistente tra le confinanti proprietà costituisce, ai fini della tutela possessoria dello stesso, prova presuntiva del suo compossesso" (cfr. Cass. n. 22275/2013) e che "La presunzione relativa di comunione del muro, stabilita dall'art. 880 c.c., postulando la funzione divisoria di fondi omogenei, alla quale si ricollega l'utilità comune, è vinta dall'accertamento che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti, con conseguente acquisto per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c."
(Cass. n. 50/2014).
Tanto premesso per quanto attiene al dato normativo e giurisprudenziale, deve evidenziarsi che sin dall'atto di citazione, l'attore definisce il predetto muro quale “muro di confine” tra la sua proprietà e quella dell'impresa e, in ogni Controparte_2
caso, non ha offerto elementi idonei per vincere la presunzione di comunione ex art. 880
c.c., né l'istruttoria svolta appare dirimente sul punto.
6 In particolare, il teste riferisce: “Da che io ricordo c'è sempre stato il Testimone_1
muro frontale di delimitazione in conci di tufo. Ne ho memoria diretta;
quel terreno è sempre stato una strada privata, sin dall'acquisto da parte dei miei genitori”; mentre, il teste dichiara: “Quel muro l'ho io, subito dopo l'acquisto del terreno Testimone_2 da parte di mio padre. Non ricordo esattamente se fosse il '72-'73, ma erano di certo gli anni '70”. Nulla emerge circa la collocazione del muro, né può desumersi dalle dichiarazioni rese, che lo stesso sia stato edificato all'interno della proprietà dei coniugi
. Ne consegue che, in mancanza di riscontri documentali e tenuto Controparte_8 conto dell'esito dell'istruttoria orale, la richiesta CTU assumerebbe finalità meramente esplorative e va, dunque, rigettata.
Pertanto, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nei rapporti tra l'attore e i convenuti e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta;
sono integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra l'attore e il terzo chiamato.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che liquida in € 2.540,00 per compensi oltre rimb. Controparte_2
forf., iva e cpa come per legge, con distrazione a favore degli avv.ti Roberto
D'Onghia e Daniele D'Onghia, dichiaratisi antistatari;
3. condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto
, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre Controparte_9
rimb. forf., iva e cpa come per legge;
4. compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e il terzo chiamato, CP_4
.
[...]
Così deciso in Taranto, 19.06.2025 Il Giudice
dr.ssa Marzia Mingione
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marzia Mingione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 7028/2016, avente ad oggetto:
“proprietà”;
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto, alla via Pitagora n.13, presso lo studio dell'avv. Paolo Antonio Tata dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
Luigi De Gregorio;
-attore-
E
(C.F. ) quale legale rappresentante Controparte_1 C.F._2
pro tempore della (p.iva ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliato in CR alla via Martina Franca n. 89 presso lo studio dell'avv. Roberto
D'Onghia dal quale è rappresentato e difeso in virtù in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Daniele D'Onghia;
-convenuto- in CR (Ta) in persona Controparte_3 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in CR alla via Martina
Franca n. 23/25 presso lo studio dell'avv. Carmen Stefania Friuli, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Daniela Intelligente;
-convenuto-
NONCHE'
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliato in Pulsano alla via Vittorio Emanuele n.83, presso
1 lo studio dell'avv. Mariangela D'Abramo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, giusta determina n.708 del 02.10.2017.
Le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 24.10.2024; all'esito la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 13.09.2016 il sig. esponeva di essere Parte_1
proprietario di un appartamento per civile abitazione, con annesso garage, in CR, cui si accede da una strada privata, oggi denominata via IC PI, che dipartendosi da via Mascagni, forma una sorta di piazzale privato che termina(va) frontalmente con un muro di conci in tufo di vecchia costruzione;
che l'impresa
[...]
