Versione
17 aprile 1963
17 aprile 1963
Art. 2.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Magistrato alle acque procedera' alla ricognizione dell'attuale tracciato della conterminazione lagunare e, sentito il proprio Comitato tecnico amministrativo nonche' la Direzione marittima e l'Intendenza di finanza territorialmente competenti, ne proporra' al Ministero dei lavori pubblici le modifiche ritenute necessarie.
Il nuovo tracciato della conterminazione lagunare sara' approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Le successive modifiche del perimetro lagunare che si renderanno in seguito necessarie verranno proposte e approvate con le modalita' previste dai commi precedenti.
La determinazione e l'aggiornamento della conterminazione lagunare dovranno salvaguardare, non solo la laguna, ma anche la officiosita' delle bocche portuali, cioe' il porto lagunare di Venezia, classificato nella 1ª categoria dei porti nazionali con regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629 . In sede di detta determinazione si provvedera' alla distinzione dei canali marittimi.
Il Magistrato alle acque rilevera' il perimetro di tutte le isole e delle zone recinte comprese nell'ambito della laguna, come sopra determinato.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Magistrato alle acque procedera' alla ricognizione dell'attuale tracciato della conterminazione lagunare e, sentito il proprio Comitato tecnico amministrativo nonche' la Direzione marittima e l'Intendenza di finanza territorialmente competenti, ne proporra' al Ministero dei lavori pubblici le modifiche ritenute necessarie.
Il nuovo tracciato della conterminazione lagunare sara' approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Le successive modifiche del perimetro lagunare che si renderanno in seguito necessarie verranno proposte e approvate con le modalita' previste dai commi precedenti.
La determinazione e l'aggiornamento della conterminazione lagunare dovranno salvaguardare, non solo la laguna, ma anche la officiosita' delle bocche portuali, cioe' il porto lagunare di Venezia, classificato nella 1ª categoria dei porti nazionali con regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629 . In sede di detta determinazione si provvedera' alla distinzione dei canali marittimi.
Il Magistrato alle acque rilevera' il perimetro di tutte le isole e delle zone recinte comprese nell'ambito della laguna, come sopra determinato.
Giurisprudenza • 8
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/04/2024, n. 3138Provvedimento: […] precisando che per “acque protette” dovessero intendersi le superfici interne alla Conterminazione Lagunare di Venezia, ai sensi del decreto ministeriale dell'allora Ministro dei lavori pubblici n. 9/1999, a sua volta adottato in attuazione dell'art. 2 della legge n. 366 del 1963. […] senza fornire altre indicazioni in merito” ed è una definizione dinamica e non statica, come conferma anche l'art. 2 della stessa legge n. 366 del 1963 che prevede la possibilità di “successive modifiche del perimetro lagunare che si renderanno in seguito necessarie verranno proposte e approvate con le modalità previste”.Leggi di più...
- giudicato amministrativo·
- acque protette della Laguna di Venezia·
- modifica delle norme regolamentari·
- sopravvenienza normativa·
- annullamento degli atti amministrativi·
- esecuzione delle sentenze·
- art. 112 c.p.a.·
- chiarimenti sull'esecuzione delle sentenze·
- ottemperanza delle sentenze·
- concorso di idee