TRIB
Sentenza 1 giugno 2024
Sentenza 1 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/06/2024, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2037/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2037/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALENTINA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA PINNA
OPPONENTE contro
(E PER ) col patrocinio dell'avv. SARA Controparte_1 Controparte_2
DEMONTIS
OPPOSTA
unipersonale, rappresentata da Controparte_3 CP_2
col patrocinio dell'avv. SARA DEMONTIS
[...]
INTERVENUTA
Oggetto: rapporti bancari – fideiussione – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “1 ACCERTARE l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale descritta in narrativa in merito al cartello perpetrato dalle banche sul modello ABI in relazione sia alla fideiussione omnibus che a quelle specifiche per cui è causa in quanto frutto dell'intesa anticoncorrenziale adottata in violazione dell'art. 2 L.287/90, dell'art.101 TFUE e dell'art. 81 Trattato CE, e quindi e per l'effetto; 2
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità parziale delle garanzie per cui è causa per violazione delle predette norme e quindi anche la nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c. e l'intervenuta decadenza della convenuta e per l'effetto; DICHIARARE che l'attrice nulla deve alla convenuta in relazione alle suddette fideiussioni;
4. IN OGNI CASO accertare e dichiarare, anche d'ufficio, la nullità dei contratti di c/c e di apertura di credito in atti per violazione dell'art. 1283 cc in quanto prevedono la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori, come si deduce dal saggio d'interesse previsto per quelli attivi;
5. accertare e dichiarare la nullità dei contratti di c/c e di apertura di credito in atti ove prevedono la cms con una semplice % senza indicare i criteri di calcolo;
6. accertare e dichiarare nei c/c per cui è causa l'applicazione di condizioni e commissioni non validamente pattuite in forma scritta,
pagina 1 di 6 con conseguente storno dagli e/c delle voci di costo non dovute;
7. SOLO NEL CASO IN CUI l'attrice non sia liberata da ogni obbligazione per effetto dell'accoglimento dei numeri che precedono, accertare e dichiarare il saldo dei c/c per cui è causa applicando le sole condizioni validamente pattuite;
8. IN
OGNI CASO con condanna della convenuta alle spese di causa da distrarsi a favore dello scrivente quale antistatario”. In via subordinata insiste nell'accoglimento dell'opposizione in ragione della nullità delle fideiussioni omnibus e specifiche in atti, essendo ex art 1957 cc l'opposta decaduta (omissis…)”
PER PARTE OPPOSTA e INTERVENUTA: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte;
In via pregiudiziale / preliminare 1) rigettarsi l'invocata sospensione della presente causa ex art. 295 cpc, così come avanzata ex adverso (…); 2) dichiararsi la provvisoria esecutività del D.I. n. 170/2020 del 26.02.2020 (…); 3) dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse, per decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto, nonchè in considerazione delle ulteriori eccezioni di cui alla superiore espositiva, in particolare quelle sub. 2 e 3; In via principale e nel merito 4) rigettarsi ogni avversa domanda e pretesa perché inammissibile e/o comunque infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui alla superiore espositiva, confermandosi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 170/2020 del 26.02.2020 Tribunale Civile di Sassari;
In via subordinata con riserva di gravame 5) nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento della diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e, con specifico riferimento alla creditoria rinveniente dai contratti di conto corrente n.
4898 e n. 7175, come da ricalcolo risultante dalla CTP allegata;
6) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 29 luglio 2020 proponeva tempestiva opposizione al decreto Parte_1
n. 170/2020 del 26 febbraio 2020, con cui questo tribunale, su istanza di , le aveva Controparte_1 ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 95.390,51 dovuta in adempimento delle fideiussioni rilasciate nel periodo 2013-2015 a garanzia delle obbligazioni, contratte e da contrarre, facenti capo alla società (poi Organizzazione_1 dichiarata fallita con sentenza n. 17/2019 del Tribunale di Sassari del 5 aprile 2019).
La banca ricorrente assumeva che il credito azionato in monitorio trovava causa: per € 11.436,70 nel finanziamento chirografario n. 73943389 del 28.05.2015; per €788,17 nel finanziamento chirografario n. 73629710 del 23.07.2014; per € 74.271,12, quale saldo negativo del conto corrente n. 08091/1000/00004898 aperto il 27 marzo 2008; per € 8.894,52 quale saldo negativo del conto corrente n. 08091/1000/00007175 aperto il 3 novembre 2015.