nell'area adiacente l'anzidetto muro di confine, aveva realizzato un Controparte_2
complesso immobiliare (oggi di proprietà condominiale) aprendo arbitrariamente (nel
2011) un varco carrabile su detto muro, demolendone una parte per posizionarvi un grande cancello automatico e rendere comunicanti le due rispettive aree di proprietà prima intercluse dal muro divisorio;
inoltre, appropriandosi di un'altra parte del medesimo muro, ne ricavava un cavedio adibito a vano tecnico per l'alloggiamento delle apparecchiature di servizio, afferente il proprio fabbricato (oggi di pertinenza del complesso condominiale di via traversa e via PI) e realizzava dei fori CP_3 per l'afflusso dell'acqua meteorica che dal proprio piazzale si riversa sul piazzale adibito a sedime stradale (oggi via PI).
Pertanto, assumendo di essere proprietario della strada e del muro divisorio, illecitamente modificati da parte dell'impresa , conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato CP_1
Tribunale, il e la ditta Controparte_5 Controparte_2
[... per chiederne la condanna in solido: a) alla “rimessa in pristino del muro di conci in tufo nelle parti in cui è stato demolito per consentire l'accesso alla strada privata denominata via IC PI in proprietà dell'attore medesimo”; b) alla “rimozione del cavedio ivi praticato nel predetto muro di conci in tufo per l'alloggiamento dei contatori d'acqua di pertinenza del convenuto”; c) alla “rimozione dei fori CP_3
praticati nel medesimo muro di conci in tufo che permettono il deflusso delle acqua meteoriche dall'area privata di pertinenza del convenuto alla strada privata CP_3 di via IC PI di proprietà dell'odierno istante”; d) alla “condanna, in caso di inadempimento degli auspicandi provvedimenti di cui ai punti a) b) c) al pagamento di
2 una somma di denaro” da liquidarsi in via equitativa o in altra diversa somma ritenuta di giustizia; e) alla “condanna alle spese e competenze di causa”.
Instaurato il contraddittorio, con atto depositato in Cancelleria il 06.02.2017 si costituiva la la quale, preliminarmente eccepiva la carenza di Controparte_2
legittimazione attiva, posto che nessun cenno alla proprietà della strada (e del muro), in capo all'attore, era rinvenibile nella documentazione prodotta. I coniugi
[...]
, genitori e danti causa dell'attore, infatti, avevano acquistato l'intera CP_6 particella 188 del foglio 55 del Comune di CR “compresa la fascia di metri quattro da destinare a strada” (cfr. atto di compravendita per Notaio del 05.09.1971 Per_1
rep. n. 15043); né la proprietà della suddetta strada è indicata nel successivo atto di divisione (atto per Notaio del 09.12.1988 rep. n. 6472). Per_2
Nel merito, contestava, che la via IC PI fosse strada privata evidenziando che la via era classificata tra le “strade comunali interne” del Comune di CR (giusta delibera Consiliare n.134/1988) e coerentemente indicata come immobile rientrante del demanio comunale.
Aggiungeva che, nel corso degli anni, il aveva curato la manutenzione della CP_4
strada, provvedendo all'asfaltatura, con segnaletica verticale e orizzontale, alla illuminazione pubblica, alla realizzazione della rete idrica e fognaria e di illuminazione e gas a servizio delle abitazioni private che affacciano su via PI.
Precisava, inoltre, che i lavori sul muro in questione erano stati legittimamente eseguiti in forza di concessione amministrativa rilasciata dal Comune di CR (Permesso di costruire n. 51/11) e chiedeva, dunque, di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'Ente civico, per farne accertare l'eventuale responsabilità e comunque per essere manlevata in caso di condanna al pagamento di somme in favore dell'attore.
