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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/10/2024, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'8 ottobre 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Grazia, Maria Altamura
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappres. pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13.03.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore dell'indennità di accompagnamento (nonché per i benefici di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e CP_1
maturandi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla revoca della prestazione economica.
In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo. CP_ L' costituitosi, resisteva chiedendo rigettarsi la domanda proposta dal ricorrente per infondatezza.
1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
***
L'unico motivo di opposizione, proposto dal ricorrente, concernente l'erronea valutazione delle condizioni di salute da parte del CTU è infondato e va rigettato.
Infatti, anche altro c.t.u., all'esito dell'esame della documentazione sanitaria e della visita della ricorrente, ha concluso confermando le conclusioni del primo ausiliario e cioè che la ricorrente (già riconosciuta titolare dei benefici di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3 con omologa di questo
Tribunale del 18.01.2021) non presenta le condizioni sanitarie legittimanti l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Tanto è stato confermato anche in risposta ai rilievi critici avanzati dalla parte ricorrente, rispetto ai quali la ctu ha precisato che “la periziata visitata dalla sottoscritta in data 23.11.2023 al momento della visita presentava condizioni cliniche discrete ben orientata nel tempo e nello spazio collaborante deambulante autonomamente anche se con andatura rallentata , attualmente la paziente esegue terapia orale di mantenimento per la LLC di cui affetta che solitamente è ben tollerata né vi sono certificati dell'ematologo di riferimento che evidenziano una sofferenza nell'assunzione della terapia suddetta”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove peraltro manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Pertanto, in assenza di alcuna nuova e/o diversa contestazione, opina questo TRIBUNALE di dover ritenere del tutto esaustiva l'indagine espletata nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nonché le conclusioni ribadite nel presente giudizio.
Ne deriva che il ricorso presentato da risulta nella sostanza inadeguato a sovvertire Parte_1
le conclusioni del CTU, confermate in questa sede e non richiedenti ulteriori atti di istruzione.
In linea generale, infatti, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità statuisca una interpretazione della disciplina in tema di accompagnamento alquanto rigorosa che, peraltro, è
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coerente con la natura addizionale di tale prestazione e la mancanza di un limite di tipo reddituale: del resto, anche la definizione dell'indennità, finalizzata a sollevare l'assistito dal costo di un accompagnatore fisso, e il suo importo mensile, non trascurabile nel panorama delle prestazioni assistenziali, concorrono a rendere condivisibile l'opzione ermeneutica che risulta dominante.
L'orientamento in rassegna, d'altro canto, è uniforme e costante nel tempo.
Infatti è del 18 dicembre 1999, in particolare, la sentenza (n. 14293) con la quale la Cassazione ha deciso congruamente, contro le ragioni dell'assistibile, in termini così massimati: "L'invalido civile che sia in grado di attendere autonomamente e senza alcun grave e concreto pericolo alla quasi totalità degli atti quotidiani della vita - quali lavarsi, vestirsi, nutrirsi, deambulare all'interno della propria abitazione, attendere a passatempi e occupazioni non impegnativi sul piano fisico, ecc. - non ha diritto all'indennità di accompagnamento, anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano".
E nemmeno in epoca più recente l'opzione ermeneutica sopra esposta pare essere stata in alcun modo smentita, potendosi segnalare, in particolare, Cass. Lav. 30 marzo 2011 n° 7273, secondo cui:
"Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana" (in senso conforme, si veda anche Cass. Lav. 22 ottobre 2008 n° 25569).
In definitiva, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principi di diritto, appare invero evidente la condivisibilità delle conclusioni del CTU, maxime nella parte in cui è stato sottolineato che le condizioni del ricorrente non sono tali da compromettere l'autonomia personale nel compimento degli atti della vita quotidiana, né da richiedere un'assistenza di carattere continuo.
Nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla
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sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
Le spese di CTU, in ragione della predetta esenzione, vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese;
CP_
3. pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell'
Taranto, 8 ottobre 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia Viesti)
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'8 ottobre 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Grazia, Maria Altamura
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappres. pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13.03.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore dell'indennità di accompagnamento (nonché per i benefici di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e CP_1
maturandi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla revoca della prestazione economica.
In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo. CP_ L' costituitosi, resisteva chiedendo rigettarsi la domanda proposta dal ricorrente per infondatezza.
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All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
***
L'unico motivo di opposizione, proposto dal ricorrente, concernente l'erronea valutazione delle condizioni di salute da parte del CTU è infondato e va rigettato.
Infatti, anche altro c.t.u., all'esito dell'esame della documentazione sanitaria e della visita della ricorrente, ha concluso confermando le conclusioni del primo ausiliario e cioè che la ricorrente (già riconosciuta titolare dei benefici di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3 con omologa di questo
Tribunale del 18.01.2021) non presenta le condizioni sanitarie legittimanti l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Tanto è stato confermato anche in risposta ai rilievi critici avanzati dalla parte ricorrente, rispetto ai quali la ctu ha precisato che “la periziata visitata dalla sottoscritta in data 23.11.2023 al momento della visita presentava condizioni cliniche discrete ben orientata nel tempo e nello spazio collaborante deambulante autonomamente anche se con andatura rallentata , attualmente la paziente esegue terapia orale di mantenimento per la LLC di cui affetta che solitamente è ben tollerata né vi sono certificati dell'ematologo di riferimento che evidenziano una sofferenza nell'assunzione della terapia suddetta”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove peraltro manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Pertanto, in assenza di alcuna nuova e/o diversa contestazione, opina questo TRIBUNALE di dover ritenere del tutto esaustiva l'indagine espletata nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nonché le conclusioni ribadite nel presente giudizio.
Ne deriva che il ricorso presentato da risulta nella sostanza inadeguato a sovvertire Parte_1
le conclusioni del CTU, confermate in questa sede e non richiedenti ulteriori atti di istruzione.
In linea generale, infatti, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità statuisca una interpretazione della disciplina in tema di accompagnamento alquanto rigorosa che, peraltro, è
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coerente con la natura addizionale di tale prestazione e la mancanza di un limite di tipo reddituale: del resto, anche la definizione dell'indennità, finalizzata a sollevare l'assistito dal costo di un accompagnatore fisso, e il suo importo mensile, non trascurabile nel panorama delle prestazioni assistenziali, concorrono a rendere condivisibile l'opzione ermeneutica che risulta dominante.
L'orientamento in rassegna, d'altro canto, è uniforme e costante nel tempo.
Infatti è del 18 dicembre 1999, in particolare, la sentenza (n. 14293) con la quale la Cassazione ha deciso congruamente, contro le ragioni dell'assistibile, in termini così massimati: "L'invalido civile che sia in grado di attendere autonomamente e senza alcun grave e concreto pericolo alla quasi totalità degli atti quotidiani della vita - quali lavarsi, vestirsi, nutrirsi, deambulare all'interno della propria abitazione, attendere a passatempi e occupazioni non impegnativi sul piano fisico, ecc. - non ha diritto all'indennità di accompagnamento, anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano".
E nemmeno in epoca più recente l'opzione ermeneutica sopra esposta pare essere stata in alcun modo smentita, potendosi segnalare, in particolare, Cass. Lav. 30 marzo 2011 n° 7273, secondo cui:
"Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana" (in senso conforme, si veda anche Cass. Lav. 22 ottobre 2008 n° 25569).
In definitiva, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principi di diritto, appare invero evidente la condivisibilità delle conclusioni del CTU, maxime nella parte in cui è stato sottolineato che le condizioni del ricorrente non sono tali da compromettere l'autonomia personale nel compimento degli atti della vita quotidiana, né da richiedere un'assistenza di carattere continuo.
Nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla
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sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
Le spese di CTU, in ragione della predetta esenzione, vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese;
CP_
3. pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell'
Taranto, 8 ottobre 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia Viesti)
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