L'opponente eccepiva la nullità delle fideiussioni per la loro conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI (v. doc. 3) e ritenuto lesivo delle prescrizioni dell'art. 2 della legge 287/1990, antitrust alla stregua del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della , integrando le Org_2 clausole richiamate nella sentenza n. 29810/2017 del giudice di legittimità una palese violazione delle regole sulla libera concorrenza e dei diritti del consumatore. Eccepiva inoltre la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957, c.c., non avendo proposto le sue istanze contro il debitore principale entro il termine semestrale ivi previsto ed essendo inoltre nulla, per contrasto con la normativa a tutela del consumatore, la clausola che derogava alla prescritta decadenza, determinante un significativo pagina 2 di 6 squilibrio contrattuale in danno della fideiubente. In particolare, i rapporti di conto corrente n.
08091/1000/00004898 e n. 08091/1000/00007175 erano stati estinti rispettivamente il 3 febbraio 2017 ed il 27 gennaio 2017 e a tale data andava quindi ricondotto il termine previsto dalla citata disposizione. Aggiungeva che anche i presunti debiti derivanti dai finanziamenti chirografari andavano a scadere il 28 ottobre 2016 e il 23 gennaio 2016 e, non essendo stata coltivata alcuna istanza giudiziale contro il debitore principale, il termine era inutilmente decorso.
Eccepiva inoltre la mancanza di prova del credito, indeterminato nel suo ammontare ed illiquido, essendo insufficiente la documentazione prodotta a tal fine dalla banca e non risultando compiutamente pattuiti i tassi e le commissioni applicati intrafido e sugli scoperti, con conseguente necessità del loro ricalcolo ex art. 117 TUB. Non risultava, inoltre, documentato dalla banca il piano di ammortamento dei finanziamenti né era provata una valida pattuizione della capitalizzazione degli interessi, applicata in violazione del divieto di anatocismo. Sulla base di tali rilievi concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituivano e per essa la procuratrice nonché Controparte_4 Controparte_2 [...]
che interveniva in giudizio quale cessionaria dei crediti in forza di atto stipulato il 19 aprile CP_3
2022. Entrambe contestavano l'opposizione rilevando che le obbligazioni assunte dalla Parte_1 erano, in realtà, riconducibili al contratto autonomo di garanzia e non propriamente alla fideiussione, negando che le clausole richiamate configurassero intese restrittive della concorrenza e osservando come la loro mera applicazione uniforme non dimostrasse la finalità propria dell'illecito anticoncorrenziale, dovendo l'interessata dimostrare che esse fossero frutto di pratiche concordate fra le banche ed essendo comunque esclusa la nullità dell'intero contratto stipulato “a valle” delle intese in difetto di una prova specifica dell'effettiva esistenza di una condotta collusiva antitrust da parte della banca stipulante. Nullità, comunque, relativa e limitata alle sole clausole ritenute in contrasto con la richiamata normativa a tutela della concorrenza.
Negavano che l'opponente, socia accomandante della società garantita, rivestisse la qualifica di consumatore, e sottolineavano, peraltro, di aver tempestivamente proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento dell'impresa garantita, in data 4 settembre 2019, quindi entro i sei mesi dall'apertura della procedura concorsuale (5 aprile 2019) determinante la scadenza dei debiti assunti dalla società fallita.
Quanto alla certezza e liquidità del credito azionato in monitorio, ribadivano la legittimità di tutte le clausole contrattuali, della pattuizione d'interessi, commissioni e spese, tutti specificamente indicati nei rapporti in contestazione. Sulla base di tali contestazioni e difese, concludevano come sopra trascritto.
chiedeva disporsi l'estromissione di ai sensi dell'art. 111, comma 3, CP_3 Controparte_1 cpc.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza del 24 ottobre 2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter, c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
pagina 3 di 6 L'opposizione è fondata e dev'essere accolta, dovendo rilevarsi la nullità della clausola, contenuta in tutte le fideiussioni stipulate da derogativa alla previsione della decadenza per il Parte_1 decorso del termine di cui all'art. 1957, c.c.
Deve premettersi che le quattro fideiussioni stipulate dall'odierna opponente con Controparte_1
(v. doc.
9 -12 monitorio) a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società in accomandita vanno ricondotte alla figura delle fideiussioni omnibus (è tale quella datata 16 aprile 2013) o comunque della fideiussione specifica (tali sono quelle prestate con specifico riferimento ai finanziamenti erogati alla società). Si tratta di garanzie fideiussorie in senso proprio, deponendo in tal senso, oltre alla loro chiara denominazione testuale, reiterata più volte nel modulo contrattuale predisposto dalla stessa banca opposta, il palese collegamento della garanzia con le obbligazioni contratte dalla società debitrice principale e il riferimento alla disciplina codicistica della fideiussione. Inoltre, sebbene vi sia previsto il pagamento del garante a prima richiesta, non vi è prevista una clausola che escluda la generale possibilità di opporre eccezioni alla banca garantita, in deroga all'art. 1945, c.c. Dal contenuto complessivo dei moduli contrattuali emerge, invero, chiaramente, quel vincolo di accessorietà tipicamente caratterizzante la fideiussione ed assente invece nel contratto autonomo di garanzia, dato che in tale ultimo caso il garante non è tenuto ad adempiere in luogo del garantito il debito principale, come nella fideiussione in senso proprio, bensì a corrispondere immediatamente ed a prima richiesta al creditore una sorta di indennizzo, versandogli una determinata somma di denaro in sostituzione della mancata o inesatta prestazione del debitore garantito (in tal senso, Cass., sez. I, sent. n. 32402/2019).
Tanto premesso, deve rilevarsi la nullità parziale delle clausole contrattuali e, per quanto qui interessa, di quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957, c.c. (sul punto, Cass. civ.,
Sez. Unite, 30/12/2021, n. 41994), con conseguente validità del negozio, che rimane dunque efficace, sebbene depurato dalle clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Nella specie le clausole Org_2 nulle, perché riproducenti quelle dello schema negoziale sanzionato dalla Org_2 in quanto frutto dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata col noto provvedimento di accertamento dell'infrazione, coincidono perfettamente col modello dello schema ABI ritenuto illegittimo (la stipulazione delle fideiussioni risale agli anni dal 2013 al 2015 ed
è quindi successiva all'intesa sanzionata, risalente all'ottobre del 2002) . Si richiamano, in particolare, le clausole di cui all'art.2, cosiddette di reviviscenza della fideiussione ("il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"), e di permanenza del vincolo fideiussorio, di cui all'art.8, che fa salva la garanzia anche qualora si verifichino vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale ("qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate").
La clausola sub 6, anch'essa presente in tutte le fideiussioni allegate, riproduce perfettamente l'intesa vietata, stabilendo che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore
pagina 4 di 6 principale o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” ed è pertanto nulla ed inefficace. Deve inoltre sottolinearsi che la documentazione prodotta dalla garante, che ha allegato (doc. 3) lo schema ABI, nonché le numerose fideiussioni (prodotte in allegato alla seconda memoria ex art. 183, co. 6°, c.p.c.), anche specifiche, tutte contenenti le tre clausole sopra richiamate, identiche nella loro formulazione testuale e riconducibili al medesimo arco temporale in cui erano state rilasciate quelle per cui è causa, unitamente alla piena sovrapponibilità delle clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Org_2 siccome anticoncorrenziali, forniscono sufficienti e adeguati elementi di valutazione a sostegno della dichiarazione di nullità, rivelando l'esistenza di un uso uniforme sull'intero territorio nazionale e ampiamente diffuso nella prassi bancaria del medesimo schema contrattuale. Uso peraltro confermato dalla stessa fedele e reiterata riproduzione del medesimo modello nelle quattro fideiussioni oggetto di causa.