Con atto depositato in Cancelleria in data 02.03.2014, si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, Controparte_5
l'improcedibilità della domanda, per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ex art.5 D. Lgs. 28/2010, nonché la carenza di legittimazione passiva del in quanto costituito in epoca successiva alle condotte contestate. CP_3
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea per essere rimasta priva di riscontro probatorio la circostanza che il muro di conci di tufo e via IC CI (e il relativo piazzale) apparterrebbero in comproprietà all'attore, alla sorella
[...]
e al sig. e dovendosi, invece, ritenere, per incontrovertibili Parte_2 Controparte_7
dati fattuali (denominazione e classificazione della via;
presenza di illuminazione
3 pubblica, di segnaletica orizzontale e verticale;
il passaggio di tubature AQP e di altre utenze gas e luce, la realizzazione del manto stradale), che i beni siano di proprietà del
. Controparte_4
Autorizzata la chiamata in causa, il si costituiva in giudizio, Controparte_4
contestando la natura privata della strada denominata IC PI e chiedendo, in via riconvenzionale, ove fosse riconosciuta la natura privata della strada de quo, accertare l'acquisto per usucapione della via;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento di quanto l'Ente ha esborsato per i lavori di manutenzione e miglioramento della strada, da quantificarsi nella somma di € 50.000,00
o in quella diversa da accertarsi in corso di causa.
Subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore (cfr. decreto di assegnazione del
PdS del 06.03.2023) e fissata per la comparizione delle parti, l'udienza del 14.09.2023, all'esito, su istanza congiunta delle parti, la causa veniva rinviata per verifiche conciliative all'udienza del 14.12.2023.
Con ordinanza del 16.04.2024, preso atto del fallimento delle trattative di bonario componimento, la causa - già istruita mediante l'interrogatorio formale dell'Amministratore pro tempore del e la prova Controparte_3 testimoniale richiesta dall'attore - veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2024 e, all'esito, riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti, con concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice chiede la rimessione in pristino dello stato dei luoghi sull'assunto che la via
IC PI in CR è strada di natura privata di uso pubblico, come desumibile dai titoli di proprietà prodotti e che, del pari, il muro di confine, in conci di tufo di vecchia costruzione è in comproprietà con sorella e il sig. . Parte_2 Controparte_7
Per giurisprudenza costante l'assoggettamento di un bene immobile ad uso pubblico, nel caso di specie ad una servitù pubblica di passaggio, è connesso sia all'uso generalizzato ed indistinto da parte della collettività, sia alla natura del bene, che deve essere intrinsecamente idoneo ad soddisfare un interesse pubblico.
In particolare, un'area privata può ritenersi assoggettata a servitù pubblica di passaggio, allorché sussista non solo l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati "uti cives" in quanto portatori di un interesse generale, e la sussistenza di un titolo valido a sostenere l'affermazione di un diritto di uso pubblico, ma anche l'ulteriore requisito dell'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine
4 di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù (Cass. n. 30289/2024;
Cass. n.7091/2021; Cass. n. 16864/2013).
L'utilizzo generalizzato del passaggio deve avvenire da parte della collettività, non essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'uso pubblico, che il bene sia usato da una ristretta cerchia di soggetti per soddisfare esigenze contingenti, o connesse alla titolarità di specifici diritti di proprietà; “perché si costituisca per usucapione una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati "uti cives" in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione "uti singuli", cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata;
2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell'uso per il tempo necessario all'usucapione” (Cass. 28632/2017; Cass. n. 10772/2003).
La circostanza che una strada sia iscritta nell'elenco delle vie o strade ad uso pubblico, ha solo funzione dichiarativa;
deve quindi escludersi che un atto amministravo avente ad oggetto la classificazione ed inserimento di una strada privata in tali elenchi costituisca modo di acquisto della servitù di uso pubblico (v. sul punto, Cass. S.U. Sezioni Unite n.
26897/2016: “L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù; ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione, e ciò anche ove la domanda abbia formalmente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il “petitum” sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha, in realtà, natura di accertamento petitorio”).
Ciò posto, nella specie, la via IC PI collega all'arteria stradale di via Mascagni ed è stata oggetto di interventi di manutenzione da parte del Controparte_4
(l'asfaltatura della strada;
l'illuminazione pubblica;
l'attribuzione di numeri civici agli edifici prospicienti la strada;
realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale) e di
5 installazioni di infrastrutture di servizio (rete idrica, fognaria, fornitura di gas) da parte dell'Ente; inoltre, con delibera di C.C. n.134/1988, il ha incluso Controparte_4 nella toponomastica comunale la via in questione inserendola nell'elenco delle strade comunali interne.
In applicazione dei principi sopra richiamati, quindi, avuto riguardo alla funzione e alle caratteristiche intrinseche della strada e alle opere eseguite dal (sul punto, CP_4
l'attore, in sede di interrogatorio formale, dichiara: “E' vero che il ha messo CP_4
l'illuminazione, ma non nel mio terreno, ma in quello di fronte. La numerazione in realtà
c'era già, quando costruimmo 35/40 anni fa, ma all'epoca si chiamava “via Mascagni”, quindi i numeri sono sempre rimasti quelli. Ripeto che solo asfalto e illuminazione furono fatti dal ”, cfr. verbale di udienza del 25.05.2021), appare credibile Controparte_4
che la strada appaghi un interesse collettivo e diffuso.
Inoltre, la funzione “aggiuntiva” (id est il transito da e verso il CP_3 [...]
) non altera la destinazione originaria del bene e non ha fatto venir meno il Parte_3 pari uso da parte dell'attore, che non è escluso (al pari dei condomini) dall'uso pubblico.
Con riguardo al muro in conci di tufo, preliminarmente, deve essere precisato che l'art. 880 c.c. statuisce che: "il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto"; pertanto, in virtù di questa disposizione, vige una presunzione di comunione del muro di confine tra due edifici. A conferma di tanto, la
Suprema Corte ha affermato che: "L'accertata funzione divisoria di un muro di recinzione esistente tra le confinanti proprietà costituisce, ai fini della tutela possessoria dello stesso, prova presuntiva del suo compossesso" (cfr. Cass. n. 22275/2013) e che "La presunzione relativa di comunione del muro, stabilita dall'art. 880 c.c., postulando la funzione divisoria di fondi omogenei, alla quale si ricollega l'utilità comune, è vinta dall'accertamento che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti, con conseguente acquisto per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c."
(Cass. n. 50/2014).
Tanto premesso per quanto attiene al dato normativo e giurisprudenziale, deve evidenziarsi che sin dall'atto di citazione, l'attore definisce il predetto muro quale “muro di confine” tra la sua proprietà e quella dell'impresa e, in ogni Controparte_2
caso, non ha offerto elementi idonei per vincere la presunzione di comunione ex art. 880
c.c., né l'istruttoria svolta appare dirimente sul punto.
6 In particolare, il teste riferisce: “Da che io ricordo c'è sempre stato il Testimone_1
muro frontale di delimitazione in conci di tufo. Ne ho memoria diretta;
quel terreno è sempre stato una strada privata, sin dall'acquisto da parte dei miei genitori”; mentre, il teste dichiara: “Quel muro l'ho io, subito dopo l'acquisto del terreno Testimone_2 da parte di mio padre. Non ricordo esattamente se fosse il '72-'73, ma erano di certo gli anni '70”. Nulla emerge circa la collocazione del muro, né può desumersi dalle dichiarazioni rese, che lo stesso sia stato edificato all'interno della proprietà dei coniugi
. Ne consegue che, in mancanza di riscontri documentali e tenuto Controparte_8 conto dell'esito dell'istruttoria orale, la richiesta CTU assumerebbe finalità meramente esplorative e va, dunque, rigettata.
Pertanto, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nei rapporti tra l'attore e i convenuti e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta;
sono integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra l'attore e il terzo chiamato.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che liquida in € 2.540,00 per compensi oltre rimb. Controparte_2
forf., iva e cpa come per legge, con distrazione a favore degli avv.ti Roberto
D'Onghia e Daniele D'Onghia, dichiaratisi antistatari;
3. condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto
, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre Controparte_9
rimb. forf., iva e cpa come per legge;
4. compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e il terzo chiamato, CP_4
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Così deciso in Taranto, 19.06.2025 Il Giudice
dr.ssa Marzia Mingione
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