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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 337/2025
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 337/2025 promossa da:
(C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. GARAGNANI Parte_1
SANDRA
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 con il patrocinio dell'avv. GARAGNANI
SANDRA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
"1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto comunicando tra loro e prestandosi aiuto reciproco per la cura e le necessità delle figlie, rendendosi reperibili, anche telefonicamente, per ogni emergenza o comunicazione urgente, soprattutto in relazione ai bisogni delle minori.
2) Le figlie gemelle _1 e _2 di 10 anni, sono affidate ad entrambi i genitori e collocate stabilmente presso la madre in San Cesario sul Panaro (MO) Via G. Puccini n. 12 ove avranno la loro residenza privilegiata ed abituale.
I genitori, di comune accordo, intendono regolamentare gli impegni e le attività quotidiane delle figlie relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute secondo il seguente PIANO GENITORIALE:
I genitori si impegnano, nel massimo spirito collaborativo e nel rispetto delle inclinazioni naturali delle figlie stesse, oltre che nel loro preminente interesse, a concorrere ed attuare tutte le scelte, decisioni ed indirizzi relativi alla cura, educazione, istruzione e formazione di _1 e _2 Si impegnano, inoltre, a mantenere tra loro relazioni improntate al rispetto ed alla considerazione reciproca, collaborando attivamente alla crescita delle figlie al fine di assicurare che detta crescita avvenga in un ambiente equilibrato e sereno. Essi si impegnano, perciò, a consultarsi l'uno con l'altro in merito ad ogni decisione che coinvolga la vita e l'educazione delle figlie, a seguire principi educativi comuni in modo da non creare confusione nei rapporti tra le figlie e ciascuno dei genitori ed a tenerle aliene da ogni ipotesi di conflittualità. Si impegnano, inoltre, a rendersi sempre reperibili l'uno verso l'altro, anche telefonicamente, per ogni emergenza o comunicazione urgente, soprattutto in relazione ai bisogni di
Per 1 e Per 2 La responsabilità genitoriale, pertanto, verrà esercitata da parte di entrambi i genitori con condivisione delle decisioni di maggiore importanza – riguardanti istruzione, educazione e salute – da assumere congiuntamente tenendo conto delle capacità, inclinazione naturali e aspirazioni delle figlie minori;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente limitatamente alle sole questioni di ordinaria gestione ed a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle figlie presso ciascun genitore. I genitori si impegnano altresì a fare in modo che le figlie mantengano con gli ascendenti, sia materni che paterni, un rapporto costante e significativo.
Il padre potrà vedere le figlie quando vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle minori previo preavviso alla madre. Inoltre potrà tenere con sé le figlie due giorni a settimana inclusa la notte intermedia;
detti giorni non saranno fissi, ma varieranno ogni settimana in base ai turni lavorativi del padre il quale, di volta in volta, si accorderà con la madre per individuare i giorni in cui starà con le minori e gli orari in cui prelevarà e riaccompagnarà le figlie.
Durante le vacanze natalizie, le figlie staranno con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni, dal 23 al 29
dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio;
durante le vacanze pasquali, _1 e _2 trascorreranno,
ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedi dell'Angelo con la madre e viceversa. Durante le vacanze estive, le minori passeranno due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore, da stabilirsi concordemente entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
è fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare preventivamente all'altro la località di villeggiatura prescelta, nonché il recapito, anche telefonico. Per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale (un anno con l'uno ed un anno con l'altro genitore). Eventuali variazioni, anche parziali, delle suestese modalità di visita dovranno essere concordate dai coniugi preventivamente e per iscritto.
,a far tempo dal deposito del presente atto, un3) Controparte 1 corrisponderà a Parte 1
contributo mensile pari ad € 150,00/mese per ciascuna figlia per una somma complessiva di € 300,00/mese.
Tale somma verrà erogata per dodici mensilità mediante versamento mensile sul conto corrente cointestato acceso presso la filiale di AS EM (MO) della Controparte_2 n. 000040410601 entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese e verrà annualmente rivalutata in base alle variazioni degli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati della provincia di Modena. L'assegno unico erogato dall'INPS verrà percepito da entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno.