Per quanto rileva nel presente giudizio, la clausola derogativa al termine decadenziale di cui all'art. 1957, c.c., siccome equivalente a quella di cui al punto 6 dello schema di garanzia omnibus proposto dall'ABI, è nulla e risulta adottata in esecuzione di un'intesa anticoncorrenziale (ledendo l'interesse pubblico ad un corretto e leale svolgimento della concorrenza sul mercato, senza distorsioni in pregiudizio del commercio fra gli stati membri), in quanto esonera la banca dal dovere di promuovere e coltivare tempestivamente le proprie istanze contro l'obbligato principale, a scapito del garante su cui grava interamente e senza determinazione di termine l'onere di far fronte all'inadempimento del garantito. Ne consegue la piena operatività dell'art. 1957, c.c. Non avendo , Controparte_5 originaria titolare del credito poi ceduto a , esercitato alcuna azione, né avendo comunicato CP_3 diffide stragiudiziali contro la società obbligata entro il termine semestrale, nulla avendo dimostrato in tal senso parte opposta (non essendo rilevante l'intervenuta insinuazione al passivo del fallimento, essendo ampiamente anteriori le scadenze delle obbligazioni assunte dalla garantita e la conseguente esigibilità dei crediti maturati, secondo quanto già riportato in espositiva), si è verificata l'eccepita decadenza dal diritto di escutere la garanzia, non risultando avviate le necessarie azioni giudiziali entro i sei mesi dalla data di scadenza e di risoluzione dei finanziamenti e dei conti correnti coperti dalle fideiussioni. In particolare, già nel febbraio del 2017 la banca aveva revocato gli affidamenti relativi ad entrambi i conti correnti in essere con la società garantita, comunicandole la decadenza dal beneficio del termine, mentre risale al gennaio ed all'ottobre 2016 la scadenza finale dei due finanziamenti, peraltro rimasti inadempiuti già in epoca anteriore, come può evincersi dai relativi estratti conto allegati al ricorso in sede monitoria. Per tutti, non risulta promossa alcuna iniziativa, invero nemmeno stragiudiziale, verso il debitore.
La fideiubente in applicazione dell'art. 1957, c.c., non efficacemente derogato, Parte_1 dev'essere dunque ritenuta libera dalle obbligazioni assunte con le quattro fideiussioni stipulate con e, in accoglimento dell'opposizione, il decreto opposto dev'essere revocato. Controparte_1
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo a carico delle società opposte, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 170/2020, rigettando anche le domande Parte_1 proposte in via subordinata.
Condanna le società opposte, in solido, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 7500,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Sassari, 29 maggio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2037/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALENTINA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA PINNA
OPPONENTE contro
(E PER ) col patrocinio dell'avv. SARA Controparte_1 Controparte_2
DEMONTIS
OPPOSTA
unipersonale, rappresentata da Controparte_3 CP_2
col patrocinio dell'avv. SARA DEMONTIS
[...]
INTERVENUTA
Oggetto: rapporti bancari – fideiussione – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “1 ACCERTARE l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale descritta in narrativa in merito al cartello perpetrato dalle banche sul modello ABI in relazione sia alla fideiussione omnibus che a quelle specifiche per cui è causa in quanto frutto dell'intesa anticoncorrenziale adottata in violazione dell'art. 2 L.287/90, dell'art.101 TFUE e dell'art. 81 Trattato CE, e quindi e per l'effetto; 2
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità parziale delle garanzie per cui è causa per violazione delle predette norme e quindi anche la nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c. e l'intervenuta decadenza della convenuta e per l'effetto; DICHIARARE che l'attrice nulla deve alla convenuta in relazione alle suddette fideiussioni;
4. IN OGNI CASO accertare e dichiarare, anche d'ufficio, la nullità dei contratti di c/c e di apertura di credito in atti per violazione dell'art. 1283 cc in quanto prevedono la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori, come si deduce dal saggio d'interesse previsto per quelli attivi;
5. accertare e dichiarare la nullità dei contratti di c/c e di apertura di credito in atti ove prevedono la cms con una semplice % senza indicare i criteri di calcolo;
6. accertare e dichiarare nei c/c per cui è causa l'applicazione di condizioni e commissioni non validamente pattuite in forma scritta,
pagina 1 di 6 con conseguente storno dagli e/c delle voci di costo non dovute;
7. SOLO NEL CASO IN CUI l'attrice non sia liberata da ogni obbligazione per effetto dell'accoglimento dei numeri che precedono, accertare e dichiarare il saldo dei c/c per cui è causa applicando le sole condizioni validamente pattuite;
8. IN
OGNI CASO con condanna della convenuta alle spese di causa da distrarsi a favore dello scrivente quale antistatario”. In via subordinata insiste nell'accoglimento dell'opposizione in ragione della nullità delle fideiussioni omnibus e specifiche in atti, essendo ex art 1957 cc l'opposta decaduta (omissis…)”
PER PARTE OPPOSTA e INTERVENUTA: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte;
In via pregiudiziale / preliminare 1) rigettarsi l'invocata sospensione della presente causa ex art. 295 cpc, così come avanzata ex adverso (…); 2) dichiararsi la provvisoria esecutività del D.I. n. 170/2020 del 26.02.2020 (…); 3) dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse, per decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto, nonchè in considerazione delle ulteriori eccezioni di cui alla superiore espositiva, in particolare quelle sub. 2 e 3; In via principale e nel merito 4) rigettarsi ogni avversa domanda e pretesa perché inammissibile e/o comunque infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui alla superiore espositiva, confermandosi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 170/2020 del 26.02.2020 Tribunale Civile di Sassari;
In via subordinata con riserva di gravame 5) nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento della diversa somma, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e, con specifico riferimento alla creditoria rinveniente dai contratti di conto corrente n.
