Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00577/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00431/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2025, proposto da
Società Impianti Metano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Invernizzi e Laura Pelizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lallio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Coppetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria dell’illiceità del silenzio
del Comune sull’istanza attorea del 19 luglio 2024, trasmessa in pari data, di revisione delle condizioni economiche di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e in specie per la rideterminazione del canone concessorio;
nonché per l’accertamento
del dovere del Comune di provvedere su detta istanza e conseguentemente,
per la condanna
del Comune a concludere il procedimento di rivalutazione delle condizioni di affidamento della concessione per la distribuzione del gas naturale nel dovuto contraddittorio con SIM, onde individuare congiuntamente necessarie ed eque misure di riequilibro del sinallagma, entro un termine non superiore a 30 giorni ex art. 2 l. 241/1990,
oltre che per l’emanazione
di tutte le misure ex art. 34 c. 1 lett. e) cpa atte ad assicurare l’attuazione del giudicato, ivi inclusa la nomina di commissario ad acta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lallio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- A seguito di procedura di gara ex D.Lgs. 164/2000, il Comune di Lallio ha affidato a Società Impianti Metano S.r.l. (d’ora in poi SIM) la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, con contatto rep. 543 del 19.6.2009 della durata di 12 anni e con scadenza al 31.12.2021.
1.2.- Detto contratto prevedeva che SIM: realizzasse le infrastrutture di metanizzazione del territorio e gli interventi straordinari che si fossero resi necessari in corso di concessione; avesse diritto all’incasso delle somme versate dall’utenza, applicando le tariffe di distribuzione del gas annualmente determinate dalla regolazione vigente, entro il limite massimo stabilito (cd. vincolo ai ricavi); fosse obbligata a corrispondere al Comune di Lallio un canone annuo del 61,50% sull’ultimo vincolo ai ricavi annuo disponibile; a fine contratto ricevesse dal gestore entrante un indennizzo per il valore residuo degli impianti trasferiti e non ancora ammortizzati.
2.- L’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 93/2011 ha previsto, dalla data di entrata in vigore, l’obbligo di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali minimi (cd. ATEM); tuttavia svariati interventi normativi hanno posticipato il termine di indizione delle gare d’ambito.
Secondo l’art. 14, comma 7, II periodo, del D.Lgs. 164/2000 “ il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento ”, nonostante la scadenza del contratto in essere.
3.- Non essendo stata bandita la gara dell’ATEM in cui ricade il Comune di Lallio, a fare data dal gennaio 2022 SIM ha continuato ad erogare il servizio pubblico alle medesime condizioni pattuite nel contratto scaduto, in forza della sopra menzionata proroga ex lege .
4.1.- Con istanza del 19.7.2024 SIM ha richiesto al Comune di Lallio l’avvio di un procedimento di rinegoziazione del canone concessorio, sostenendone la gestione in perdita del servizio, per qualche migliaio di euro, per gli anni 2021, 2022 e 2023.
4.2.- A metà ottobre 2024 si è svolto un incontro interlocutorio tra le parti, cui ha fatto seguito un sollecito di SIM del 14.11.2024, nella quale è stata avanzata una proposta di revisione del canone, in ragione delle riduzioni dei ricavi tariffari del servizio di distribuzione intervenute negli anni, anche in ragione degli interventi regolatori Arera.
4.3.- Con note del 17 e 23.1.2025 il Comune di Lallio ha richiesto al SIM la realizzazione di interventi straordinari sulle reti, incompatibili con il regime gestorio di ordinaria amministrazione, che la società ha contestato, ribadendo la previa necessità di procedere alla revisione del canone.
4.4.- Con missiva del 30.1.2025 l’Ente ha comunicato di aver proceduto agli “ indispensabili approfondimenti istruttori ” sull’istanza proposta, rappresentando la necessità di integrazioni documentali da parte della richiedente, cui SIM ha replicato rammentando che il termine per la conclusione del procedimento era spirato ed inoltrando tabelle contabili.
4.5.- In data 18.3.2025, poi, il Comune di Lallio ha chiesto ulteriori chiarimenti e insistito per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria, la cui esecuzione non potrebbe essere condizionata alla preventiva risoluzione della rideterminazione del canone.
5.- Con ricorso notificato il 17.4.2025, tempestivamente depositato, SIM ha lamentato il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Lallio sull’anzidetta richiesta di revisione delle condizioni economiche del servizio, lamentando “ violazione degli artt. 9 e 192 d.lgs. 36/2023, violazione dei principi generali di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario delle concessioni, degli obblighi corrispettivi di buona fede e leale collaborazione nei rapporti contrattuali ex 1206, 1337 e 1375 c.c.; violazione degli artt 2, 3, 41, 42 e 97 cost. nonché del principio di affidamento di derivazione euro-unitaria ex art. 117 cost.; violazione dell’art. 1 1° protocollo addizionale cedu; violazione degli artt. 1, 2, 3 e 6 della l. 241/1990; violazione del divieto di sfruttamento della dipendenza economica ex art. 9 l. 192/1998; sviamento ”, essendo ampiamente decorso il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dall’istanza inoltrata il 19.7.2024, a fronte della quale l’Ente avrebbe dovuto avviare concretamente le trattative per il ripristino dell’equilibrio economico – finanziario - gestionale dell’affidamento, oramai insussistente.
La società ha, quindi, richiesto a questo Tribunale l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune di Lallio rispetto all’istanza del 19.7.2024, con conseguente accertamento dell’obbligo di riscontro in capo all’Ente, nonché la sua condanna all’avvio del procedimento funzionale alla rivalutazione delle condizioni di affidamento della concessione per la distribuzione del gas naturale al fine del riequilibrio del rapporto contrattuale, con eventuale nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
6.1.- Il Comune di Lallio si è costituito in giudizio con atto di mera forma e, successivamente, ha depositato ulteriore documentazione, tra cui, da ultimo, il provvedimento n. 5255 del 5.6.2025 con cui ha rigettato l’istanza della ricorrente.
7.- All’udienza camerale dell’11.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8.- Il ricorso, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, lettera c) c.p.a., non sussistendo più la lamentata inerzia del Comune di Lallio, che ha concluso il procedimento attivato dall’istanza di SIM con un provvedimento espresso, avverso il quale la ricorrente potrà, eventualmente, fare valere le proprie doglianze.
9.- Le spese di lite, attesa la novità della questione, vengono compensate nella misura della metà, venendo l’ulteriore metà liquidata, nella misura di cui al dispositivo, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Comune di Lallio a rimborsare alla ricorrente la metà delle spese di lite, liquidata in euro 1.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, compensando la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO