Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 303 /2024
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 07/03/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 303 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv.. MARCHESE GIUSEPPE per parte opponente e l'avv.
GIOVANNI PAGANO, in sostituzione dell'avv. IUPPA MICHELE per parte convenuta;
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti ed alle note depositate
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 9.59 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 13.44,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82
e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico,
ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 303 del Ruolo Generale del 2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA S. Parte_1 C.F._1
PASQUALE N.2/C CEFALÙ, presso lo studio dell'avv. MARCHESE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
PRESTISIMONE 21/A CEFALU', presso lo studio dell'avv. IUPPA MICHELE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 07.03.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione notificato in data 08.02.2024 e depositato in data 13.02.2024,
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data Parte_1
18.01.2024, con il quale l'odierna opposta in virtù della sentenza n. Controparte_1
836/2021 emessa dal Tribunale di Termini Imerese sez. Penale gli aveva intimato il pagamento della somma di € 3.190,00 oltre ulteriori spese ed interessi.
L'opponente contestava la regolarità formale sia del titolo che del precetto rilevando che:
Pagina 2 di 6 - parte opposta aveva notificato atto di precetto in data 20.01.2024 “dichiarando di voler porre in esecuzione la sentenza del Tribunale di Termini Imerese resa irrevocabile, sia pure in parziale riforma, da altra emessa della Corte di appello di Palermo in data 24.05.2022 che, in palese violazione degli artt.479 e 480 c.p.c., non era stata notificata né trascritta nell'atto di precetto;
” (cfr. pag. 2 atto di citazione);
- il precetto era stato introdotto personalmente dall' intimante, senza ausilio di un difensore e senza apposizione della firma della stessa intimante;
- pur non essendo assistita da un difensore, l'odierna opposta aveva eletto domicilio presso un avvocato il quale aveva sottoscritto il precetto senza averne titolo e/o legittimazione;
- il precetto opposto era privo dell'avvertimento al debitore, ex art. 480 comma 2 c.p.c, ;
Parte opponente sosteneva pertanto la nullità del precetto opposto o comunque l'inefficacia dello stesso e chiedeva di accertarne e dichiararne l'illegittimità e la conseguente inefficacia, con vittoria di spese.
Con decreto ex art. 171- bis c.p.c. lo scrivente giudicante, letti gli atti introduttivi del procedimento iscritto, rilevava la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., mancando l'avvertimento previsto dal n.7 dell'art. 163 c.p.c. contenente l'invito del convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata (art. 164, co. 1) e non essendo stati rispettati i termini a comparire;
veniva altresì rilevato che il convenuto non risultava costituito e veniva dunque differita l'udienza fissata dall'attore in citazione.
Parte opponente procedeva dunque a notificare atto di citazione ex art. 171 bis c.p.c. comma
3.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.09.2024, alla quale nessuno era presente per parte opposta non ancora costituita, lo scrivente rinviava per la discussione orale della causa e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine per note sino a 7 giorni prima.
Il 23 settembre 2024 si costituiva tardivamente la quale contestava la Controparte_1 riconducibilità alla stessa dell'atto di precetto impugnato, non essendo stato notificato su sua iniziativa ma per iniziativa di colui che era stato il suo procuratore nel giudizio penale Avv.
“che ha redatto e notificato l'atto di precetto in parola.” (cfr. pag. 1 comparsa Controparte_2 di costituzione); deduceva quindi la mancata sottoscrizione del precetto e l'assenza di un mandato da lei rilasciato, ragion per cui gli errori procedurali non erano a lei imputabili e non poteva subire gli eventuali effetti negativi del giudizio.
Chiedeva pertanto di: i) rigettare la proposta opposizione;
ii) in caso di accoglimento dell'opposizione medesima disporre la compensazione delle spese di lite.
2. Merito della lite
Pagina 3 di 6 Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio, e ricostruito brevemente il suo svolgimento, giova preliminarmente chiarire la differenza fra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi.
Mentre l'opposizione all'esecuzione è il mezzo di gravame proponibile quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (mancanza del titolo esecutivo;
pretesa già soddisfatta etc…), con l'opposizione agli atti esecutivi, invece, l'opponente contesta la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, delle notificazioni e degli atti esecutivi posti in essere. In linea di massima, si suole dire che mentre l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contesta l'an debeatur ossia l'effettiva debenza delle somme, l'opposizione agli atti invece lamenta il quomodo dell'esecuzione e, dunque, la sua regolarità formale.