4898 e n. 7175, come da ricalcolo risultante dalla CTP allegata;
6) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 29 luglio 2020 proponeva tempestiva opposizione al decreto Parte_1
n. 170/2020 del 26 febbraio 2020, con cui questo tribunale, su istanza di , le aveva Controparte_1 ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 95.390,51 dovuta in adempimento delle fideiussioni rilasciate nel periodo 2013-2015 a garanzia delle obbligazioni, contratte e da contrarre, facenti capo alla società (poi Organizzazione_1 dichiarata fallita con sentenza n. 17/2019 del Tribunale di Sassari del 5 aprile 2019).
La banca ricorrente assumeva che il credito azionato in monitorio trovava causa: per € 11.436,70 nel finanziamento chirografario n. 73943389 del 28.05.2015; per €788,17 nel finanziamento chirografario n. 73629710 del 23.07.2014; per € 74.271,12, quale saldo negativo del conto corrente n. 08091/1000/00004898 aperto il 27 marzo 2008; per € 8.894,52 quale saldo negativo del conto corrente n. 08091/1000/00007175 aperto il 3 novembre 2015.
L'opponente eccepiva la nullità delle fideiussioni per la loro conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI (v. doc. 3) e ritenuto lesivo delle prescrizioni dell'art. 2 della legge 287/1990, antitrust alla stregua del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della , integrando le Org_2 clausole richiamate nella sentenza n. 29810/2017 del giudice di legittimità una palese violazione delle regole sulla libera concorrenza e dei diritti del consumatore. Eccepiva inoltre la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957, c.c., non avendo proposto le sue istanze contro il debitore principale entro il termine semestrale ivi previsto ed essendo inoltre nulla, per contrasto con la normativa a tutela del consumatore, la clausola che derogava alla prescritta decadenza, determinante un significativo pagina 2 di 6 squilibrio contrattuale in danno della fideiubente. In particolare, i rapporti di conto corrente n.
08091/1000/00004898 e n. 08091/1000/00007175 erano stati estinti rispettivamente il 3 febbraio 2017 ed il 27 gennaio 2017 e a tale data andava quindi ricondotto il termine previsto dalla citata disposizione. Aggiungeva che anche i presunti debiti derivanti dai finanziamenti chirografari andavano a scadere il 28 ottobre 2016 e il 23 gennaio 2016 e, non essendo stata coltivata alcuna istanza giudiziale contro il debitore principale, il termine era inutilmente decorso.
Eccepiva inoltre la mancanza di prova del credito, indeterminato nel suo ammontare ed illiquido, essendo insufficiente la documentazione prodotta a tal fine dalla banca e non risultando compiutamente pattuiti i tassi e le commissioni applicati intrafido e sugli scoperti, con conseguente necessità del loro ricalcolo ex art. 117 TUB. Non risultava, inoltre, documentato dalla banca il piano di ammortamento dei finanziamenti né era provata una valida pattuizione della capitalizzazione degli interessi, applicata in violazione del divieto di anatocismo. Sulla base di tali rilievi concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituivano e per essa la procuratrice nonché Controparte_4 Controparte_2 [...]