4) Le spese straordinarie saranno ripartite tra i coniugi al 50% ciascuno, con la conseguenza che, entro il giorno dietro presentazione della documentazione relativa. Per quanto riguarda le spese straordinarie i coniugi dichiarano di volersi attenere alle indicazioni del Protocollo adottato presso il Tribunale di Modena del
25/09/2019 che di seguito si riporta integralmente: 660spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non,
purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
оSpese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
оSpese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa;
оSpese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
оSpese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
оSpese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c)
viaggi e vacanze;
"
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso,
sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà
inteso come consenso alla spesa. 5) Nessuna obbligazione di mantenimento graverà su un coniuge a favore dell'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti.
6) La casa coniugale posta in AS EM (MO) Via I. Nievo n. 67, di proprietà di entrambi i coniugi, gravata da mutuo contratto in data 29/03/2019 n. 05001400118826900000 con Controparte_2
resterà assegnata al marito avendo la moglie, con il consenso del CP 1 già trasferito altrove la
[...]
propria residenza.
Il mutuo, contratto da entrambi i coniugi, per l'acquisto del suddetto immobile resta a carico del solo CP 1
[...] che, quindi, provvederà al pagamento integrale delle relative rate a far tempo dal deposito del presente ricorso per separazione consensuale sino alla completa estinzione del mutuo, oltre alle spese di estinzione.
Controparte 1 si impegna ed obbliga a manlevare e tenere completamente indenne Parte 1 da ogni obbligo e/o richiesta della Banca mutuante.
7) Il finanziamento con AGOS DUCATO S.P.A. contratto dai coniugi di originari € 35.000,00 da restituire a rate mensili di € 430,00 resterà integralmente a carico della moglie che si obbliga ad estinguerlo provvedendo, pertanto, a pagare da sola le residue rate mensili sino alla completa estinzione del finanziamento citato. Lo Parte 1 , pertanto, si impegna ed obbliga a manlevare e tenere completamente indenne
Controparte 1 da ogni e qualsiasi obbligo e/o richiesta della AGOS DUCATO S.P.A.
8) Il finanziamento con COMPASS BANCA S.P.A. contratto dai coniugi di originari € 20.000,00 da restituire a rate mensili di € 310,00 resterà integralmente a carico del marito che si obbliga ad estinguerlo provvedendo, pertanto, a pagare da solo le residue rate mensili sino alla completa estinzione del finanziamento citato. Controparte 1 pertanto, si impegna ed obbliga a manlevare e tenere completamente indenne Parte_1
da ogni e qualsiasi obbligo e/o richiesta della COMPASS BANCA S.P.A.[...]
9) Il conto corrente cointestato, acceso presso la filiale di AS EM (MO) della Controparte 2
[...] n. 000040410601, verrà conservato al solo fine del pagamento delle rate del mutuo e del contributo al mantenimento delle figlie da parte di Controparte_1 (oltre all'accredito dell'assegno da parte dell'INPS) e,
fatto salvo quanto di seguito indicato, verrà gestito da quest'ultimo. Poichè sul predetto conto viene accreditato anche il contributo mensile al mantenimento delle figlie nonchè l'assegno erogato dall'INPS per le minori, Lo Parte 1 è autorizzata a prelevare il menzionato contributo al mantenimento di Per 2 e Per 1 nonché
il 50% del predetto assegno erogato da INPS.
10) L'autovettura Volkswagen Passat tg. EB876JG, intestata a Controparte_1 resterà in proprietà di quest'ultimo e l'autovettura Volkswagen Golf tg. DD778RH, intestata anch'essa a Controparte 1 restarà
alla moglie che ne curerà il passaggio di proprietà a proprio favore con relativa iscrizione al PRA a sua cura e spese.
null'altro avere a 11) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla suddivisione del patrimonio comune e pretendere l'uno dall'altro, fatta eccezione per le obbligazioni di cui al presente atto.
12) Le spese ed i compensi del presente procedimento, tanto nella fase di separazione che in quella di divorzio,
saranno a carico di entrambi i coniugi in misura pari al 50% ciascuno."
che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione
-
di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma c.p.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso
'ogni diversa domanda, deduzione ed da Parte 1 e Controparte 1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 nata a [...]
il 11/01/1990 e Controparte 1 nato a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione. 3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AS EM (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2012, atto n.19, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 del mese successivo all'esborso, il genitore che non le avrà sostenute, verserà all'altro metà della somma spesa,