Con l'opposizione introduttiva del presente giudizio l'attrice contesta la regolarità formale sia del titolo che del precetto.
Orbene per quanto riguarda la sentenza, l'opponente si duole della violazione degli articoli
479 e 480 c.p.c. perché ad essere stata notificata è la sentenza resa in data 06.05.2021 dal
Tribunale di Termini Imerese e non anche quella successivamente resa dalla Corte d'Appello di
Palermo in parziale riforma della stessa.
Ora, a mente dell'art. 480 c.p.c.“..Il precetto deve contenere a pena di nullita' l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa e' fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando e' richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale….”.
Nel caso di specie, quanto al titolo, il presente precetto si riferisce alla somma liquidata in sentenza a titolo di risarcimento danni (pari ad euro 1.500,00) nonchè alle spese processuali del giudizio di prime cure (euro 1.400), non oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello.
Sicchè risulta correttamente notificata la sentenza di primo grado 836/2021 unitamente alla trascrizione del dispositivo della sentenza della Corte d'appello, certificata conforme dall'ufficiale giudiziale notificante, del seguente tenore “In data 24 maggio 2022 la Corte di
Appello di Palermo, visto l'art. 605 c.p.c. in parziale riforma della sentenza resa in data
06/05/2021 dal Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, appellata da
, assolve il predetto dal reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste e, Parte_1 per l'effetto, ridetermina la pena in euro 600,00 di multa. Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Sentenza divenuta irrevocabile in data 08/1072022.”.
Diversamente deve dirsi circa l'avvertimento menzionato all'art 480 c.p.c, il quale risulta mancante nel caso di specie.
Per quanto concerne poi la dedotta nullità del precetto per assenza di sottoscrizione da parte dell'intimante, nonchè la rilevata assenza di una procura che conferisse all'avvocato
Pagina 4 di 6 sottoscrivente il precetto titolo per farlo, è opportuno rammentare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata. Se, viceversa, per la parte istante tale difensore compie atti - come il pignoramento immobiliare - per i quali la procura è richiesta (ex artt. 125 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ.), gli atti stessi, in quanto posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, sono affetti da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice.” ( Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n.
10497 del 08/05/2006)
Nel caso di specie, l'atto di precetto impugnato risulta dunque affetto da nullità, non avendo parte opposta sanato il vizio con la costituzione nel presente giudizio di opposizione a mezzo del procuratore avv. ovvero non avendo la stessa manifestato, con qualsiasi altro atto o fatto, CP_2 la volontà di avvalersene, anzi dichiarando di non aver mai conferito mandato a tal fine.
Stante tutto quanto predetto l'opposizione va accolta ed il precetto dichiarato nullo non essendo rinvenibili in esso tutti i dati normativamente richiesti per la sua formazione.
3. Spese di lite.
Sulla richiesta di compensazione delle spese di lite avanzata dalla parte opposta, tardivamente costituitasi, basti osservare il precetto è stato sottoscritto dal soggetto che, in apparenza, era provvisto di poteri (essendo l'avv. difensore della parte civile Controparte_2 nel giudizio penale da cui trae abbrivio il titolo su sui si fonda il precetto): difatti, la rappresentanza tollerata, ravvisabile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentato, non intervenga per farne cessare l'ingerenza è un'ipotesi di rappresentanza apparente, sicchè l'operazione del falsus procurator è efficace nei confronti del rappresentato, avendo costui dato causa alla situazione di apparente legittimazione in cui il terzo ha confidato.
Nel caso di specie la parte opposta, pur regolarmente citata non si è costituita tempestivamente (bensì solo dopo il rinvio per la precisazione delle conclusioni) né è comparsa all'udienza indicata in citazione, con conseguente preclusione sia della possibilità di chiamare un terzo in causa sia della possibilità di articolare dei mezzi istruttori.
Va, ad abundantiam, osservato che pure in caso di rinuncia all'atto di precetto contro il quale sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non si sarebbe determinata di per sé
l'estinzione del giudizio di opposizione, ma unicamente la cessazione della materia del
Pagina 5 di 6 contendere con liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Le spese di giudizio, dunque, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche in favore dell'erario, essendo entrambe le parti ammesse al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa
Francesca Incandela, così provvede:
- accoglie l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. promossa da e Parte_1 dichiara nullo l'atto di precetto notificato in data 18.01.2024;
- condanna a rifondere nei confronti dell'erario le spese del Controparte_1 presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro € 852,00 per onorari di difesa, oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Termini Imerese il 07/03/2025.
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa
Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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