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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/09/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 2630 / 2019 di R.G. riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23.01.2025,
tra
(p.IV ) con sede in Pagani alla Parte_1 P.IVA_1 via Barbazzano 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Nocera, elettIVmente domiciliata come in atti, OPPONENTE
contro
(p.IV ) con sede in Milano alla via Gaetano Negri 1, CP_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto Crisi, elettIVmente domiciliata come in atti, OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normatIV dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione
Pagina 1 delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice giudicare secundum alligata et probata.
La proposta opposizione, nel merito si palesa infondata e va, pertanto, rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente la soc. ha eccepito nell'atto introduttivo di Parte_1 lite la mancanza del tentativo di conciliazione innanzi al Corecom e successIVmente con le note 183 c.p.c. primo termine ha eccepito la prescrizione del diritto vantato dalla per le fatture emesse a partire dal 2013 ovvero CP_1 che le n.17 fatture precedente all'anno 2014, relative ai bimestri del 2013, l'ultima fattura è stata emessa il 15.11.2013 quindi ben oltre il quinquennio, eccependo dunque l'avvenuta prescrizione.
La prima eccezione è infondata e tardIV la seconda.
Ed invero, per la sollevata eccezione di mancato esperimento del tentativo di conciliazione questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale che ritiene: «In ordine all'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte opponente per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, dà atto che sulla questione, per dirimere un contrasto giurisprudenziale, è intervenuta di recente la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr.
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 28 aprile 2020 n.8240) che ha enunciato il principio di diritto in base al quale “in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione previsto dalla Legge
n.249 del 1997 art.1, comma 11, chi intenda chiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito”. La sollevata eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento e deve essere disattesa» (cfr.
Tribunale di Catanzaro sentenza n. 1636/2023 del 09.10.2023). Pertanto, la sollevata eccezione va rigettata.
Pagina 2 Anche la sollevata eccezione di prescrizione del credito della opposta non può essere accolta per tardività della stessa dal momento che andava sollevata nel primo atto utile ovvero nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Altro motivo è che parte opposta non ha indicato nè prodotto documentazione attestante l'effettuazione del servizio di telefonia da parte di altri operatori per il periodo in oggetto.
Ed ancora, le fatture annotate nelle proprie scritture contabili, seppur atti a formazione unilaterale, se non disconosciuti al momento della loro emissione, possono essere utilizzate dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, in assenza di validi elementi contrari. Ed invero, non è preclusa al Giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari idonei a concretare una valida prova per presunzione a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio.
Ciò posto, va evidenziato che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del
17/11/2003).
Passando all'esame del merito, la domanda è infondata ed invero parte opponente ha, invece, lamentato svariati disservizi nel corso della fornitura tanto da emigrare verso altro gestore di telefonia senza produrre documentazione a riprova di quanto lamentato.
Sicché dal punto di vista probatorio, risulta provato il contratto e la veridicità degli importi presenti in fattura, con particolare riferimento al traffico telefonico effettuato.
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata è emerso il diritto della soc. CP_1
ad ottenere il riconoscimento delle proprie spettanze.
[...]
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motIVzione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il
Pagina 3 percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettIV semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014,
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice On. dott. Silvio La Rana, definitIVmente pronunciando sulla domanda proposta dalla contro la soc. nel Parte_1 CP_1 procedimento n. 2630/2019 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto il decreto ingiuntivo n. 420/2019 di cui al r.g. 1254/2019 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore.
3. Condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio, nei confronti della parte opposta, che liquida complessIVmente in € 1.700,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttIV e decisoria), oltre
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 02/09/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 2630 / 2019 di R.G. riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23.01.2025,
tra
(p.IV ) con sede in Pagani alla Parte_1 P.IVA_1 via Barbazzano 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Nocera, elettIVmente domiciliata come in atti, OPPONENTE
contro
(p.IV ) con sede in Milano alla via Gaetano Negri 1, CP_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto Crisi, elettIVmente domiciliata come in atti, OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normatIV dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione
Pagina 1 delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice giudicare secundum alligata et probata.
La proposta opposizione, nel merito si palesa infondata e va, pertanto, rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente la soc. ha eccepito nell'atto introduttivo di Parte_1 lite la mancanza del tentativo di conciliazione innanzi al Corecom e successIVmente con le note 183 c.p.c. primo termine ha eccepito la prescrizione del diritto vantato dalla per le fatture emesse a partire dal 2013 ovvero CP_1 che le n.17 fatture precedente all'anno 2014, relative ai bimestri del 2013, l'ultima fattura è stata emessa il 15.11.2013 quindi ben oltre il quinquennio, eccependo dunque l'avvenuta prescrizione.
La prima eccezione è infondata e tardIV la seconda.
Ed invero, per la sollevata eccezione di mancato esperimento del tentativo di conciliazione questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale che ritiene: «In ordine all'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte opponente per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, dà atto che sulla questione, per dirimere un contrasto giurisprudenziale, è intervenuta di recente la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr.
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 28 aprile 2020 n.8240) che ha enunciato il principio di diritto in base al quale “in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione previsto dalla Legge
n.249 del 1997 art.1, comma 11, chi intenda chiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito”. La sollevata eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento e deve essere disattesa» (cfr.
Tribunale di Catanzaro sentenza n. 1636/2023 del 09.10.2023). Pertanto, la sollevata eccezione va rigettata.
Pagina 2 Anche la sollevata eccezione di prescrizione del credito della opposta non può essere accolta per tardività della stessa dal momento che andava sollevata nel primo atto utile ovvero nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Altro motivo è che parte opposta non ha indicato nè prodotto documentazione attestante l'effettuazione del servizio di telefonia da parte di altri operatori per il periodo in oggetto.
Ed ancora, le fatture annotate nelle proprie scritture contabili, seppur atti a formazione unilaterale, se non disconosciuti al momento della loro emissione, possono essere utilizzate dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, in assenza di validi elementi contrari. Ed invero, non è preclusa al Giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari idonei a concretare una valida prova per presunzione a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio.
Ciò posto, va evidenziato che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del
17/11/2003).
Passando all'esame del merito, la domanda è infondata ed invero parte opponente ha, invece, lamentato svariati disservizi nel corso della fornitura tanto da emigrare verso altro gestore di telefonia senza produrre documentazione a riprova di quanto lamentato.
Sicché dal punto di vista probatorio, risulta provato il contratto e la veridicità degli importi presenti in fattura, con particolare riferimento al traffico telefonico effettuato.
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata è emerso il diritto della soc. CP_1
ad ottenere il riconoscimento delle proprie spettanze.
[...]
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motIVzione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il
Pagina 3 percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettIV semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014,
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice On. dott. Silvio La Rana, definitIVmente pronunciando sulla domanda proposta dalla contro la soc. nel Parte_1 CP_1 procedimento n. 2630/2019 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto il decreto ingiuntivo n. 420/2019 di cui al r.g. 1254/2019 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore.
3. Condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio, nei confronti della parte opposta, che liquida complessIVmente in € 1.700,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttIV e decisoria), oltre
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 02/09/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
Pagina 4