che interveniva in giudizio quale cessionaria dei crediti in forza di atto stipulato il 19 aprile CP_3
2022. Entrambe contestavano l'opposizione rilevando che le obbligazioni assunte dalla Parte_1 erano, in realtà, riconducibili al contratto autonomo di garanzia e non propriamente alla fideiussione, negando che le clausole richiamate configurassero intese restrittive della concorrenza e osservando come la loro mera applicazione uniforme non dimostrasse la finalità propria dell'illecito anticoncorrenziale, dovendo l'interessata dimostrare che esse fossero frutto di pratiche concordate fra le banche ed essendo comunque esclusa la nullità dell'intero contratto stipulato “a valle” delle intese in difetto di una prova specifica dell'effettiva esistenza di una condotta collusiva antitrust da parte della banca stipulante. Nullità, comunque, relativa e limitata alle sole clausole ritenute in contrasto con la richiamata normativa a tutela della concorrenza.
Negavano che l'opponente, socia accomandante della società garantita, rivestisse la qualifica di consumatore, e sottolineavano, peraltro, di aver tempestivamente proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento dell'impresa garantita, in data 4 settembre 2019, quindi entro i sei mesi dall'apertura della procedura concorsuale (5 aprile 2019) determinante la scadenza dei debiti assunti dalla società fallita.
Quanto alla certezza e liquidità del credito azionato in monitorio, ribadivano la legittimità di tutte le clausole contrattuali, della pattuizione d'interessi, commissioni e spese, tutti specificamente indicati nei rapporti in contestazione. Sulla base di tali contestazioni e difese, concludevano come sopra trascritto.
chiedeva disporsi l'estromissione di ai sensi dell'art. 111, comma 3, CP_3 Controparte_1 cpc.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza del 24 ottobre 2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter, c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
pagina 3 di 6 L'opposizione è fondata e dev'essere accolta, dovendo rilevarsi la nullità della clausola, contenuta in tutte le fideiussioni stipulate da derogativa alla previsione della decadenza per il Parte_1 decorso del termine di cui all'art. 1957, c.c.
Deve premettersi che le quattro fideiussioni stipulate dall'odierna opponente con Controparte_1
(v. doc.
9 -12 monitorio) a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società in accomandita vanno ricondotte alla figura delle fideiussioni omnibus (è tale quella datata 16 aprile 2013) o comunque della fideiussione specifica (tali sono quelle prestate con specifico riferimento ai finanziamenti erogati alla società). Si tratta di garanzie fideiussorie in senso proprio, deponendo in tal senso, oltre alla loro chiara denominazione testuale, reiterata più volte nel modulo contrattuale predisposto dalla stessa banca opposta, il palese collegamento della garanzia con le obbligazioni contratte dalla società debitrice principale e il riferimento alla disciplina codicistica della fideiussione. Inoltre, sebbene vi sia previsto il pagamento del garante a prima richiesta, non vi è prevista una clausola che escluda la generale possibilità di opporre eccezioni alla banca garantita, in deroga all'art. 1945, c.c. Dal contenuto complessivo dei moduli contrattuali emerge, invero, chiaramente, quel vincolo di accessorietà tipicamente caratterizzante la fideiussione ed assente invece nel contratto autonomo di garanzia, dato che in tale ultimo caso il garante non è tenuto ad adempiere in luogo del garantito il debito principale, come nella fideiussione in senso proprio, bensì a corrispondere immediatamente ed a prima richiesta al creditore una sorta di indennizzo, versandogli una determinata somma di denaro in sostituzione della mancata o inesatta prestazione del debitore garantito (in tal senso, Cass., sez. I, sent. n. 32402/2019).
Tanto premesso, deve rilevarsi la nullità parziale delle clausole contrattuali e, per quanto qui interessa, di quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957, c.c. (sul punto, Cass. civ.,
Sez. Unite, 30/12/2021, n. 41994), con conseguente validità del negozio, che rimane dunque efficace, sebbene depurato dalle clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Nella specie le clausole Org_2 nulle, perché riproducenti quelle dello schema negoziale sanzionato dalla Org_2 in quanto frutto dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata col noto provvedimento di accertamento dell'infrazione, coincidono perfettamente col modello dello schema ABI ritenuto illegittimo (la stipulazione delle fideiussioni risale agli anni dal 2013 al 2015 ed
è quindi successiva all'intesa sanzionata, risalente all'ottobre del 2002) . Si richiamano, in particolare, le clausole di cui all'art.2, cosiddette di reviviscenza della fideiussione ("il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"), e di permanenza del vincolo fideiussorio, di cui all'art.8, che fa salva la garanzia anche qualora si verifichino vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale ("qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate").
La clausola sub 6, anch'essa presente in tutte le fideiussioni allegate, riproduce perfettamente l'intesa vietata, stabilendo che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore
pagina 4 di 6 principale o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” ed è pertanto nulla ed inefficace. Deve inoltre sottolinearsi che la documentazione prodotta dalla garante, che ha allegato (doc. 3) lo schema ABI, nonché le numerose fideiussioni (prodotte in allegato alla seconda memoria ex art. 183, co. 6°, c.p.c.), anche specifiche, tutte contenenti le tre clausole sopra richiamate, identiche nella loro formulazione testuale e riconducibili al medesimo arco temporale in cui erano state rilasciate quelle per cui è causa, unitamente alla piena sovrapponibilità delle clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Org_2 siccome anticoncorrenziali, forniscono sufficienti e adeguati elementi di valutazione a sostegno della dichiarazione di nullità, rivelando l'esistenza di un uso uniforme sull'intero territorio nazionale e ampiamente diffuso nella prassi bancaria del medesimo schema contrattuale. Uso peraltro confermato dalla stessa fedele e reiterata riproduzione del medesimo modello nelle quattro fideiussioni oggetto di causa.
Per quanto rileva nel presente giudizio, la clausola derogativa al termine decadenziale di cui all'art. 1957, c.c., siccome equivalente a quella di cui al punto 6 dello schema di garanzia omnibus proposto dall'ABI, è nulla e risulta adottata in esecuzione di un'intesa anticoncorrenziale (ledendo l'interesse pubblico ad un corretto e leale svolgimento della concorrenza sul mercato, senza distorsioni in pregiudizio del commercio fra gli stati membri), in quanto esonera la banca dal dovere di promuovere e coltivare tempestivamente le proprie istanze contro l'obbligato principale, a scapito del garante su cui grava interamente e senza determinazione di termine l'onere di far fronte all'inadempimento del garantito. Ne consegue la piena operatività dell'art. 1957, c.c. Non avendo , Controparte_5 originaria titolare del credito poi ceduto a , esercitato alcuna azione, né avendo comunicato CP_3 diffide stragiudiziali contro la società obbligata entro il termine semestrale, nulla avendo dimostrato in tal senso parte opposta (non essendo rilevante l'intervenuta insinuazione al passivo del fallimento, essendo ampiamente anteriori le scadenze delle obbligazioni assunte dalla garantita e la conseguente esigibilità dei crediti maturati, secondo quanto già riportato in espositiva), si è verificata l'eccepita decadenza dal diritto di escutere la garanzia, non risultando avviate le necessarie azioni giudiziali entro i sei mesi dalla data di scadenza e di risoluzione dei finanziamenti e dei conti correnti coperti dalle fideiussioni. In particolare, già nel febbraio del 2017 la banca aveva revocato gli affidamenti relativi ad entrambi i conti correnti in essere con la società garantita, comunicandole la decadenza dal beneficio del termine, mentre risale al gennaio ed all'ottobre 2016 la scadenza finale dei due finanziamenti, peraltro rimasti inadempiuti già in epoca anteriore, come può evincersi dai relativi estratti conto allegati al ricorso in sede monitoria. Per tutti, non risulta promossa alcuna iniziativa, invero nemmeno stragiudiziale, verso il debitore.
La fideiubente in applicazione dell'art. 1957, c.c., non efficacemente derogato, Parte_1 dev'essere dunque ritenuta libera dalle obbligazioni assunte con le quattro fideiussioni stipulate con e, in accoglimento dell'opposizione, il decreto opposto dev'essere revocato. Controparte_1
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo a carico delle società opposte, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 170/2020, rigettando anche le domande Parte_1 proposte in via subordinata.
Condanna le società opposte, in solido, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 7500,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Sassari, 29 maggio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 6 di 6